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Bond Eni 2011/2017 collocato: rendimento del tasso fisso a 4,932%

Con l’avviso integrativo dell’8 ottobre scorso, Eni ha comunicato il collocamento dei bond a tasso fisso (ISIN IT0004760655) e a tasso variabile (ISIN IT0004760648) per i quali non si procederà a riparto.

Per entrambe le obbligazioni lo spread applicato è pari al 2,8%, la durata 6 anni, la data di emissione e godimento l’11 ottobre 2011 e la scadenza 11 ottobre 2017.

Le obbligazioni a tasso fisso (Eni TF 2011/2017) pagano cedola posticipata annua, calcolata aggiungendo lo spread al tasso mid-swap 6 anni (2,075%) rilevato il giorno 6 ottobre 2011, per un tasso di interesse nominale annuo lordo pari al 4,875%. Considerata l’emissione dei titoli sotto la pari al 99,71% del loro valore nominale, corrispondente al prezzo di euro 997,10 per ogni obbligazione, il rendimento annuo lordo effettivo a scadenza sale al 4,932%. La conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 138/2011 comporta la tassazione col criterio pro-rata delle rendite finanziarie derivanti dal possesso di obbligazioni private quotate, secondo cui viene applicata l’aliquota del 12,5% sugli interessi maturati fino al 31 dicembre 2011 e l’aliquota del 20% sugli interessi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012. Il maggior carico fiscale, derivante dal passaggio alla nuova imposizione, è quantificato nella misura annua dello 0,365% circa in termini di minor rendimento del titolo Eni a tasso fisso.

Le obbligazioni a tasso variabile (Eni TV 2011/2017) pagano la prima cedola posticipata semestrale in data 11/04/2012, calcolata aggiungendo lo spread al tasso Euribor (con divisore 360) 6 mesi (1,765%) rilevato il giorno 7 ottobre 2011, per un tasso di interesse annuo lordo pari al 4,565%. I titoli sono emessi alla pari.

Approfondimenti sull’aumento dell’imposta di bollo su dossier titoli: depositi non soggetti a tassazione (parte IV)

(continua dalla parte III: http://www.questidenari.com/?p=4819)

La circolare 40/E delle Entrate di recente emanazione ha sgomberato il campo dalle possibili interpretazioni delle nuove norme in materia di bollo su deposito titoli circa la decorrenza dell’imposta e la valorizzazione dello stesso dossier.

Alla luce dei contenuti della citata 40/E che ricollega il presupposto d’imposta alle comunicazioni periodiche “che gli intermediari finanziari sono tenuti ad inviare alla clientela, almeno una volta l’anno, al fine di fornire una informativa chiara e completa in merito allo svolgimento del rapporto”, sembra corretto dedurre che il deposito di obbligazioni bancarie emesse da istituti di piccole dimensioni, non quotate su mercati regolamentati ma scambiate su circuiti ristretti caratterizzati da condizioni di scarsa liquidità e sensibili oscillazioni dei prezzi, non è soggetto al bollo, dato che non si rileva obbligatorietà in merito alla spedizione della comunicazione.

Il richiamo della circolare alle comunicazioni periodiche relative a “depositi titoli e cioè rapporti riconducibili alla custodia e all’amministrazione degli stessi” potrebbe escludere dall’imposizione fiscale in oggetto le quote dei fondi comuni d’investimento e le azioni delle Sicav di diritto italiano ed estero ove fossero collocate su deposito virtuale (posizione tecnica o rubrica fondi) presso gli intermediari in assenza di un formale rapporto di custodia e amministrazione, ovvero fossero oggetto di mera annotazione contabile, i certificati di deposito (di fatto sono titoli al portatore) emessi dalle banche ed in generale i titoli non dematerializzati che non fossero affidati in amministrazione alla banca.

Stessa conclusione riguarderebbe i Pronti contro Termine che non necessitano di deposito titoli in presenza di alcune condizioni.

