Sanzioni Imu per mancato o ritardato pagamento

Come è noto, non saranno applicate sanzioni né interessi al contribuente che sia incorso in eventuali errori per la determinazione dell’importo dovuto per l’acconto Imu (termine ultimo scaduto il 18 giugno 2012).

Diversamente, la Circolare n. 3/DF richiama l’art. 13 del D.Lgs. 471/1997 al fine di fissare le sanzioni per ritardato od omesso pagamento: la mancata esecuzione, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze di versamenti in acconto, versamenti periodici, versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa nella misura del 30% di ogni importo non versato (anche se, dopo correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulta una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile).

Per i versamenti effettuati con ritardo massimo di 15 giorni, la sanzione – oltre a quanto previsto dal 1° comma dell’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 – è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad 1/15 per ogni giorno di ritardo.

Decreto legislativo del 18 dicembre 1997 n. 472, art. 13 (Ravvedimento), 1°:

La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;

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Pertanto, in caso di versamento omesso o tardivo, la sanzione prevista – pari al 30% dell’importo non versato se interviene accertamento – scende al 3,75% dell’importo non versato nel periodo compreso dal 31° giorno di ritardo fino ad un anno. A detta somma vanno aggiunti il pagamento dovuto e gli interessi legali calcolati nella misura del 2,5% annuo.

Per il periodo di ritardo che va dal 15° giorno fino al 30°, sull’importo non versato si applica il 3% e si sommano, in aggiunta al pagamento dovuto, i relativi interessi.

Per i primi 14 giorni di ritardo, invece, si applica l’ulteriore riduzione della sanzione nella misura dello 0,2% giornaliero da computarsi sulla somma non pagata, a cui aggiungere gli interessi e l’imposta dovuta.

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