Archivi tag: indicatore sintetico di costo

Commissione su fido accordato e commissione di istruttoria veloce per sconfinamento (scoperto di conto e utilizzo extrafido) dal 1° ottobre 2012

(continua da “Accredito pensione della Pubblica Amministrazione: indicazione degli estremi di conto corrente entro il 30 settembre 2012. IBAN e spese di chiusura”)

Come già indicato, la Guida di Bankitalia “Il conto corrente in parole semplici” fornisce prima una distinzione tra costi fissi e costi variabili del conto corrente e poi individua un utile parametro di valutazione nell’Indicatore Sintetico di Costo (ISC), ma non menziona la recente disciplina contenuta nel decreto Cicr.

Le disposizioni del D.M. 644 30 giugno 2012, entrate in vigore dal 1° luglio scorso e già operative per i rapporti di conto corrente accesi a partire dallo stesso giorno, dal 1° ottobre 2012 verranno applicate anche nei rapporti aperti prima di luglio:

–        alle aperture di credito e agli sconfinamenti nei contratti di conto corrente in assenza di apertura di credito,

–        agli affidamenti e agli sconfinamenti a valere su conti di pagamento e

–        agli sconfinamenti a valere su carte di credito.

Il decreto in oggetto, in particolare, ha disciplinato la remunerazione dell’affidamento (somma di denaro messa a disposizione e utilizzata dal correntista che poi reintegra la disponibilità) attraverso l’applicazione al cliente dei soli oneri relativi

–        al tasso di interesse (tasso debitore) e

–        ad una commissione, calcolata in proporzione alla somma messa a disposizione (fido accordato) e alla durata dell’affidamento, in ogni caso non eccedente la misura dello 0,5% per ogni trimestre applicata alla somma stessa.

Detta commissione, la cui applicazione esclude qualsiasi altro onere relativo alla messa a disposizione e all’utilizzo dei fondi, non include “le imposte, le spese notarili, gli oneri conseguenti a inadempimento del cliente, le spese per l’iscrizione dell’ipoteca, le spese a fronte di servizi di pagamento per l’utilizzo dell’affidamento” e, se addebitata in anticipo, viene restituita nella parte eccedente in caso di estinzione anticipata del rapporto.

Inoltre il decreto (download in formato pdf dalla fonte Bancaditalia.it) ha disciplinato la remunerazione dello sconfinamento (somma di denaro utilizzata dal cliente bancario in eccedenza rispetto al saldo di conto corrente, c.d. scoperto di conto; oppure somma utilizzata in eccedenza rispetto all’affidamento, c.d. utilizzo extrafido) attraverso l’applicazione al cliente dei soli oneri relativi

–        al tasso di interesse (tasso debitore), applicato sull’ammontare e per la durata dello sconfinamento, e

–        alla commissione di istruttoria veloce (Civ).

Tuttavia se lo sconfinamento attiene solo al saldo per valuta non vengono applicati né la commissione di istruttoria veloce né il tasso di interesse.

Detta Civ è determinata per ciascun contratto in misura fissa, è espressa in valore assoluto, non può eccedere i costi sostenuti mediamente dall’intermediario per l’istruttoria (ovvero il pagamento è dovuto solo se l’istruttoria viene effettivamente eseguita), trova applicazione soltanto per lo sconfinamento determinato dal saldo disponibile di fine giornata e, in caso si verifichino diversi episodi di sconfinamento nel corso della stessa giornata, si applica una sola volta.

In aggiunta al caso sopra indicato, la Civ non è dovuta quando

–        lo sconfinamento non dura per più di 7 giorni consecutivi ed il saldo passivo è inferiore o pari a 500 euro in assenza di fido, ovvero lo sconfinamento non dura per più di 7 giorni consecutivi e l’utilizzo extrafido è inferiore o pari a 500 euro. In queste situazioni il consumatore beneficia dell’esclusione al massimo una volta per ciascuno dei quattro trimestri dell’anno;

–        lo sconfinamento si è verificato per l’effettuazione di un pagamento a favore di un intermediario (es. corresponsione rata di mutuo o prestito, spese di chiusura conto, etc.).

