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Approfondimenti sull’aumento dell’imposta di bollo su dossier titoli: efficacia retroattiva (parte II)

(continua dalla parte I http://www.questidenari.com/?p=4762)

Se la redistribuzione dei titoli in portafoglio su più depositi presso diverse banche è praticamente irrealizzabile, l’effettuazione di una qualsiasi attività volta al contenimento della cifra da sborsare per imposta su d/t è addirittura impossibile per il primo semestre (passato) dell’anno in corso.

L’art. 23 del DL 98/2011, al comma 6° che rimane immutato dopo la conversione del testo nella legge n. 111 del 15 luglio 2011, fa venir meno il principio di non retroattività stabilito dal c.d. statuto del contribuente in materia di norme tributarie:

Legge 27 luglio 2000, n. 212

Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente

pubblicata nella G.U. n. 177 del 31 luglio 2000

(omissis)

Art. 3 – Efficacia temporale delle norme tributarie

1. Salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al 60° giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti d’imposta non possono essere prorogati.

Infatti il DL 98, al citato comma 6° dell’art. 23 (lo stesso articolo che, al settimo comma, fissa gli importi dell’imposta di bollo per fasce di valore del deposito titoli), recita: “In deroga all’art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

E dato che la legge 111 di conversione del decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16/07/2011, il periodo d’imposta a decorrere dal quale si applicano le nuove norme riguardanti il bollo su dossier titoli inizia il 1° gennaio 2011.

(continua http://www.questidenari.com/?p=4819)

Approfondimenti sull’aumento dell’imposta di bollo su dossier titoli: molti interrogativi ed un esempio (parte I)

Dal giorno di approvazione della manovra economica – sostanziatasi nella promulgazione della Legge 111/2011 che ha convertito, con modificazioni il DL 98/2011 – si sono susseguiti i tentativi di interpretazione delle norme sulla nuova imposizione riguardante il deposito titoli.

In aggiunta al pagamento del bollo sul conto corrente, la detenzione di alcuni strumenti finanziari da parte dei risparmiatori a partire da quest’anno comporta l’applicazione dell’imposta di bollo sul dossier titoli (d/t) a condizioni invariate (euro 34,20 annui) per patrimoni al di sotto dei 50mila euro, e a condizioni via via più gravose per patrimoni più consistenti.

Quanto basta per indurre la clientela bancaria a porsi interrogativi – molti dei quali, al momento, senza risposta univoca – circa l’esatta quantificazione dell’importo cui applicare l’imposta (valore nominale o di rimborso), il rispetto della condizione di equità per investitori appartenenti a classi di estrazione socio-economica diversa (incidenza percentuale dell’imposta per scaglione di giacenza), i tempi di applicazione del balzello (efficacia retroattiva), la tipologia di titoli e prodotti finanziari colpiti (obbligazioni bancarie, gestioni patrimoniali in titoli e pronti contro termine), l’esistenza di condizioni di non tassabilità (in mancanza del presupposto dell’invio della comunicazione periodica alla clientela).

Ciascuno di questi argomenti merita adeguati approfondimenti sui quali lo stesso Ministero è chiamato ad esprimersi. Ma un buon punto di partenza è rappresentato dall’esclusione a priori di soluzioni relative ad inutili (e dannose) operazioni di frammentazione del patrimonio personale.

Chi è titolare di un deposito titoli di consistenza pari a 160mila euro, ad esempio, oltre a non trovare beneficio nell’allocazione dei titoli azionari e obbligazionari nei sotto-dossier (appartenenti ai cointestatari del conto corrente) a causa della previsione esplicita della norma sulla valutazione dell’importo complessivo presso ciascun intermediario finanziario, non potrebbe neppure scegliere di effettuare l’operazione di divisione dei propri titoli fra diverse banche.

4 x 34,20 = 136,8 < 240 = 1 x 240,00

Se il risultato dell’operazione fosse costituito dall’esistenza di quattro rapporti da 40mila euro ciascuno presso quattro banche differenti, infatti, il bollo da pagare complessivamente sarebbe di certo inferiore (euro 136,8) a quello da pagare al vecchio e unico intermediario (euro 240), ma la differenza verrebbe colmata dagli ulteriori bolli e spese di tenuta conto derivanti dalla moltiplicazione dei rapporti bancari. Senza contare le difficoltà pratiche di gestione dell’operazione, la necessità di valutare attentamente la generazione di plusvalenze e minusvalenze sui titoli e, non da ultimo, l’aumento delle probabilità di essere soggetti a controlli fiscali per via del numero accresciuto di d/t posseduti.