Dal punto di vista economico, nella specie dell’impiego dei propri soldi, il cliente della banca presta denaro all’istituto che, in cambio, presta titoli al prezzo di mercato (operazione a pronti); a scadenza avverrà l’operazione inversa con cui il cliente restituisce i titoli ottenendo in cambio il denaro, maggiorato degli interessi sul capitale prestato ed equivalente al prezzo prefissato di riacquisto dei titoli stessi (operazione a termine). Tuttavia gli strumenti finanziari, che nella maggior parte dei casi vengono prestati a titolo di garanzia per motivi di finanziamento a breve termine, rimangono di proprietà della banca ed iscritti nel relativo bilancio, ovvero il cliente non può disporre operazioni di acquisto e vendita per gli stessi e pertanto non ha bisogno di dossier titoli.

Alcune banche, al manifestarsi delle novità normative, hanno deciso di trasformare i dubbi dei risparmiatori in un’opportunità commerciale, offrendosi di aprire in ogni caso il dossier e di corrispondere la spesa del bollo in sostituzione dell’adempimento dei depositanti.

(per le nuove disposizioni dell’Agenzia delle Entrate sulla decorrenza dell’imposta di bollo e per ulteriori chiarimenti su altri aspetti, fra cui la considerazione delle quote di fondi comuni immesse in un certificato cumulativo, si legga la Circolare n. 46/E del 24 ottobre 2011: http://www.questidenari.com/?p=5459)

(per l’introduzione dell’imposta sulle transazioni finanziarie: “Legge di stabilità 2013: Tobin Tax“)

Circolare n. 40/E del 4 agosto 2011: decorrenza dell’imposta di bollo e valorizzazione del deposito titoli

Con la circolare n. 40/E del 4 agosto 2011 l’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni aspetti applicativi dell’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi titoli attraverso disposizioni che non accolgono i contenuti della circolare tributaria Abi n. 13 del 29/07/2011.

Come è stato già riportato, l’art. 23, 7°, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, ha introdotto alcune modifiche all’art. 13 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Dato che le comunicazioni (l’invio delle quali è presupposto d’imposta) relative al deposito titoli sono soggette all’imposta di bollo dal momento della loro formazione, la decorrenza dell’imposta coincide con la data di emissione delle comunicazioni. Pertanto, ai fini della disciplina applicabile, rileva la sola data di invio delle comunicazioni (e non il periodo di riferimento del documento).

La misura dell’imposta dovuta dall’anno corrente, da 34,20 a 680,00 euro annui in base a dette modifiche normative, trova applicazione per le comunicazioni inviate a partire dal 17 luglio 2011, giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione.

Con interpretazione penalizzante per i risparmiatori, invece, la stessa circolare 40/E precisa che, per le comunicazioni inviate nel periodo tra il 06/07/2011 (data di approvazione del D.L. 98) ed il 16/07/2011 (data di pubblicazione della L. 111 antecedente a quella di entrata in vigore), trovano applicazione gli importi dell’imposta definiti in sede di approvazione del decreto-legge (poi soppressi in sede di conversione). Per ogni esemplare:

a) euro 120 con periodicità annuale

b) euro 60 con periodicità semestrale

c) euro 30 con periodicità trimestrale

d) euro 10 con periodicità mensile.

Questi importi si applicano per le comunicazioni relative a ciascun deposito titoli e a prescindere dall’ammontare del deposito.

In ultimo, per le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviate fino al 5 luglio 2011 trovano applicazione le disposizioni dettate dall’art. 13, comma 2-bis, della Tariffa nella formulazione vigente prima dell’introduzione del decreto-legge.

La circolare delle Entrate conferma che sono soggette all’imposta le comunicazioni periodiche, di cui sono destinatari i risparmiatori almeno una volta l’anno, obbligatoriamente “inviate dalle banche, da Poste Italiane e da altri intermediari finanziari che intrattengono con la propria clientela depositi titoli e cioè rapporti riconducibili alla custodia e all’amministrazione degli stessi, anche quando questi siano dematerializzati”. L’imposta, inoltre, non è dovuta per le comunicazioni relative ai depositi di titoli dematerializzati di valore complessivo non superiore a 1.000 euro.

