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Cartella di pagamento: notifica, somme dovute per mancato o ritardato pagamento, estratto conto e Rav

Le somme dovute a seguito dei controlli e degli accertamenti effettuati dall’Amministrazione finanziaria, secondo le linee guida dell’Agenzia delle Entrate aggiornate al settembre 2014, sono iscritte a ruolo a meno che la somma, comprensiva di sanzioni ed interessi, non supera euro 30,00 per ciascun credito e con riferimento ad un singolo periodo d’imposta. Quest’ultima disposizione non trova applicazione se il credito deriva da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi allo stesso.

Gli Agenti della riscossione attivano le procedure per il recupero del credito attraverso l’invio ai contribuenti della cartella di pagamento, notificata dal personale dell’Agente della riscossione, o da altri soggetti abilitati dallo stesso Agente, ovvero anche per raccomandata con avviso di ricevimento o per “Posta Elettronica Certificata”. In caso di mancato versamento entro 60 giorni, a decorrere dalla data di notifica, sulle somme iscritte a ruolo sono dovuti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo, l’intero compenso all’Agente (calcolato su capitale e interessi di mora) e tutte le ulteriori spese che eventualmente derivano dal mancato o ritardato pagamento della cartella, ed inoltre possono essere avviate azioni cautelari e conservative e procedure per la riscossione coattiva su tutti i beni presenti e futuri (con i quali il debitore risponde dell’adempimento delle proprie obbligazioni).

I contribuenti possono usufruire del servizio on lineEstratto conto” per avere immediata visione della propria situazione debitoria a partire dall’anno 2000, una volta entrati in possesso delle credenziali fornite dall’Agenzia delle Entrate per utilizzare il “Cassetto fiscale” (www.agenziaentrate.gov.it) o delle credenziali rilasciate dall’Inps per usare i servizi sul sito www.inps.it.

La cartella di pagamento notificata contiene uno o più bollettini di versamento denominati Rav che possono essere utilizzati (precompilati e recanti indicazione dell’importo da versare) solo se il versamento viene effettuato entro la scadenza del termine indicato. Il pagamento può avvenire presso gli sportelli dell’Agente della riscossione che li ha emessi (senza applicazione di alcuna commissione aggiuntiva), gli sportelli bancari, gli uffici postali o i tabaccai abilitati, ovvero attraverso i servizi web e call center delle società del Gruppo Equitalia o ancora attraverso i servizi di home banking messi a disposizione dagli istituiti di credito e da Poste italiane.

I contribuenti che non riescono a fare fronte al pagamento in un’unica soluzione, invece, possono rivolgersi agli Agenti della riscossione per ottenere la rateazione.

(continua “Cartella di pagamento: richiesta, proroga e decadenza per il piano di rateizzazione ordinario o straordinario”)

BTP Italia 23.04.2020 (ISIN IT0005012783): tasso definitivo 1,65%

E’ rimasto invariato all’1,65%, pari al minimo garantito, il tasso cedolare (reale) annuo definitivo pagato in due cedole semestrali dal BTP Italia 23.04.2020 (ISIN IT0005012783), godimento e regolamento 23 aprile 2014, scadenza 23 aprile 2020.

La cedola semestrale posticipata è pari alla metà del tasso cedolare (reale) annuo definitivo moltiplicato per il capitale rivalutato.

La rivalutazione semestrale del capitale, corrisposta unitamente alla cedola, è calcolata in base all’Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI senza tabacchi) applicato al valore nominale acquistato del Btp Italia a 6 anni.

Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze

(per la settima emissione del BTP Italia 6 anni: “BTP Italia 27.10.2020 (ISIN IT0005058901): tasso minimo 1,15%”)

BTP Italia 23.04.2020 (ISIN IT0005012783): tasso minimo 1,65%

Il MEF ha comunicato che il nuovo BTP Italia indicizzato all’inflazione italiana – indice FOI ex tabacchi – avrà durata 6 anni (unica difformità rispetto alle passate emissioni). Il titolo sarà emesso alla pari (prezzo di emissione 100) nei tre giorni (che potranno essere ridotti a due in caso di chiusura anticipata) dal 14 aprile 2014 al 16 aprile 2014 per i risparmiatori individuali attraverso raccolta ordini d’acquisto sul MOT, con data godimento 23/04/2014, scadenza 23 aprile 2020 e ISIN IT0005012783.

La data regolamento, unica per tutti gli ordini d’acquisto, coincide con quella di godimento ed il numero indice dell’inflazione calcolato alla stessa data è 107,22667.

Il tasso cedolare (reale) minimo annuo garantito è pari all’1,65%.

Il tasso minimo garantito del BTP Italia 12.11.2017, nella quinta emissione a durata quadriennale del novembre scorso, era stato fissato al 2,15% e, al termine del periodo di collocamento, il tasso reale definitivo era rimasto invariato al 2,15%.

Fonte: Dipartimento del Tesoro

(per i risultati della sesta emissione del Btp Italia 6 anni: “BTP Italia 23.04.2020 (ISIN IT0005012783): tasso definitivo 1,65%”)

Detrazione 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici nuovi con bonifico, carta di credito o bancomat fino al 31 dicembre 2013

(continua da “Causale del bonifico per spese di ristrutturazione e codice fiscale del beneficiario. Trasferimento della detrazione per vendita dell’immobile”)

Per un elenco esemplificativo degli interventi ammessi ai fini della detrazione, riguardanti sia le singole unità abitative che le parti condominiali, è possibile fare riferimento alla fonte dell’Agenzia delle Entrate.