(continua)

Conto corrente di base ordinario e per fasce svantaggiate. Indicatore ISC

Come illustra la Guida “Il conto corrente in parole semplici” predisposta dalla Banca d’Italia, l’apertura di un conto corrente può avvenire dopo essersi recati presso una filiale bancaria, o accedendo direttamente al sito internet di un istituto di credito, al fine di ottenere la documentazione idonea ad informare sull’offerta del servizio e sui relativi costi senza che vi sia assunzione di alcun impegno da parte del richiedente.

Con il servizio di conto corrente, la banca raccoglie le entrate della propria clientela (stipendio, pensione, etc.), effettua per la stessa i pagamenti (bollette, disposizioni di bonifico, etc.) e consente l’utilizzo del denaro attraverso lo sportello, gli assegni, le carte etc.

Fra i molti conti corrente esistenti, alcuni possono essere ricondotti nella categoria dei “conti ordinari” cosiddetti a consumo per via delle spese proporzionali alle operazioni effettuate, altri nella categoria dei “conti di base” che, nelle forme del prodotto ordinario disponibile a tutti i consumatori, a fronte del pagamento del canone e senza remunerazione delle giacenze, consentono soltanto un numero limitato di operazioni: tra i servizi offerti è previsto il versamento di contanti e di assegni bancari e circolari (12 op. annue), il prelevamento di denaro contante allo sportello (6 op. annue), l’accredito della pensione o dello stipendio, la carta di debito (op. di pagamento illimitate, op. di prelevamento illimitate su ATM dello stesso Gruppo in Italia, 12 op. annue di prelevamento su ATM di altro Gruppo in Italia), la domiciliazione delle principali utenze domestiche (op. illimitate), il pagamento effettuato con bonifico nazionale o SEPA con addebito in conto (6 op. annue) e l’internet banking. Per gli stessi servizi ammessi, in ordine ai quali l’operatività del cliente abbia superato i limiti previsti, la banca può addebitare oneri aggiuntivi al canone annuo comunque non eccedenti i costi pagati dalla clientela per i conti ordinari offerti agli altri consumatori.

Si definisce “carta di debito” quel dispositivo che permette al titolare di:

        acquistare (a mezzo POS) beni e servizi presso qualsiasi esercizio commerciale aderente al circuito al quale la carta è abilitata;

        prelevare contante (tramite ATM) con addebito immediato sul conto corrente collegato alla carta detta “Bancomat”.

Si definisce “domiciliazione bancaria” quel servizio incluso nel conto corrente che consente di eseguire automaticamente pagamenti periodici relativi a bollette e rate di mutuo; in caso di estinzione del conto corrente, è possibile richiedere il trasferimento delle domiciliazioni alla nuova banca.

Rimangono esclusi dai conti “basic” (Convenzione conclusa tra Mef, Banca d’Italia, ABI, Poste Italiane, Associazione Italiana Istituti di Pagamento e di Moneta Elettronica) il rilascio di carnet assegni e carta di credito, l’apertura di dossier titoli e lo scoperto. Ma le stesse caratteristiche rendono possibile l’accensione anche per i soggetti protestati, dato che il conto lavora a credito ed è escluso l’utilizzo irregolare degli assegni.

Gli oneri fiscali sono quelli previsti per legge, ferma restando l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo per giacenza media annua non superiore a 5.000 euro.

Per quei clienti inclusi nelle categorie socialmente svantaggiate con ISEE inferiore a 7.500 euro, il “conto di base” non prevede canone né spese o imposta di bollo ed offre gli stessi servizi del conto base ordinario. Il conto, aperto gratuitamente da coloro che presentano un’autocertificazione in cui attestano di non essere titolari di altro conto di base, può essere cointestato coi familiari considerati nel calcolo ISEE.

Si definisce Indicatore della Situazione Economica Equivalente l’indice della situazione economica di una famiglia che si calcola in base al reddito e ad altri elementi del patrimonio mobiliare ed immobiliare. Per ottenerne l’attestato è necessario rivolgersi all’INPS prima dell’apertura del conto e lo stesso va ripresentato alla banca ogni anno entro il 1° marzo: in caso di ritardo il pagamento del canone diviene obbligatorio per l’anno corrente e si perde il diritto all’esenzione del bollo.

