Archivi tag: 1/7/2011

Euribor e Irs dopo il secondo aumento del costo del denaro: le previsioni sui tassi a luglio 2011

Ampiamente prevista dai mercati, è giunta a luglio la seconda mossa annuale della Bce sui tassi base: tasso ufficiale di riferimento all’1,5% (secondo incremento da un quarto di punto, dopo quello di aprile scorso), tasso sui depositi e tasso marginale rispettivamente a 0,75% e 2,25%. L’Euribor, che aveva già inglobato quest’ultimo ritocco, non ha fatto altro che proseguire nel modo consueto la propria salita (scadenza trimestrale fissata a 1,601% ieri, nella giornata di lunedi 11 luglio 2011):

Con le parole pronunciate durante la conferenza, Trichet ha spiegato che la decisione di politica monetaria restrittiva deriva dalla necessità di contenimento dell’inflazione nell’Area Euro, ancora attestata ben oltre il “cancelletto” del 2% fissato come obiettivo istituzionale. Il consueto riferimento allo stretto monitoraggio della Bce lascia intendere che un nuovo rialzo è possibile, anche se non imminente: il messaggio, interpretato dagli operatori sui derivati futures con la restituzione di tassi attesi, si è sostanziato in un contesto che vede il mantenimento delle previsioni (rispetto a quelle di dieci giorni prima) per le sole prossime scadenze fino a settembre 2011 e la riduzione drastica di tutti i successivi valori, con relativo spostamento all’anno successivo del superamento della soglia dell’1,75%.

La tabella ed il grafico successivi (tassi attesi sull’Euribor 3 mesi dal mercato Liffe in data 11/07/2011, paragonati a quelli del 1° luglio) evidenziano i sensibili cambiamenti nelle previsioni fino a giugno 2017:

Le difficoltà previsionali aumentano sul fronte dei tassi fissi.

Sembra destinata a durare più del previsto la fase di acquisto del Bund, porto sicuro nelle acque di un’Europa che non trova pace nonostante gli interventi d’emergenza di Ue, Bce e Fmi a sostegno dei Paesi periferici. Sul mercato Eurex il governativo tedesco potrebbe aver aperto una nuova fase rialzista; ecco il future sul Bund-10 anni alla chiusura del giorno 11/07/2011:

Set-11: 129,1 (era 125,93 al 10 giugno)

Dic-11: 127,76 (era 124,58 al 10 giugno).

Nelle settimane a seguire, è difficile pensare ad un tasso Irs in sostanziosa salita. In particolare la scadenza decennale al fixing di lunedi 11 luglio 2011, parametrata al Bund di pari periodo, scende al 3,19%:

In definitiva, le previsioni risultano in peggioramento per chi intende finanziare l’acquisto della casa col mutuo a tasso variabile, in miglioramento per chi intende avvalersi del mutuo a tasso fisso. Tuttavia la differenza tra un tasso variabile (es. trimestrale) ed un tasso fisso su durata ventennale è pari quasi al 2% in ipotesi di invarianza dello spread applicato dalla banca: tradotto in termini di rata mensile per un importo erogato pari a 150mila euro, la maggiorazione di circa 250 euro per la scelta della “tranquillità” rimane molto consistente e lascia accordare di nuovo preferenza alla prima soluzione.

(per le previsioni aggiornate al venerdi 15/07/2011 sui tassi Euribor 3 mesi fino al giugno 2017 si legga http://www.questidenari.com/?p=4673)

(per le previsioni sui tassi Euribor e Irs del 5 agosto 2011 si legga http://www.questidenari.com/?p=4830)

Novità fiscali per i fondi comuni d’investimento italiani dal 1° luglio 2011: equiparazione della tassazione e utilizzo delle minusvalenze

A partire dal 4 luglio, sulla stampa e sugli altri mezzi di comunicazione diffusa adatti al raggiungimento del pubblico su larga scala, è necessario prestare rinnovata attenzione alla lettura del Nav (Net asset value) dei fondi comuni d’investimento di diritto italiano.

Infatti il “prezzo” della singola quota acquistata in origine dal sottoscrittore, in base al cambiamento della normativa fiscale a far data dal 1° luglio 2011, deve intendersi al lordo delle imposte; il titolare di fondi che volesse quantificare il rendimento netto, maturato tra due successivi istanti temporali, dovrebbe prima sottrarre il valore iniziale da quello finale del Nav e poi depurare la differenza dall’imposta dovuta per legge.

