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BTP Italia indicizzato all’inflazione italiana: sottoscrizione dal 19 al 22 marzo 2012

Attraverso l’home banking di casa propria abilitato alla funzione di trading on line, in alternativa alla prenotazione presso sportello bancario, dalle ore 9:00 del 19 marzo prossimo fino alle ore 17:30 del successivo giovedi 22 sarà possibile sottoscrivere il nuovo BTP Italia, la prima emissione del MEF relativa al titolo pubblico indicizzato all’inflazione italiana (indice ISTAT FOI ex tabacchi dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati).

Il BTP Italia, durata 4 anni, viene emesso alla pari (prezzo di emissione 100), senza commissioni, e collocato direttamente a prezzo fisso sul MOT col taglio minimo acquistabile di 1.000 euro (ulteriori acquisti per multipli di mille euro).

Nel corso della sua durata, ovvero fino alla scadenza del 26 marzo 2016, il titolo pubblico paga cedola semestrale posticipata sulla base di un tasso cedolare (reale) fisso annuo (maggiore o uguale al tasso cedolare reale minimo annuo garantito comunicato all’annuncio dell’emissione in data 16/03/2012) stabilito al termine del collocamento e applicato al capitale rivalutato per l’indice FOI senza tabacchi. In breve, la cedola risulta pari alla metà del tasso cedolare reale annuo moltiplicato per il capitale rivalutato, ottenuto applicando l’indice FOI ex tabacchi al valore nominale acquistato. Data di godimento e regolamento è il giorno 26 marzo 2012, a partire dal quale i titoli sono negoziabili liberamente sul MOT.

In caso di deflazione nel semestre, la relativa cedola (floor) si ottiene applicando il tasso reale minimo al capitale non rivalutato. In caso di inflazione nei semestri seguenti, la rivalutazione del capitale è riconosciuta solo se l’indice torna sopra il livello massimo raggiunto nel corso del periodo d’investimento.

A scadenza, in unica soluzione, avviene il rimborso del valore nominale non rivalutato.

Per gli investitori che mantengono il governativo in portafoglio fino a scadenza, è previsto un premio fedeltà quantificato nel 4 per mille lordo del valore nominale acquistato all’emissione dalle persone fisiche.

La tassazione prevista è commisurata all’aliquota del 12,5%.

(per il codice Isin ed il tasso reale minimo: “BTP Italia (ISIN IT0004806888): tasso minimo 2,25%“)

ENEL TF 2012-2018 (IT0004794142) e ENEL TV 2012-2018 (IT0004794159)

Dalla lettura del prospetto informativo relativo alla nuova emissione di bond Enel a scadenza 2018 si traggono ulteriori informazioni che accomunano o distinguono le due tranche di obbligazioni a tasso fisso e a tasso variabile (si legga anche “Obbligazioni Enel 2012-2018: tasso fisso sopra il mid-swap 6 anni e tasso variabile sopra l’Euribor 6 mesi”).

Entrambi i prestiti, infatti, hanno durata 6 anni con decorrenza dalla data di emissione, a partire dalla quale possono essere esercitati i diritti collegati alle obbligazioni (data di godimento) sino al termine dei settantadue mesi (data di scadenza). La data di godimento e la data di scadenza saranno comunicate entro 5 giorni dalla conclusione del periodo di offerta (che inizia alle ore 9:00 del 6 febbraio 2012 e termina alle ore 13:30 del 24 febbraio 2012, salvo chiusura anticipata). La data di emissione e godimento coincide con la data di pagamento delle obbligazioni, quando non saranno corrisposte commissioni o spese da parte del richiedente.

Tutte le obbligazioni costituiscono titoli al portatore e sono immesse al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione, conferiscono diritto al rimborso alla pari del capitale ed alla percezione delle cedole dalla data di godimento a quella di scadenza.

Se l’investitore residente in Italia è una persona fisica che detiene le obbligazioni al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa (e se non ha optato per il regime del risparmio gestito), gli interessi e le plusvalenze realizzate in occasione della vendita delle stesse sono soggetti ad imposta sostitutiva del 20%. Sul complessivo valore di mercato degli strumenti finanziari o, in mancanza, sul loro valore nominale o di rimborso, è applicata l’imposta di bollo nella misura dello 0,1% annuale per l’anno 2012 col minimo di euro 34,20.

In particolare, le obbligazioni a tasso fisso Enel TF 2012-2108 (codice ISIN IT0004794142) sono emesse ed offerte in sottoscrizione ad un prezzo compreso tra il 99% ed il 100% del loro valore nominale. Il relativo tasso di interesse nominale annuo lordo, pari al tasso di rendimento annuo lordo effettivo a scadenza, sarà comunicato entro 5 giorni lavorativi dalla conclusione del periodo di offerta. Gli interessi sono pagabili annualmente in via posticipata, con 1° pagamento alla scadenza del 1° anno dalla data di godimento e ultimo pagamento alla data di scadenza del prestito. Il tasso di rendimento annuo lordo effettivo a scadenza delle obbligazioni sarà reso noto, insieme al margine di rendimento effettivo (spread) ed al tasso mid swap a 6 anni, entro 5 giorni lavorativi dalla conclusione del periodo di offerta e sarà ottenuto dalla somma del margine (non inferiore a 310 p.b.) e del tasso (rilevato il terzo giorno lavorativo antecedente alla data di godimento).

