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D.L. 78 del 31/05/2010 e maxiemendamento approvato

In attesa della definitiva conversione in legge – entro fine luglio – della manovra anti-crisi di Tremonti (decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 – http://www.questidenari.com/?p=2662), ecco alcuni punti del testo approvato dal Senato il giorno 15/07/2010 con le modifiche del maxiemendamento, come richiesto dalla questione di fiducia posta dal Governo:

Art. 9 – stipendi degli statali. Nel triennio 2011-2013 il blocco degli stipendi dei dipendenti pubblici è riferito al trattamento ordinariamente spettante nel 2010, al netto di arretrati, maternità, congedi e malattia.

Per i magistrati è previsto un taglio dell’indennità speciale giudiziaria del 15% per il 2011, del 25% per il 2012, del 32% per il 2013 (fonte : economia.virgilio.it).

Art. 12 – previdenza. Saranno aggiornati con cadenza triennale, a partire dal 2015, i requisiti di età e la somma tra età e contributi per le pensioni di anzianità, ed i requisiti di età per le pensioni di vecchiaia (comprese pensione sociale e vecchiaia contributiva a 65 anni). A partire dal 2011 si applicheranno finestre personalizzate per la decorrenza dell’assegno sia per le pensioni di vecchiaia che per quelle di anzianità: dovranno trascorrere 12 mesi per i dipendenti, e 18 mesi per gli autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, parasubordinati), dalla data di maturazione dei requisiti; la finestra sarà di 18 mesi per le pensioni risultanti da totalizzazione (fonte: IlSole24Ore.com). Non cambia nulla, invece, per il personale della scuola. Le nuove regole non trovano applicazione per lavoratori in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati prima del 30/04/2010, e per lavoratori che al 31/05/2010 sono titolari di prestazioni a carico dei fondi di solidarietà di settore, come nel caso dei bancari.

Dal 1° gennaio 2012 le donne che lavorano nel pubblico impiego raggiungono a 65 anni i requisiti per la pensione di vecchiaia, fermo restando il pensionamento a 61 anni per le dipendenti pubbliche che maturino i requisiti entro il 31/12/2011.

Per tutti i dipendenti pubblici (sia uomini che donne) rimane confermata la stretta sulla buonuscita in base agli importi erogati: tra i 90 ed i 150 mila euro, la liquidazione sarà erogata in 2 anni, in 3 anni al di sopra dei 150 mila euro (per approfondimenti si vedano i commi 7 e 9 dell’art. 12).

Infine, per tutti i lavoratori come riportato ab initio, dal 2015 i requisiti di pensionamento saranno adeguati all’aumento della speranza di vita calcolato dall’Istat (fonte: IlCorriere.it). In pratica, da gennaio 2015 scatterà un primo incremento di 3 mesi dell’età pensionabile, dal 2019 il 2° scatto corrisponderà a quanto misurato dall’Istat effettivamente, il 3° scatto dal 2022 e poi uno scatto ogni 3 anni. Il sistema si applica pure alle pensioni sociali e a quelle di anzianità, mentre non vale per chi raggiunge 40 anni di contributi.

Artt. 20, 21, 23, 24, 25, 29 e 31. Conferma per: limitazioni all’uso di contanti e titoli al portatore (art. 20 – http://www.questidenari.com/?p=2669), comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti a fini Iva superiori a 3mila euro (art. 21), contrasto alle imprese “apri e chiudi” (art. 23) ed alle imprese in perdita sistemica (art. 24), applicazione di una ritenuta d’acconto del 10% sui pagamenti relativi alle ristrutturazioni edilizie ed alle opere sul risparmio energetico (art. 25), accorciamento dei tempi di riscossione delle somme dovute a seguito di accertamento per imposte sui redditi ed Iva (art. 29).

In ordine agli stessi punti, si elencano di seguito le novità.

