Acquisto e cessione macchinari nel decreto legge 78/09 e nella legge di conversione

A differenza di quanto avvenuto in passato, è rivolta anche alle imprese di nuova costituzione l’agevolazione prevista dal Decreto Legge n. 78 del 1° luglio 2009 (http://www.questidenari.com/?p=925) relativa alla deduzione fiscale per l’acquisto di macchinari.

Ciò significa che, ai fini IRES e IRPEF, pure le start up costituite nella forma di società di capitali potranno beneficiare del risparmio fiscale – pari alla metà dell’aliquota fiscale (13,75%) moltiplicata per il costo d’acquisto dei macchinari e delle apparecchiature – da computare nel saldo delle imposte dell’anno di acquisto. L’incentivo spetta alle società costituite entro il limite temporale del 30 giugno 2010 anche quando, entro lo stesso termine, i macchinari non fossero ancora operativi.

Qualora l’azienda neo-costituita dichiarasse una perdita fiscale, e pertanto detta perdita venisse aggravata dall’operazione di acquisto, la stessa potrebbe essere portata a nuovo senza limiti temporali (Fonte: IlSole24Ore).

Il 3° comma dell’art. 5 del D.L. (Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze), inoltre, prevede la decadenza dal beneficio se il macchinario viene ceduto entro la fine dell’esercizio successivo a quello di acquisto – ovvero entro il 31.12.2010 per gli acquisti del 2009, ed entro il 31.12.2011 per gli acquisti del 2010. La legge di conversione del 3 agosto 2009 n° 102 all’art. 3 bis, sempre in merito alla perdita del bonus, ha aggiunto l’ipotesi della cessione a stabili organizzazioni al di fuori dello spazio economico europeo.

Nella fattispecie della cessione sono da ricomprendere (Fonte: IlSole24Ore) le assegnazioni ai soci e l’autoconsumo dell’imprenditore individuale, mentre ne sono esclusi i trasferimenti di beni effettuati a seguito di operazioni societarie neutrali come fusione, scissione e conferimento d’azienda.

Il costo del denaro resta fermo ai minimi

Nulla di nuovo all’ombra dell’Eurotower: il tasso di riferimento rimane all’1%, come invariati rimangono pure gli altri tassi sulle operazioni di rifinanziamento e sui depositi presso l’istituto.

Ed immutate rispetto al recente passato rimangono le affermazioni, rilasciate oggi in conferenza stampa, da parte del presidente Trichet che ribadisce il clima di grande incertezza riguardo all’assetto economico globale negli sviluppi prossimi, parlando di “graduale ripresa” per l’anno 2010.

Le misure di sostegno all’economia dell’Eurozona adoperate fino ad oggi, difatti, sono considerate sufficienti e facilmente revocabili (exit strategy) quando il sistema riprenderà a produrre su livelli più elevati reddito ed occupazione, e sarà necessario ridimensionare l’attuale livello di liquidità (http://www.questidenari.com/?p=788).

Fonte: IlSole24Ore

Provvedimenti anticrisi

Ieri il presidente Napolitano ha firmato il pacchetto anticrisi le cui direttrici fondamentali sono riportate sul sito web de “IlSole24Ore”.

Fra le disposizioni di rilievo della manovra approvata dal Consiglio dei Ministri si può trovare:

–        intensificazione del contrasto ai paradisi fiscali (art. 12), in ottica di cooperazione amministrativa fra Stati europei (http://www.questidenari.com/?p=147), finalizzato ad ottenere maggiore trasparenza fiscale. Vengono inasprite le misure sanzionatorie che colpiscono le attività di evasione ed elusione fiscale internazionale. L’agenzia delle entrate, in coordinamento con la Guardia di Finanza, istituirà un’apposita unità speciale

–        riduzione, da 11 a 9 mesi, del termine a disposizione degli Agenti della riscossione per la notifica delle cartelle di pagamento (art. 15, commi da 3 a 5)

–        fissazione del limite massimo di 1 giorno lavorativo, successivo alla data di versamento, per la valuta del beneficiario nei casi di emissione assegni circolari e disposizione bonifici (art. 2, comma 1). Il termine si estende a 3 giorni per gli assegni bancari

–        fissazione del limite massimo di 4 giorni lavorativi, successivi alla data di versamento, per la disponibilità del beneficiario nei casi di emissione assegni circolari e disposizione bonifici (art 2, comma 1). Il termine si estende a 5 giorni per gli assegni bancari (ma tornerà a 4 giorni a partire dal 1° aprile 2010 )

–        fissazione del tetto pari allo 0,5% trimestrale, da calcolarsi sull’importo affidato, per il costo del servizio di messa a disposizione delle somme concesse a credito dalle banche (art. 2, comma 2): tale disposizione è finalizzata a rendere effettivi i benefici derivanti dal divieto della commissione di massimo scoperto

–        obbligo di risarcimento per il cliente, gravante sulla banca surrogata, per il ritardo nel perfezionamento dell’operazione di surrogazione per mutui immobiliari da perfezionarsi entro 30 giorni dalla richiesta della banca cessionaria (art. 2, comma 3). La misura del risarcimento è fissata all’1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo

–        revisione in aumento dei coefficienti di ammortamento per le imprese (ammortamento accelerato), al fine di tenere in diversa considerazione l’utilizzo nei processi produttivi dei macchinari tecnologicamente più innovativi, ovvero a maggior risparmio energetico (art. 6)

