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DL 31 maggio 2010: aggiornamenti sulle tratte a pagamento e sugli aumenti di pedaggio della rete Anas

La data del 1° luglio prossimo – secondo quanto stabilito dal DL 78 del 31 maggio 2010 http://www.questidenari.com/?tag=dl-3152010-78 – segnerà per gli automobilisti italiani, diretti al lavoro o nei luoghi di villeggiatura alla guida di moto, auto, Suv, caravan e furgoni, l’aumento del pedaggio da corrispondere ai caselli autostradali nella misura compresa tra l’1,5% ed il 3,5%. Più forte, anche oltre il 5%, sarà invece l’aumento per i veicoli a tre, quattro e cinque assi ed ancora, a partire dal 1° gennaio 2011, gli importi verranno raddoppiati per tutte le classi di pedaggio (A, B, 3, 4 e 5).

E’ quanto prevede il 4° comma dell’art. 15 del decreto-legge n° 78, dove si stabilisce la misura di un sovra canone dovuto dalle società concessionarie all’Anas, e che le concessionarie stesse scaricheranno economicamente sugli utenti in base alla percorrenza chilometrica.

In aggiunta, realizzata la mappa delle nuove tratte da sottoporre a pedaggio (11 autostrade e 11 raccordi), quest’oggi è noto che non sarà più gratuita la percorrenza del Grande Raccordo Anulare di Roma, sia pure nelle sole tratte collegate dai caselli di Roma Nord, Roma Sud e Roma Est-Lunghezza (http://www.questidenari.com/?p=2673).

Allo stesso modo, il pedaggio sarà dovuto per l’autostrada Roma-aeroporto di Fiumicino, la Salerno-Reggio Calabria, la Palermo-Catania, la Palermo-Mazara del Vallo, e per il raccordo autostradale Siena-Firenze, Pavia-autostrada A/7 “Milano – Serravalle” e Torino-aeroporto di Caselle – fra gli altri.

In attesa della metà di luglio, entro la quale saranno resi noti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri anche i “criteri e le modalità per l’applicazione del pedaggio” su autostrade e raccordi, l’Anas potrà applicare – in regime transitorio dal 1° luglio 2010 – pedaggi di 1 o 2 euro (a seconda della classe di peso del veicolo) da far pagare presso le attuali stazioni di esazione a coloro che percorrono le tratte sopra indicate.

Fonte: IlSole24Ore.com

(prossimo articolo: http://www.questidenari.com/?p=2746)

DL 31 maggio 2010: chiarimenti sul pedaggiamento della rete autostradale Anas

Le poche righe riportate sul sito web della società Anas, gestore della rete stradale ed autostradale italiana (fonte: stradeanas.it), riferiscono solo quanto è possibile leggere dalla relazione tecnica al decreto legge sulla manovra (http://www.questidenari.com/?tag=dl-3152010-178), e cioè che il sistema dei pedaggi, quando sarà arrivato a regime, implicherà l’utilizzo di un sistema di esazione di tipo free flow (a flusso libero) in sostituzione dei tradizionali caselli.

Al momento, difatti, occorre solo attenersi a quanto si evince dal 1° comma dell’art. 15 del Decreto-legge del 31 maggio 2010, n.78: entro 45 giorni dall’entrata in vigore del decreto, saranno stabiliti i criteri per l’applicazione del pedaggio, e le tratte da sottoporre allo stesso sistema di pagamento, allo scopo di finanziare la gestione, la manutenzione straordinaria ed i nuovi investimenti delle infrastrutture.

Fra le tratte autostradali possibili candidate al pedaggiamento potrebbero esservi la Salerno-Reggio Calabria o la Roma-Fiumicino, per le quali le opere di istallazione dei nuovi caselli richiederebbero circa due anni.

I tempi lunghi di realizzazione hanno fatto propendere così per un regime transitorio: a partire dal 1° luglio 2010, l’art. 15, 2° comma del decreto legge 31/05/2010 n° 78 conferisce ad Anas la facoltà di applicare pedaggi maggiorati – di un importo pari ad 1 o 2 euro, ma in ogni caso inferiore al 25% del dovuto – da riscuotere presso i caselli che collegano le autostrade o le stesse ai raccordi autostradali.