Ciò avviene senza che alcun pregiudizio possa affliggere i possessori di quote di fondi comuni, indifferentemente dalla generazione di rendimenti o perdite prima di detto termine: in caso di perdita, il Nav risulta già aumentato perché incorpora il credito d’imposta (tra le poste dell’attivo di bilancio) pari al 12,5% della perdita stessa; in caso di rendimento, il Nav risulta già diminuito perché contiene il debito d’imposta da versare al Fisco (tra le poste del passivo di bilancio).

In quest’ultima circostanza, la Società di Gestione del Risparmio (che avrebbe dovuto versare le imposte) ha effettuato una prima compensazione tra poste creditorie e debitorie alla data del 30 giugno, ovvero ha neutralizzato il risparmio versando le imposte dal fondo in utile a quello in perdita; in aggiunta, qualora detta compensazione non fosse risultata sufficiente, dal 1° luglio la SGR ha proseguito col versare al fondo in perdita le ritenute dei partecipanti al fondo in utile. Tali artifici contabili non producono alcuna variazione del Nav del fondo in perdita, il cui credito si trasforma in cassa, né producono alcuna variazione del Nav del fondo in utile, le cui ritenute vengono versate ai fondi in perdita anziché al Fisco.

Questi adattamenti si sono resi necessari a seguito della conversione in legge del c.d. Milleproroghe del febbraio scorso (art. 2, commi da 62 a 84, del Dl 29 dicembre 2010, n° 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n° 10) con cui la tassazione dei fondi comuni italiani (e dei lussemburghesi storici) è stata equiparata alla tassazione dei fondi comuni e Sicav di diritto estero armonizzati. Cade così la distinzione tra fondi “nettisti” e fondi “lordisti” che, a parere di alcuni gestori, impediva un confronto corretto tra le performance degli OICR assoggettati a differenti regimi, essendo stati i primi svantaggiati da un’imposizione giornaliera in grado di influenzare sensibilmente i risultati nel lungo periodo (ulteriori approfondimenti in http://www.questidenari.com/?p=1372).

In termini tecnici, con la riforma si è verificato il passaggio dalla tassazione sul maturato in capo al fondo alla tassazione sul realizzato a carico del partecipante: soltanto in occasione del disinvestimento delle quote del fondo da parte del titolare, all’epoca del riscatto, verrà effettuato il prelievo del 12,5% sulla differenza effettiva che, realizzata tra valore iniziale (alla sottoscrizione) e valore finale (al rimborso o alla cessione) della quota, sostanzia un plusvalore.

La SGR, o il soggetto che ha collocato il fondo, agisce in tal modo da sostituto d’imposta applicando per conto del Fisco la ritenuta a titolo d’imposta sui proventi (12,5% del surplus costituito dalla somma di dividendi, altri proventi periodici come cedole e interessi, e variazione positiva del Nav), senza che ricorra obbligo di indicazione in sede di dichiarazione dei redditi per il partecipante né rilascio di certificazione da parte della società; anche in caso di perdita è prevista l’esenzione dall’obbligo dichiarativo, ma nella fattispecie la SGR rilascerà la certificazione delle minusvalenze per la partecipazione al fondo da utilizzare presso altre banche ove la stessa persona possieda un dossier amministrato. A differenza della vecchia normativa, la certificazione delle minusvalenze è rilasciata pure per il riscatto parziale delle quote in modo che, in caso il rapporto con l’intermediario si definisca nel solo possesso delle rimanenti quote del fondo, le perdite possano essere utilizzate a compensazione delle plusvalenze future derivanti da altri rapporti relativi alla detenzione di strumenti finanziari in custodia, amministrazione o deposito; in alternativa, le stesse perdite possono essere utilizzate in sede di dichiarazione dei redditi.

La redazione della dichiarazione dei redditi è obbligatoria nel solo caso in cui, entro il 30 settembre 2011, il sottoscrittore decidesse di revocare il regime del risparmio amministrato presso la SGR in presenza di perdite sofferte dal 1° luglio 2011: l’utilizzo delle perdite, nel quadro RT del modello Unico 2012, comporta l’indicazione della somma desumibile dalla documentazione di provenienza bancaria attestante la minusvalenza subita (es. lettera di conferma di rimborso quote).

Giova ricordare che, ad esclusione di quanto accade nei prodotti finanziari relativi alle gestioni patrimoniali (sub), i plusvalori maturati sui fondi (∆ Nav positivo e proventi periodici, tutti qualificati come “redditi di capitale”) non possono essere compensati con le minusvalenze derivanti da altri fondi.

