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Euribor e Irs: le previsioni a giugno 2011

Col mantenimento del tasso di rifinanziamento pronti contro termine a 1,25%, dei tassi sui depositi e prestiti overnight rispettivamente a 0,50% e 2%, e con la precisazione che le condizioni ottimali di liquidità continueranno ad essere assicurate dalle aste a tasso fisso per i finanziamenti a uno e tre mesi e a rubinetto per i finanziamenti settimanali, giovedi scorso il consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha ribadito che il livello di vigilanza sull’inflazione dell’Area Euro rimane alto.

Tanto è vero che gli economisti della Bce stimano l’inflazione europea in crescita tra il 2,5% ed il 2,7% quest’anno, come pure il Prodotto Interno Lordo in salita fra l’1,5% ed il 2,3%; i tassi Euribor, sulla scorta di queste indicazioni, hanno potuto proseguire il loro cammino in rialzo (Euribor 3 mesi fissato al massimo annuale dell’1,469% al 10 giugno 2011):

Gli operatori di mercato (istituzionali e privati), per questo mese, avevano individuato correttamente le intenzioni di Trichet di mantenere invariato il costo base del denaro; se dovessero rivelarsi corrette anche le altre previsioni derivanti dai future sull’Euribor 3 mesi quotati sul Liffe, i tassi impliciti pari a 1.565% per luglio 2011, 1.78% per novembre 2011 e 2.055% per settembre 2012 starebbero a significare che, riguardo ai successivi ritocchi (da 0,25% ciascuno) operati dalla Bce sul tasso base, due rialzi si verificherebbero durante l’anno corrente, mentre per l’ultimo rialzo occorrerebbe attendere la seconda metà dell’anno prossimo:

La curva delle previsioni Euribor, più bassa in confronto alla stessa tracciata un mese fa, indica una correzione delle aspettative passate degli operatori improntate ad eccessivo ottimismo: l’ultima conferma viene dalla pubblicazione dei dati sui prezzi al consumo in Germania dove l’inflazione, scesa al 2.3% il mese scorso contro il 2.4% di aprile, segna il primo declino negli ultimi 8 mesi. Rispetto al mese di maggio, il valor medio dell’Euribor trimestrale al 3% verrebbe traslato al dicembre 2014 (anziché verificarsi a marzo dello stesso anno).

Sul piano dei rendimenti a medio-lungo termine, il mese trascorso è stato caratterizzato dalle decisioni dei money manager influenzate più dall’avversione al rischio che dai fondamentali macroeconomici.

Hanno tenuto banco, in particolare, i dubbi sulle possibili modalità di ristrutturazione del debito pubblico della Grecia, in contrapposizione alla soluzione estrema di uscita dello Stato sovrano dall’Euro Zona (non molto realistica, considerata la volontà della Bce di normalizzare al più presto la politica monetaria, ma ben segnalata dall’allargamento degli spread relativi ai bond governativi dell’Area Euro e dal nuovo aumento di costo dei Credit Default Swap – fonte: IlSole24Ore.com).

Il rifugio del Bund, in tal modo, ha depresso i rendimenti del decennale tedesco sino a portarli pericolosamente vicini al tasso d’inflazione – situazione non sostenibile nel lungo termine, ovviamente. Ulteriori indicazioni vengono dal future sull’Euro Bund-10anni che al 10 giugno 2011 sul mercato Eurex continua a manifestare andamento al ribasso per le scadenze di settembre e dicembre:

settembre 11: 125,93 (era 123,98 un mese fa)

dicembre 11: 124,58 (era 123,18 un mese fa)

marzo 12: 124,59.

L’Irs di pari scadenza ne ha risentito scendendo al 3,31% al 10 giugno 2011.

Il trend primario del Bund 10 anni rimane soggetto alle variabili macro, sulle cui stime la Bce diviene più ottimista; pertanto le previsioni dei tassi a medio-lungo termine si mantengono al rialzo con l’avvertenza che, fino a quando non sarà stata trovata soluzione alla crisi della Grecia, i movimenti di “fuga verso la qualità” continueranno a far sentire la loro influenza in direzione opposta:

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(per le previsioni Euribor 3 mesi aggiornate al 17 giugno 2011: http://www.questidenari.com/?p=4447)

(per le previsioni sui tassi Euribor e Irs dell’11 luglio 2011, successive all’aumento del costo del denaro all’1,5%, si legga http://www.questidenari.com/?p=4627)

Irs e tasso Euribor 3 mesi a maggio. Previsioni fino al 2017

Con uno scenario economico e politico quasi immutato rispetto alle condizioni di aprile, e con tassi di riferimento invariati nell’Area Euro a partire dal costo del denaro all’1,25%, le dichiarazioni di Trichet rilasciate a margine della riunione Bce del 5 maggio sono state accolte con stupore dagli operatori di mercato.