Oltre ai costi fissi di un generico conto corrente riconducibili al canone annuo, al canone per eventuale carta di pagamento, alle imposte di bollo ed alle spese per l’invio delle comunicazioni al cliente, occorre valutare i costi dipendenti dall’utilizzo dello stesso conto: le spese per la registrazione sul conto di ogni operazione, le commissioni per l’esecuzione dei singoli servizi, gli interessi debitori e le spese di liquidazione periodica quando la banca calcola oneri e interessi, ad esempio, possono far aumentare sensibilmente il costo complessivo del servizio.

Al fine di valutare la potenziale onerosità del conto corrente, è utile riferirsi all’ISC: l’Indicatore Sintetico di Costo considera le spese e le commissioni che possono essere addebitate al cliente nel corso dell’anno, ad esclusione di oneri fiscali ed interessi, ed è calcolato per “profili di operatività tipo” (facenti riferimento a famiglie e pensionati) individuati dalla Banca d’Italia.

(continua “Conto corrente di base per pensionati: gratuito o a pagamento“)

(per la remunerazione di affidamenti e sconfinamenti, dopo la soppressione della commissione di massimo scoperto con l’art. 117-bis del Tub, si legga: “Commissione su fido accordato e commissione di istruttoria veloce per sconfinamento (scoperto di conto e utilizzo extrafido) dal 1° ottobre 2012“)

Moratoria dei mutui e Indicatore Sintetico di Costo al tempo della crisi

Grandi novità per coloro che hanno stipulato un mutuo oppure sono interessati ad altre forme di finanziamento: tutti dovranno essere messi in condizione di appurare facilmente le condizioni di costo praticate e confrontarle con quelle di altri istituti creditizi, ed alcune categorie di persone potranno prorogare il pagamento delle rate di mutuo previste dal contratto in essere.

In particolare, l’esecutivo dell’Associazione Bancaria Italiana ha deliberato che, a partire dal 1° gennaio 2010, sarà possibile opzionare la moratoria dei mutui che sospende il pagamento delle rate fino ad un massimo di 1 anno. Sono interessate dal piano le persone che hanno perso il posto di lavoratore dipendente o sono entrate in cassa integrazione, o quelle che hanno cessato l’attività di lavoratore autonomo o sono state colpite dal decesso di uno dei familiari percettori del reddito di sostegno della famiglia (Fonte: Corriere.it).

Altro passo avanti sul fronte della trasparenza: le nuove disposizioni emanate dalla Banca d’Italia obbligheranno gli istituti di credito a specificare l’Indicatore Sintetico di Costo sulla documentazione da consegnare per legge alla clientela (foglio informativo, documento di sintesi, etc).

L’ISC, che rappresenta il tasso passivo comprensivo dell’esborso per tutti i costi sostenuti dalla clientela (tasso di interesse, commissioni, costi amministrativi e altre voci di prelievo), sarà indicato a partire dall’aprile 2010 su ogni comunicazione ufficiale (contratto, comunicazioni periodiche, pubblicità) e per varie forme di finanziamento (contratti di mutuo, prestiti personali, conti correnti per consumatori, anticipazioni bancarie, prestiti finalizzati, aperture di credito per piccole imprese con meno di 10 addetti, professionisti e artigiani).

L’operazione trasparenza dovrà necessariamente accompagnarsi alla standardizzazione delle comunicazioni che comprenderanno una serie di voci identiche a quelle di altri istituti in modo da agevolarne il confronto: il collegamento al sito web Pattichiari, effettuato dal titolare di conto corrente, mutuo o altro rapporto, consentirà il paragone con le condizioni praticate da altre banche per il prodotto o servizio similare (Fonte: IlSole24Ore).

(per gli effetti dell’introduzione dell’obbligo di indicazione dell’ISC al settembre 2010 si legga http://www.questidenari.com/?p=3044)