Le violazioni alle norme stabilite in materia di antiriciclaggio (emissione, accensione e negoziazione di assegni bancari, circolari e libretti al portatore) non saranno sanzionate se commesse tra il 31 maggio ed il 15 giugno 2010 (art. 20).

L’attività di vigilanza sistematica a cui sono sottoposte le imprese in perdita fiscale (non determinata da erogazioni di compensi ad amministratori e soci) per più di un periodo d’imposta non riguarda quelle che hanno deliberato e liberato per intero nel medesimo periodo un aumento di capitale a titolo oneroso di importo almeno pari alla perdita fiscale stessa (art. 24).

Gli atti di accertamento fiscale emessi dall’Agenzia delle Entrate divengono esecutivi in 60 giorni (art. 29).

Rimane vietata la compensazione dei ruoli definitivi, ma la sanzione è applicata sul 50% degli importi iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell’importo indebitamente compensato (art. 31). La sanzione non trova applicazione finché sull’iscrizione a ruolo pende contestazione giudiziale o amministrativa, né può superare la metà di quanto indebitamente compensato.

A partire dal 1° gennaio 2011, sono compensabili con le somme iscritte a ruolo i crediti maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali o del servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti.

Art. 30 – riscossione INPS. Dovranno essere pagate entro 60 giorni le somme che, dal 1° gennaio 2011, verranno contestate dall’Inps con la notifica dei nuovi “avvisi di addebito”. In difetto, è prevista l’espropriazione forzata con poteri, facoltà e modalità della riscossione a mezzo ruolo.

Art. 39 tasse in Abruzzo. E’ prorogata al 20 dicembre 2010 la sospensione del pagamento per i tributi dovuti da persone fisiche, titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, e da soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d’affari inferiore a 200mila euro (escluse banche e imprese d’assicurazione). La ripresa della riscossione di tributi e contributi verrà effettuata in 120 rate mensili di pari importo a partire da gennaio 2011, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori.

Art. 40-bis – multe per quote latte. La sospensione del pagamento del tributo in scadenza 30 giugno 2010 per le quote latte è prorogata fino al 31 dicembre 2010.

Art. 48-termagistrati. Il Ministero della Giustizia è autorizzato ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso (concluso entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto). La copertura delle risorse necessarie all’assunzione delle nuove toghe sarà realizzata attraverso l’aumento del contributo unico, essendo le tasse processuali così quantificate in base al valore del processo:

–        33 euro per processi fino a 1.100 euro

–        77 euro per processi tra 1.100 euro e 5.200 euro

–        187 euro per processi tra 5.200 euro e 26.000 euro

–        374 euro per processi tra 26mila euro e 52mila euro

–        550 euro per processi tra 52mila euro e 260mila euro

–        880 euro per processi tra 260mila euro e 520mila euro

–        1.221 euro per processi sopra 520mila euro

Per i procedimenti di esecuzione immobiliare, il contributo passa a 220 euro.

Ulteriori approfondimenti dal testo del maxiemendamento che è possibile scaricare (in formato pdf) dal sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per visionare tutti gli articoli sulla manovra anti-crisi: http://www.questidenari.com/?tag=dl-3152010-78.

(per la conversione dell’art. 20 nella legge 122/2010 si legga: http://www.questidenari.com/?p=2839)

(per la conversione in legge 122 dell’art. 25 del Dl 78/2010 si veda http://www.questidenari.com/?p=2953)

(per gli aggiornamenti relativi alla decorrenza dei trattamenti pensionistici – Legge di stabilità 2011 n° 220/2010 – si legga http://www.questidenari.com/?p=3516)

(per approfondimenti sulla preclusione alla autocompensazione – art. 31 – da gennaio 2011: http://www.questidenari.com/?p=3562)

(per l’art. 21 sulla comunicazione delle operazioni rilevanti a fini Iva si legga: http://www.questidenari.com/?p=3576)

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1° luglio 2010: aumenti del pedaggio autostradale. I caselli del Grande Raccordo Anulare e le altre stazioni italiane

La conferma della maggiorazione di pedaggio – dovuto presso le stazioni situate fra autostrade e raccordi – obbliga al pagamento tutti coloro che, a partire da quest’oggi 1° luglio 2010, percorreranno le strade Anas alla guida di auto e moto (1 euro), oppure alla guida di camion (2 euro). Il limite imposto del 25% alla maggiorazione del vecchio pedaggio, tuttavia, impedisce aumenti record per i pendolari abituati a pagare pochi euro sui percorsi brevi.

