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Circolare n. 24/E del 31 luglio 2013: famiglia fiscale, reddito complessivo accertabile e familiari fiscalmente a carico

(continua da “Circolare n. 24/E del 31 luglio 2013: obbligo di invito, movimentazioni finanziarie, accertamento con adesione, verbale, sanzioni ridotte e avviso di accertamento”)

Col D.M. 24 dicembre 2012 si stabilisce che il contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva è determinato tenendo conto della spesa media e del nucleo familiare di appartenenza del contribuente.

In sede di selezione viene attribuito ad ogni contribuente il lifestage risultante dalla c.d. “Famiglia fiscale” ricostruita in base alle informazioni dei prospetti dei familiari a carico; dette informazioni provengono dai modelli Unico persone fisiche, 730 e dalle certificazioni di lavoro dipendente.

Se già dal primo contraddittorio il contribuente descrive una diversa situazione, pertanto, si procede ad attribuire la corretta tipologia familiare ed un diverso lifestage.

Il decreto stabilisce che il reddito complessivo accertabile del contribuente è pari alla somma di:

–        “spese certe” sostenute dal contribuente o dal familiare fiscalmente a carico;

–        “spese per elementi certi” ottenute con l’applicazione dei valori medi ai dati certi, riferibili al contribuente o al familiare fiscalmente a carico;

–        quota relativa agli incrementi patrimoniali imputabile al periodo d’imposta;

–        quota del risparmio formatasi nell’anno;

–        quota parte dell’ammontare complessivo delle “spese ISTAT” relative alla tipologia del nucleo familiare di appartenenza.

Il decreto stabilisce inoltre che si considerano sostenute dal contribuente le spese relative ai beni e servizi effettuate dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico.

Ne consegue che in caso siano state individuate spese riferite a soggetti fiscalmente a carico, “queste sono attribuite ai dichiaranti in base alla percentuale indicata in dichiarazione al fine di fruire delle detrazioni dall’imposta”. Al soggetto fiscalmente a carico non viene attribuita alcuna quota della spesa media ISTAT.

(continua “Circolare n. 24/E del 31 luglio 2013: abitazione, rate di mutuo e canone di locazione, immobili esclusi“)

(per i riscontri sulla situazione familiare in base al parere del Garante della Privacy: “Circolare N. 6/E dell’11 marzo 2014 – redditometro e protezione dei dati personali: utilizzabilità delle medie Istat per il calcolo delle spese, famiglia fiscale e famiglia anagrafica“)

Circolare n. 24/E del 31 luglio 2013: accertamento sintetico, scostamento 20%, risparmi, spese certe e spese Istat

La circolare n. 24/E del 31 luglio 2013 riguarda le indicazioni operative sull’accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche (art. 38, commi 4-7, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Decreto del MEF del 24 dicembre 2012) dichiarato per il 2009 e seguenti. Il previgente impianto normativo rimane in vigore per i controlli relativi ai periodi d’imposta precedenti.

Con la nuova disciplina la determinazione sintetica del reddito (dal quale sono deducibili i soli oneri previsti dall’art. 10 del TUIR, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ferma restando la spettanza delle detrazioni d’imposta) si realizza con la presunzione relativa che il totale della spesa nel corso del periodo d’imposta è stato finanziato con i redditi dello stesso periodo. Il contribuente può provare in ogni caso che le spese sono state finanziate con altri mezzi (redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero esclusi dalla formazione della base imponibile) oppure dimostrare che le “spese certe” attribuite (sub) hanno un diverso ammontare o che sono state sostenute da soggetti terzi.

A questa presunzione si accosta, con uguale efficacia, quella basata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva determinato mediante l’analisi di campioni di contribuenti, ferma restando la prova contraria del contribuente.

In ogni caso il contribuente è tutelato dal fatto che la determinazione sintetica è consentita solo se lo scostamento tra reddito complessivo determinato presuntivamente e reddito dichiarato è pari almeno al 20%, essendo sufficiente che lo scostamento si verifichi per un solo periodo d’imposta, ed è ulteriormente garantito dalla possibilità di fornire elementi di prova per giustificare lo scostamento tra reddito dichiarato e capacità di spesa attribuita, sia prima che dopo l’avvio del procedimento di accertamento con adesione.

Definite le voci di spesa riconducibili a macro categorie (fra le quali: “Consumi generi alimentari, bevande, abbigliamento e calzature“, “Abitazione”, “Combustibili ed energia”, “Mobili, elettrodomestici e servizi per la casa”, e “Investimenti”), ai fini della quantificazione dell’ammontare della spesa attribuibile al contribuente il decreto distingue tra:

–        spese certe: spese di ammontare certo, oggettivamente riscontrabile, conosciuto dal contribuente e dall’Amministrazione finanziaria;

–        spese per elementi certi: spese di ammontare determinato dall’applicazione di valori medi (rilevati dai dati ISTAT) ad elementi presenti in Anagrafe Tributaria o comunque disponibili (es. potenza delle auto, lunghezza delle barche);

–        spese ISTAT: spese per beni e servizi di uso corrente di ammontare pari alla spesa media risultante dall’indagine annuale sui consumi delle famiglie;

–        quota di spesa, sostenuta nell’anno in esame, per l’acquisto di beni e servizi durevoli.

La ricostruzione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche, inoltre, considera la quota di risparmio accantonata nell’anno.

(continua “Circolare n. 24/E del 31 luglio 2013: obbligo di invito, movimentazioni finanziarie, accertamento con adesione, verbale, sanzioni ridotte e avviso di accertamento“)

(per le istruzioni operative aggiornate in base al parere del Garante della Privacy: “Circolare N. 6/E dell’11 marzo 2014 – redditometro e protezione dei dati personali: utilizzabilità delle medie Istat per il calcolo delle spese, famiglia fiscale e famiglia anagrafica“)