Le parole del presidente dell’Eurotower sembrano essere state interpretate per quello che non hanno espresso, piuttosto che per il contenuto proprio molto simile a quello delle passate esternazioni: al termine della conferenza, la settimana scorsa, le attese degli operatori si sono concretizzate in valori dei derivati contrattati sul Liffe indicativi di una traslazione da giugno a luglio del prossimo rialzo del tasso Bce, pur nell’invarianza del conteggio complessivo dei tre aumenti (da 0,25% ciascuno) che portano il costo del denaro in prossimità del 2% a fine anno:

Sotto forma grafica, la curva dei future sull’Euribor 3 mesi per le 24 scadenze sopra riportate in riferimento alla chiusura di lunedi 9 maggio 2011 appare più bassa rispetto alla stessa curva tracciata un mese fa, quando in aprile la media storica dell’Euribor al 3% sarebbe stata raggiunta già a inizio 2013 (ora, secondo previsioni, è necessario attendere il 2014).

Sempre al 9 maggio 2011, il tasso interbancario Euribor si è portato a quota 1,423% sulla scadenza trimestrale (era all’1,294% al giorno 8 aprile 2011) proseguendo il consueto cammino nel quadro della crescita rilevata da inizio anno.

Posto che gli operatori si aspettavano dal presidente Bce l’annuncio di un aumento, viene da chiedersi se la mancanza di espliciti riferimenti al (secondo) rialzo prossimo del tasso base non possa essere letta come un tentativo di colpire la speculazione per abbattere il costo del petrolio (in un colpo solo: -8,7% il Wti scambiato a New York e -9,89% il Brent quotato a Londra).

Se così fosse, l’esposizione di Trichet si sarebbe rivelata azzeccata: coi tassi che non aumentano, il cambio Euro su Dollaro non facilita la disponibilità del biglietto verde con cui acquistare materie prime (fonte: IlSole24Ore.com).

Diversa l’efficacia dell’azione dell’istituto centrale europeo sui rendimenti oltre il breve termine.

Già da aprile un elemento di innovazione importante, rappresentato dalla decisione della Bce di interrompere gli acquisti dei titoli di Stato periferici per via dell’implementazione del piano di aiuti finanziari, avrebbe dovuto costituire un passo avanti nella normalizzazione della politica monetaria, oltre che facilitare le previsioni sull’interazione delle forze di acquisto e vendita dei bond. I tassi di rendimento di Grecia, Irlanda e Portogallo sulle scadenze decennali, invece, hanno preso il volo sopra livelli rispettivamente al 15%, 10% e 9,5%, denunciando il carattere effimero di questo tipo di intervento (c.d. veicolo di salvataggio) che non risolve i problemi di sostenibilità di lungo periodo, quando le prospettive di crescita debole si fondono con elevati valori di spesa pubblica e di interessi (sul punto: Liz Ann Sonders, vice presidente e strategist di Charles Schwab – fonte Morningstar.it).

E se i bilanci dei periferici continuano a destare preoccupazione, se la ripresa economica globale appare al di sotto delle attese (che già non erano entusiastiche), il rimedio solito rimane l’agognato Bund tedesco (fly to quality) il cui rendimento in calo, ultimamente, trascina al ribasso il tasso Irs. Dai valori sotto riportati del 09/05/2011 si desume agevolmente la differenza col fixing di un mese fa che, al giorno 8 aprile, sulle scadenze 20, 25 e 30 anni segnava rispettivamente 4,09%, 4,04% e 3,94%:

Ripresa economica ed inflazione, attese comunque in crescita, si mantengono tali da far considerare il trend del decennale tedesco ancora ribassista. Questo è il future sull’Euro-Bund al 9 maggio 2011 sul mercato dell’Eurex:

giugno 2011: 124,21 (era 120,4 un mese fa)

settembre 2011: 123,98 (era 119,53 un mese fa)

dicembre 2011: 123,18 (era 118,94 un mese fa).

