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Il BTP Italia 11.06.2016 rende il 3,55% più inflazione

A conclusione del periodo di collocamento, il MEF ha lasciato invariato il tasso cedolare (reale) annuo definitivo al 3,55%, pagato in due cedole semestrali, relativo al secondo BTP Italia 4 anni (ISIN IT0004821432) emesso per oltre 1,738 miliardi di euro con data regolamento e godimento 11 giugno 2012, scadenza 11 giugno 2016.

La cedola semestrale è pari alla metà del tasso reale moltiplicato per il valore nominale acquistato, a sua volta rivalutato per l’indice FOI senza tabacchi rappresentativo dell’inflazione italiana.

Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze

(per la terza emissione del Btp Italia 4 anni: “BTP Italia 22.10.2016 (ISIN IT0004863608): tasso minimo 2,55%“)

Preclusione alla autocompensazione dal 1° gennaio 2011

Come stabilito dall’art. 31 della Legge 30 luglio 2010, n° 122, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 31 maggio 2010, n° 78 (http://www.questidenari.com/?tag=dl-3152010-78),  dal 1° gennaio 2011 la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali è vietata fino al limite dell’importo dei debiti di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali sia scaduto il termine di pagamento e non sia intervenuto un provvedimento di sospensione della riscossione per impugnativa dell’atto da parte del contribuente (preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi).

Ad esempio, crediti erariali per Iva o per imposte sui redditi non sono compensabili in F24 con altri tributi se il contribuente ha debiti per imposte e accessori iscritti a ruolo definitivo, per un importo complessivo superiore ad € millecinquecento, la cui data di pagamento sia già venuta a scadenza.

In caso di inosservanza del divieto è applicata una sanzione pari al 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo fino a concorrenza dell’ammontare compensato indebitamente, ed in ogni caso non superiore al 50% di quanto indebitamente compensato.

Invece, i precedenti vincoli alla compensazione con altri tributi o contributi restano in vigore per i crediti Iva di importo superiore a 10.000 o 15.000 euro: la preventiva presentazione della dichiarazione Iva annuale separata, l’ottenimento del “visto di conformità” da un professionista (importo sopra i 15.000 euro) o dal collegio sindacale se la società affida ai sindaci la revisione legale, l’obbligo successivo di realizzare la compensazione del credito Iva unicamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel), l’impossibilità di utilizzare in compensazione il credito Iva superiore a 10.000 euro a mezzo servizi di home banking e remote banking (fonte: Corriere della Sera del 29 dicembre 2010).

Prezzo definitivo Enel Green Power: 1,6 euro per azione

L’ultimo comunicato stampa, datato 30 ottobre 2010 e pubblicato sul sito web dell’Enel, ha confermato le attese del prezzo definitivo di ciascuna azione pari a 1,6 euro fissato per il collocamento della controllata Enel Green Power (Egp: http://www.questidenari.com/?tag=enel-green-power).

Le richieste dei risparmiatori saranno soddisfatte per il totale delle prenotazioni effettuate a partire dal lotto minimo di 2.000 azioni equivalenti a 3.200,00 euro da pagare il 4 novembre prossimo.

In attesa della quotazione di Borsa che susciterà notevole interesse fra i risparmiatori desiderosi di conoscere l’entità della differenza tra quanto pagato e valutazione di mercato, Enel comunica di aver ricevuto domande pari a 1,25 volte il volume dei titoli oggetto dell’offerta globale di vendita.

(per i mercati di quotazione di Egp al 4 novembre e al 20 dicembre 2010 si legga http://www.questidenari.com/?p=3230)