Finanziaria 2011 – Aliquote contributive (art. 1, 39°)

Si riporta il contenuto del comma 39 relativo all’art. 1 della Legge di stabilità (http://www.questidenari.com/?tag=finanziaria-2011: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) nel testo definitivo, in attesa di pubblicazione su Gazzetta Ufficiale.

E’ abrogato il decimo comma dell’articolo 1 della Legge 247/2007 che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, prevedeva:

–      l’innalzamento dello 0,09% dell’aliquota contributiva di finanziamento per i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle sue forme sostitutive ed esclusive (cfr. quota a carico degli iscritti lavoratori dipendenti);

–      l’innalzamento dello 0,09% delle aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alle rispettive gestioni autonome dell’Inps, nonché quelle per gli iscritti alla gestione separata Inps di cui all’art. 2, 26° della Legge 335/95;

–      l’incremento delle aliquote contributive per il computo delle prestazioni pensionistiche in misura corrispondente alle aliquote di finanziamento (cfr. quota di retribuzione lorda versata sotto forma di contributo obbligatorio).

(per gli aggiornamenti relativi all’esclusione dall’esenzione IVA per la cessione di fabbricati – Legge di stabilità 2011 – si legga http://www.questidenari.com/?p=3495)

(per le aliquote contributive 2011 e gli scaglioni di reddito relativi a gestione separata, artigiani e commercianti si veda: http://www.questidenari.com/?p=3715)

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.