In conclusione, le aspettative sull’Euribor si mantengono in crescita così come le aspettative sui tassi Irs, i cui valori sono dettati dai fondamentali economici più che dall’estemporaneità dei movimenti di fuga verso la qualità. Pertanto, coloro che sono interessati a richiedere un mutuo casa, e si interrogano sulla scelta tra il tasso variabile ed il tasso fisso alla luce delle variazioni al ribasso che da alcune settimane hanno interessato quest’ultimo, non dovrebbero modificare le loro attese di rialzo generalizzato.

(per le previsioni Euribor e Irs a giugno 2011 si legga http://www.questidenari.com/?p=4383)

Il ricorso al Giudice di Pace per le multe: art. 204-bis del nuovo Codice della Strada

(continua dall’articolo http://www.questidenari.com/?p=3917)

Se il Prefetto respinge il ricorso, entro il termine descritto e comunque non prima dell’ordinanza-ingiunzione, è possibile rivolgersi al Giudice di Pace che sarà chiamato ad esprimere un giudizio di legittimità sull’accertamento, a valutare la verbalizzazione o altro.

Il ricorso al giudice, se è opportuno per questioni complesse riguardanti circostanze da provare, diviene obbligatorio nei casi di mancata trascrizione al P.R.A dell’atto di vendita dell’auto (da parte dell’acquirente o dell’agenzia incaricata) o di ricezione di cartella esattoriale per il pagamento della multa che sia risultato insufficiente, ritardato o mancato.

Al fine di provare le proprie ragioni, è possibile produrre in giudizio documenti, fotografie, atti amministrativi, certificati medici, denunce e ricevute, indicare testimoni che abbiano assistito ai fatti avvenuti oppure chiedere l’effettuazione di perizie tecniche o sopralluoghi.

La presentazione del ricorso deve essere effettuata al Giudice di Pace competente per territorio del luogo (indicato su verbale) in cui è avvenuta la violazione al Codice della Strada – sul sito web www.giustizia.it è riportato un motore di ricerca per Comune dal quale è possibile estrapolare indirizzi, numeri di telefono e fax, e-mail relativi agli uffici del GdP. Le modalità di presentazione sono costituite dalla spedizione di raccomandata A/R o dalla consegna delle copie cartacee (una delle quali, timbrata per accettazione, sarà conservata dal ricorrente) da effettuarsi personalmente presso la cancelleria del giudice.

La presentazione comporta il pagamento di un contributo unificato di 33 euro per un valore della causa fino ad euro 1.033, oppure la corresponsione di un importo pari alla somma di 8 euro per marca da bollo e di un contributo crescente così determinato:

–        euro 33 per un valore della causa da euro 1.033,01 fino ad euro 1.100

–        euro 77 per un valore della causa da euro 1.100,01 fino ad euro 5.200

–        euro 170 per un valore della causa da euro 5.200,01 fino ad euro 15.493

–        euro 187 per un valore della causa indeterminabile.

Il fac-simile del ricorso è disponibile, oltre che nella cancelleria civile dell’ufficio del Giudice di Pace, anche sul sito web della Polizia di Stato: il documento, debitamente firmato, contiene espressa indicazione della richiesta di annullamento del verbale e di tutti gli atti conseguenti, ed esplicita la richiesta di sospensione provvisoria del provvedimento impugnato e delle eventuali sanzioni accessorie che siano state comminate (cioè multa, punti patente etc. L’accoglimento della richiesta, per alcuni casi, comporterebbe la restituzione della patente di guida).

Dallo scorso anno 2010, infatti, il giudice sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato solo per gravi e documentati motivi in presenza dei quali, entro 20 giorni dal deposito del ricorso, fissa con decreto l’udienza di comparizione.

Come recita l’art. 204-bis, al comma 3-bis, del Codice della Strada riformato, l’udienza viene fissata entro 30 giorni dalla data di notifica del decreto effettuata dalla cancelleria a mezzo fax o posta elettronica (i giorni diventano 60 se il luogo della notifica si trova all’estero).

Art. 204-bis. Ricorso al giudice di pace.

(omissis)

3. Il ricorso e il decreto con cui il giudice fissa l’udienza di comparizione sono notificati, a cura della cancelleria, all’opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e ai soggetti di cui al comma 4-bis, anche a mezzo di fax o per via telematica all’indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.

3-bis. Tra il giorno della notificazione e l’udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non maggiori di trenta giorni, se il luogo della notificazione si trova in Italia, o di sessanta giorni, se si trova all’estero. Se il ricorso contiene istanza di sospensione del provvedimento impugnato, l’udienza di comparizione deve essere fissata dal giudice entro venti giorni dal deposito dello stesso.