(continua http://www.questidenari.com/?p=4784)

D.L. 78 del 31/05/2010 e maxiemendamento approvato

In attesa della definitiva conversione in legge – entro fine luglio – della manovra anti-crisi di Tremonti (decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 – http://www.questidenari.com/?p=2662), ecco alcuni punti del testo approvato dal Senato il giorno 15/07/2010 con le modifiche del maxiemendamento, come richiesto dalla questione di fiducia posta dal Governo:

Art. 9 – stipendi degli statali. Nel triennio 2011-2013 il blocco degli stipendi dei dipendenti pubblici è riferito al trattamento ordinariamente spettante nel 2010, al netto di arretrati, maternità, congedi e malattia.

Per i magistrati è previsto un taglio dell’indennità speciale giudiziaria del 15% per il 2011, del 25% per il 2012, del 32% per il 2013 (fonte : economia.virgilio.it).

Art. 12 – previdenza. Saranno aggiornati con cadenza triennale, a partire dal 2015, i requisiti di età e la somma tra età e contributi per le pensioni di anzianità, ed i requisiti di età per le pensioni di vecchiaia (comprese pensione sociale e vecchiaia contributiva a 65 anni). A partire dal 2011 si applicheranno finestre personalizzate per la decorrenza dell’assegno sia per le pensioni di vecchiaia che per quelle di anzianità: dovranno trascorrere 12 mesi per i dipendenti, e 18 mesi per gli autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, parasubordinati), dalla data di maturazione dei requisiti; la finestra sarà di 18 mesi per le pensioni risultanti da totalizzazione (fonte: IlSole24Ore.com). Non cambia nulla, invece, per il personale della scuola. Le nuove regole non trovano applicazione per lavoratori in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati prima del 30/04/2010, e per lavoratori che al 31/05/2010 sono titolari di prestazioni a carico dei fondi di solidarietà di settore, come nel caso dei bancari.

Dal 1° gennaio 2012 le donne che lavorano nel pubblico impiego raggiungono a 65 anni i requisiti per la pensione di vecchiaia, fermo restando il pensionamento a 61 anni per le dipendenti pubbliche che maturino i requisiti entro il 31/12/2011.

Per tutti i dipendenti pubblici (sia uomini che donne) rimane confermata la stretta sulla buonuscita in base agli importi erogati: tra i 90 ed i 150 mila euro, la liquidazione sarà erogata in 2 anni, in 3 anni al di sopra dei 150 mila euro (per approfondimenti si vedano i commi 7 e 9 dell’art. 12).

Infine, per tutti i lavoratori come riportato ab initio, dal 2015 i requisiti di pensionamento saranno adeguati all’aumento della speranza di vita calcolato dall’Istat (fonte: IlCorriere.it). In pratica, da gennaio 2015 scatterà un primo incremento di 3 mesi dell’età pensionabile, dal 2019 il 2° scatto corrisponderà a quanto misurato dall’Istat effettivamente, il 3° scatto dal 2022 e poi uno scatto ogni 3 anni. Il sistema si applica pure alle pensioni sociali e a quelle di anzianità, mentre non vale per chi raggiunge 40 anni di contributi.

Artt. 20, 21, 23, 24, 25, 29 e 31. Conferma per: limitazioni all’uso di contanti e titoli al portatore (art. 20 – http://www.questidenari.com/?p=2669), comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti a fini Iva superiori a 3mila euro (art. 21), contrasto alle imprese “apri e chiudi” (art. 23) ed alle imprese in perdita sistemica (art. 24), applicazione di una ritenuta d’acconto del 10% sui pagamenti relativi alle ristrutturazioni edilizie ed alle opere sul risparmio energetico (art. 25), accorciamento dei tempi di riscossione delle somme dovute a seguito di accertamento per imposte sui redditi ed Iva (art. 29).

In ordine agli stessi punti, si elencano di seguito le novità.

Le violazioni alle norme stabilite in materia di antiriciclaggio (emissione, accensione e negoziazione di assegni bancari, circolari e libretti al portatore) non saranno sanzionate se commesse tra il 31 maggio ed il 15 giugno 2010 (art. 20).

L’attività di vigilanza sistematica a cui sono sottoposte le imprese in perdita fiscale (non determinata da erogazioni di compensi ad amministratori e soci) per più di un periodo d’imposta non riguarda quelle che hanno deliberato e liberato per intero nel medesimo periodo un aumento di capitale a titolo oneroso di importo almeno pari alla perdita fiscale stessa (art. 24).

Gli atti di accertamento fiscale emessi dall’Agenzia delle Entrate divengono esecutivi in 60 giorni (art. 29).

Rimane vietata la compensazione dei ruoli definitivi, ma la sanzione è applicata sul 50% degli importi iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell’importo indebitamente compensato (art. 31). La sanzione non trova applicazione finché sull’iscrizione a ruolo pende contestazione giudiziale o amministrativa, né può superare la metà di quanto indebitamente compensato.

