Come evitare le liti con l’amministrazione finanziaria /2 – L’acquiescenza

Come l’autotutela (http://www.questidenari.com/?p=803), anche l’acquiescenza è una modalità di risoluzione delle liti proposta dall’amministrazione finanziaria.

Sicuramente il contribuente ha la facoltà di proporre ricorso contro le sanzioni irrogate a seguito di accertamenti ma altrettanto sicuramente, a seguito di un controllo (nemmeno troppo approfondito), è facilmente desumibile la possibilità di soccombenza nel contenzioso; quindi per evitare il tutto, si può utilizzare lo strumento dell’acquiescenza.

A differenza dell’autotutela, l’acquiescenza non è gratuita: infatti l’accettazione dell’atto comporta la riduzione ad 1/4 delle sanzioni amministrative irrogate, sempre che il contribuente adempia alle seguenti condizioni:

a) rinunci ad impugnare l’avviso di accertamento

b) rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione

c) provveda a pagare entro il termine di presentazione del ricorso le somme complessivamente dovute tenendo conto delle riduzioni.

Ulteriore riduzione è prevista se l’avviso dell’accertamento non è stato preceduto dal cosiddetto invito al contraddittorio, e questa ulteriore riduzione arriva ad 1/8 della sanzione.

I versamenti dovuti vanno eseguiti con il modello F24 per le imposte sui redditi Iva e Irpef, con il modello F23 per le imposte di registro e gli altri tributi indiretti.

E’ possibile fruire della rateazione in 8 rate trimestrali di importo costante se il dovuto non supera la somma di Euro 51.645,69. Qualora l’importo fosse maggiore, la rateazione prevede l’allungamento a 12 rate, sempre trimestrali e di pari importo.

Sulle rate successive alla prima sono previsti gli interessi legali ed il contribuente è tenuto alla presentazione di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a copertura di tutto l’importo e attiva sino all’anno successivo all’estinzione del debito.

E’ compito del contribuente presentare entro 10 giorni dall’avvenuto pagamento copia dello stesso all’agenzia delle entrate presso la quale è stata promossa l’acquiescenza insieme alla copia della polizza fidejussoria.

Il mancato pagamento delle rate successive comporta l’escurtazione della polizza fidejussoria con la richiesta del saldo dovuto alla compagnia assicuratrice la quale si rivarrà sul contribuente.

Anche gli atti di contestazione che comportano l’irrogazione di sole sanzioni possono essere definite con l’acquiescenza ed anche in questo caso il contribuente pagherà solo 1/4 della sanzione riportata.

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