Archivi tag: 31/1/2012

Conversione in legge del Decreto-legge n. 201 del 2011: limiti all’uso di denaro contante e titoli al portatore, sanzioni, pagamenti dalla pubblica amministrazione (art. 12)

In attesa della firma del Capo dello Stato e della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, col voto del Senato è stato convertito in legge il decreto-legge n. 201 del 2011 (manovra economica del Governo Monti, c.d. decreto “salva Italia”).

L’art. 12 del testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, “Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all’uso del contante”, conferma la limitazione di euro mille all’utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore, scambiati fra soggetti diversi che non si avvalgono dell’intermediazione delle banche (1° comma), e trasla al prossimo 31 marzo il termine entro il quale ridurre sotto lo stesso limite il saldo dei libretti di deposito bancari e postali al portatore (in alternativa: è necessario estinguere gli stessi libretti aventi saldo superiore alla soglia consentita). Viene inoltre concessa una moratoria per le infrazioni alla nuova norma commesse tra il 6 dicembre 2011 ed il 31 gennaio 2012.

Le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all’importo di euromille: conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole: «30 settembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2012». Non costituisce infrazione la violazione delle disposizioni previste dall’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, commessa nel periodo dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 e riferita alle limitazioni di importo introdotte dal presente comma.

L’aggiunta del comma 1-bis inasprisce la sanzione relativa alle violazioni per mancata estinzione, per mancato adeguamento del saldo entro il 31/03/2012 o mancato adempimento degli obblighi di comunicazione in caso di trasferimento di libretti aventi saldo inferiore a 3mila euro: la sanzione viene elevata all’entità del saldo stesso.

All’articolo 58, comma 7-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le violazioni di cui al comma 3 che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione è pari al saldo del libretto stesso».

Il secondo comma dell’art. 12 innalza ad euro 1.000 il limite ai pagamenti in contante corrisposti dalla pubblica amministrazione centrale e locale e dai loro enti ai percettori di stipendio, pensione e compensi. Oltre detta soglia, i corrispettivi devono essere erogati mediante “strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all’articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”; tenuto conto dell’esigenza di tutela delle fasce di popolazione socialmente svantaggiate che costituiranno la clientela di banche, Poste ed altri intermediari finanziari, “i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo”. Tra le caratteristiche del conto corrente, o del conto di pagamento di base (4° comma), deve figurare un “numero adeguato di servizi ed operazioni, compresa la disponibilità di una carta di debito gratuita” (5° comma).

(per le novità dal 1° gennaio 2012 relative all’imposta di bollo su conto corrente, dossier titoli, buoni fruttiferi postali e altri prodotti d’investimento si legga “Bollo su conto corrente bancario e postale, su deposito titoli, buoni fruttiferi postali e fondi comuni d’investimento per il decreto-legge n. 201 del 2011 convertito in legge (art. 19, commi 1-3)”)

(per gli approfondimenti sugli obblighi di chi detiene libretti al portatore si legga: “Libretto al portatore sopra i 1.000 euro: adeguamento del saldo, trasformazione in libretto nominativo o estinzione entro il 31 marzo 2012”)

Asta 26 luglio 2011: Bot semestrali e Ctz

Con regolamento 29 luglio 2011, il MEF ha disposto per martedi 26 luglio 2011 l’asta per i Buoni Ordinari del Tesoro semestrali col sistema di collocamento dell’asta competitiva, e l’asta per i Certificati di credito del Tesoro “Zero coupon” col sistema dell’asta marginale.

I Bot 6 mesi hanno scadenza 31/01/2012 (186 giorni), sono offerti per 7,5 miliardi di euro ed avevano fatto registrare rendimento medio ponderato pari all’1,988% nell’ultima asta del giugno scorso (pari al rendimento semplice netto dell’1,327% secondo Assiom Forex, una volta applicata la ritenuta fiscale e sottratte le commissioni bancarie massime). Nella mattinata di martedi i Bot semestrali (ISIN IT0004745094, prima tranche, emissione 29/07/2011) hanno ricevuto richieste per oltre 11,704 miliardi di euro (rapporto di copertura 1,56 con offerta interamente assegnata) ed hanno fatto segnare rendimento medio ponderato in salita al 2,269%.

I Ctz (settima tranche, ISIN IT0004716327) hanno decorrenza 29 aprile 2011 e scadenza 30 aprile 2013, sono emessi per importo nominale pari ad 1,5 miliardi di euro ed avevano fatto registrare rendimento lordo pari a 3,219% nell’ultima asta del giugno scorso. Nella mattinata di martedi i Ctz hanno ricevuto richieste per oltre 2,484 miliardi di euro (rapporto di copertura 1,66 con offerta interamente assegnata) ed hanno fatto segnare rendimento lordo in salita al 4,038%.

Fonte: Dipartimento del Tesoro

(per l’asta del 26 agosto 2011 su Bot 6 mesi e Ctz: http://www.questidenari.com/?p=4972)