Decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216: decorrenza per l’applicazione dell’aliquota 20% su deposito bancario e postale, conto corrente e pronti contro termine secondo il Milleproroghe 2011

Con il cosiddetto Milleproroghe 2011 – decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), pubblicato nella G.U. n. 302 del 29-12-2011 – sono stati forniti chiarimenti in materia di decorrenza per l’applicazione delle ritenute e delle imposte sostitutive stabilite nella misura del 20% sui redditi di capitale. Sulle specifiche novità fiscali oggetto di intervento attraverso decreto si legga “DECRETO-LEGGE 138 del 2011 convertito con la legge 148 del 2011: tassazione delle rendite finanziarie (art. 2, commi 6-12 e 27)”.

Il D.L. 216 del 2011, al secondo comma dell’art. 29, stabilisce:

L’applicazione delle disposizioni dell’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, decorre: a) dal 1° gennaio 2012 con riferimento agli interessi e agli altri proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, maturati a partire dalla predetta data; b) dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto di pronti contro termine stipulato anteriormente al 1° gennaio 2012 e avente durata non superiore a 12 mesi, relativamente ai redditi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239”.

L’art. 29 (Proroghe di termini in materia fiscale) del D.L. 216/2011, alla lettera a) del 2° comma, stabilisce in tal modo che l’aliquota del 20% si applica agli interessi di conto corrente e deposito bancario maturati a partire dal giorno 01/01/2012; di conseguenza, fino al 31/12/2011, rimane in vigore la vecchia aliquota del 27% senza che trovi applicazione il criterio dell’esigibilità al quale derogano – fra l’altro – le obbligazioni emesse da banche e società quotate sui mercati Ue.

Sempre all’art. 29, 2° comma, la lettera b) specifica che gli interessi derivanti da obbligazioni emesse dai c.d. grandi emittenti ed i redditi di capitale rappresentati dai proventi che derivano da riporti e pronti contro termine su titoli e valute, di durata non superiore all’anno e stipulati nel corso del 2011, sono tassati con l’aliquota del 20% dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto. I suddetti contratti di pronti contro termine mantengono fino a scadenza l’aliquota di tassazione originaria del 12,5% da applicare ai relativi proventi colpiti in base all’art. 44 del TUIR (e nella parte degli interessi dei titoli, e nella parte della differenza tra prezzo a pronti e prezzo a termine, al netto degli interessi); in proroga, gli stessi contratti di pronti contro termine mantengono fino a scadenza l’aliquota originaria del 12,5% per l’assoggettamento ad imposta sia del differenziale positivo tra i prezzi convenuti a pronti e a termine che degli interessi delle obbligazioni sottostanti emesse da banche o società con azioni quotate sui mercati regolamentati Ue (di cui al D.Lgs. 239/1996).

(per la proroga del termine relativo all’esaurimento dell’attività della commissione tributaria centrale si legga: “Differito al 31 dicembre 2013 il termine per l’esaurimento del contenzioso tributario pendente. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (art. 29, comma 16-decies)”)

(per l’operatività del conto di base dal 1° giugno 2012: “Conto corrente di base ordinario e per fasce svantaggiate. Indicatore ISC“)

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