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Conto deposito, titoli, buoni postali, fondi comuni e polizze vita: imposta di bollo secondo il D.M. 24 maggio 2012 e tassazione delle rendite

Con le ultime disposizioni attuative del Decreto Ministeriale 24 maggio 2012 è stata specificata l’applicazione dell’imposta di bollo proporzionale sul valore di mercato che colpisce nella misura dello 0,1% per il 2012, e nella misura dello 0,15% per il 2013, le giacenze puntuali dei prodotti finanziari calcolate al termine del periodo rendicontato, ovvero al 31.12 in assenza di rendicontazione e per i buoni fruttiferi postali (art. 3, 1°). L’imposta non è dovuta per valori dei buoni postali fruttiferi non superiori ad euro 5.000, essendo “considerati tutti i buoni fruttiferi di cui il cliente risulti intestatario presso Poste italiane S.p.A., esclusi i buoni postali fruttiferi emessi in forma cartacea prima del 1° gennaio 2009” (art. 3, 5°).

Sugli stessi fondi comuni di investimento, nonché sui titoli relativi ad azioni ed obbligazioni bancarie e societarie, era intervenuta la riforma fiscale con l’unificazione della tassazione sulle rendite finanziarie nella misura del 20% – ad eccezione dei titoli di Stato italiani e dei Buoni postali di risparmio presenti nella forme di gestione collettiva del risparmio, colpiti nella misura agevolata del 12,5% invariata anche dopo la riarticolazione delle aliquote di cui al D.L. 138/2011 (“DECRETO-LEGGE 138 del 2011 convertito con la LEGGE 148 del 2011: tassazione delle rendite finanziarie (art. 2, commi 6-12 e 27)”).

Tra i prodotti finanziari vengono compresi i depositi bancari e postali anche rappresentati da certificati.

In ordine al criterio temporale “pro rata temporis” adottato, l’ art. 3, 2°, del D.M. 24 maggio 2012 specifica:

Il periodo di riferimento per il calcolo dell’imposta dovuta è l’anno civile. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell’anno ovvero in caso di estinzione o di apertura dei rapporti in corso d’anno, l’imposta è rapportata al periodo rendicontato”.

Ad esclusione della disciplina relativa ai conti deposito, assoggettati ad imposta di bollo proporzionale col D.L. 16/2012 sulle “semplificazioni tributarie”, rimane valida la suddivisione fra imposte dovute introdotta dal D.L. “Salva Italia”: “Bollo su conto corrente bancario e postale, su deposito titoli, buoni fruttiferi postali e fondi comuni d’investimento per il decreto-legge n. 201 del 2011 convertito in legge (art. 19, commi 1-3)”. Anche per il conto deposito la tassazione sui rendimenti è stata armonizzata al 20%.

L’imposta di bollo, applicata nella misura minima annua di Euro 34,20 e nella misura massima di Euro 1.200 limitatamente al 2012, deve essere considerata in relazione alla somma complessiva dei prodotti detenuti presso lo stesso intermediario (art. 3, 4°). Il Mef, difatti, ha escluso che diversi rapporti tutti intestati alla stessa persona possano dare luogo all’applicazione del bollo tante volte quanti sono i rapporti stessi.

In caso esista una pluralità di gestori che esercitano attività bancaria, finanziaria o assicurativa, ai fini della tassazione le comunicazioni periodiche sono inviate dal soggetto “che intrattiene direttamente con il cliente un rapporto di custodia, amministrazione, deposito, gestione o altro stabile rapporto” (art. 3, 6°).

Per le comunicazioni relative a polizze di assicurazione ad alto contenuto finanziario (unit linked e index linked), a polizze di capitalizzazione e a buoni postali fruttiferi, l’imposta di bollo per ciascun anno è dovuta all’atto del rimborso o riscatto (art. 3, 7°). Non sono toccate dall’imposta di bollo le polizze tradizionali del ramo I (corrispondono prestazioni rivalutabili attraverso la partecipazione ad un fondo interno di gestione separata che consente l’acquisizione dei diritti e, contestualmente, coprono dal rischio morte, invalidità permanente e perdita dell’autosufficienza) né i fondi pensione, sui rendimenti dei quali è prevista la tassazione agevolata dell’11%. Per le polizze vita, invece, è prevista l’aliquota impositiva del 20% sulle rendite finanziarie.

(continua “Conto corrente e libretti di risparmio: imposta di bollo secondo il D.M. 24 maggio 2012 e tassazione delle rendite“)

ENEL TF 2012-2018 (IT0004794142) e ENEL TV 2012-2018 (IT0004794159)

Dalla lettura del prospetto informativo relativo alla nuova emissione di bond Enel a scadenza 2018 si traggono ulteriori informazioni che accomunano o distinguono le due tranche di obbligazioni a tasso fisso e a tasso variabile (si legga anche “Obbligazioni Enel 2012-2018: tasso fisso sopra il mid-swap 6 anni e tasso variabile sopra l’Euribor 6 mesi”).