Dal contenuto della circolare che specifica la corresponsione dell’imposta di bollo in relazione a ciascun rapporto nel caso di più rapporti di deposito titoli intestati al medesimo soggetto, e (diversamente) l’assolvimento dell’imposta per una sola volta nel caso di depositi cointestati a più soggetti per i quali viene emessa un’unica comunicazione, si desume la convenienza all’accorpamento di una pluralità di dossier titoli in un deposito unico.

Ai fini della determinazione dell’imposta occorre considerare la periodicità di emissione della comunicazione (mensile, trimestrale, semestrale o annuale) e l’ammontare dei depositi nel periodo certificato presso ciascun intermediario finanziario.

La quantificazione del valore dei titoli è basata sul valore nominale o di rimborso, con prevalenza del primo se i due valori differiscono in relazione ad uno stesso titolo, ovvero considera il valore di acquisto (prezzo di costo) dei titoli se entrambi i valori non sono presenti; in ogni caso l’importo del deposito viene considerato alla data di chiusura del periodo rendicontato, senza che abbiano alcuna influenza le operazioni intervenute durante lo stesso periodo di rendicontazione ai fini della verifica del superamento della soglia di riferimento (cfr. scaglioni).

Molto interessante risulta l’esempio riportato sulla circolare in merito alla quantificazione dell’imposta nel caso di tre sotto depositi con rendicontazione trimestrale intestati allo stesso soggetto persona fisica nell’anno 2012.

Una volta ordinati in maniera crescente il “deposito 1” per 10 mila euro, il “deposito 2” per 20 mila euro ed il “deposito 3” per 30 mila euro, l’imposta trimestrale dovuta è pari rispettivamente ad euro 8,55 (corrispondente a bollo annuo 34,20), euro 8,55 (corrispondente a bollo annuo 34,20) ed euro 17,50 (corrispondente a bollo annuo 70,00) perché, ai fini della determinazione dello scaglione, viene considerato per ciascun deposito il valore cumulato con quello dei precedenti depositi (in altri termini: sia per il “deposito 1” che per il “deposito 2” sommato al primo si rientra nel primo scaglione inferiore a 50 mila euro, mentre per il “deposito 3” si utilizza il secondo scaglione in cui ricade la somma di 10 + 20 + 30 = 60 mila euro).

L’addizionale del 50% dell’imposta, non applicata ai depositi titoli intestati a persone fisiche, trova ancora applicazione per l’imposta prevista per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Ulteriori approfondimenti dalla fonte del sito web dell’Agenzia delle Entrate da cui è possibile scaricare (in formato pdf) la Circolare n. 40/E del 4 agosto 2011.

(per le nuove disposizioni dell’Agenzia delle Entrate sulla decorrenza dell’imposta di bollo e per ulteriori chiarimenti sulla metodologia di calcolo della tassazione si consulti la Circolare n. 46/E del 24 ottobre 2011: http://www.questidenari.com/?p=5459)

Intesa Sanpaolo: bilancio 2010 e I° trimestre 2011. Dividendo pagato dal 26 maggio e prezzo delle azioni ordinarie fissato per l’aumento di capitale

Il risultato netto consolidato di Intesa Sanpaolo a chiusura dell’esercizio 2010 è stato pari a 2,705 miliardi di euro, in calo del 3,6% (anche a causa della discesa del tasso Euribor) rispetto ai 2,805 miliardi del 2009 che erano maturati anche grazie al rilascio di imposte differite per 511 milioni di euro. Per la sola capogruppo, invece, utile in crescita del 30,4% a quota 2,327 miliardi.

La nota ufficiale della società, tuttavia, sottolinea che i risultati degli ultimi due anni sono molto simili se si escludono le principali componenti non ricorrenti.

