Archivi tag: art. 36 bis

L’art. 36 bis

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – modificato dal d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314 (in vigore dal 1° gennaio 1998)

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

(G.U. n° 268 del 16 ottobre 1973, s.o.)

(omissis)

TITOLO QUARTO

Accertamento e controlli

31. – 36.(omissis)

36-bis. Liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni. (1) – 1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l’amministrazione finanziaria procede, entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta.

2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelle in possesso dell’anagrafe tributaria, l’Amministrazione finanziaria provvede a:

a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi.

b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;

c) ridurre le detrazioni d’imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;

d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge;

e) ridurre i crediti d’imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;

f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo d’acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta.

2-bis. Se vi è pericolo per la riscossione, l’ufficio può provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta (2).

3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall’ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un’imposta o una maggiore imposta, l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d’imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto d’imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all’amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione (3).

4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista nel presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto d’imposta.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 13, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Le disposizioni del presente articolo si applicano alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 1999.

(2) Comma aggiunto dall’art. 2, d.l. 30 settembre 2005, n. 203, conv., con mod., dalla l. 2 dicembre 2005, n. 248.

(3) Comma prima modificato dall’art. 1, d.lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 e poi così modificato dall’art. 210, d.l. 30 settembre 2005, n. 203, conv., con mod., dalla l. 2 dicembre 2005 n. 248.

Gli accertamenti – 1

E’ compito dell’amministrazione finanziaria controllare le dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti negli anni di imposta di riferimento.

Con l’adozione del sistema telematico di presentazione delle dichiarazioni, il lavoro dell’amministrazione finanziaria si è notevolmente snellito; infatti, sino a qualche anno fa, le dichiarazioni venivano presentate sotto forma cartacea ed andavano spedite con i relativi allegati al centro di servizio di competenza.

Quest’operazione comportava una notevole massa di prodotti cartacei che creava problemi di stoccaggio e – inevitabilmente – di smarrimento degli allegati (modelli di versamento e giustificativi di detrazioni).

La notevole mole di dichiarazioni presentate faceva sì che i contribuenti, nella maggior parte dei casi, non subissero controlli, e di conseguenza non ricevessero i rimborsi a cui avevano diritto, se non con notevole ritardo.

Oggi l’intermediario invia il modello di dichiarazione del contribuente e procede ad un controllo formale della stessa previsto dal modulo Entratel che permette di provvedere ad eliminare eventuali errori commessi, tipo l’errata esposizione del codice fiscale o il calcolo delle imposte o delle detrazioni, bloccandone l’esecuzione e impedendone l’invio.

Questi errori davano adito a possibili sanzioni oggi impossibili a verificarsi per quanto sopra esposto.

A seguito della presentazione della dichiarazione viene eseguito un controllo più approfondito e, a partire dalla riforma del sistema tributario italiano (1972), vengono effettuati questi controlli ai sensi degli artt. 36 bis e 36 ter del codice tributario (http://www.questidenari.com/?p=636).

L’art. 36 bis tratta i dati desumibili dalle dichiarazioni presentate e provvede a correggere gli errori materiali di calcolo e le detrazioni presentate.

Oggi, con la possibilità di richiedere la compensazione delle varie imposte, invece di chiedere il rimborso che arriverà dopo qualche anno, è facilissimo commettere l’errore di compensare importi non più utilizzabili (sempre utilizzando il modello F24 a cui si rimanda – http://www.questidenari.com/?p=382).

L’art. 36 ter tratta invece il controllo (formale) delle dichiarazioni provvedendo al controllo delle detrazioni di spesa, delle ritenute d’acconto a cui il contribuente ha diritto, e provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai sostituiti d’imposta.

L’esito del controllo è comunicato al contribuente a mezzo raccomandata e gli eventuali valori modificati possono essere rettificati dal contribuente stesso entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione.

Prima di giungere al contenzioso, restano a disposizione del contribuente le forme di risoluzione della controversia rappresentate da autotutela, acquiescenza, concordato e conciliazione.

Come vedremo la prossima volta, l’autotutela è l’unica forma di difesa del contribuente gratuita; le altre, invece, sono a carattere oneroso.

(continua http://www.questidenari.com/?p=803)


[polldaddy poll=1805420]