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L’inversione dell’onere della prova per le indagini bancarie

Con sentenza n° 24/8/10, la Ctr Puglia ha stabilito l’inversione dell’onere probatorio finalizzato a neutralizzare le presunzioni basate sulle indagini bancarie: se il contribuente non fornisce prova, la rettifica dei redditi operata dall’ufficio è da ritenersi legittima.

La sentenza origina dall’accertamento di un reddito d’impresa, superiore a quello dichiarato, in base ad un volume di ricavi correlati ai più significativi prelevamenti e versamenti bancari effettuati. Nella specie, l’amministrazione finanziaria ha chiesto al contribuente di giustificare – fatto poi non verificatosi in sede di contraddittorio e di processo tributario http://www.questidenari.com/?tag=risoluzione-controversia – esborsi e versamenti bancari corrispondenti a presunte forniture non contabilizzate.

Sul punto, la sentenza n° 172/2/09 della Ctp Bari ha precisato: la presunzione legale di equiparazione dei prelevamenti ai ricavi deriva dalla deduzione che i prelevamenti non giustificati siano indicativi dell’acquisto di beni e servizi in evasione d’imposta, e che gli stessi acquisti divengano produttivi di vendite in nero, ovvero producano ricavi sottratti a tassazione.

Successivamente la Ctp, accogliendo l’istanza del ricorrente contro il verbale di constatazione dell’ufficio, ha affermato che i verificatori avevano fondato le loro presunzioni su fatti incerti e privi delle caratteristiche di gravità, precisione e concordanza.

In proposito, la sentenza n° 84/3/10 della Ctp Enna ha precisato: i dati bancari, relativi all’incasso o al pagamento di somme, rappresentano presunzione di per sé semplice, ed assumono le necessarie qualità di certezza, gravità, precisione e concordanza solo se abbinati a documenti o fatti, anch’essi presunzione di per sé semplice, riguardanti lo stesso importo e dai quali si possa evincere la causale dell’operazione.

A seguito di appello proposto dall’ufficio, la Ctr pugliese ha ritenuto che l’inversione dell’onere della prova, posto a carico del contribuente, sia da riferirsi anche ai conti corrente bancari in relazione ai quali lo stesso abbia disponibilità operativa.

Fonte: IlSole24Ore.com

Come evitare le liti con l’amministrazione finanziaria /3 – Il concordato – processi verbali di constatazione (adesione)

Il decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 ha introdotto il nuovo istituto di adesione al processo verbale di constatazione.

Esso consiste nel permettere ad un contribuente destinatario di un verbale di constatazione di sollecitare la definizione del proprio rapporto tributario, sulla scorta di rilievi e contenuti compresi nel verbale ricevuto.

Nel caso in cui il contribuente solleciti l’utilizzo di questo istituto, ha diritto alle seguenti agevolazioni: a) riduzione ad 1/8 delle sanzioni ossia alla metà della misura prevista nell’ipotesi di accertamento con adesione; b) pagamento delle somme dovute in forma rateizzata senza alcuna garanzia.

Non tutti i processi verbali di constatazione sono definibili in questo modo, ma solo quelli che hanno come conseguenza l’emissione di un accertamento parziale oppure contengono la constatazione di violazioni sostanziali riferite esclusivamente alle norme in materia di imposte sui redditi Irap ed Iva.

Si definiscono accertamenti parziali quelli emessi ai sensi degli articoli 41 bis del D.P.R. 600/73 e 54, 4° comma del D.P.R. 633/72.

Il contribuente che desidera aderire al processo verbale di constatazione deve comunicare su carta semplice all’ufficio dell’agenzia delle entrate competente e all’organo che ha redatto il verbale.

Nel caso in cui sia stato redatto dall’ufficio, la comunicazione è unica.

La richiesta deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica, utilizzando il modello predisposto dall’agenzia delle entrate in data 10 settembre 2008.

La domanda può essere presentata sia a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure ai soggetti destinatari che ne rilasciano apposita ricevuta.

Essendo la domanda presentata ai sensi e per gli effetti della legge 445 del 2000, deve essere corredata da fotocopia del documento in corso di validità rilasciato da una pubblica amministrazione e munito di foto.

La conseguenza del verbale di constatazione è l’emissione di un atto di definizione di accertamento parziale, contenente le motivazioni e gli elementi su cui si fonda la definizione, la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, da versarsi anche in forma rateale.

L’atto è notificato al contribuente entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

La notifica dell’atto comporta in capo al contribuente l’obbligo di versamento delle somme dovute come riportato sullo stesso; il mancato pagamento comporta l’iscrizione a ruolo delle stesse  somme (http://www.questidenari.com/?p=556). Detta iscrizione non è impugnabile, salvo che la cartella esattoriale contenga errori di calcolo.

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