Se l’assistenza di un legale non è obbligatoria, tuttavia il ricorrente potrebbe beneficiare dell’apporto di un avvocato per allegare copia delle sentenze di altri giudici, o dei riferimenti normativi utili a sostenere la tesi di infondatezza della contestazione, alla copia del verbale e a tutti i rimanenti documenti (supra).

Per i ricorrenti che risiedono in un comune diverso da quello ove ha sede il giudice, le comunicazioni relative alla fissazione del giorno dell’udienza o alla notifica del deposito della sentenza vengono solitamente consegnate alla cancelleria.

E’ la cancelleria, infine, a trasmettere la sentenza con cui viene accolto o rigettato il ricorso, nel quale ultimo caso è obbligatorio il pagamento della multa entro 30 giorni dalla notifica della sentenza stessa, a meno che non si decida di presentare appello in tribunale.

La sentenza di rigetto del ricorso, oltre a costituire titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme di denaro imposte dal Giudice di Pace (6° comma), comporta la necessaria applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida (8° comma).

(continua http://www.questidenari.com/?p=4111)

(per i nuovi termini del ricorso al Giudice di Pace in caso di violazioni commesse dal 6 ottobre 2011, per i nuovi importi del contributo unificato stabiliti dal D.L. 98/2011 convertito in legge e per l’impugnazione delle sole sanzioni amministrative accessorie si legga http://www.questidenari.com/?p=5531)

Aumento del costo del denaro in aprile ed effetti sulle previsioni dei tassi Euribor e Irs

Attendista riguardo ai riflessi sull’economia reale delle catastrofi nipponiche, e sensibile alla difesa del livello dei prezzi col settore manifatturiero tedesco al limite della capacità produttiva, Trichet ha invertito la rotta dei tassi di riferimento in Europa.

Nonostante la crisi nordafricana continui a far lievitare il prezzo del petrolio, il livello dell’inflazione nell’area euro – registrato a marzo al 2,6% annuo senza alcun contributo sostanzioso della ripresa economica globale – non appare preoccupante ma di certo si colloca al di sopra del livello di guardia fissato dalla Bce al 2%. In un contesto che, in ogni caso, vede l’inflazione “core” (scevra dalle componenti più volatili dell’energia) trovarsi all’1,5% circa.

In condizioni di saggi reali negativi, la mossa di Trichet – da intendersi pure come finalizzata ad azzerare gli stessi tassi – genera ulteriori attese di rialzo del costo base del denaro: ora fissato all’1,25% (+0,25% anche per il tasso di finanziamento marginale, idem per il tasso sui depositi delle banche commerciali), con molta probabilità nei prossimi mesi sarà oggetto di ulteriori ritocchi, anche se le previsioni oggi rilevate appaiono azzardate in relazione all’irrisolto problema dei bilanci pubblici europei esposti a questa tipologia di rischio.

L’Euribor ha proseguito la sua marcia al rialzo con il ritmo consueto, senza particolari reazioni alle dichiarazioni di Trichet esternate a marzo circa l’aumento di un quarto di punto,

arrivando sino a quota 1,294% sulla scadenza trimestrale al giorno 8 aprile 2011:

Le previsioni degli operatori di mercato, sopra anticipate, scontano da tempo altri tre incrementi dei tassi (da 0,25% ognuno) per la fine 2011, come appare dai future sull’Euribor 3 mesi registrati sulla piazza di riferimento internazionale del Liffe di Londra alla chiusura di venerdi 8 aprile 2011

giu 11 – 1,58% (era 1,47% a fine febbraio)

set 11 – 1,92% (era 1,71% a fine febbraio)

dic 11 – 2,195% (era 1,94% a fine febbraio),

mentre la restituzione dei tassi impliciti nei derivati fino al 2017 indica il superamento della soglia del 3% nel 2013 e del 4% per la fine del 2015:

giu 12 – 2,665%

dic 12 – 2,985%

giu 13 – 3,21%

dic 13 – 3,415%

giu 14 – 3,59%

dic 14 – 3,75%

giu 15 – 3,88%

dic 15 – 4,045%

giu 16 – 4,1%

dic 16 – 4,15%

mar 17 – 4,15%.

