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La circolare 24/E del 30 maggio 2011: soggetti obbligati e oggetto della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA (parte II)

(continua dalla parte I: http://www.questidenari.com/?p=4436)

Per la valutazione del raggiungimento della soglia oltre la quale sorge l’obbligo di comunicazione, si considerano i corrispettivi dovuti in base alle condizioni contrattuali, a meno che specifiche disposizioni normative non prevedano l’applicazione del criterio del “valore normale” (art. 13, 3° del decreto).

Obbligati alla comunicazione sono tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini della stessa imposta. I soggetti passivi devono comunicare:

–        i dati delle operazioni rese ad altri soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture per operazioni rilevanti (clienti), o nei confronti dei quali non sono state emesse fatture per operazioni rilevanti (consumatori finali, fra i quali imprenditori e professionisti che hanno acquistato beni e servizi non facenti parte dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo), e

–        i dati delle operazioni ricevute da soggetti titolari di partita IVA dai quali sono stati effettuati acquisti rilevanti (fornitori).

I soggetti che si avvalgono del regime di cui all’art. 1, commi da 96 a 116, della Legge 24 dicembre 2007, n° 244 sono esonerati dall’obbligo di comunicazione ad esclusione del caso in cui, in corso d’anno, il regime cessi di avere efficacia per “conseguimento di ricavi o compensi superiori a 30.000 euro, effettuazione di cessioni all’esportazione, sostenimento di spese per lavoratori dipendenti o collaboratori, percezione di somme a titolo di partecipazione agli utili, o effettuazione di acquisti di beni strumentali che, sommati a quelli dei due anni precedenti, superino l’ammontare di 15.000 euro”: in questi casi il contribuente è tenuto a comunicare le operazioni effettuate sopra il limite a partire dalla data in cui vengono a mancare i requisiti per l’applicazione del regime fiscale semplificato.

Oggetto della comunicazione sono le operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali è presente ogni requisito essenziale (soggettivo, oggettivo, territoriale) di cui all’art. 1 del decreto; pertanto esse riguardano le operazioni imponibili, le operazioni esenti di cui all’art. 10 del decreto e le operazioni non imponibili – nei casi delle cessioni all’esportazione (art. 8 del decreto, escluse le operazioni di cui al comma 1, lettere a) e b)), delle operazioni assimilate (artt. 8-bis, 8-quater, 71 e 72 del decreto) e dei servizi internazionali (art. 9 del decreto).

Di conseguenza rimangono escluse dall’obbligo tutte le operazioni fuori campo, come le prestazioni di servizio rese nei confronti di committenti non residenti; invece per le operazioni miste, in parte fuori campo ed in parte imponibili, l’obbligo si manifesta solo se la parte rilevante oltrepassa il limite di 3.000 euro o 3.600 euro (es. trasporti internazionali di persone su nave) – fonte IlSole24Ore.com.

Riguardano l’obbligo di comunicazione anche le operazioni che rientrano nel regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui all’art. 36 del decreto legge 23 febbraio 1995, n° 41: in questi casi deve essere comunicata la sola base imponibile cui è riferibile l’imposta dato che non rileva la quota dell’importo non soggetta ad IVA.

Circa le operazioni oggetto di comunicazione già dall’anno 2010, la comunicazione attiene pure alle cessioni o prestazioni,  per le quali viene emessa la fattura, effettuate a favore di consumatori finali.

(continua http://www.questidenari.com/?p=4490)

Inizio attività imprenditoriale o autonoma /2

  

 In riferimento alle persone fisiche, quindi gli imprenditori individuali, si deve distinguere fra 3 categorie: gli artigiani, i commercianti e i professionisti.

Il professionista, per esercitare la sua attività, necessita di iscrizione ad un albo professionale di categoria (avvocati, dottori commercialisti, medici, agronomi, notai, etc.) ottenuta dopo il superamento dell’esame di abilitazione di Stato.

Successivamente, questa figura necessita di partita iva, per la quale si rimanda alla puntata N° 1 (http://www.questidenari.com/?p=121).

Per gli artigiani, non sempre lo svolgimento dell’attività è subordinato al possesso di qualifiche specifiche conseguite con titoli di studio oppure lavorando alle dipendenze di società o ditte individuali che già le possiedono; alcune volte, invece, le qualifiche sono richieste come nel caso delle installazioni di impianti che impongono specifici requisiti.

Il primo step è quello di richiedere la partita iva e presentare domanda di iscrizione all’ufficio delle attività produttive del comune di residenza.

La domanda viene presentata in triplice copia a seguito del versamento dei diritti.

Successivamente, tramite i vigili urbani l’ufficio provvede ad eseguire un’ispezione per verificare l’attendibilità della domanda presentata.

Espletata questa formalità, viene trasmessa la relazione alla commissione provinciale per l’artigianato che si riunisce e delibera l’iscrizione nell’apposito Albo delle imprese artigiane.

Resta in capo all’imprenditore l’iscrizione all’INAIL, e questo deve avvenire prima dell’inizio dell’attività produttiva.

Infine, per quanto concerne i commercianti, si presenta una situazione diversa che varia in base al territorio di esercizio dell’attività.

Infatti, in determinate zone alcune autorizzazioni amministrative sono contingentate (bar, ristoranti, etc.) e, a differenza delle altre categorie commerciali, non vengono rilasciate liberamente.

Ad esempio, per i negozi di abbigliamento o le profumerie, è sufficiente presentare il modello COM all’ufficio delle attività produttive e poi, 30 giorni dopo, si può esercitare l’attività commerciale.

Successivamente, entro 6 mesi dalla data di presentazione del modello COM, si deve presentare copia dello stesso alla C.C.I.A.A. di competenza con il modello d’iscrizione al REA (registro esercenti attività).

Altre categorie (gioiellerie, autotrasporti, investigazioni, mediatori, etc.), invece, non sono soggette alla procedura su riportata, ma necessitano di autorizzazione di enti diversi, quali la Questura, la Prefettura e la Provincia.

 

FINE PUNTATA N° 2 – le autorizzazioni