Come già anticipato, la minusvalenza derivante da fondi (∆ Nav negativo qualificato tra i “redditi diversi”) può essere invece compensata entro i successivi 4 anni col guadagno di natura finanziaria, esclusi dividendi e cedole, generato in conto capitale (capital gain) da investimenti in titoli azionari, obbligazionari ed altri strumenti finanziari detenuti in custodia, amministrazione o deposito (anche virtuale), ovvero può essere utilizzata in sede di dichiarazione dei redditi.

Le novità fiscali non hanno toccato le polizze vita e le Gestioni Patrimoniali in Fondi, che restano lordiste senza che si determini cambiamento alcuno per l’eventuale presenza di fondi sottostanti assoggettati a diverso regime a partire dal giorno 01/07/2011. Si ricorda che l’apertura di una Gpf potrà compensare perdite o guadagni già realizzati sui fondi, come anche può essere usata in compensazione la chiusura di una Gpf in perdita.

(per le novità in materia di tassazione dei fondi comuni d’investimento nella misura del 20% introdotte dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, si legga http://www.questidenari.com/?p=4922)

Attese sui tassi: Euribor 3 mesi al 1° luglio 2011

Le notizie positive degli ultimi giorni, culminate nell’accettazione del piano di austerità di bilancio supplementare per la Grecia che Unione europea e Fondo monetario internazionale esigono per mettere a disposizione la quinta tranche del prestito da 110 miliardi di euro, hanno determinato un incremento delle previsioni sui tassi Euribor su tutte le scadenze.

Rispetto alle evidenze della settimana scorsa, i tassi impliciti nei derivati negoziati sul mercato Liffe crescono maggiormente sulle scadenze più vicine e mantengono inalterata la previsione dell’incremento del costo base del denaro che Trichet dovrebbe operare nei prossimi giorni (+0,25%).

(per le previsioni sui tassi Euribor e Irs dell’11 luglio 2011, successive all’aumento del costo del denaro all’1,5%, si legga http://www.questidenari.com/?p=4627)

La circolare 24/E del 30 maggio 2011: esempi, elementi necessari, nota di variazione, sanzioni e termini di invio della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA (parte IV)

(continua dalla parte III: http://www.questidenari.com/?p=4490)

Nella comunicazione vanno indicati gli elementi necessari all’individuazione dei soggetti e delle operazioni.  Devono essere indicati la partita IVA o il codice fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente, l’importo delle operazioni con evidenza dell’imponibile, dell’imposta, o della situazione che si tratta di operazioni non imponibili o esenti.

L’operazione non deve essere comunicata se l’importo diminuisce al di sotto dei 3.000 euro per effetto della nota di variazione in diminuzione, essendo stato inizialmente superiore allo stesso limite.

Invece, se per effetto della stessa nota di variazione in diminuzione l’importo rimane superiore a 3.000 euro, la comunicazione va effettuata per l’importo diminuito. Analogamente l’operazione viene comunicata nel momento in cui l’importo supera il limite di 3.000 euro per effetto della nota di variazione in aumento, essendo stato inizialmente inferiore allo stesso limite.

Se la variazione avviene dopo il termine previsto per la comunicazione, l’importo sarà indicato nella comunicazione relativa all’anno in cui la nota di variazione viene emessa.

Come già indicato, l’adempimento in oggetto ha cadenza annuale e deve essere assolto entro il 30 aprile di ciascun anno (termini di invio della comunicazione) con riferimento alle operazioni relative al precedente anno d’imposta. Solo per l’anno d’imposta 2010, il termine indicato è stato posticipato al 31/10/2011.

Scaduti i termini, il contribuente che intende rettificare o integrare la comunicazione, entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine, può presentare una nuova comunicazione attraverso l’invio di file integralmente sostitutivi dei precedenti. Successivamente, oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto, si rende applicabile l’istituto del ravvedimento operoso in presenza delle condizioni previste dall’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n° 472.

L’omessa trasmissione della comunicazione, l’invio della stessa con dati incompleti o non rispondenti al vero, comportano l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 258 euro ad un massimo di 2.065 euro.

