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Gli accertamenti – 1

E’ compito dell’amministrazione finanziaria controllare le dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti negli anni di imposta di riferimento.

Con l’adozione del sistema telematico di presentazione delle dichiarazioni, il lavoro dell’amministrazione finanziaria si è notevolmente snellito; infatti, sino a qualche anno fa, le dichiarazioni venivano presentate sotto forma cartacea ed andavano spedite con i relativi allegati al centro di servizio di competenza.

Quest’operazione comportava una notevole massa di prodotti cartacei che creava problemi di stoccaggio e – inevitabilmente – di smarrimento degli allegati (modelli di versamento e giustificativi di detrazioni).

La notevole mole di dichiarazioni presentate faceva sì che i contribuenti, nella maggior parte dei casi, non subissero controlli, e di conseguenza non ricevessero i rimborsi a cui avevano diritto, se non con notevole ritardo.

Oggi l’intermediario invia il modello di dichiarazione del contribuente e procede ad un controllo formale della stessa previsto dal modulo Entratel che permette di provvedere ad eliminare eventuali errori commessi, tipo l’errata esposizione del codice fiscale o il calcolo delle imposte o delle detrazioni, bloccandone l’esecuzione e impedendone l’invio.

Questi errori davano adito a possibili sanzioni oggi impossibili a verificarsi per quanto sopra esposto.

A seguito della presentazione della dichiarazione viene eseguito un controllo più approfondito e, a partire dalla riforma del sistema tributario italiano (1972), vengono effettuati questi controlli ai sensi degli artt. 36 bis e 36 ter del codice tributario (http://www.questidenari.com/?p=636).

L’art. 36 bis tratta i dati desumibili dalle dichiarazioni presentate e provvede a correggere gli errori materiali di calcolo e le detrazioni presentate.

Oggi, con la possibilità di richiedere la compensazione delle varie imposte, invece di chiedere il rimborso che arriverà dopo qualche anno, è facilissimo commettere l’errore di compensare importi non più utilizzabili (sempre utilizzando il modello F24 a cui si rimanda – http://www.questidenari.com/?p=382).

L’art. 36 ter tratta invece il controllo (formale) delle dichiarazioni provvedendo al controllo delle detrazioni di spesa, delle ritenute d’acconto a cui il contribuente ha diritto, e provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai sostituiti d’imposta.

L’esito del controllo è comunicato al contribuente a mezzo raccomandata e gli eventuali valori modificati possono essere rettificati dal contribuente stesso entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione.

Prima di giungere al contenzioso, restano a disposizione del contribuente le forme di risoluzione della controversia rappresentate da autotutela, acquiescenza, concordato e conciliazione.

Come vedremo la prossima volta, l’autotutela è l’unica forma di difesa del contribuente gratuita; le altre, invece, sono a carattere oneroso.

(continua http://www.questidenari.com/?p=803)


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