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Perché impugnare la cartella esattoriale

Nel caso in cui non fosse stato possibile produrre la documentazione idonea ad ottenere lo sgravio della cartella esattoriale nei modi previsti (http://www.questidenari.com/?p=556), rimane al contribuente la via del ricorso da proporsi presso la commissione tributaria provinciale oppure, a seconda dell’ente creditore, presso il giudice di pace – entro 30 giorni dalla notifica, per quanto concerne i debiti ascritti a seguito di sanzioni comminate per infrazioni al codice della strada.

Per quanto concerne i debiti tributari, il ricorso va prodotto entro 60 giorni sia alla commissione che all’ente che ha emesso il ruolo (generalmente: agenzia delle entrate).

Il ricorso va prodotto in plico senza essere imbustato con i relativi allegati, e può essere presentato a mano oppure spedito.

E’ fondamentale tenere presente che sulla cartella esattoriale deve essere riportato il nominativo del funzionario delegato, altrimenti la stessa è impugnabile per vizio di forma.

Si ricorda al contribuente che la sospensione della cartella esattoriale andrebbe richiesta generalmente al momento dell’istituzione del contenzioso, altrimenti l’ADR (agente della riscossione) è legittimato a richiedere il pagamento della stessa con le problematiche che ne conseguono; infatti, il mancato pagamento comporterebbe l’iscrizione del fermo amministrativo sugli autoveicoli e automezzi, la trascrizione di ipoteca e l’eventuale pignoramento immobiliare.

Per questi motivi si ribadisce l’importanza della contemporaneità della sospensiva della cartella esattoriale con la presentazione del ricorso, in quanto le operazioni sopra descritte, in un secondo tempo, comportano spese di cui il contribuente dovrà farsi carico per la presentazione della sospensiva, salvo rivalersi in sede di giudizio.

Il fermo amministrativo è cancellato al momento del pagamento della prima rata dell’eventuale rateazione.

In caso di pignoramento, il contribuente che presenta la richiesta di rateazione dovrà versare con la prima rata tutti i costi sostenuti per la procedura.

Per quanto concerne il contenzioso, si fa presente che per importi dovuti sino a un certo limite il contribuente può presentarsi in prima persona a difendere le proprie ragioni, per somme più elevate il contribuente dovrà necessariamente fare ricorso ad un professionista abilitato.

La sentenza emessa dalle varie commissioni può essere impugnata dalla parte soccombente – sia che si tratti dell’amministrazione pubblica che del contribuente – presso la commissione regionale (sempre facendo riferimento al luogo di residenza o sede legale dell’eventuale soggetto giuridico).

I termini vanno da quello “breve”, ossia quando una delle parti indifferentemente notifica la sentenza all’altra, al termine “lungo” quando non sono ancora trascorsi 13 mesi dal deposito della sentenza – a quel punto, se la sentenza non è impugnata, essa diviene definitiva.

Ulteriore grado del contenzioso è il ricorso alla Corte di Cassazione – sezione tributaria – che giudica nel merito ed eventualmente rimanda il giudizio alla commissione regionale per un ulteriore dibattimento.

Si ricorda che il maggior numero delle cartelle esattoriali viene emesso per mancato pagamento delle imposte oppure per gli accertamenti emessi ai sensi degli artt. 36 bis e 36 ter.

PROSSIMO ARTICOLO: gli accertamenti (http://www.questidenari.com/?p=708)

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La cartella esattoriale

Per le persone non particolarmente introdotte nel campo, cerchiamo di illustrare cos’è una cartella esattoriale e i motivi che inducono l’amministrazione ad emetterla.

Iniziamo col dire che tramite il ruolo esattoriale (cartella) la pubblica amministrazione riscuote determinate somme di denaro che il contribuente deve corrispondere.cartella-esattoriale2

Ci sono ruoli emessi annualmente e che il contribuente è tenuto a versare (molti enti locali riscuotono i loro tributi in questo modo, basti pensare ai contributi per la nettezza urbana e l’acqua). Sempre tramite ruolo, vengono riscosse le sanzioni per le infrazioni al codice della strada non liquidate entro il termine dei 60 giorni dalla notifica.

Ma il caso più frequente dell’emissione dei ruoli è la mancata corresponsione delle imposte sui redditi.

