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Circolare n. 24/E del 31 luglio 2013: accertamento sintetico, scostamento 20%, risparmi, spese certe e spese Istat

La circolare n. 24/E del 31 luglio 2013 riguarda le indicazioni operative sull’accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche (art. 38, commi 4-7, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Decreto del MEF del 24 dicembre 2012) dichiarato per il 2009 e seguenti. Il previgente impianto normativo rimane in vigore per i controlli relativi ai periodi d’imposta precedenti.

Con la nuova disciplina la determinazione sintetica del reddito (dal quale sono deducibili i soli oneri previsti dall’art. 10 del TUIR, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ferma restando la spettanza delle detrazioni d’imposta) si realizza con la presunzione relativa che il totale della spesa nel corso del periodo d’imposta è stato finanziato con i redditi dello stesso periodo. Il contribuente può provare in ogni caso che le spese sono state finanziate con altri mezzi (redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero esclusi dalla formazione della base imponibile) oppure dimostrare che le “spese certe” attribuite (sub) hanno un diverso ammontare o che sono state sostenute da soggetti terzi.

A questa presunzione si accosta, con uguale efficacia, quella basata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva determinato mediante l’analisi di campioni di contribuenti, ferma restando la prova contraria del contribuente.

In ogni caso il contribuente è tutelato dal fatto che la determinazione sintetica è consentita solo se lo scostamento tra reddito complessivo determinato presuntivamente e reddito dichiarato è pari almeno al 20%, essendo sufficiente che lo scostamento si verifichi per un solo periodo d’imposta, ed è ulteriormente garantito dalla possibilità di fornire elementi di prova per giustificare lo scostamento tra reddito dichiarato e capacità di spesa attribuita, sia prima che dopo l’avvio del procedimento di accertamento con adesione.

Definite le voci di spesa riconducibili a macro categorie (fra le quali: “Consumi generi alimentari, bevande, abbigliamento e calzature“, “Abitazione”, “Combustibili ed energia”, “Mobili, elettrodomestici e servizi per la casa”, e “Investimenti”), ai fini della quantificazione dell’ammontare della spesa attribuibile al contribuente il decreto distingue tra:

–        spese certe: spese di ammontare certo, oggettivamente riscontrabile, conosciuto dal contribuente e dall’Amministrazione finanziaria;

–        spese per elementi certi: spese di ammontare determinato dall’applicazione di valori medi (rilevati dai dati ISTAT) ad elementi presenti in Anagrafe Tributaria o comunque disponibili (es. potenza delle auto, lunghezza delle barche);

–        spese ISTAT: spese per beni e servizi di uso corrente di ammontare pari alla spesa media risultante dall’indagine annuale sui consumi delle famiglie;

–        quota di spesa, sostenuta nell’anno in esame, per l’acquisto di beni e servizi durevoli.

La ricostruzione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche, inoltre, considera la quota di risparmio accantonata nell’anno.

(continua “Circolare n. 24/E del 31 luglio 2013: obbligo di invito, movimentazioni finanziarie, accertamento con adesione, verbale, sanzioni ridotte e avviso di accertamento“)

(per le istruzioni operative aggiornate in base al parere del Garante della Privacy: “Circolare N. 6/E dell’11 marzo 2014 – redditometro e protezione dei dati personali: utilizzabilità delle medie Istat per il calcolo delle spese, famiglia fiscale e famiglia anagrafica“)

Circolare N. 5/E dell’11 marzo 2013: Imu ed effetto sostituzione per immobili locati part time. Deduzione ed esonero dall’obbligo di presentazione dichiarazione

(continua da “Circolare n. 5/E dell’11 marzo 2013: quando l’Imu sostituisce l’Irpef. Immobili non locati”)

Per gli immobili locati per una parte del periodo d’imposta, qualora non venga applicata o non sia applicabile la cedolare secca (immobili non abitativi, immobili abitativi locati a uso non abitativo, immobili locati a conduttori che esercitano attività di impresa, o arti e professioni), occorre distinguere il periodo di tempo

        nella porzione in cui l’immobile non è locato: l’Imu sostituisce l’Irpef e le addizionali dovute in relazione al reddito fondiario;

        nella porzione in cui l’immobile è locato: si applicano Irpef e addizionali con le regole ordinarie (di cui all’articolo 37, comma 4-bis, del Tuir) mettendo a confronto la rendita catastale rivalutata col canone di locazione ridotto forfetariamente (relativo al periodo di locazione) e considerando il concorso al reddito del canone se risulta superiore alla rendita.

In base all’art. 10, comma 3-bis, del TUIR, secondo cui

se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all’ammontare della rendita catastale dell’unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare

allora il principio di sostituzione impedisce al reddito dell’abitazione principale di concorrere alla formazione del reddito complessivo, ovvero la relativa deduzione Irpef non si applica.

Nel caso in cui l’abitazione principale è locata per una parte dell’anno, come già indicato, occorre suddividere il periodo d’imposta tra la porzione in cui l’abitazione è locata e la porzione in cui non lo è. Per la parte del periodo d’imposta in cui l’immobile è abitazione principale, la relativa deduzione non si applica.

Per quanto riguarda i beni non locati posseduti da società semplici, la circolare N. 5/E dell’11 marzo 2013 chiarisce che l’effetto di sostituzione deve essere “applicato in capo ai soci persone fisiche che non detengono la partecipazione in regime di impresa, per la quota del reddito di partecipazione riferibile a redditi fondiari in relazione ai quali operi l’effetto di sostituzione”.

Diversamente, se la società è partecipata anche da soci operanti in regime d’impresa, non si produce sostituzione e la quota del reddito di partecipazione (reddito dominicale dei terreni non affittati o reddito dei fabbricati non locati) concorre a formare il reddito degli stessi soci.

In ultimo, la circolare segnala che in caso di sostituzione si ricade nell’ipotesi di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. Di conseguenza il contribuente che possiede soltanto redditi sostituiti dall’Imu non è obbligato alla presentazione della dichiarazione, mentre se possiede anche altri redditi deve “verificare nelle istruzioni ai modelli di dichiarazione 730 e UNICO PF se la propria particolare situazione rientra tra i casi di esonero”.

Finanziaria 2011 – Regime IVA per le cessioni di fabbricati (art. 1, 85°)

Si riporta il contenuto del comma 85 relativo all’art. 1 della Legge di stabilità (http://www.questidenari.com/?tag=finanziaria-2011: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) nel testo definitivo, in attesa di pubblicazione su Gazzetta Ufficiale.

Le cessioni di fabbricati effettuate dalle imprese costruttrici entro 5 anni dal termine della costruzione non sono esenti da Iva. Tale disposizione determina l’estensione dell’ambito di applicazione dell’imposta (cinque anni dai precedenti quattro) in riferimento al regime Iva per la cessione dei fabbricati.

L’articolo 10 (Operazioni esenti dall’imposta), primo comma, numero 8-bis), del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n° 633 – modificato dal Decreto-legge del 25/03/2010 n° 40, art. 2 (nel testo in vigore dal 26 maggio 2010 e con effetto dal 24 agosto 2010) – diviene in tal modo:

le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento o anche successivamente nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata”.

(per gli aggiornamenti relativi alla decorrenza dei trattamenti pensionistici – Legge di stabilità 2011 – e per il testo in vigore della Legge n° 220 del 13 dicembre 2010 si legga http://www.questidenari.com/?p=3516)