Il tutto, previsto dalla manovra anticrisi (http://www.questidenari.com/?tag=dl-3152010-78), è stato autorizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri al pari del sovra canone da applicarsi alle tratte autostradali già sottoposte ad esazione.

Il pagamento maggiorato forfetario viene effettuato presso i ventisei caselli interconnessi ai raccordi ed alle autostrade Anas, e detto sovrapedaggio riguarda esclusivamente coloro che provengono o si dirigono verso le autostrade.

Per quanto riguarda Roma, le stazioni di esazione sono state aumentate di numero, rispetto alle iniziali, al fine di impedire che i conducenti potessero utilizzare percorsi alternativi ed evitare così il pagamento; fermo restando che, come più volte ricordato (http://www.questidenari.com/?tag=gra), non impone alcun pedaggio la percorrenza del Grande Raccordo Anulare per gli spostamenti da una parte all’altra della città.

I caselli di Roma sono: Roma Nord e Fiano Romano sull’A1; Roma Est, Lunghezza, Settecamini e Ponte di Nona sull’asse per l’Aquila; Roma Sud sull’Autostrada del Sole; Roma Ovest e Maccarese Fregene sulla Roma-Fiumicino.

Le altre stazioni italiane interessate dagli aumenti forfetari sono: Nocera (A3), Cava dè Tirreni (A3), San Gregorio (A18), Buonfornello (A20), Mercato S. Severino (A30), Avellino Est (A16), Firenze-Certosa (A1), Valdichiana (A1), Ferrara Sud (A13), Benevento (A16), Falchera (A55), Bruere (A55), Settimo Torinese (A55), San Benedetto del Tronto (A14), Chieti-Pescara (A25), Pescara Ovest Chieti (A14), Lisert (A4) – fonte: IlMessaggero.it.

Oltre alla maggiorazione tariffaria forfetaria, dal 1° luglio 2010 si paga anche il sovra canone fissato in termini di millesimi di euro a chilometro percorso (http://www.questidenari.com/?p=2714): l’aumento, pari ad 1 o 3 millesimi di euro in base alla distinzione tra veicoli leggeri e veicoli pesanti, riguarda tutti i percorsi autostradali già sottoposti a pedaggio.

(per il successivo accoglimento del ricorso contro i pedaggi da parte del Tar Lazio: http://www.questidenari.com/?p=2805)

DL 31 maggio 2010: aggiornamenti sulle tratte a pagamento e sugli aumenti di pedaggio della rete Anas

La data del 1° luglio prossimo – secondo quanto stabilito dal DL 78 del 31 maggio 2010 http://www.questidenari.com/?tag=dl-3152010-78 – segnerà per gli automobilisti italiani, diretti al lavoro o nei luoghi di villeggiatura alla guida di moto, auto, Suv, caravan e furgoni, l’aumento del pedaggio da corrispondere ai caselli autostradali nella misura compresa tra l’1,5% ed il 3,5%. Più forte, anche oltre il 5%, sarà invece l’aumento per i veicoli a tre, quattro e cinque assi ed ancora, a partire dal 1° gennaio 2011, gli importi verranno raddoppiati per tutte le classi di pedaggio (A, B, 3, 4 e 5).

E’ quanto prevede il 4° comma dell’art. 15 del decreto-legge n° 78, dove si stabilisce la misura di un sovra canone dovuto dalle società concessionarie all’Anas, e che le concessionarie stesse scaricheranno economicamente sugli utenti in base alla percorrenza chilometrica.