A partire dal 1° gennaio 2011, sono compensabili con le somme iscritte a ruolo i crediti maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali o del servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti.

Art. 30 – riscossione INPS. Dovranno essere pagate entro 60 giorni le somme che, dal 1° gennaio 2011, verranno contestate dall’Inps con la notifica dei nuovi “avvisi di addebito”. In difetto, è prevista l’espropriazione forzata con poteri, facoltà e modalità della riscossione a mezzo ruolo.

Art. 39 tasse in Abruzzo. E’ prorogata al 20 dicembre 2010 la sospensione del pagamento per i tributi dovuti da persone fisiche, titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, e da soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d’affari inferiore a 200mila euro (escluse banche e imprese d’assicurazione). La ripresa della riscossione di tributi e contributi verrà effettuata in 120 rate mensili di pari importo a partire da gennaio 2011, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori.

Art. 40-bis – multe per quote latte. La sospensione del pagamento del tributo in scadenza 30 giugno 2010 per le quote latte è prorogata fino al 31 dicembre 2010.

Art. 48-termagistrati. Il Ministero della Giustizia è autorizzato ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso (concluso entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto). La copertura delle risorse necessarie all’assunzione delle nuove toghe sarà realizzata attraverso l’aumento del contributo unico, essendo le tasse processuali così quantificate in base al valore del processo:

–        33 euro per processi fino a 1.100 euro

–        77 euro per processi tra 1.100 euro e 5.200 euro

–        187 euro per processi tra 5.200 euro e 26.000 euro

–        374 euro per processi tra 26mila euro e 52mila euro

–        550 euro per processi tra 52mila euro e 260mila euro

–        880 euro per processi tra 260mila euro e 520mila euro

–        1.221 euro per processi sopra 520mila euro

Per i procedimenti di esecuzione immobiliare, il contributo passa a 220 euro.

Ulteriori approfondimenti dal testo del maxiemendamento che è possibile scaricare (in formato pdf) dal sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per visionare tutti gli articoli sulla manovra anti-crisi: http://www.questidenari.com/?tag=dl-3152010-78.

(per la conversione dell’art. 20 nella legge 122/2010 si legga: http://www.questidenari.com/?p=2839)

(per la conversione in legge 122 dell’art. 25 del Dl 78/2010 si veda http://www.questidenari.com/?p=2953)

(per gli aggiornamenti relativi alla decorrenza dei trattamenti pensionistici – Legge di stabilità 2011 n° 220/2010 – si legga http://www.questidenari.com/?p=3516)

(per approfondimenti sulla preclusione alla autocompensazione – art. 31 – da gennaio 2011: http://www.questidenari.com/?p=3562)

(per l’art. 21 sulla comunicazione delle operazioni rilevanti a fini Iva si legga: http://www.questidenari.com/?p=3576)

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DL 31 maggio 2010: chiarimenti sulla tracciabilità

Col Decreto Legge 31/05/2010 è stato nuovamente abbassato il limite per la tracciabilità delle operazioni di scambio di denaro tra soggetti che non si avvalgono degli intermediari finanziari.

In altri termini, le persone che intendono usare contanti per effettuare operazioni di acquisto con altri soggetti economici possono continuare a farlo al di sotto del limite di euro 5.000 per singola operazione, anziché con la vecchia soglia di 12.500 euro.

Se invece l’operazione comporta un esborso uguale o superiore ad euro 5 mila, al fine di non incappare nella sanzione amministrativa pecuniaria prevista col minimo di 3 mila euro (http://www.questidenari.com/?tag=dl-3152010-178) e la confisca di parte della somma utilizzata, sarà necessario impiegare strumenti di pagamento tracciabili come l’assegno bancario o postale che riporti (obbligatoriamente all’emissione) l’indicazione del beneficiario (nome, ragione o denominazione sociale) e su cui sia apposta la clausola di non trasferibilità.

La riduzione del limite per l’uso di contanti e assegni, contemporaneo all’emanazione delle nuove regole per i libretti postali al portatore, ha stabilito il tetto di euro 5.000 riferito alla somma complessiva dell’operazione unitaria: in tal modo, ad esempio, è vietato suddividere uno stesso importo di euro 6 mila in 3 tranche da euro 2 mila, ciascuna inferiore al limite previsto (c.d. operazioni frazionate).

Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiali può essere richiesto senza apposizione della clausola di non trasferibilità al di sotto di euro 5 mila.

Oltre detta soglia la tracciabilità potrà essere garantita dalla moneta elettronica, come la carta di credito.

Fonte: Radio24, puntata del 03/06/2010 di Salvadanaio

(per la legge 122/2010 si legga: http://www.questidenari.com/?p=2839)