Tra gli esempi che è possibile indicare – sulla base degli elementi forniti dalla Circolare – vi è quello relativo all’acquisto, effettuato nel 2010 da parte di un’impresa, di un automezzo con valore 30.000 euro (Iva esclusa), pagato con acconto di 5.000 euro e successive rate. Dato che l’importo unitario è superiore alla soglia di 25mila euro prevista per l’anno 2010, l’operazione deve essere comunicata per lo stesso anno e, con riferimento alla comunicazione del 2011 e di ciascun anno di corresponsione delle rate, saranno oggetto di riepilogo i pagamenti effettuati, per l’importo complessivo delle somme versate, con indicazione della data di registrazione dell’ultimo pagamento effettuato nel campo “data dell’operazione”.

Un ulteriore esempio può riferirsi al caso di un gioielliere che vende merce ad un cliente non residente nel territorio nazionale. Dal giorno 01/07/2011, per le operazioni di importo almeno pari a 3.600 euro (Iva inclusa), è necessaria la schedatura del cliente con obbligo di indicazione del nome, cognome, data di nascita, comune o stato estero di nascita, provincia di nascita e Stato estero del domicilio fiscale.

(per i chiarimenti della circolare 28/E/2011 delle Entrate sugli obblighi per autoveicoli ed immobili, e per i dati identificativi che commercianti e artigiani devono ottenere dai clienti residenti sul territorio nazionale e non residenti si legga http://www.questidenari.com/?p=4654)

La circolare 24/E del 30 maggio 2011: operazioni escluse, contratti collegati e a corrispettivo periodico per la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA (parte III)

(continua dalla parte II: http://www.questidenari.com/?p=4462)

Tra i casi particolari del provvedimento menzionati dalla Circolare 24/E del 30 maggio 2011 vi sono i contratti di appalto, fornitura, somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici (contratti di locazione, noleggio, concessione, etc.): la comunicazione va effettuata solo se i corrispettivi dovuti in un intero anno solare sono di importo complessivo non inferiore a 3.000 euro. Al contrario, per le altre tipologie di contratto (es. compravendita) il superamento della soglia di 3.000 euro va sempre collegato alla singola operazione.

Per i contratti tra loro collegati, invece, bisogna valutare la somma complessiva dei corrispettivi di tutti i contratti.

In particolare, “a fronte del pagamento frazionato del corrispettivo relativo a un unico contratto che prevede corrispettivi periodici ovvero a più contratti tra loro collegati in relazione ai quali sono previsti corrispettivi di importo complessivo superiore, in un anno solare, ai limiti (3.000 euro ovvero 3.600 euro), dovrà essere comunicato l’importo complessivo delle operazioni rese e ricevute nell’anno di riferimento, anche se il corrispettivo relativo al singolo contratto è inferiore a detti limiti” (per ulteriori istruzioni sulla compilazione del tracciato record si faccia riferimento alla fonte in formato pdf: Circolare 24/E dal sito web dell’Agenzia delle Entrate).

In generale, quanto stabilito per i contratti a corrispettivo periodico, o tra loro collegati, vale anche per tutte le operazioni di importo unitario pari o superiore ai limiti, indipendentemente dal fatto che il pagamento sia regolato in modo ripartito (es. acconto e saldo) ed effettuato in anni diversi. A titolo esemplificativo, nel caso di cessioni di beni per importo 10.000 euro con fatturazione nell’anno di riferimento di un unico acconto pari a 2.500 euro, dovrà essere indicata la sola operazione resa e ricevuta nell’anno pari a 2.500 euro, anche se inferiore alla soglia.

Tra le operazioni escluse dall’obbligo di comunicazione si trovano le importazioni e le esportazioni di cui all’art. 8, 1°, lettere a) e b) del decreto. L’obbligo di comunicazione sussiste, invece, per le operazioni poste in essere tra operatori nazionali, anche tramite commissionari, nell’ambito delle c.d. esportazioni indirette di cui alla lettera c) dell’art. 8 (per le operazioni effettuate nei confronti degli esportatori abituali), e delle c.d. triangolazioni comunitarie di cui all’art. 58 del decreto legge n. 331 del 1993. Ad esempio, in caso di triangolare comunitaria, diviene oggetto di monitoraggio la cessione tra i due operatori nazionali, mentre rimane esclusa l’operazione che si realizza con l’ultimo cessionario comunitario (che poi sarà monitorata col modello Intrastat).

Come già anticipato, tra le operazioni escluse vi sono quelle effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell’IVA, quando il pagamento dei corrispettivi avviene mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, 6°, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n° 605, così come previsto dall’art. 7, 2°, lettera o) del decreto-legge 13 maggio 2011, n° 70. La Circolare precisa che non rientrano tra le citate carte di credito, di debito o prepagate, quelle emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio nazionale.