In aggiunta, realizzata la mappa delle nuove tratte da sottoporre a pedaggio (11 autostrade e 11 raccordi), quest’oggi è noto che non sarà più gratuita la percorrenza del Grande Raccordo Anulare di Roma, sia pure nelle sole tratte collegate dai caselli di Roma Nord, Roma Sud e Roma Est-Lunghezza (http://www.questidenari.com/?p=2673).

Allo stesso modo, il pedaggio sarà dovuto per l’autostrada Roma-aeroporto di Fiumicino, la Salerno-Reggio Calabria, la Palermo-Catania, la Palermo-Mazara del Vallo, e per il raccordo autostradale Siena-Firenze, Pavia-autostrada A/7 “Milano – Serravalle” e Torino-aeroporto di Caselle – fra gli altri.

In attesa della metà di luglio, entro la quale saranno resi noti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri anche i “criteri e le modalità per l’applicazione del pedaggio” su autostrade e raccordi, l’Anas potrà applicare – in regime transitorio dal 1° luglio 2010 – pedaggi di 1 o 2 euro (a seconda della classe di peso del veicolo) da far pagare presso le attuali stazioni di esazione a coloro che percorrono le tratte sopra indicate.

Fonte: IlSole24Ore.com

(prossimo articolo: http://www.questidenari.com/?p=2746)

DL 31 maggio 2010: chiarimenti sul pedaggiamento della rete autostradale Anas

Le poche righe riportate sul sito web della società Anas, gestore della rete stradale ed autostradale italiana (fonte: stradeanas.it), riferiscono solo quanto è possibile leggere dalla relazione tecnica al decreto legge sulla manovra (http://www.questidenari.com/?tag=dl-3152010-178), e cioè che il sistema dei pedaggi, quando sarà arrivato a regime, implicherà l’utilizzo di un sistema di esazione di tipo free flow (a flusso libero) in sostituzione dei tradizionali caselli.

Al momento, difatti, occorre solo attenersi a quanto si evince dal 1° comma dell’art. 15 del Decreto-legge del 31 maggio 2010, n.78: entro 45 giorni dall’entrata in vigore del decreto, saranno stabiliti i criteri per l’applicazione del pedaggio, e le tratte da sottoporre allo stesso sistema di pagamento, allo scopo di finanziare la gestione, la manutenzione straordinaria ed i nuovi investimenti delle infrastrutture.

Fra le tratte autostradali possibili candidate al pedaggiamento potrebbero esservi la Salerno-Reggio Calabria o la Roma-Fiumicino, per le quali le opere di istallazione dei nuovi caselli richiederebbero circa due anni.

I tempi lunghi di realizzazione hanno fatto propendere così per un regime transitorio: a partire dal 1° luglio 2010, l’art. 15, 2° comma del decreto legge 31/05/2010 n° 78 conferisce ad Anas la facoltà di applicare pedaggi maggiorati – di un importo pari ad 1 o 2 euro, ma in ogni caso inferiore al 25% del dovuto – da riscuotere presso i caselli che collegano le autostrade o le stesse ai raccordi autostradali.

Con particolare riferimento al Grande Raccordo Anulare di Roma, ciò significa che gli automobilisti tassati potranno essere soltanto quelli in transito sul GRA e diretti verso le autostrade di Firenze (al casello Roma Nord), L’Aquila (al casello Lunghezza) o Napoli (al casello Roma Sud), ovvero coloro che percorrono lo stesso tragitto in senso di marcia inverso. Al contrario, niente pedaggio per gli automobilisti che imboccano il raccordo per spostarsi verso un’altra zona di Roma.

La maggiorazione del pedaggio potrebbe interessare anche altri raccordi autostradali Anas, fra cui il raccordo Tangenziale Nord di Bologna, il raccordo Siena-Firenze, il raccordo Pavia-A7 Milano Serravalle, ed il raccordo Torino-aeroporto di Caselle (fonte: IlMessaggero.it).