–        esclusione dall’imposizione sul reddito d’impresa per il 50% del valore degli investimenti effettuati in nuovi macchinari e apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella Ateco (provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2007). L’agevolazione è revocata se i beni vengono ceduti (art. 5). Per ulteriori approfondimenti sulla “detassazione degli utili reinvestiti in macchinari” si veda FiscoOggi, come anche sui dibattiti passati in ordine alla detassazione sul reinvestimento utili societari si legga http://www.questidenari.com/?p=333

–        aumento della quota deducibile, per le banche e altri istituti finanziari, relativamente alla svalutazione dei crediti in sofferenza dallo 0,3% allo 0,5% (art. 7). Contemporaneamente viene modificata la durata del periodo di deduzione dell’importo delle svalutazioni dei crediti che eccedono il limite, relativamente all’ammontare che supera la media dei crediti erogati nei due periodi di imposta precedenti.

Il business plan /1 – Introduzione

A cosa serve un business plan? E perché uno o più appartenenti al personale di un’azienda, o un consulente esterno incaricato, dovrebbero dedicarsi alla stesura di un documento che, per quanto stringato, porta via parecchi giorni di lavoro?

Il business plan può assolvere a più di una finalità: può essere utilizzato internamente ad un’azienda, ad esempio, per rendere esplicito a tutti, in particolare al top management, il piano di investimento su determinate tecnologie e su prodotti innovativi, oggetto di futura valutazione.

Ma può anche essere indirizzato a persone esterne all’azienda, quando è considerato – e questo è il caso più frequente – come un “biglietto da visita” con cui l’impresa, richiedente un finanziamento, si presenta all’organo deliberante della banca: una volta valutata la bontà del progetto di investimento industriale per il quale si richiede il finanziamento stesso, il direttore concederà l’erogazione dei fondi solo se, sulla base di quanto ha letto, si è formulato ragionevoli attese di ritorni senza sostenimento di rischi eccessivi.

Va da sé che non esiste un modello standard di business plan: ogni caso presenta particolari caratteristiche dell’azienda descritta, del suo prodotto, del suo mercato, del tipo di investimento e, ovviamente, del tipo di finanziamento. Pertanto non esiste un business plan “lungo” 100 pagine o “corto” 15, come non esiste un business plan su cui siano riportate informazioni prevalentemente di natura qualitativa o, al contrario, di natura quantitativa, ma è sempre consigliabile redigere differenti business plan per quante sono le specifiche esigenze. L’importante è che il piano raggiunga il suo obiettivo nel modo più efficace possibile: informare in maniera esaustiva sulla fattibilità dell’operazione.

Comunque è possibile tracciare delle linee guida valide per ogni evenienza: il numero di copie del business plan, anzitutto, deve adattarsi al numero dei destinatari del lavoro svolto (3 copie, ad esempio, per la banca, per l’amministrazione e per il professionista esterno), ad ognuno dei quali verrà richiesto di apporre la propria firma per ricezione evidenziando il fatto che persone esterne all’azienda vengono a conoscenza di dati personali protetti dalla legge sulla privacy.

(continua http://www.questidenari.com/?p=977)

L’ultima caduta dei tassi a luglio

Vanno di pari passo gli andamenti in discesa dei tassi registrati negli ultimi giorni, con buona pace di chi porta i soldi in banca e dalla stessa banca se li fa prestare, non avendo mancato di esprimere il proprio malcontento per il fenomeno contraddittorio manifestatosi nel recente passato.

Proprio ieri, infatti, le scadenze dell’Euribor settimanale, trimestrale, semestrale e annuale hanno subìto un ulteriore calo – in particolare, quello a 3 mesi è sceso allo 0,914% ed il semestrale all’1,168% (Fonte: IlSole24Ore).

Ed oggi, a seguito di assegnazione in asta, scende pure il rendimento dei Bot a sei mesi attestandosi allo 0,594% (Fonte: IlSole24Ore).

Fa altrettanto il Ctz: il c.d. Bottone rende poco più dell’1,6% (annuo) per i prossimi 2 anni.

Materiali e pesi delle monete antiche

Il proclama di Filippo il Bello ha rappresentato un’espressione normativa della protezione accordata dai sovrani alla propria moneta, il cui intento complementare è l’eliminazione di monete straniere dalla circolazione sul proprio territorio, o almeno la loro limitazione.

L’intervento del duca di Borgogna non è stato certo il primo in ordine di tempo a perseguire questa finalità attraverso la fissazione di parametri qualitativi o quantitativi da rispettare, ma ha avuto alcuni precedenti come la creazione dello Stater d’oro di Nectanebo II d’Egitto, risalente al IV° secolo A.C., su cui sono riportati geroglifici per indicare la presenza di “oro fino”.

Talvolta la composizione metallica è stata segnalata facendo uso dei numeri romani, come per la moneta in lega d’argento dell’imperatore Aureliano risalente al 270 D.C. circa. moneta Imperatore Aureliano Il rilievo XXI, visibile nella zona bassa, denota la proporzione esistente tra l’unica parte in argento e le venti di bronzo, diversamente da quanto accade per il Solidus d’oro di Costantino il Grande (306-337 D.C.) sul quale il numero LXXII individua il peso di settantadue libbre romane stabilite per legge.