Entrambi i prestiti, infatti, hanno durata 6 anni con decorrenza dalla data di emissione, a partire dalla quale possono essere esercitati i diritti collegati alle obbligazioni (data di godimento) sino al termine dei settantadue mesi (data di scadenza). La data di godimento e la data di scadenza saranno comunicate entro 5 giorni dalla conclusione del periodo di offerta (che inizia alle ore 9:00 del 6 febbraio 2012 e termina alle ore 13:30 del 24 febbraio 2012, salvo chiusura anticipata). La data di emissione e godimento coincide con la data di pagamento delle obbligazioni, quando non saranno corrisposte commissioni o spese da parte del richiedente.

Tutte le obbligazioni costituiscono titoli al portatore e sono immesse al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione, conferiscono diritto al rimborso alla pari del capitale ed alla percezione delle cedole dalla data di godimento a quella di scadenza.

Se l’investitore residente in Italia è una persona fisica che detiene le obbligazioni al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa (e se non ha optato per il regime del risparmio gestito), gli interessi e le plusvalenze realizzate in occasione della vendita delle stesse sono soggetti ad imposta sostitutiva del 20%. Sul complessivo valore di mercato degli strumenti finanziari o, in mancanza, sul loro valore nominale o di rimborso, è applicata l’imposta di bollo nella misura dello 0,1% annuale per l’anno 2012 col minimo di euro 34,20.

In particolare, le obbligazioni a tasso fisso Enel TF 2012-2108 (codice ISIN IT0004794142) sono emesse ed offerte in sottoscrizione ad un prezzo compreso tra il 99% ed il 100% del loro valore nominale. Il relativo tasso di interesse nominale annuo lordo, pari al tasso di rendimento annuo lordo effettivo a scadenza, sarà comunicato entro 5 giorni lavorativi dalla conclusione del periodo di offerta. Gli interessi sono pagabili annualmente in via posticipata, con 1° pagamento alla scadenza del 1° anno dalla data di godimento e ultimo pagamento alla data di scadenza del prestito. Il tasso di rendimento annuo lordo effettivo a scadenza delle obbligazioni sarà reso noto, insieme al margine di rendimento effettivo (spread) ed al tasso mid swap a 6 anni, entro 5 giorni lavorativi dalla conclusione del periodo di offerta e sarà ottenuto dalla somma del margine (non inferiore a 310 p.b.) e del tasso (rilevato il terzo giorno lavorativo antecedente alla data di godimento).

Le obbligazioni a tasso variabile Enel TV 2012-2018 (codice ISIN IT0004794159) sono emesse ed offerte in sottoscrizione ad un prezzo pari al 100% del loro valore nominale. Il relativo tasso variabile sarà indicizzato all’Euribor 6 mesi (divisore 360) maggiorato di un margine (non inferiore a 310 p.b.) determinato e comunicato entro 5 giorni lavorativi dalla conclusione del periodo di offerta. Gli interessi sono pagabili semestralmente in via posticipata, con 1° pagamento alla scadenza del 6° mese dalla data di godimento e sino alla data di scadenza. Il tasso di rendimento annuo lordo effettivo a scadenza delle obbligazioni sarà variabile in dipendenza dell’andamento dell’Euribor a 6 mesi.

Ulteriori approfondimenti dal prospetto informativo che è possibile scaricare in formato pdf dal sito Enel.com.

(per il rendimento effettivo a scadenza dei titoli a tasso fisso e per la prima cedola dei titoli a tasso variabile si legga: “Obbligazioni Enel 2012-2018 a tasso fisso: rendimento al 4,885%. La cedola del bond a tasso variabile al 4,439%”)

Bollo su conto corrente bancario e postale, su deposito titoli, buoni fruttiferi postali e fondi comuni d’investimento per il decreto-legge n. 201 del 2011 convertito in legge (art. 19, commi 1-3)

La conversione in legge del decreto-legge 201/2011 ha comportato modifiche al testo originario dell’articolo 19 (Disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari nonché su valori «scudati» e su attività finanziarie e immobili detenuti all’estero). Fino al 31/12/2011, comunque, rimangono in vigore le disposizioni in materia di bollo derivanti dalla manovra estiva di Tremonti, sulle quali l’Agenzia delle Entrate ha espresso i più recenti chiarimenti con la circolare n. 46/E del 24 ottobre scorso.