D’altro canto la mossa di Trichet, accompagnata da una velata allusione ai prossimi rialzi con le parole secondo cui “i tassi rimangono ancora bassi”, alimenta la propensione al rischio degli operatori di mercato che credono nella prossima crescita economica e suddividono per la prima volta l’Eurozona in tre gironi danteschi: quello virtuoso delle centrali Germania e Francia, l’opposto periferico di Grecia, Irlanda e Portogallo, e quello di mezzo con Italia (http://www.questidenari.com/?tag=btp) e Spagna. La recente richiesta di aiuti finanziari del Portogallo, la crescita economica già moderata ed ora colpita dalle accresciute difficoltà di accesso ai finanziamenti da parte delle imprese, e gli effetti sulle materie prime della crisi nordafricana appaiono assumere una dimensione di scarso rilievo, in gran parte sottovalutata ad avviso dello scrivente.

In questo scenario il Bund tedesco, che attualmente offre tra il 3.4% ed il 3.5% di rendimento, sembra destinato a conoscere tassi in salita ancora per diversi mesi. Ecco il future sull’Eurex del decennale tedesco al giorno 8 aprile:

giu 11 – 120,04 (era 122,75 a fine febbraio)

set 11 – 119,53 (era 122,27 a fine febbraio)

dic 11 – 118,94.

Anche gli altri rendimenti dei titoli di Stato dovrebbero seguire questo andamento rialzista nelle prossime settimane, sia pure con una moderazione (caratterizzante la crescita nella parte centrale e finale della curva) lontana dalle impennate registrate fino a febbraio.

E stessa fase di crescita moderata potrebbe conoscere l’Irs, parametrato anche al Bund decennale, i cui valori di riferimento per le rate di mutuo a tasso fisso sono lievitati nelle ultime settimane (http://www.questidenari.com/?p=3794) assieme ai valori dell’Euribor:

5 anni – 3,16%

10 anni – 3,72% (era 3,44% a fine febbraio)

15 anni – 4,01% (era 3,74% a fine febbraio)

20 anni – 4,09% (era 3,82% a fine febbraio)

25 anni – 4,04% (era 3,77% a fine febbraio)

30 anni – 3,94% (era 3,67% a fine febbraio)

40 anni – 3,83%.

(per i tassi Irs ed Euribor al 9 maggio 2011 e le previsioni Euribor 3 mesi fino al 2017 si legga http://www.questidenari.com/?p=4126)

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Il ricorso al Prefetto contro il verbale di contestazione della violazione al Codice della Strada

(continua dall’articolo http://www.questidenari.com/?p=3853)

Tuttavia, se si ritiene esistano validi motivi per opporsi al verbale che indica l’infrazione commessa, è possibile ricorrere al Prefetto ed evitare (almeno temporaneamente) il pagamento della multa.

Il ricorso al Prefetto è di tipo amministrativo, ovvero non sarà espressa alcuna valutazione sul merito dell’accertamento ma saranno valutati eventuali errori riportati sul verbale relativamente a (es.) numero di targa, nome del proprietario e tipo di veicolo, data e luogo di contestazione dell’infrazione, etc.

Entro i 60 giorni previsti dalla data della violazione in caso di contestazione immediata, o previsti dal giorno di notifica del verbale da parte del servizio postale, se non è stata pagata la multa possono ricorrere al Prefetto il trasgressore, il proprietario del veicolo o il genitore del minore trasgressore.

Il ricorso va presentato a mezzo raccomandata A.R. (fac-simile sul sito web della Polizia di Stato www.poliziadistato.it in formato pdf): in esso è contenuta l’indicazione se la contestazione è stata immediata, o meno, ed è esplicitata la richiesta di archiviazione del verbale.

Il ricorso al Prefetto prevede il “silenzio-assenso” che comporta l’automatico accoglimento qualora trascorrano oltre 120 giorni dalla data di ricezione degli atti dal Comando (ovvero 180 se il ricorso non è presentato direttamente al Prefetto ma al Comando di Polizia a cui appartengono gli agenti accertatori) fino al giorno di emissione dell’ordinanza-ingiunzione. Dal Codice della Strada:

Art. 204. Provvedimenti del Prefetto

1. Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall’ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l’accertamento, adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell’ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell’articolo 203, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell’articolo 195, comma 2. L’ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata all’autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l’accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti.