(continua http://www.questidenari.com/?p=4538)

(per il significato di collegamento negoziale, l’elemento formale della fattura e gli altri chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate forniti nel documento dell’11 ottobre 2011 si legga “Collegamento negoziale, fattura e ricevuta fiscale: comunicazione delle operazioni con importo non inferiore alla soglia di rilevanza ai fini Iva (3.000, 3.600 o 25.000 euro)”)

(per la data ultima di invio dei dati da parte degli intermediari finanziari: “Spesometro: prorogata al 15 ottobre 2012 la comunicazione degli acquisti con carta di credito e bancomat“)

CCTeu a scadenza 2015 e 2018, Btp 3 anni e Btp 10 anni: asta del 28 giugno 2011

Il MEF ha disposto per martedi 28 giugno 2011, in asta marginale e con regolamento 1° luglio 2011, l’emissione dei titoli di Stato relativi ai Certificati di Credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi e relativi ai Buoni del Tesoro Poliennali triennali e decennali.

I CCTeu (ISIN IT0004716319, decorrenza 15/04/2011, scadenza 15/04/2018, tasso d’interesse semestrale lordo pari all’Euribor 6 mesi maggiorato dell’1% e cedola semestrale in corso, con scadenza 15 ottobre 2011, pari all’1,335% con tasso annualizzato lordo 2,626%) sono offerti in quinta tranche e, nella precedente asta del 30 maggio scorso, avevano fatto segnare rendimento lordo del 3%. I CCTeu a scadenza 2018 in corso di emissione sono offerti con ammontare nominale da un minimo di 750 milioni di euro ad un massimo di 1,25 miliardi di euro. Il rendimento lordo dei CCTeu, nella mattinata di martedi, è risultato pari al 3,38% ed il rapporto di copertura si è attestato a 1,59 derivante da richieste per 1,987 miliardi di euro (importo massimo offerto interamente assegnato).

I CCTeu (ISIN IT0004620305, decorrenza 15/06/2010, scadenza 15/12/2015, tasso d’interesse semestrale lordo pari all’Euribor 6 mesi maggiorato dello 0,8% e cedola semestrale in corso, con scadenza 15 dicembre 2011, pari all’1,291% con tasso annualizzato lordo 2,539%) sono offerti in undicesima tranche e, nella precedente asta del 30 dicembre 2010, avevano fatto segnare rendimento lordo del 2,8%. I CCTeu a scadenza 2015 non più in corso di emissione sono offerti con ammontare nominale da un minimo di 500 milioni di euro ad un massimo di 1 miliardo di euro. Il rendimento lordo dei CCTeu (vita residua: 4 anni), nella mattinata di martedi, è risultato pari al 3,17% ed il rapporto di copertura si è attestato a 1,63 derivante da richieste per oltre 1,613 miliardi di euro (importo assegnato pari a 991,32 milioni di euro).

I Btp 3 anni (ISIN IT0004707995, decorrenza 01/04/2011, scadenza 01/04/2014, tasso d’interesse annuo lordo 3%) sono offerti in settima tranche e, nella precedente asta del 30 maggio scorso, avevano fatto segnare rendimento lordo del 3,43%. I Btp triennali sono offerti con ammontare nominale da un minimo di 1,75 miliardi di euro ad un massimo di 2,75 miliardi di euro. Il rendimento lordo dei Btp triennali, nella mattinata di martedi, è risultato in aumento al 3,68% ed il rapporto di copertura si è attestato a 1,39 derivante da richieste per oltre 3,663 miliardi di euro (assegnati oltre 2,644 miliardi di euro).

I Btp 10 anni (ISIN IT0004695075, decorrenza 01/03/2011, scadenza 01/09/2021, tasso d’interesse annuo lordo 4,75%) sono offerti in nona tranche e, nella precedente asta del 30 maggio scorso, avevano fatto segnare rendimento lordo del 4,73%. I Btp decennali sono offerti con ammontare nominale da un minimo di 2 miliardi di euro ad un massimo di 3 miliardi di euro. Il rendimento lordo dei Btp decennali, nella mattinata di martedi, è risultato in aumento al 4,94% ed il rapporto di copertura si è attestato a 1,33 derivante da richieste per oltre 4,001 miliardi di euro (importo massimo offerto interamente assegnato).

Fonte: Dipartimento del Tesoro

(per la prossima asta datata 28 luglio 2011 dei titoli Btp triennali e decennali, e dei titoli CCTeu a scadenza 2015 e 2018 si legga http://www.questidenari.com/?p=4745)