Archivi tag: fabbisogno energetico

Finanziaria 2011 – Detrazione 55% per riqualificazione energetica degli edifici (art. 1, comma 47-bis)

Si riporta il contenuto del comma 47-bis relativo all’articolo 1 della Legge di stabilità (http://www.questidenari.com/?tag=finanziaria-2011: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) nel testo definitivo, in attesa di pubblicazione su Gazzetta Ufficiale.

Comma 47-bis – Le disposizioni di cui sotto si applicano anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2011, e la detrazione spettante è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

Per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell’allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro.

Per le spese documentate relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla legge n° 296 del 27/11/2006.

Per le spese documentate relative all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro.

Per le spese documentate per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

(per gli aggiornamenti sugli accertamenti fiscali – Legge di stabilità 2011 – si legga http://www.questidenari.com/?p=3441)

(per la comunicazione telematica finalizzata alla detrazione, da inviarsi entro il 31 marzo 2011 per i lavori che proseguono per più periodi d’imposta, si legga http://www.questidenari.com/?p=3752)

Autocertificazione, scontrino parlante e verifica degli incentivi

Gli incentivi del Ministero dello Sviluppo Economico (http://www.questidenari.com/?tag=incentivi-2010) procedono senza sosta, mentre giungono ulteriori informazioni sulle modalità operative per i destinatari della manovra a sostegno della ripresa economica.

Per esempio, ora è stabilito con certezza ciò che prima poteva solo essere immaginato come la soluzione più ragionevole al problema della rottamazione della cucina a gas, ovvero l’autocertificazione dell’acquirente in sostituzione dell’attestazione del demolitore. In mancanza di autocertificazione, infatti, il problema dei pasti sarebbe stato risolto solo al ristorante per uno o più giorni.

Altro dubbio risolto riguarda lo scontrino del venditore che deve essere “parlante”, ovvero contenere indicazioni sul prezzo, sulla tipologia di prodotto venduto e sull’incentivo applicato. In alternativa, qualora dallo scontrino non potessero evincersi dette informazioni, si renderebbe necessaria l’emissione di fattura.

Chi è indeciso sul motociclo da acquistare non può indugiare ancora per molto: i relativi incentivi sono prossimi ad esaurirsi, nonostante il meccanismo farraginoso di prenotazione che i venditori devono attivare (fonte: Corriere.it).

L’assalto al call center di cui si sono resi protagonisti molti operatori, perplessi ma obbligati alla prenotazione dell’incentivo a causa delle richieste numerose dei loro clienti, era prevedibile.

Tuttavia, in merito ai tempi di realizzazione, è bene rammentare che, dopo il perfezionamento del contratto di acquisto del ciclomotore, la legge consente la verifica della sussistenza del bonus in un lasso di tempo pari ai 2 giorni successivi alla data di acquisto.

Trascorso detto periodo, se l’incentivo è disponibile l’acquirente potrà versare l’acconto vincolante per l’acquisto del bene. Diversamente, l’acquirente non sarà obbligato all’acquisto ed il venditore dovrà stracciare il contratto.

Incentivi 2010: chiarimenti sulla casa ecologica

Nel primo giorno di acquisto dei beni incentivati (http://www.questidenari.com/?tag=incentivi-2010) dal Ministero dello Sviluppo Economico nell’ambito delle iniziative atte a favorire la ripresa economica, giungono ulteriori chiarimenti da parte dei funzionari dell’agenzia tecnica del Ministero.

Fra questi, riguardo all’obbligo di sostituzione dei vecchi beni, si precisa che l’erogazione del contributo è vincolata alla sostituzione di “un bene di pari categoria e funzione tranne le misure riguardanti i componenti elettrici ed elettronici, gli immobili, gli stampi in vetroresina per la nautica da diporto” e gli accessi ad Internet per i giovani.

Per i venditori, si precisa inoltre che su ogni vendita incentivata verrà trattenuta una percentuale pari all’1% del contributo di cui ha beneficiato l’acquirente.

A differenza della lettura iniziale della norma (e a parziale correzione di quanto scritto nel precedente articolo http://www.questidenari.com/?p=2427), è ora possibile affermare che la restrizione applicata ai fini dell’ottenimento dell’incentivo, costituita dalla “prima abitazione della famiglia” e dalla “nuova costruzione”, non riguarda solo gli immobili di classe B, ma anche quelli di classe A (fonte: IlSole24Ore).

Ulteriori informazioni riguardano la superficie dell’immobile oggetto di contributo in base ai metri quadrati ed alla classe energetica di appartenenza (http://www.questidenari.com/?p=2435): si puntualizza che per superficie si intende quella netta calpestabile, ovvero quella che esclude i muri interni ed esterni.