Con particolare riferimento al Grande Raccordo Anulare di Roma, ciò significa che gli automobilisti tassati potranno essere soltanto quelli in transito sul GRA e diretti verso le autostrade di Firenze (al casello Roma Nord), L’Aquila (al casello Lunghezza) o Napoli (al casello Roma Sud), ovvero coloro che percorrono lo stesso tragitto in senso di marcia inverso. Al contrario, niente pedaggio per gli automobilisti che imboccano il raccordo per spostarsi verso un’altra zona di Roma.

La maggiorazione del pedaggio potrebbe interessare anche altri raccordi autostradali Anas, fra cui il raccordo Tangenziale Nord di Bologna, il raccordo Siena-Firenze, il raccordo Pavia-A7 Milano Serravalle, ed il raccordo Torino-aeroporto di Caselle (fonte: IlMessaggero.it).

(per i successivi aggiornamenti: http://www.questidenari.com/?p=2714)

DL 31 maggio 2010: chiarimenti sulla tracciabilità

Col Decreto Legge 31/05/2010 è stato nuovamente abbassato il limite per la tracciabilità delle operazioni di scambio di denaro tra soggetti che non si avvalgono degli intermediari finanziari.

In altri termini, le persone che intendono usare contanti per effettuare operazioni di acquisto con altri soggetti economici possono continuare a farlo al di sotto del limite di euro 5.000 per singola operazione, anziché con la vecchia soglia di 12.500 euro.

Se invece l’operazione comporta un esborso uguale o superiore ad euro 5 mila, al fine di non incappare nella sanzione amministrativa pecuniaria prevista col minimo di 3 mila euro (http://www.questidenari.com/?tag=dl-3152010-178) e la confisca di parte della somma utilizzata, sarà necessario impiegare strumenti di pagamento tracciabili come l’assegno bancario o postale che riporti (obbligatoriamente all’emissione) l’indicazione del beneficiario (nome, ragione o denominazione sociale) e su cui sia apposta la clausola di non trasferibilità.

La riduzione del limite per l’uso di contanti e assegni, contemporaneo all’emanazione delle nuove regole per i libretti postali al portatore, ha stabilito il tetto di euro 5.000 riferito alla somma complessiva dell’operazione unitaria: in tal modo, ad esempio, è vietato suddividere uno stesso importo di euro 6 mila in 3 tranche da euro 2 mila, ciascuna inferiore al limite previsto (c.d. operazioni frazionate).

Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiali può essere richiesto senza apposizione della clausola di non trasferibilità al di sotto di euro 5 mila.

Oltre detta soglia la tracciabilità potrà essere garantita dalla moneta elettronica, come la carta di credito.

Fonte: Radio24, puntata del 03/06/2010 di Salvadanaio

(per la legge 122/2010 si legga: http://www.questidenari.com/?p=2839)

Decreto legge 31/05/2010: la manovra anti-crisi di Tremonti

Si riporta una sintesi di alcuni fra i 56 articoli della manovra anti-crisi 2011-2013 relativi al provvedimento entrato in vigore il 31 maggio 2010.

Art. 12, commi 7 e 9 – Il Trattamento Fine Rapporto è erogato in unica soluzione se di importo inferiore a 90 mila euro. Se il Tfr è compreso tra i 90 ed i 150 mila euro, è erogato in due soluzioni annuali pari a 90.000 euro per la prima e la residua parte per la seconda. Se il Tfr è superiore a 150 mila euro, il primo ed il secondo importo sono pari a 90 e 60mila euro, ed il terzo importo annuale sarà pari alla cifra residua. In caso di collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età entro il 30 novembre 2010, ed in caso di accoglimento della domanda (accolta prima dell’entrata in vigore del decreto) di cessazione dall’impiego che avvenga entro la stessa data, le disposizioni precedenti non trovano applicazione.

Art. 15, commi 1 e 2 – La percorrenza di tutte le autostrade ed i raccordi autostradali gestiti direttamente dall’Anas sarà soggetta a pagamento di pedaggio secondo importi e modalità di applicazione decisi dal Governo. Nel frattempo, l’Anas può applicare una maggiorazione tariffaria di euro 1,00 per le classi di pedaggio A e B, e di euro 2,00 per le classi 3, 4 e 5.