Secondo il 1° comma dell’art. 19 – che sostituisce  l’art. 13 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972 nei commi 2-bis e 2-ter – a partire dal 1° gennaio 2012 è dovuta dalle persone fisiche l’imposta di bollo nella misura fissa di euro 34,20 (euro 100,00 se il soggetto passivo è diverso da p.f.) che colpisce gli estratti conto bancari e postali, nonché i rendiconti dei libretti di risparmio anche postali; con esclusione dei fondi pensione e sanitari, invece, per le comunicazioni periodiche inviate alla clientela che ha investito in prodotti e strumenti finanziari, anche non soggetti a deposito, è dovuta l’imposta di bollo nella misura proporzionale annua dello 0,1% (0,15% dal 2013) da calcolarsi sul complessivo valore di mercato (in difetto: sul valore nominale o di rimborso). La manovra “salva Italia” non modifica il comma 2 all’art. 13 della Tariffa, per cui il bollo dovuto sulle comunicazioni relative al conto deposito rimane pari ad euro 1,81 per ogni estratto conto generico ed esemplare emesso a seguito dell’effettuazione di operazioni di accredito o addebito sul conto.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2012, all’articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, i commi 2-bis e 2-ter sono sostituiti dai seguenti:

L’estratto conto o il rendiconto si considera comunque inviato alla clientela almeno una volta l’anno (2° comma), anche in mancanza di specifico obbligo, ma il cliente (persona fisica) beneficia dell’esenzione dell’imposta di bollo quando il valor medio annuo della giacenza non supera i 5.000 euro.

Allo stesso modo si considera inviata la comunicazione relativa agli strumenti e prodotti finanziari -fra i quali i buoni fruttiferi postali (3° comma che sostituisce in parte la nota 3-ter dell’art. 13 della Tariffa), esenti solo se presentano valore di rimborso non superiore a 5.000 euro. L’imposta è dovuta col minimo di 34,20 euro (e col massimo di euro 1.200,00 per il solo anno 2012).

2. La nota 3-bis all’articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituita dalla seguente: «3-bis. L’estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato. Se il cliente è persona fisica, l’imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro 5.000».

3. Nella Nota 3-ter all’articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642: a) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La comunicazione relativa agli strumenti e ai prodotti finanziari, ivi compresi i buoni postali fruttiferi, anche non soggetti all’obbligo di deposito, si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L’imposta è comunque dovuta una volta l’anno o alla chiusura del rapporto. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato»; b) l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «L’imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, limitatamente all’anno 2012, nella misura massima di euro 1.200. Sono comunque esenti i buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000».

(per le disposizioni relative all’Imposta municipale propria anticipata al 2012, risultanti dalla Legge 214/2011 di conversione del D.L. 201/2011, si legga “Imu: valore dell’immobile, moltiplicatori, aliquota e detrazione dall’imposta municipale propria secondo la legge n. 214 del 2011 di conversione al decreto legge 201/2011 (art. 13)”)

(per l’esenzione del bollo dal 1° giugno 2012 a favore delle categorie socialmente svantaggiate: “Conto corrente di base ordinario e per fasce svantaggiate. Indicatore ISC“)

(per l’applicazione dell’imposta di bollo sui conti deposito: “Conto deposito, titoli, buoni postali, fondi comuni e polizze vita: imposta di bollo secondo il D.M. 24 maggio 2012 e tassazione delle rendite“)

Manovra Monti: limiti all’uso di contante e titoli al portatore, imposta di bollo sulle comunicazioni relative a prodotti e strumenti finanziari

Approvato domenica 4 dicembre 2011 dal Consiglio dei Ministri (governo Monti), il decreto-legge recante “disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” introduce novità in merito allo scambio consentito di denaro contante e titoli al portatore (art. 12, 1°, a modifica dell’art. 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) tra soggetti privati che non si avvalgono dell’intermediazione delle banche, con limite ulteriormente abbassato da 2.500 a 1.000 euro. Tale disposizione, da cui origina l’aumento del numero delle transazioni effettuate a mezzo carta di pagamento, comporta la definizione di nuove regole atte a ridurre le relative commissioni pagate dai correntisti (art. 12, 9°).

Con esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari, l’imposta di bollo è applicata alle comunicazioni relative a prodotti – es. fondi comuni d’investimento e polizze vita – e strumenti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, proporzionalmente al valore di mercato ovvero, in mancanza, al valore nominale o di rimborso (art. 19, 1°, che stabilisce così la sostituzione del comma 2-ter dell’art. 13 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642). L’art. 19, 2°, modificando la nota 3-ter all’art. 13 della Tariffa, determina che l’estratto conto e la comunicazione si considerano inviati almeno una volta l’anno anche qualora non sussista il relativo obbligo e che, in caso di invio periodico nel corso dello stesso anno, l’imposta è applicata in proporzione al periodo di rendicontazione; l’imposta si applica alle comunicazioni relative a prodotti o strumenti finanziari per i quali il valore di mercato (in difetto: valore nominale o di rimborso) sia superiore a 5.000 euro presso ciascun intermediario.