Se il ricorrente chiede di essere ascoltato, detto periodo di 120 giorni è sospeso dalla data in cui viene notificato l’invito a presentarsi in audizione fino al giorno dell’audizione stessa. In caso di assenza non giustificata, il Prefetto non sarà più obbligato ad ascoltare il ricorrente (CdS: art. 204, 1-ter).

Siccome il ricorso deve essere presentato al Prefetto della provincia dove è avvenuta la violazione, la mancata indicazione di tale informazione sul verbale può essere motivo di annullamento dello stesso.

In caso il ricorso venga respinto, l’ordinanza-ingiunzione – notificata entro 150 giorni dalla sua adozione (art. 204, 2°) a pena di decadenza dell’obbligo di pagamento – deve essere motivata: ciò implica che in caso di assenza della motivazione, ovvero se mancano i riferimenti al caso specifico, l’ordinanza è impugnabile di fronte al Giudice di Pace. Il ricorso al Giudice di Pace deve avvenire entro il termine di giorni 30 dalla notifica dell’ordinanza con esito negativo (per conoscere con celerità lo stato del procedimento amministrativo on line si utilizzi il link contenuto nell’articolo http://www.questidenari.com/?p=3345).

Col respingimento del ricorso, il Prefetto ingiunge il pagamento della multa raddoppiata (e gravata di ulteriori spese) entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza.

(continua http://www.questidenari.com/?p=4060)

Multe per infrazioni al Codice della Strada: termini di pagamento e di notifica del verbale

Ad esclusione dei casi più gravi in cui si commette reato ed interviene la sentenza del giudice (guida in stato di ebbrezza o rifiuto di sottoporsi ad alcoltest, oppure guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o senza aver conseguito la patente, omissione di soccorso a seguito di incidente), le infrazioni al Codice della Strada sono punite con la sola sanzione amministrativa, talvolta seguita dalla sanzione accessoria.

L’estinzione della sanzione amministrativa avviene con il pagamento di una somma in denaro pari alla multa stessa se, in caso di riconoscimento da parte del conducente della propria responsabilità, quest’ultimo trova sul parabrezza dell’auto il “preavviso” lasciato dall’agente accertatore; in tal caso il pagamento va effettuato entro il termine indicato sul preavviso stesso. Anche in caso di contestazione immediata la somma da versare sarà identica.

Diversamente, rendendosi necessaria l’individuazione del proprietario del veicolo e la spedizione dell’atto giudiziario al suo indirizzo di residenza a mezzo raccomandata, la sanzione sarà gravata da spese di accertamento e di notifica, normalmente al di sotto dei 15 euro.

Una volta spedito l’atto, il verbale di accertamento della violazione – che non è stato consegnato al trasgressore perché lontano dall’auto in sosta vietata (ad esempio) o a causa delle condizioni del traffico – è notificato al proprietario del veicolo entro 90 giorni dalla data di accertamento, con computo dei giorni a partire da quello successivo alla data dell’infrazione. In caso di contestazione immediata, è utile rammentare che il verbale si intende notificato anche se il trasgressore rifiuta di riceverne copia, mentre sono previsti 100 giorni per la notifica al proprietario (http://www.questidenari.com/?p=2824).

Il verbale si intende notificato dal Comando da cui dipendono gli accertatori nel giorno di consegna al servizio postale, al messo comunale o all’ufficiale giudiziario. Ciò implica che la consegna al proprietario oltre il termine stabilito non invalida il verbale se i motivi del ritardo non sono riconducibili al Comando; se invece il ritardo è dovuto al Comando, l’obbligo di pagamento si estingue.

Ai fini della decorrenza dei termini di pagamento o di presentazione del ricorso (al Prefetto o al Giudice di Pace), il verbale si considera notificato se la relativa raccomandata è ricevuta da persona di età almeno pari ad anni 14. In caso di rifiuto, ovvero in caso di assenza, il servizio postale effettua un secondo tentativo di notifica (con l’avviso di giacenza) della durata di 10 giorni, trascorsi inutilmente i quali l’atto si intende notificato a partire dalla data di consegna del primo avviso.

Avvenuta la notifica del verbale, il pagamento completo delle somme deve verificarsi entro 60 giorni di calendario (a decorrere dal giorno successivo a quello in cui è stata commessa l’infrazione in caso di contestazione immediata, o a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il verbale è stato notificato dal servizio postale); diversamente si realizza l’iscrizione a ruolo per importo pari alla metà del massimo previsto per la specifica violazione e con tempi di notifica pari a 5 anni.

(continua http://www.questidenari.com/?p=3917)