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Collegamento negoziale, fattura e ricevuta fiscale: comunicazione delle operazioni con importo non inferiore alla soglia di rilevanza ai fini Iva (3.000, 3.600 o 25.000 euro)

Col documento datato 11 ottobre 2011, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di risposte ai quesiti pervenuti dalle Associazioni di categoria in materia di “comunicazione all’Anagrafe Tributaria delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a euro tremila” (art. 21 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010).

Il concetto di collegamento negoziale, definito dalle Entrate con la Circolare 24/E del 30 maggio 2011, si realizza nella prassi quando le parti di un rapporto perseguono un risultato economico unitario e complesso realizzato attraverso una pluralità coordinata di contratti (Mantovani e Santacroce).

Il collegamento negoziale, che origina dalla legge o dall’autonomia negoziale, può riferirsi all’elemento soggettivo o a quello oggettivo e, qualora sia pattuito il pagamento di corrispettivi periodici, la soglia è riferita ai corrispettivi anche se i versamenti effettuati in un specifico periodo risultano inferiori al limite.

Con carattere di novità rispetto ai chiarimenti contenuti nella Circolare 24/E del 2011, il fattore di collegamento delle operazioni è l’elemento formale della fattura, documento che rappresenta l’operazione oggetto di comunicazione: l’importo della fattura viene utilizzato per verificare il superamento della soglia di rilevanza (invece dell’ammontare delle singole operazioni certificate nella fattura stessa), come si evince dall’esempio della fattura riepilogativa differita redatta per diverse operazioni commerciali. Ma anche in assenza del fattore di collegamento, l’ammontare della fattura può imporre l’obbligo della comunicazione e l’indicazione dell’operazione prevalente (cessione o prestazione). Ciò avviene in caso di fattura cointestata (es. parcella del notaio rilasciata agli eredi o fattura nel settore edilizio): la relativa operazione va comunicata per ognuno degli intestatari utilizzando distinti record di dettaglio; se l’importo totale della fattura supera la soglia e per uno dei cointestatari l’importo è minore di euro 3.000, la “modalità di pagamento” da utilizzare è l’importo frazionato.

In merito alla qualificazione soggettiva dell’operatore, il documento dell’11 ottobre 2011 evidenzia il trattamento della fattura di acquisto (con ammontare superiore alla soglia e priva di addebito dell’imposta) che un soggetto passivo IVA riceve da contribuenti minimi specificando che la fattura costituisce oggetto di comunicazione per il ricevente, a prescindere dagli obblighi del contribuente minimo.

Se la fattura attiene ad un importo con sconto condizionato sul totale del documento, la comunicazione va effettuata per l’importo al netto dello sconto (e cioè per l’effettiva somma incassata).

Infine, il documento – che è possibile scaricare in formato pdf dal sito dell’Agenzia delle Entrate – sottolinea come l’emissione di ricevuta fiscale (no fattura), emessa da un albergo (es.) verso soggetto passivo d’imposta, imponga l’effettuazione dello scorporo dell’imposta (campi separati per imponibile e imposta nel tracciato record).

Le previsioni sui tassi Euribor 3 mesi e Irs a fine gennaio 2011

Dopo un inizio anno molto tranquillo, caratterizzato da aste di rifinanziamento a tasso fisso e con l’Euribor in lieve ribasso per via della liquidità ancora abbondantemente erogata alle banche, piccole ma inattese fiammate inflazionistiche hanno contribuito a movimentare il quadro generale del vecchio Continente in materia di saggi.

Così trovano spiegazione le continue spinte al rialzo dell’Euribor nelle ultime due settimane, evento non certo drammatico ma comunque rappresentativo di un elemento nuovo capace di far tornare il tasso interbancario trimestrale all’1,063% in data 28/01/2011, avendo quest’ultimo già superato da metà mese la quota 1% di riferimento della Bce ferma dal maggio 2009. L’Euribor 6 mesi, invece, è salito all’1,307% alla stessa data, mentre la scadenza mensile è arrivata allo 0,877%.

L’attenzione particolare della Bce per il livello dei prezzi complessivo (mosso da petrolio e materie prime, mentre l’energia è ininfluente sull’inflazione core che rimane stabile) non poteva sfuggire ai mercati anticipatori delle vicende economiche, né impedirne riflessi in termini di aspettative, facendo aumentare il numero di analisti che preannunciano il rialzo del costo base del denaro per la seconda metà dell’anno, manovra spettante a Trichet in esecuzione del mandato per il contenimento dell’inflazione.

Senza gli allarmismi del 2008, i future sull’Euribor 3 mesi contrattati sul mercato Liffe, al 28 gennaio 2011, sono in salita (mentre a fine dicembre subivano ritocchi al ribasso sino ai valori riportati fra parentesi) ed indicano una gradualità nella crescita che porterà a superare la soglia del 3% (rilevato su mercato Eurex) soltanto nel dicembre 2013, quando – secondo le attuali previsioni – il tasso interbancario si porterà a livello della media storica calcolata a partire dal 1999:

– marzo 2011: 1,18% (1,03%)

– giugno 2011: 1,42% (1,11%)

– settembre 2011: 1,63%.