In aggiunta alla proroga al 31/12/2013, il decreto n. 63/2013 ha introdotto la detrazione dall’Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici nuovi di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), purché lo stesso acquisto sia finalizzato all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione e la relativa spesa documentata sia stata sostenuta dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013.

Rientrano tra i mobili agevolabili, ad esempio, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi e apparecchi di illuminazione che costituiscono necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Non sono agevolabili, al contrario, porte, pavimentazioni (es. parquet), tende, tendaggi ed altri complementi di arredo.

Rientrano tra i grandi elettrodomestici, ad esempio, frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici ed apparecchi per il condizionamento.

La detrazione, calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro riferito alle spese complessivamente sostenute, va ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo. Detto limite si applica alla singola unità immobiliare, comprensiva di pertinenze, o alla parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione, ma il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su diverse unità immobiliari avrà diritto altrettante volte al beneficio.

L’intervento di recupero del patrimonio edilizio è individuato sia per la manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo su singole unità immobiliari residenziali come anche su parti comuni di edifici residenziali, sia per la manutenzione ordinaria sulle sole parti comuni dell’edificio residenziale.

Le Entrate sottolineano che la detrazione per gli arredi interni alla propria unità immobiliare non è consentita se sono oggetto di ristrutturazione le sole parti condominiali: in quest’ultimo caso il beneficio è concesso pro-quota ai condomini unicamente per i beni acquistati al fine di arredare le stesse parti comuni (es. guardiola o appartamento del portiere, oppure sala adibita a riunioni condominiali o lavatoio), oltre che per i lavori sulle parti in comproprietà (sempre pro-quota).

L’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se i beni sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio.

Ai fini della detrazione è indispensabile che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui vengono sostenute le spese (nel periodo tra il 6 giugno 2013 ed il 31 dicembre 2013, come sopra indicato) per l’acquisto di mobili nuovi e grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali è prevista l’etichetta energetica. Per gli elettrodomestici che ne sono sprovvisti, l’acquisto è agevolato solo se per essi non è ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica.

La data di avvio dei lavori può essere dimostrata utilizzando le eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalle norme edilizie oppure la comunicazione preventiva all’Asl; la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000), invece, costituisce prova per quei lavori in relazione ai quali non sono necessarie comunicazioni o titoli abitativi.

Tra gli oneri detraibili vi sono le spese di trasporto e montaggio dei beni acquistati.

Al pari dei lavori di ristrutturazione, la detrazione per gli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici e per le relative spese di trasporto e montaggio dei beni spetta se i pagamenti vengono effettuati a mezzo bonifico bancario o postale con indicazione di:

–        causale del versamento (la stessa utilizzata da banche e Poste per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione agevolati fiscalmente);

–        codice fiscale del beneficiario della detrazione;

–        numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

In caso di pagamento a mezzo carta di credito o carta di debito, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta come indicato nella ricevuta di transazione.

Diversamente, non è possibile effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

E’ necessario conservare tutta la documentazione relativa alla transazione, alla ricevuta di pagamento con bonifico o carta bancomat o carta di credito ed annesso carteggio di addebito in conto corrente, alla fattura indicante natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquistati.

BTP Italia 12.11.2017 (ISIN IT0004969207): tasso definitivo 2,15%

E’ rimasto invariato al 2,15%, pari al minimo garantito, il tasso cedolare (reale) annuo definitivo pagato in due cedole semestrali dal BTP Italia 12.11.2017 (ISIN IT0004969207, godimento e regolamento 12 novembre 2013, scadenza 12 novembre 2017).

La cedola semestrale posticipata è pari alla metà del tasso cedolare (reale) annuo definitivo moltiplicato per il capitale rivalutato.

La rivalutazione semestrale del capitale, corrisposta unitamente alla cedola, è calcolata in base all’Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI senza tabacchi) applicato al valore nominale acquistato del Btp Italia a 4 anni.

Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze

(per la sesta emissione del BTP Italia 6 anni: “BTP Italia 23.04.2020 (ISIN IT0005012783): tasso minimo 1,65%”)

BTP Italia 12.11.2017 (ISIN IT0004969207): tasso minimo 2,15%

Il MEF ha comunicato che il nuovo BTP Italia a 4 anni indicizzato all’inflazione italiana (indice FOI ex tabacchi) sarà emesso alla pari (prezzo di emissione 100) dal 5 novembre 2013 all’8 novembre 2013 attraverso raccolta ordini d’acquisto sul MOT, salvo chiusura anticipata, con data godimento 12/11/2013, scadenza 12 novembre 2017 e ISIN IT0004969207.

La data regolamento, unica per tutti gli ordini d’acquisto, coincide con quella di godimento ed il numero indice dell’inflazione calcolato alla stessa data è 107,45333.

Il tasso cedolare (reale) minimo annuo garantito è pari al 2,15%.

Il tasso minimo garantito del BTP Italia 22.04.2017, nella quarta emissione dell’aprile scorso, era stato fissato al 2,25% e, al termine del periodo di collocamento, il tasso reale definitivo era rimasto invariato al 2,25%.

Fonte: Dipartimento del Tesoro

(per i risultati della quinta emissione del Btp Italia 4 anni: “BTP Italia 12.11.2017 (ISIN IT0004969207): tasso definitivo 2,15%“)