(per l’individuazione dell’aliquota e del moltiplicatore da applicare ai fini del calcolo dell’Imposta municipale propria, e per la detrazione per la prima casa prevista dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, si legga http://www.questidenari.com/?p=5753)

(per la conversione in legge del Decreto-legge 201/2011 si legga “Conversione in legge del Decreto-legge n. 201 del 2011: limiti all’uso di denaro contante e titoli al portatore, sanzioni, pagamenti dalla pubblica amministrazione (art. 12)”)

Il mercato di quotazione Enel Green Power, al debutto e al 20 dicembre 2010

Quotato per la prima volta sul segmento standard del mercato, ovvero l’MTA – Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana, il titolo Enel Green Power ha chiuso ieri invariato a 1,6 euro, sulla parità col prezzo di collocamento e al termine di una seduta all’insegna della volatilità.

Nel pomeriggio della prima giornata di contrattazioni è avvenuto un forte recupero dai valori che avevano portato il titolo a perdere oltre il 4%, e di conseguenza – almeno per ora – il risultato di questa iniziale ed attesissima prova dei fatti sconfessa i non pochi risparmiatori che, pazientemente, avevano preferito trascurare l’offerta iniziale pubblica di Egp (http://www.questidenari.com/?tag=enel-green-power) confidando in un’acquisizione successiva e proficua.

I risparmiatori retail di casa nostra, la cui manifestazione d’interesse durante l’Ipo è stata superiore in termini qualitativi rispetto a quella degli investitori istituzionali, avranno convenienza a sapere che il mercato di Egp non sarà più lo stesso in occasione della prossima revisione dell’indice.

Coi suoi 8 miliardi di capitalizzazione basati sul prezzo di offerta a 1 euro e 60 centesimi per azione (fonte: MilanoFinanza.it), infatti, dal mese prossimo di dicembre – esattamente a partire dal 20/12/2010 – Egp sarà quotata su Ftse-Mib.

Per i traders, in particolare, il cambiamento descritto comporta valutazioni diverse in merito al rischio di mercato: per la teoria del Capital Asset Pricing Model, il c.d. rischio sistematico ineliminabile con la diversificazione, potendosi legare anche ad un indice borsistico, si manifesta in diversi valori di β che caratterizzano un titolo come “difensivo” piuttosto che “aggressivo”, ovvero come un titolo che assorbe o amplifica le oscillazioni del mercato sulla base del grado di correlazione tra il suo rendimento e quello dell’intero mercato dei titoli rischiosi.

(per il dividendo Enel Green Power con “stacco” cedola il 23 maggio 2011, per i bilanci 2010 e I° trimestre 2011 si legga http://www.questidenari.com/?p=4264)

I bond sorpassano l’equity

A chi di voi ha avuto la fortuna di frequentare un bravo promotore finanziario, sarà capitato – almeno inizialmente – di sentirsi proporre la pianificazione finanziaria.

Questa metodologia d’investimento, facendo uso di valutazioni basate sulle informazioni più disparate, anche psicologiche, conclude molte volte per la scelta di strumenti finanziari ad elevato rischio (le azioni, per brevità) solo se associati ai personali obiettivi di spesa di lungo termine. La motivazione, radicata su consolidate ed elaborate rilevazioni empiriche, si lega alla performance di lungo periodo delle azioni che ha sempre superato – e di molto – i risultati dei rimanenti strumenti.

Difatti le azioni, lungo un arco temporale molto ampio, rappresentano il capitale societario, sommato alle riserve di utili accantonati negli anni, su cui assai poco possono influire le informazioni (o anche i rumors di mercato) apportatrici di variazioni istantanee dalla natura puramente emotiva.

Se queste sono le premesse, allora iniziate a tenervi forte alla poltrona: i più recenti studi statistici mostrano che, nell’arco temporale limitato agli ultimi 40 anni, le obbligazioni non soltanto presentano minori oscillazioni dei corsi, cosa del tutto prevedibile, ma addirittura hanno performance superiori a quelle azionarie!

Ciò a dire che il mercato dei bond, oltre a salvaguardare le coronarie degli investitori che non amano le “montagne russe” tipiche dell’equity, premia maggiormente i suoi frequentatori di quanto facciano gli altri mercati.

Nel dettaglio, uno studio del gruppo Morningstar paragona le performance annualizzate dei due strumenti alla scadenze da 1 a 40 anni (a step di 5 e poi 10 anni) e porta a concludere che solo nel lunghissimo termine (dal gennaio del 1926 al marzo di quest’anno) non vi è alcun dubbio sull’accordare la preferenza alle azioni.

Ma voi avete soldi da investire per il 2050?