Naturalmente, solo col tempo si potrà capire se le attese degli operatori sono sfociate in preoccupazioni eccessive, come accade non di rado e come ritengono alcuni economisti fiduciosi che i tassi possano tornare indietro. Fra questi Willem Buiter, capo economista Citi, fa osservare che l’eccessiva considerazione di Trichet per l’inflazione è motivata dal quasi completo utilizzo della capacità produttiva dell’industria manifatturiera tedesca, e che un innalzamento dei tassi sarebbe disastroso per i Paesi periferici (fonte: Plus24 di sabato 29 gennaio 2011).

Ciò significa, tradotto in previsioni, che il futuro dei tassi variabili dipende non solo dall’andamento del petrolio e dalla capacità dei governi di mettere ordine nei loro bilanci, ma anche dalla sensibilità della Bce nel prorogare una manovra di politica monetaria che ciclicamente va ripetuta.

Il quadro generale ha conosciuto cambiamenti anche sul fronte dei tassi fissi, negli ultimi tempi tornati ad essere “osservati speciali” dai mutuatari.

Concluso il 2010 con un enorme punto interrogativo per via degli acquisti continuativi di titoli del debito pubblico da parte della Bce (sia pur sterilizzati per gli effetti sulla liquidità) e per via dei dubbi perenni sulla ripresa economica, le nuove certezze arrivano dalle rassicurazioni dei Paesi orientali, dove Pechino e Tokio si dichiarano pronte a sostenere gli acquisti dei periferici europei, dal successo di vendita delle obbligazioni del Fondo di Stabilità Finanziaria Europea (EFSF, veicolo di salvataggio garantito dagli Stati dell’Eurozona e atto a stabilizzare l’area), nonché dai riscontri positivi per domanda e rendimenti registrati nelle aste dei titoli spagnoli prima ed italiani poi.

Non solo nell’ultima asta del Tesoro (http://www.questidenari.com/?tag=asta-28-gennaio) si è respirato un clima “normale” (fonte: Reuters Italia), ma anche la Grecia è tornata a piazzare sul mercato i propri titoli trimestrali al 4,1% (fonte: IlSole24Ore.com).

E se gli investitori percepiscono la maggiore stabilità del sistema finanziario, aumenta la loro propensione al rischio a scapito della qualità inserita nel portafoglio. Tradotto in termini operativi, le vendite dei Bund fanno calare i prezzi ed aumentare i rendimenti.

Anche le nuove emissioni programmate di governativi e corporate non fanno che accrescere le attese di rendimenti al rialzo, e prefigurano così la crescita dell’Irs.

Sempre alla data del 28 gennaio 2011, i successivi sono i fixing dell’Irs alle scadenze più rilevanti (tra parentesi i valori tutti più bassi di fine dicembre scorso):

– 10 anni: 3,47% (3,35%)

– 15 anni: 3,78% (3,68%)

– 20 anni: 3,85% (3,74%)

– 25 anni: 3,78% (3,66%)

– 30 anni: 3,67% (3,55%).

Tra i future sui tassi a lungo termine, alla chiusura dell’ultima contrattazione sull’Eurex, ha fatto registrare i valori seguenti l’Euro Bund-10 anni caratterizzato da trend al ribasso nell’ultimo mese (tra parentesi la chiusura della settimana precedente):

– marzo 123,73 (123,76)

– giugno 122,32 (122,35)

– settembre 121,98 (122,07).

(per le previsioni Irs ed Euribor aggiornate a marzo 2011 si legga http://www.questidenari.com/?p=3757)

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Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva: dati clienti e fornitori secondo il Provvedimento del 22/12/2010

Col provvedimento del 22 dicembre 2010 l’Agenzia delle Entrate ha attuato la norma relativa al Decreto-legge 31 maggio 2010, n° 78 – convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n° 122 (art. 21: http://www.questidenari.com/?tag=comunicazione-telematica) – introduttiva dell’obbligo di trasmissione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. Inizialmente sono escluse le operazioni Iva non soggette all’obbligo di emissione della fattura effettuate fino al 30 aprile 2011 quali, per esempio, quelle relative al commercio al dettaglio.

Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) che effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta.

L’obbligo di comunicazione riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, rese e ricevute dai soggetti passivi, per le quali, nel corso del periodo d’imposta, i corrispettivi dovuti dal cessionario al cedente (o dal committente al prestatore) sono pari o hanno superato la soglia dei 3.000 euro al netto dell’Iva applicata.

Detta soglia è elevata a 3.600 euro, comprensiva dell’Imposta sul Valore Aggiunto, per le operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione, ovvero quelle per cui il cessionario (o committente) risulti essere il consumatore finale (operazioni business to consumer).

La stipulazione di diversi contratti fra loro collegati, ai fini del calcolo del limite, comporta la valutazione dell’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti.