Le obbligazioni a tasso variabile Enel TV 2012-2018 (codice ISIN IT0004794159) sono emesse ed offerte in sottoscrizione ad un prezzo pari al 100% del loro valore nominale. Il relativo tasso variabile sarà indicizzato all’Euribor 6 mesi (divisore 360) maggiorato di un margine (non inferiore a 310 p.b.) determinato e comunicato entro 5 giorni lavorativi dalla conclusione del periodo di offerta. Gli interessi sono pagabili semestralmente in via posticipata, con 1° pagamento alla scadenza del 6° mese dalla data di godimento e sino alla data di scadenza. Il tasso di rendimento annuo lordo effettivo a scadenza delle obbligazioni sarà variabile in dipendenza dell’andamento dell’Euribor a 6 mesi.

Ulteriori approfondimenti dal prospetto informativo che è possibile scaricare in formato pdf dal sito Enel.com.

(per il rendimento effettivo a scadenza dei titoli a tasso fisso e per la prima cedola dei titoli a tasso variabile si legga: “Obbligazioni Enel 2012-2018 a tasso fisso: rendimento al 4,885%. La cedola del bond a tasso variabile al 4,439%”)

Bollo su conto corrente bancario e postale, su deposito titoli, buoni fruttiferi postali e fondi comuni d’investimento per il decreto-legge n. 201 del 2011 convertito in legge (art. 19, commi 1-3)

La conversione in legge del decreto-legge 201/2011 ha comportato modifiche al testo originario dell’articolo 19 (Disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari nonché su valori «scudati» e su attività finanziarie e immobili detenuti all’estero). Fino al 31/12/2011, comunque, rimangono in vigore le disposizioni in materia di bollo derivanti dalla manovra estiva di Tremonti, sulle quali l’Agenzia delle Entrate ha espresso i più recenti chiarimenti con la circolare n. 46/E del 24 ottobre scorso.

Secondo il 1° comma dell’art. 19 – che sostituisce  l’art. 13 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972 nei commi 2-bis e 2-ter – a partire dal 1° gennaio 2012 è dovuta dalle persone fisiche l’imposta di bollo nella misura fissa di euro 34,20 (euro 100,00 se il soggetto passivo è diverso da p.f.) che colpisce gli estratti conto bancari e postali, nonché i rendiconti dei libretti di risparmio anche postali; con esclusione dei fondi pensione e sanitari, invece, per le comunicazioni periodiche inviate alla clientela che ha investito in prodotti e strumenti finanziari, anche non soggetti a deposito, è dovuta l’imposta di bollo nella misura proporzionale annua dello 0,1% (0,15% dal 2013) da calcolarsi sul complessivo valore di mercato (in difetto: sul valore nominale o di rimborso). La manovra “salva Italia” non modifica il comma 2 all’art. 13 della Tariffa, per cui il bollo dovuto sulle comunicazioni relative al conto deposito rimane pari ad euro 1,81 per ogni estratto conto generico ed esemplare emesso a seguito dell’effettuazione di operazioni di accredito o addebito sul conto.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2012, all’articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, i commi 2-bis e 2-ter sono sostituiti dai seguenti:

L’estratto conto o il rendiconto si considera comunque inviato alla clientela almeno una volta l’anno (2° comma), anche in mancanza di specifico obbligo, ma il cliente (persona fisica) beneficia dell’esenzione dell’imposta di bollo quando il valor medio annuo della giacenza non supera i 5.000 euro.

Allo stesso modo si considera inviata la comunicazione relativa agli strumenti e prodotti finanziari -fra i quali i buoni fruttiferi postali (3° comma che sostituisce in parte la nota 3-ter dell’art. 13 della Tariffa), esenti solo se presentano valore di rimborso non superiore a 5.000 euro. L’imposta è dovuta col minimo di 34,20 euro (e col massimo di euro 1.200,00 per il solo anno 2012).

2. La nota 3-bis all’articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituita dalla seguente: «3-bis. L’estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato. Se il cliente è persona fisica, l’imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro 5.000».

3. Nella Nota 3-ter all’articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642: a) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La comunicazione relativa agli strumenti e ai prodotti finanziari, ivi compresi i buoni postali fruttiferi, anche non soggetti all’obbligo di deposito, si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L’imposta è comunque dovuta una volta l’anno o alla chiusura del rapporto. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato»; b) l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «L’imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, limitatamente all’anno 2012, nella misura massima di euro 1.200. Sono comunque esenti i buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000».

(per le disposizioni relative all’Imposta municipale propria anticipata al 2012, risultanti dalla Legge 214/2011 di conversione del D.L. 201/2011, si legga “Imu: valore dell’immobile, moltiplicatori, aliquota e detrazione dall’imposta municipale propria secondo la legge n. 214 del 2011 di conversione al decreto legge 201/2011 (art. 13)”)

(per l’esenzione del bollo dal 1° giugno 2012 a favore delle categorie socialmente svantaggiate: “Conto corrente di base ordinario e per fasce svantaggiate. Indicatore ISC“)

(per l’applicazione dell’imposta di bollo sui conti deposito: “Conto deposito, titoli, buoni postali, fondi comuni e polizze vita: imposta di bollo secondo il D.M. 24 maggio 2012 e tassazione delle rendite“)