Intesa Sanpaolo ha fissato la distribuzione di un dividendo pari a 0,08 euro per azione ordinaria e 0,091 euro per azione risparmio, pagato a partire dal 26 maggio 2011 con stacco cedola il 23/05/2011.

I proventi operativi netti (16,625 miliardi di euro) sono risultati in flessione del 5,9% rispetto al 2009, mentre le commissioni nette sono aumentate a quota 5,671 miliardi di euro (+5,7%).

Il totale dei crediti deteriorati (in sofferenza, incagliati, ristrutturati e scaduti/sconfinanti) a fine 2010 è cresciuto a 21,208 miliardi di euro (+3,67%) e, tenuto conto della prossima distribuzione dei dividendi, i coefficienti patrimoniali al 31 dicembre si portano al 7,9% per il Core Tier 1 Ratio (7,1% a fine 2009), al 9,4% per il Tier 1 ratio (8,4% a fine 2009) e al 13,2% per il coefficiente patrimoniale totale (11,8% a fine 2009).

Il rendiconto finanziario consolidato ha evidenziato assorbimento di liquidità (-3,655 miliardi di euro) derivante, in sostanza, dalla diminuzione del cash per attività operativa (-2,646 miliardi) e per attività di provvista (-1,127 miliardi); la cassa è rimasta comunque positiva a quota 4,758 miliardi di euro.

Nel 1° trimestre 2011 Intesa Sanpaolo ha maturato in bilancio un risultato netto consolidato pari a 661 milioni di euro (-3,9% rispetto al trimestre 2010 da gennaio a marzo).

I proventi operativi netti sono risultati stabili a 4,206 miliardi di euro (-0,9%) così come gli interessi netti pari a 2,396 miliardi di euro.

Il gruppo ha registrato il forte calo dell’attività assicurativa scesa a quota 120 milioni di euro, mentre le rettifiche nette su crediti nel primo trimestre del 2011 si fermano a 680 milioni (contro i 750 del I° trimestre 2010).

Il rendiconto finanziario consolidato ha evidenziato generazione di liquidità per 682 milioni di euro (che portano la cassa a quota 5,435 mld una volta considerato l’effetto dei cambi) nonostante l’assorbimento di liquidità dall’attività operativa per 87 milioni di euro.

Il coefficiente patrimoniale Core Tier 1 ratio è risultato in crescita all’8,2%, il Tier 1 ratio è aumentato al 9,7% ed il coefficiente patrimoniale totale è sceso al 13% (-0,2%). Con gli effetti dell’aumento di capitale da 5 miliardi di euro già approvato (ieri è stato fissato a 1,369 euro il prezzo delle azioni ordinarie), lo stesso coefficiente patrimoniale proforma Core Tier 1 risulterebbe pari al 9,8%, il Tier 1 Ratio salirebbe all’11,3% ed il coefficiente patrimoniale totale al 14,7%.

(per il dividendo pagato da Enel il 23 giugno 2011 derivante dalla chiusura del bilancio 2010, e per il bilancio intermedio I° trimestre 2011 si veda http://www.questidenari.com/?p=4250)

Unicredit: bilancio 2010 e I° trimestre 2011, dividendi al 26 maggio

Con 1,323 miliardi di euro Unicredit chiude l’esercizio 2010 con un calo dell’utile netto consolidato nell’ordine del 22,2% rispetto all’anno prima.

Come si legge dalla nota ufficiale del sito del gruppo, al 26 maggio 2011 saranno pagati dividendi pari a 0,03 euro per azione ordinaria ed a 0,045 per azione risparmio, con stacco cedola (n° 32) in data 23/05/2011.

Il margine di intermediazione è sceso a quota 26,347 miliardi di euro (-5,9% a cambi e perimetri costanti), derivante fra l’altro da interessi netti in calo del 9,3% (15,993 miliardi) e dalla crescita dell’8,4% delle commissioni nette (8,455 miliardi).