Nel caso dei contratti di appalto, fornitura, somministrazione e quelli da cui derivano corrispettivi periodici, la comunicazione va effettuata solo quando i corrispettivi dovuti per l’intero anno solare risultano di importo complessivo non inferiore a 3.000 euro.

Al fine di consentire l’introduzione graduale del provvedimento, per il periodo d’imposta 2010 la soglia stabilita è innalzata (in ogni caso) a 25.000 euro ed è posticipato al 31 ottobre 2011 il termine entro cui deve essere effettuata la comunicazione, peraltro limitata alle sole operazioni effettuate tra soggetti Iva (operazioni business to business soggette all’obbligo di fatturazione).

Le operazioni relative ad importazioni ed esportazioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n° 633, sono escluse dall’obbligo di comunicazione, come sono altresì escluse, in fase di prima applicazione, le operazioni rilevanti ai fini dell’IVA per le quali non ricorra l’obbligo di emissione della fattura e che vengano effettuate fino al 30 aprile 2011.

Nella comunicazione vanno indicati, per ciascuna cessione o prestazione:

– l’anno di riferimento

– la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente, prestatore, cessionario o committente

– i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, e l’importo dell’IVA applicata o la specificazione che si tratta di operazioni non imponibili o esenti; per le operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali non ricorre l’obbligo della fattura, i corrispettivi comprensivi dell’IVA applicata (per le operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione, il committente o il commissionario è tenuto a fornire la propria partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale, ovvero i dati di cui all’art. 4, 1° comma, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n° 605).

I soggetti obbligati alla comunicazione effettuano la stessa aggregata per anno entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento per le operazioni.

La trasmissione dei dati avviene tramite il servizio telematico Entratel ovvero Internet (Fisconline), e l’Agenzia delle Entrate attesta la riuscita trasmissione dei dati mediante ricevuta contenuta in un file munito del codice di autenticazione (Entratel) o del codice di riscontro per il servizio Internet (Fisconline). La ricevuta sarà disponibile entro i 5 giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all’Agenzia delle Entrate.

Ulteriori approfondimenti dal testo del Provvedimento (Prot. n. 2010/184182) che è possibile scaricare (in formato pdf) dal sito web dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it all’interno della sezione “Provvedimenti, Circolari e Risoluzioni”.

(per alcuni esempi sull’aggiornamento dei programmi di contabilità Iva a seguito dell’introduzione dell’obbligo di comunicazione telematica si legga http://www.questidenari.com/?p=3591)

(per il significato di collegamento negoziale, l’elemento formale della fattura e gli altri chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate forniti nel documento dell’11 ottobre 2011 si legga “Collegamento negoziale, fattura e ricevuta fiscale: comunicazione delle operazioni con importo non inferiore alla soglia di rilevanza ai fini Iva (3.000, 3.600 o 25.000 euro)”)

Redditometro – le differenze tra vecchio e nuovo strumento di accertamento

Il nuovo redditometro – già delineato nei precedenti articoli: http://www.questidenari.com/?tag=redditometro – è operativo per le dichiarazioni dei redditi relativi all’anno 2009 (Unico 2010) e lascia aperti alcuni interrogativi circa la caratteristica di norma procedurale o sostanziale, e circa la possibilità di utilizzo in prospettiva “difensiva” per gli accertamenti degli anni pregressi.

Evidenti le differenze col vecchio redditometro (art. 38, 5° del D.P.R. 600/73) per il quale la spesa per incrementi patrimoniali si presume sostenuta, salvo prova contraria, coi redditi conseguiti nell’anno in cui è effettuata la spesa e nei quattro precedenti (ovvero vi è la presunzione che l’incremento patrimoniale derivi dai risparmi effettuati negli anni precedenti). Inoltre, al 4° comma, si precisa che lo scostamento tra reddito complessivo e reddito presunto sinteticamente deve riguardare due annualità (anche non consecutive, in base a Cass. n° 237 del 09/01/2009) e deve presentarsi in misura almeno pari al 25%. E ancora, le sentenze Cass. 05/11/1998 n° 26541 e Cass. 17200/2009 affermano che l’art. 38 del DPR 600 non impone all’ufficio di procedere contestualmente per i due o più periodi d’imposta per i quali ritiene la dichiarazione non essere congrua, né richiede che detta valutazione di non congruità venga preceduta necessariamente dall’invio del questionario di cui all’art. 32, n° 4 (così sentenza 14367/2007), ma è necessario che l’atto di accertamento sintetico per un determinato anno di imposta contenga indicazione delle ragioni (atte a consentire la difesa al contribuente) per le quali la dichiarazione si ritiene incongrua anche per altri periodi d’imposta così da legittimare l’accertamento sintetico.

Col nuovo redditometro gli incrementi patrimoniali sono totalmente eliminati e la ricostruzione sintetica del reddito, salvo prova contraria, avviene sulla base di ogni manifestazione di spesa che rileva nell’anno di sostenimento. Inoltre lo scostamento tra reddito complessivo e reddito presunto sinteticamente può riguardare anche una sola annualità e deve presentarsi in misura almeno pari al 20%.

(continua http://www.questidenari.com/?p=3463)