(per i successivi aggiornamenti: http://www.questidenari.com/?p=2714)

DL 31 maggio 2010: chiarimenti sulla tracciabilità

Col Decreto Legge 31/05/2010 è stato nuovamente abbassato il limite per la tracciabilità delle operazioni di scambio di denaro tra soggetti che non si avvalgono degli intermediari finanziari.

In altri termini, le persone che intendono usare contanti per effettuare operazioni di acquisto con altri soggetti economici possono continuare a farlo al di sotto del limite di euro 5.000 per singola operazione, anziché con la vecchia soglia di 12.500 euro.

Se invece l’operazione comporta un esborso uguale o superiore ad euro 5 mila, al fine di non incappare nella sanzione amministrativa pecuniaria prevista col minimo di 3 mila euro (http://www.questidenari.com/?tag=dl-3152010-178) e la confisca di parte della somma utilizzata, sarà necessario impiegare strumenti di pagamento tracciabili come l’assegno bancario o postale che riporti (obbligatoriamente all’emissione) l’indicazione del beneficiario (nome, ragione o denominazione sociale) e su cui sia apposta la clausola di non trasferibilità.

La riduzione del limite per l’uso di contanti e assegni, contemporaneo all’emanazione delle nuove regole per i libretti postali al portatore, ha stabilito il tetto di euro 5.000 riferito alla somma complessiva dell’operazione unitaria: in tal modo, ad esempio, è vietato suddividere uno stesso importo di euro 6 mila in 3 tranche da euro 2 mila, ciascuna inferiore al limite previsto (c.d. operazioni frazionate).

Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiali può essere richiesto senza apposizione della clausola di non trasferibilità al di sotto di euro 5 mila.

Oltre detta soglia la tracciabilità potrà essere garantita dalla moneta elettronica, come la carta di credito.

Fonte: Radio24, puntata del 03/06/2010 di Salvadanaio

(per la legge 122/2010 si legga: http://www.questidenari.com/?p=2839)

Decreto legge 31/05/2010: la manovra anti-crisi di Tremonti

Si riporta una sintesi di alcuni fra i 56 articoli della manovra anti-crisi 2011-2013 relativi al provvedimento entrato in vigore il 31 maggio 2010.

Art. 12, commi 7 e 9 – Il Trattamento Fine Rapporto è erogato in unica soluzione se di importo inferiore a 90 mila euro. Se il Tfr è compreso tra i 90 ed i 150 mila euro, è erogato in due soluzioni annuali pari a 90.000 euro per la prima e la residua parte per la seconda. Se il Tfr è superiore a 150 mila euro, il primo ed il secondo importo sono pari a 90 e 60mila euro, ed il terzo importo annuale sarà pari alla cifra residua. In caso di collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età entro il 30 novembre 2010, ed in caso di accoglimento della domanda (accolta prima dell’entrata in vigore del decreto) di cessazione dall’impiego che avvenga entro la stessa data, le disposizioni precedenti non trovano applicazione.

Art. 15, commi 1 e 2 – La percorrenza di tutte le autostrade ed i raccordi autostradali gestiti direttamente dall’Anas sarà soggetta a pagamento di pedaggio secondo importi e modalità di applicazione decisi dal Governo. Nel frattempo, l’Anas può applicare una maggiorazione tariffaria di euro 1,00 per le classi di pedaggio A e B, e di euro 2,00 per le classi 3, 4 e 5.

Art. 20, commi 1 e 2 – Sono soggetti a tracciabilità gli scambi di denaro in contanti e titoli al portatore per importi superiori ad euro 5.000, rispetto ai 12.500 euro attuali. Le sanzioni per le infrazioni vengono inasprite negli importi minimi e massimi; per violazioni inferiori ad euro 50 mila, è prevista la sanzione minima in quota fissa di euro 3 mila.