Il Core Tier 1 è salito a 8,58% (dall’8,47% del 2009 post aumento di capitale).

Il bilancio del 1° trimestre 2011 si chiude all’insegna della forte crescita dell’utile a quota 810 milioni di euro (+55,7% rispetto al periodo gennaio-marzo 2011).

Il margine d’intermediazione è arrivato a 6,928 miliardi (+7% sul trimestre precedente e +3,3% normalizzato rispetto al 1° trimestre 2010).

Stabili i costi operativi ad euro 3,858 miliardi e ridotte le rettifiche nette su crediti e su accantonamenti per garanzie e impegni, col costo del rischio in calo a 108 punti base (-0,19% sul trimestre gennaio-marzo 2010).

Tra i ratio patrimoniali, il Core Tier 1 a marzo 2011 si è attestato a 9,06%. Il Tier 1 Ratio e il Total Capital Ratio, rispettivamente, sono pari a 9,97% e 13,47%.

(per il bilancio Intesa Sanpaolo al 31/12/2010, il bilancio del I° trimestre 2011, il pagamento dei dividendi per azioni ordinarie e risparmio ed i dettagli dell’aumento di capitale a maggio 2011 si legga http://www.questidenari.com/?p=4213)

Violazione del Codice della Strada: informazioni on-line sul ricorso al Prefetto contro il verbale

E’ ancora in fase di sviluppo, ma già attivo e fruibile dagli utenti interessati, il sito web del Ministero dell’Interno predisposto per conoscere l’esito del ricorso al Prefetto contro i verbali elevati dagli agenti accertatori.

Per i cittadini in generale, una sanzione amministrativa irrogata per illecito amministrativo ha finalità punitiva e produce effetti sul patrimonio come nel caso della sanzione pecuniaria, della confisca e del fermo amministrativo (http://www.questidenari.com/?tag=fermo-amministrativo). All’origine della sanzione può esservi stata un’infrazione al Codice della Strada (http://www.questidenari.com/?tag=nuovo-cds), ovvero altri illeciti per violazione di leggi finanziarie e tributarie e degli assegni bancari.

I vantaggi della nuova soluzione telematica sono evidenti: ad esempio, prima che il Ministero e la Prefettura di Roma collaborassero per approntare www.sana.interno.it, quanti avevano fatto ricorso a partire dal 2007 contro un verbale – ricevuto per infrazioni contestate da Polizia Municipale e Ausiliari del traffico del Comune di Roma – dovevano recarsi personalmente presso gli uffici di via Ostiense 131 ed affrontare file estenuanti prima di venire a conoscere l’esito del ricorso.

Adesso, invece, agli stessi ricorrenti basta collegarsi on line al sito SANA (sistema informativo SANzionatorio Amministrativo) e seguire la procedura guidata indicando la Prefettura, il criterio di ricerca per numero di verbale o per numero di protocollo, l’organo accertatore (vigili urbani o altro), la data della multa, etc.

L’iter consente di conoscere in tempo reale lo stato del proprio procedimento amministrativo, stampare l’ordinanza di accoglimento o di rigetto, oppure ottenere informazioni sulla data di audizione (se richiesta).

Il servizio di “ricerca procedimento” dell’area “SAN.A. – per il cittadino” è disponibile per le Prefetture di Roma, Milano, Napoli, Palermo, Agrigento, Trieste, Venezia, Padova, Pistoia, Rieti, Terni e Teramo, ed è in corso di attivazione per Vicenza, Brindisi, Lecce, Taranto, Perugia, Firenze, Bologna, Piacenza, Torino, Genova, Cagliari.

A breve il sito fornirà informazioni sullo stato dei ricorsi contro verbali redatti da Carabinieri e Polizia Stradale (fonte: IlMessaggero.it), mentre è in corso di valutazione la possibilità di consentire la presentazione del ricorso direttamente on line.