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22 marzo 2012: il BTP Italia rende il 2,45% più inflazione

A conclusione del periodo di collocamento, il MEF ha reso noto il tasso cedolare reale annuo del 2,45% relativo al primo BTP Italia 4 anni (ISIN IT0004806888) emesso per oltre 7,291 miliardi di euro con data regolamento e godimento 26/03/2012, data scadenza 26/03/2016.

La cedola semestrale è pari alla metà del tasso reale moltiplicato per il valore nominale acquistato, a sua volta rivalutato per l’indice FOI senza tabacchi rappresentativo dell’inflazione italiana.

Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze

(per la seconda emissione del BTP Italia 4 anni: “BTP Italia (ISIN IT0004821432) emesso a giugno 2012: tasso minimo 3,55%“)

BTP Italia (ISIN IT0004806888): tasso minimo 2,25%

Il MEF ha comunicato che il nuovo BTP Italia indicizzato all’inflazione italiana (indice FOI ex tabacchi) sarà emesso dal 19/03/2012 al 22/03/2012 attraverso raccolta ordini d’acquisto sul MOT con data godimento 26/03/2012, scadenza 26/03/2016 e ISIN IT0004806888.

La data regolamento coincide con quella di godimento ed il numero indice dell’inflazione calcolato alla stessa data è 104,32258.

Il tasso cedolare (reale) minimo annuo garantito è pari al 2,25%.

Fonte: Dipartimento del Tesoro

(per conoscere il tasso cedolare al termine del periodo di collocamento si legga “22 marzo 2012: il BTP Italia rende il 2,45% più inflazione“)

BTP Italia indicizzato all’inflazione italiana: sottoscrizione dal 19 al 22 marzo 2012

Attraverso l’home banking di casa propria abilitato alla funzione di trading on line, in alternativa alla prenotazione presso sportello bancario, dalle ore 9:00 del 19 marzo prossimo fino alle ore 17:30 del successivo giovedi 22 sarà possibile sottoscrivere il nuovo BTP Italia, la prima emissione del MEF relativa al titolo pubblico indicizzato all’inflazione italiana (indice ISTAT FOI ex tabacchi dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati).

Il BTP Italia, durata 4 anni, viene emesso alla pari (prezzo di emissione 100), senza commissioni, e collocato direttamente a prezzo fisso sul MOT col taglio minimo acquistabile di 1.000 euro (ulteriori acquisti per multipli di mille euro).

Nel corso della sua durata, ovvero fino alla scadenza del 26 marzo 2016, il titolo pubblico paga cedola semestrale posticipata sulla base di un tasso cedolare (reale) fisso annuo (maggiore o uguale al tasso cedolare reale minimo annuo garantito comunicato all’annuncio dell’emissione in data 16/03/2012) stabilito al termine del collocamento e applicato al capitale rivalutato per l’indice FOI senza tabacchi. In breve, la cedola risulta pari alla metà del tasso cedolare reale annuo moltiplicato per il capitale rivalutato, ottenuto applicando l’indice FOI ex tabacchi al valore nominale acquistato. Data di godimento e regolamento è il giorno 26 marzo 2012, a partire dal quale i titoli sono negoziabili liberamente sul MOT.

In caso di deflazione nel semestre, la relativa cedola (floor) si ottiene applicando il tasso reale minimo al capitale non rivalutato. In caso di inflazione nei semestri seguenti, la rivalutazione del capitale è riconosciuta solo se l’indice torna sopra il livello massimo raggiunto nel corso del periodo d’investimento.

A scadenza, in unica soluzione, avviene il rimborso del valore nominale non rivalutato.

Per gli investitori che mantengono il governativo in portafoglio fino a scadenza, è previsto un premio fedeltà quantificato nel 4 per mille lordo del valore nominale acquistato all’emissione dalle persone fisiche.

La tassazione prevista è commisurata all’aliquota del 12,5%.

(per il codice Isin ed il tasso reale minimo: “BTP Italia (ISIN IT0004806888): tasso minimo 2,25%“)

Leasing – definizioni: leasing di godimento, traslativo, finanziario e operativo

Il contratto di locazione finanziaria è atipico, perché presenta sia le caratteristiche del contratto di vendita con patto di riservato dominio che quelle del contratto di affitto, e non risulta disciplinato dall’ordinamento civilistico; la norma fiscale regolamenta la sola deducibilità dei canoni.

Il principio contabile OIC n° 1 definisce le operazioni di leasing finanziario come quelle rappresentate dai contratti di locazione di beni materiali o immateriali acquistati o fatti costruire dal locatore su scelta e indicazione del conduttore che ne assume tutti i rischi e con facoltà (per quest’ultimo) di divenire proprietario dei beni al termine della locazione dietro versamento del prezzo di riscatto.

L’Appendice 2 dell’OIC n° 12 del gennaio 1994 (revisionato nel maggio 2005) riporta: con un’operazione di locazione (leasing) il concedente (locatore o lessor) concede ad un utilizzatore (locatario o lessee) l’uso di un bene (materiale mobile o immobile, oppure immateriale come un software) per un certo periodo di tempo a fronte del pagamento di un corrispettivo periodico (canone); detto bene viene acquistato o fatto costruire dal locatore su indicazione del conduttore che se ne assume tutti i rischi e conserva facoltà di diventare proprietario dello stesso bene al termine della locazione, dietro pagamento di un prezzo stabilito (esercizio dell’opzione di riscatto prevista contrattualmente).

L’art. 2427 del codice civile, al n° 22, stabilisce che devono essere descritte nella Nota Integrativa “le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto ….. ”, e pertanto indica la presenza formale nel contratto dell’opzione finale di acquisto ai fini dell’applicazione degli obblighi informativi del locatario dei beni in leasing.

Il principio contabile internazionale IAS n° 17, invece, definisce leasing finanziario la locazione per la quale vengono trasferiti in capo all’utilizzatore tutti i rischi ed i benefici collegati alla proprietà del bene, essendo possibile o meno il trasferimento della proprietà del bene per lo stesso utilizzatore al termine del periodo di locazione; lo stesso IAS definisce leasing operativo quel contratto di locazione diverso dal finanziario (per il quale, in altri termini, il titolare cede l’uso del bene al conduttore dietro pagamento di un canone di affitto).

Diversamente dallo IAS 17, sia la Legge n. 183 del 2 maggio 1976 (art. 17, 2°) che la Circolare Banca d’Italia n. 217 del 5 agosto 1996 (aggiornata al 30 gennaio 2004), nonché la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 175/E del 12 agosto 2003 identificano la locazione finanziaria in base alla presenza dell’opzione finale di acquisto del bene.

E ancora, piuttosto che dal contenuto sostanziale dell’operazione come prescrive lo IAS, dalla forma contrattuale il Supremo Collegio – con sentenze varie fra cui la n. 18229 del 28 novembre 2003 (Cass. Civile) – ha distinto il leasing traslativo (dal leasing di godimento) sulla base della volontà delle parti, trasfusa nelle clausole contrattuali, finalizzata a realizzare un’adeguata (o meno) remunerazione del capitale investito attraverso il pagamento dei canoni pattuiti e con la previsione di un prezzo di riscatto inferiore (o adeguato) al valore del bene oggetto di cessione finale.

(continua http://www.questidenari.com/?p=3389)

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