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Precisazioni sulle “macchine agevolate” dalla Tremonti-ter

Il D.L. 78 del 1° luglio 2009, convertito nella legge 102 del 3 agosto 2009, promuove gli investimenti in nuovi macchinari ed attrezzature, e quindi esclude gli immobili e qualsiasi altro investimento che non sia compreso nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 (esempio: gli autoveicoli), e calcola l’agevolazione senza tener conto di eventuali disinvestimenti dell’anno o di una precedente media di riferimento.

Come già riportato in altri post (http://www.questidenari.com/?tag=nuovi-macchinari), l’agevolazione attiene al solo reddito d’impresa, indipendentemente dal regime contabile adottato e dal segno dell’imponibile fiscale, e rileva a fini IRES o IRPEF, rimanendone esclusa l’IRAP.

Il periodo agevolato va dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010, durante il quale deve essere acquisita la proprietà del bene secondo il criterio di competenza ex art. 109 del TUIR – in caso di appalto, i corrispettivi devo essere stati liquidati a titolo definitivo, mentre in caso di locazione finanziaria fa fede la data di acquisto della proprietà da parte della società di leasing.

Il punto maggiormente critico del provvedimento attiene al fatto che la norma agevola gli “investimenti”, ovvero i beni strumentali che trovano iscrizione nell’attivo patrimoniale e nel libro dei beni ammortizzabili.

Invece, nella tabella sopra indicata riguardante la “fabbricazione di macchinari e apparecchiature non classificabili altrove (n.c.a.)”, si trovano elementi come il codice 23.01 “fabbricazione di cartucce toner”: l’acquisto del materiale di consumo toner non rientra fra le agevolazioni, che escludono le macchine per ufficio, a meno che non si tratti dell’acquisizione iniziale di un macchinario industriale comprendente un’unità di stampa.