Art. 20, commi 1 e 2 – Sono soggetti a tracciabilità gli scambi di denaro in contanti e titoli al portatore per importi superiori ad euro 5.000, rispetto ai 12.500 euro attuali. Le sanzioni per le infrazioni vengono inasprite negli importi minimi e massimi; per violazioni inferiori ad euro 50 mila, è prevista la sanzione minima in quota fissa di euro 3 mila.

Art. 21 – Le operazioni rilevanti ai fini Iva, che abbiano importo almeno pari ad euro 3.000, devono essere comunicate per via telematica all’Agenzia delle Entrate.

Art. 23 – Sono sottoposte a specifica vigilanza fiscale, esercitata dall’Agenzia delle Entrate, dalla Guardia di Finanza e dall’Inps, quelle imprese che cessano la loro attività entro un anno dall’inizio della stessa (c.d. imprese “apri e chiudi”).

Art. 24, comma 1 – Sono sottoposte a sistematica vigilanza fiscale quelle imprese che dichiarano perdite ai fini delle imposte sui redditi per più di un periodo d’imposta, ad esclusione delle situazioni in cui la perdita è causata dal versamento di compensi erogati ad amministratori e soci.

Art. 25 – Contrasto di interessi: da parte dei percipienti banche e Poste Italiane SpA, all’atto dell’accredito sono assoggettati a ritenuta d’acconto del 10% i pagamenti disposti (a mezzo bonifici bancari o postali) dai contribuenti che beneficiano per oneri deducibili o per detrazione d’imposta (es. fruizione della detrazione nella misura del 36%).

Art. 29 – Concentrazione della riscossione nell’accertamento: si accorciano i tempi di riscossione delle somme dovute a seguito di accertamento per imposte sui redditi ed Iva. A partire dal 1° luglio 2011, l’avviso di accertamento per il recupero di dette somme ed il connesso provvedimento sanzionatorio rappresentano titolo esecutivo all’atto di notifica del contribuente (http://www.questidenari.com/?p=2657).

Art. 30, commi 1 e 2 – A partire dal 1° gennaio 2011, un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo (contenente a pena di nullità: codice fiscale del destinatario, periodo di riferimento, causale del credito, importi addebitati ripartiti tra quota capitale e sanzioni, agente incaricato della riscossione) consentirà all’Inps il recupero delle somme dovute all’istituto a qualunque titolo. Qualora entro 90 giorni non vi sia adempimento, l’agente della riscossione procederà ad esecuzione forzata.

Art. 31, comma 1 – A partire dal 1° gennaio 2011, è vietata la compensazione dei crediti per imposte erariali e dei debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore ad euro 1.500, per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del divieto, la sanzione applicata è pari al 50% dell’importo indebitamente compensato. È prevista tuttavia la compensazione, anche parziale, tra le somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori ed i crediti relativi alle stesse imposte.

Art. 38, commi 7 e 8 – Per coloro che percepiscono redditi di pensione al di sotto di euro 18.000, è possibile pagare le imposte dovute in sede di conguaglio attraverso prelevamenti per un massimo di 11 rate senza interessi, o pagare il canone di abbonamento Rai in forma rateale senza applicazione di interessi attraverso trattenute operate dai soggetti che corrispondono i redditi stessi.

Art. 38, comma 9, lettere a) (punti 1 e 2) e b) – Viene stabilito il termine di 150 giorni di efficacia per la sospensione delle cause in materia tributaria e previdenziale eventualmente concessa dal giudice. In sede di emanazione del provvedimento di sospensione, il giudice fissa la data dell’udienza di trattazione entro i 30 giorni successivi. La causa sarà decisa entro i 120 giorni successivi.

Art. 56 – Il decreto di manovra, con entrata in vigore del 31/05/2010, è pubblicato sul supplemento ordinario n. 114/L alla Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2010 n. 125.

Per ulteriori approfondimenti, è possibile scaricare il decreto legge in formato pdf dal sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per il maxiemendamento approvato dal Senato il 15 luglio 2010: http://www.questidenari.com/?p=2777

(per la conversione in legge 122 dell’art. 25 del Dl 78/2010 si veda http://www.questidenari.com/?p=2953)

(per l’istituzione dei codici tributo per versamento canone Rai dei pensionati: http://www.questidenari.com/?p=3483)

(per la manovra economica 2011-2014 si legga http://www.questidenari.com/?p=4547)