Permangono dubbi sulla certificazione energetica necessaria per l’accesso al bonus in caso l’immobile sia ubicato in alcune regioni come la Lombardia o l’Emilia-Romagna che legiferano in maniera autonoma: se infatti non vi sono difficoltà a valutare il taglio dei valori di fabbisogno energetico, superiore o meno alle soglie del 50% e 30%, tuttavia alcuni certificati energetici regionali attesterebbero classi diverse da quelle (A e B) previste dal decreto che fa riferimento alla legge per la certificazione nazionale.

Chiarimenti sono attesi anche per altri punti su cui, al momento, è possibile solo fornire un’interpretazione logica, ma non necessariamente valida.

Il riferimento è alla

–        caratteristica di novità della costruzione, che potrebbe intendersi come abitazione non utilizzata, per quanto costruita da molto tempo

–        definizione di “abitazione di famiglia”, che dovrebbe far ottenere l’incentivo anche all’acquirente single

–        definizione di “prima abitazione della famiglia”: l’incentivo potrebbe essere ottenuto anche qualora esista già un’abitazione se, a seguito di acquisto di immobile ad alta efficienza energetica, si procede a trasferire la residenza in modo che l’ultimo immobile acquistato divenga prima casa

–        ristrutturazione di immobile che, a seguito delle opere eseguite, ricade nella classe A: si potrebbe ottenere l’incentivo se la ristrutturazione è radicale e l’immobile, così equiparato a nuova costruzione, non è stato utilizzato

–        permuta della casa: l’incentivo potrebbe essere usufruito dato che, per normativa codicistica, alla permuta si applicano, se compatibili, le disposizioni della vendita di cui tratta espressamente il decreto.

Fonte: Radio24

Incentivi 2010: chiarimenti sugli elettrodomestici

Quest’oggi 15 aprile 2010 tutti i consumatori potranno iniziare ad acquistare i beni incentivati dal Ministero dello Sviluppo Economico (http://www.questidenari.com/?tag=incentivi-2010), compresi coloro che intendono usufruire dello sconto Irpef (detrazione fiscale al 20% della spesa sostenuta) per i vecchi incentivi sui frigoriferi A+ ancora in vigore per tutto l’anno in corso.

Unico limite per ciascun acquirente è costituito dalla possibilità di usufruire dell’incentivo economico una sola volta per ogni categoria di prodotto.

Ieri, nel giorno in cui Emma Marcegaglia ha chiesto al Governo di inserire nel provvedimento anche i mobili d’arredamento, sono arrivati alcuni chiarimenti in merito agli elettrodomestici singoli che beneficiano di un bonus pari al 20% del costo con tetto variabile (l’elenco completo è disponibile sul portale http://incentivi2010.sviluppoeconomico.gov.it/index.shtml), e fra i quali sono da escludere la lavatrice ed il condizionatore.

E’ invece inclusa la caldaia da riscaldamento autonoma: è possibile sostituire lo scalda acqua elettrico con uno scalda acqua a pompa di calore ad alta efficienza (sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico sono indicate le definizioni tecniche).

Ma allo stato attuale permangono anche dubbi sullo svolgimento delle operazioni.

Se infatti per l’acquirente basterà recarsi dal venditore munito di documenti, una volta verificata la disponibilità dell’incentivo il venditore non farà altro che dedurre il bonus dal prezzo di vendita (ovvero quello che residua dal prezzo di listino una volta sottratto lo sconto eventualmente applicato) ed attendere che gli venga riaccreditato lo stesso bonus da parte di Poste Italiane, ente prescelto.

Ma se poi, per un qualsiasi motivo, l’incentivo non venisse riconosciuto al venditore, su quest’ultimo graverebbe l’onere del minor corrispettivo incassato: al momento, è allo studio la possibilità di apporre condizione sospensiva al contratto di compravendita che produrrà l’interezza dei propri effetti solo al verificarsi dell’ottenimento del bonus. La stessa soluzione dovrebbe essere impiegata per le vendite on line, causa l’impossibilità di verifica immediata della documentazione dell’acquirente da parte del venditore.

Inoltre, il consumatore che intende acquistare l’elettrodomestico deve essere munito, oltre che di documento identificativo e codice fiscale, anche di attestato di avviamento alla discarica per il vecchio elettrodomestico. Al momento si sta cercando di appurare se tale ultimo documento si riferisce esclusivamente alla certificazione del demolitore, o può essere sostituito dall’autocertificazione del consumatore (si pensi all’impossibilità di provvedere alla preparazione e cottura dei cibi dal giorno della demolizione a quello del funzionamento della nuova cucina a gas).

In ultimo, si segnalano le difficoltà degli esercenti che si trovassero a vendere beni incentivati negli orari non compresi tra le 8,00 e le 20,00 da lunedi a sabato, o nell’intera giornata di domenica, dato che solo negli orari indicati è funzionante il call center di Poste Italiane per la prenotazione del contributo.