Art. 21 – Le operazioni rilevanti ai fini Iva, che abbiano importo almeno pari ad euro 3.000, devono essere comunicate per via telematica all’Agenzia delle Entrate.

Art. 23 – Sono sottoposte a specifica vigilanza fiscale, esercitata dall’Agenzia delle Entrate, dalla Guardia di Finanza e dall’Inps, quelle imprese che cessano la loro attività entro un anno dall’inizio della stessa (c.d. imprese “apri e chiudi”).

Art. 24, comma 1 – Sono sottoposte a sistematica vigilanza fiscale quelle imprese che dichiarano perdite ai fini delle imposte sui redditi per più di un periodo d’imposta, ad esclusione delle situazioni in cui la perdita è causata dal versamento di compensi erogati ad amministratori e soci.

Art. 25 – Contrasto di interessi: da parte dei percipienti banche e Poste Italiane SpA, all’atto dell’accredito sono assoggettati a ritenuta d’acconto del 10% i pagamenti disposti (a mezzo bonifici bancari o postali) dai contribuenti che beneficiano per oneri deducibili o per detrazione d’imposta (es. fruizione della detrazione nella misura del 36%).

Art. 29 – Concentrazione della riscossione nell’accertamento: si accorciano i tempi di riscossione delle somme dovute a seguito di accertamento per imposte sui redditi ed Iva. A partire dal 1° luglio 2011, l’avviso di accertamento per il recupero di dette somme ed il connesso provvedimento sanzionatorio rappresentano titolo esecutivo all’atto di notifica del contribuente (http://www.questidenari.com/?p=2657).

Art. 30, commi 1 e 2 – A partire dal 1° gennaio 2011, un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo (contenente a pena di nullità: codice fiscale del destinatario, periodo di riferimento, causale del credito, importi addebitati ripartiti tra quota capitale e sanzioni, agente incaricato della riscossione) consentirà all’Inps il recupero delle somme dovute all’istituto a qualunque titolo. Qualora entro 90 giorni non vi sia adempimento, l’agente della riscossione procederà ad esecuzione forzata.

Art. 31, comma 1 – A partire dal 1° gennaio 2011, è vietata la compensazione dei crediti per imposte erariali e dei debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore ad euro 1.500, per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del divieto, la sanzione applicata è pari al 50% dell’importo indebitamente compensato. È prevista tuttavia la compensazione, anche parziale, tra le somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori ed i crediti relativi alle stesse imposte.

Art. 38, commi 7 e 8 – Per coloro che percepiscono redditi di pensione al di sotto di euro 18.000, è possibile pagare le imposte dovute in sede di conguaglio attraverso prelevamenti per un massimo di 11 rate senza interessi, o pagare il canone di abbonamento Rai in forma rateale senza applicazione di interessi attraverso trattenute operate dai soggetti che corrispondono i redditi stessi.

Art. 38, comma 9, lettere a) (punti 1 e 2) e b) – Viene stabilito il termine di 150 giorni di efficacia per la sospensione delle cause in materia tributaria e previdenziale eventualmente concessa dal giudice. In sede di emanazione del provvedimento di sospensione, il giudice fissa la data dell’udienza di trattazione entro i 30 giorni successivi. La causa sarà decisa entro i 120 giorni successivi.

Art. 56 – Il decreto di manovra, con entrata in vigore del 31/05/2010, è pubblicato sul supplemento ordinario n. 114/L alla Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2010 n. 125.

Per ulteriori approfondimenti, è possibile scaricare il decreto legge in formato pdf dal sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per il maxiemendamento approvato dal Senato il 15 luglio 2010: http://www.questidenari.com/?p=2777

(per la conversione in legge 122 dell’art. 25 del Dl 78/2010 si veda http://www.questidenari.com/?p=2953)

(per l’istituzione dei codici tributo per versamento canone Rai dei pensionati: http://www.questidenari.com/?p=3483)

(per la manovra economica 2011-2014 si legga http://www.questidenari.com/?p=4547)