A differenza di una decina di anni fa, generalmente prima dell’emissione del ruolo, al contribuente arriva (dall’amministrazione) un avviso relativo ad un’anomalia delle dichiarazioni presentate, chiamato avviso bonario, che permette di provvedere alla risoluzione della controversia nel caso in cui non ci siano sanzioni da versare, oppure, se l’anomalia è verificata, consente di sanare versando una sanzione in misura ridotta.

Può accadere che detto avviso non sia notificato ed al contribuente arrivi direttamente il ruolo esattoriale: se il contribuente non ha nulla da obiettare, può provvedere al pagamento richiedendo il rimborso della quota parte della sanzione applicata.

Se invece il contribuente ha motivo di contendere, può presentare la dovuta documentazione all’agenzia delle entrate e chiedere l’annullamento del ruolo, oppure può impugnare il ruolo stesso nei termini presso le commissioni tributarie.

Il contribuente può effettuare il pagamento del ruolo entro 30 giorni dalla notifica oppure predisporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica stessa. Il pagamento estingue la controversia.

Può accadere che il contribuente non sia nelle condizioni di effettuare il pagamento in unica soluzione, per cui lo stesso può versare in più riprese gli importi a lui più comodi ed estinguere il ruolo, ma questo comporta l’applicazione di interessi e more sull’importo ancora non evaso.

Questo si verifica perché il contribuente non ha la possibilità di effettuare una rateizzazione degli importi iscritti a ruolo in rate costanti per un massimo di 72 rate commisurate in base al debito e approvate dall’esattore stesso (Equitalia S.p.A. controllata al 51% dall’agenzia delle entrate e al 49% dall’INPS – http://www.equitaliaonline.it/equitalia/opencms/) che consente il pagamento con un tasso di interesse minore di quello dovuto nella precedente soluzione; se non vengono rispettate le scadenze la rateizzazione decade.

Resta inteso che nella prima modalità l’esattore ha l’obbligo di provvedere a riscuotere il dovuto con interventi che vanno dal fermo amministrativo sugli autoveicoli, alla trascrizione di ipoteca su immobili e pignoramento di somme depositate presso terzi (conti corrente bancari e postali).

Per maggior chiarezza, illustriamo il fermo amministrativo, detto anche “ganasce fiscali“, consistente nella trascrizione del fermo al PRA che non dovrebbe consentire la circolazione del mezzo; questo comporta il rischio del sequestro del mezzo, in caso si venga fermati dalle forze dell’ordine, e la mancata copertura assicurativa.

L’iscrizione dell’ipoteca sul bene immobile è una forma cautelativa dell’amministrazione che conferisce alla stessa la titolarità del diritto di essere soddisfatta con preferenza nel caso di espropriazione o vendita del bene.

Nel caso del pignoramento immobiliare, l’esattore provvederà all’atto esecutivo della vendita all’asta dell’immobile per debiti superiori a 8.000 Euro.

Nel caso del pignoramento mobiliare, l’esattore può pignorare beni mobili del debitore sia presso l’abitazione che presso la sede dove viene svolta l’attività (sede operativa), e successivamente provvedere a metterli all’asta per soddisfare il proprio credito.

Il caso del pignoramento presso terzi si ha quando l’esattore richiede al terzo debitore del contribuente di effettuare il pagamento sostituendosi al debitore.

Nel caso dello stipendio, l’importo da versare sino a totale copertura dell’insolvenza non può superare il quinto dello stipendio stesso (cessione del 5° dello stipendio).

Il provvedimento di sgravio si ha quando l’amministrazione riconosce il proprio errore ed emette un provvedimento col quale annulla gli effetti della precedente richiesta.

Il provvedimento di sospensione si ha quando il contribuente impugna la cartella esattoriale presso la commissione tributaria e la stessa, per fondati motivi, riconosce in via presuntiva che il debito non è dovuto e, al fine di evitare una situazione di possibile insolvenza da parte del ricorrente, provvede a chiedere la sospensione della riscossione del debito.

Nel caso in cui la sospensione non avvenisse, l’esattore deve procedere alla riscossione fino alla pronuncia del giudice tributario su ricorso.

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(per le novità di luglio 2010 in materia di multe comminate per violazioni del Codice della Strada: http://www.questidenari.com/?p=2790)