Fonte: Radio24

Incentivi 2010: le istruzioni del Ministero dello Sviluppo Economico

Sono arrivate le istruzioni del Ministero dello Sviluppo Economico per l’utilizzo degli incentivi relativi al decreto legge n. 40/2010 (http://www.questidenari.com/?tag=incentivi-2010).

I consumatori potranno ottenere informazioni su prodotti e relativi importi formulando il numero 800 123 450 da rete fissa e 199 123 450 da rete mobile. Non è necessario che i beni siano stati prodotti in Italia e/o marchiati “made in Italy”, ma basta siano venduti ed acquistati in Italia.

Riguardo all’acquisto dei beni, ad eccezione degli immobili ad alta efficienza energetica, per i consumatori sarà sufficiente recarsi da un venditore aderente all’iniziativa a cui fornire un documento identificativo in corso di validità ed il codice fiscale.

La procedura da seguire per l’acquisto degli immobili ad alta efficienza energetica è invece più complessa.

Si premette che la distinzione delle eco-case in base alla classe energetica avviene in considerazione del taglio dei valori di fabbisogno energetico previsti dall’allegato C, n° 1, di cui alla tabella 1.3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Se detti valori sono abbattuti almeno nella misura del 30%, allora si ricade nella classe energetica B che prevede un contributo di € 83,00 a metro quadrato e tetto massimo di € 5.000,00. Se invece gli stessi valori sono abbattuti almeno nella misura del 50%, si ricade nella classe energetica A che prevede un contributo di € 116,00 a metro quadrato e tetto massimo di € 7.000,00.

L’acquirente deve possedere l’attestato di certificazione energetica dell’immobile (rilasciato dall’Enea) ed il contratto preliminare di compravendita (stipulato con atto di data certa successivo al 6 aprile 2010) necessari alla prenotazione dell’incentivo.

La prenotazione è effettuata dal venditore che, entro i 20 giorni precedenti la stipula del contratto di compravendita, comunica il settore di appartenenza del prodotto, la tipologia di prodotto (classe A, classe B), la superficie utile sulla quale viene calcolato il contributo, gli estremi dell’acquirente (codice fiscale e dati bancari) ed il prezzo base (al lordo di IVA).

Entro i 45 giorni successivi alla stipula del contratto definitivo di compravendita, l’acquirente deve inviare la documentazione relativa a: richiesta di rimborso contenente la ricevuta di registrazione e autodichiarazione firmata in formato check list dei documenti allegati (compilazione e download dal portale), copia documento identità, codice fiscale e dati bancari, copia del contratto definitivo di compravendita con indicazione dell’incentivo.

Tornando agli adempimenti di competenza dei venditori, per ora essi devono adottare una procedura di prenotazione a mezzo contact center in attesa dello svolgimento integrale delle operazioni on line (quando sarà realizzata la piena operatività del sistema informatico).

Al momento della registrazione, le aziende che dispongono di più punti vendita possono ottenere un codice identificativo per ciascuno di essi indicando il codice fiscale, il numero di REA, la provincia dell’azienda, il CAP e la località di ciascun esercizio.

I contributi potranno essere richiesti solo dal 15 aprile 2010 e verranno concessi per i beni venduti non prima della stessa data.

Tra i requisiti per avere diritto all’incentivo (elettrodomestici ad alta efficienza energetica: 10%), è bene sottolineare che nella cucina componibile vanno inseriti almeno due elettrodomestici di classe energetica ad alta efficienza tra: 1) frigorifero\congelatore di classe A+ o A++, 2) piano cottura a gas con dispositivo di sorveglianza di fiamma, 3) lavastoviglie di classe AAA o superiore, 4) forno di classe A. L’acquisto di eventuali altri elettrodomestici, rispondenti ai requisiti previsti dal decreto per sostituzione, tipologia e classe energetica, farà beneficiare degli incentivi come se gli stessi fossero stati acquistati indipendentemente dalla cucina componibile.

Se gli elettrodomestici non appartenessero alle classi energetiche ad alta efficienza, essi non concorrerebbero a formare il prezzo della cucina sul quale calcolare l’incentivo.

Si definisce cappa climatizzata quell’unico elettrodomestico che unisce le funzionalità di cappa aspirante a quelle di condizionatore.

Riguardo alle macchine agricole, il destinatario del contributo, entro 15 giorni dalla data di consegna del nuovo macchinario, è obbligato a demolire il macchinario sostituito e provvedere alla cancellazione legale per demolizione, fornendo idoneo certificato di rottamazione al venditore che ne trasmetterà copia all’ente erogatore (pena la decadenza dal contributo). La data di fabbricazione del mezzo sostituito deve essere anteriore al 31/12/1999.

Ulteriori informazioni dal sito web del Ministero dello Sviluppo Economico (http://www.sviluppoeconomico.gov.it/).

Fonte: IlSole24Ore

[polldaddy rating=”1781555″]