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Detrazione 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici nuovi con bonifico, carta di credito o bancomat fino al 31 dicembre 2013

(continua da “Causale del bonifico per spese di ristrutturazione e codice fiscale del beneficiario. Trasferimento della detrazione per vendita dell’immobile”)

Per un elenco esemplificativo degli interventi ammessi ai fini della detrazione, riguardanti sia le singole unità abitative che le parti condominiali, è possibile fare riferimento alla fonte dell’Agenzia delle Entrate.

In aggiunta alla proroga al 31/12/2013, il decreto n. 63/2013 ha introdotto la detrazione dall’Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici nuovi di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), purché lo stesso acquisto sia finalizzato all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione e la relativa spesa documentata sia stata sostenuta dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013.

Rientrano tra i mobili agevolabili, ad esempio, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi e apparecchi di illuminazione che costituiscono necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Non sono agevolabili, al contrario, porte, pavimentazioni (es. parquet), tende, tendaggi ed altri complementi di arredo.

Rientrano tra i grandi elettrodomestici, ad esempio, frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici ed apparecchi per il condizionamento.

La detrazione, calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro riferito alle spese complessivamente sostenute, va ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo. Detto limite si applica alla singola unità immobiliare, comprensiva di pertinenze, o alla parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione, ma il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su diverse unità immobiliari avrà diritto altrettante volte al beneficio.

L’intervento di recupero del patrimonio edilizio è individuato sia per la manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo su singole unità immobiliari residenziali come anche su parti comuni di edifici residenziali, sia per la manutenzione ordinaria sulle sole parti comuni dell’edificio residenziale.

Le Entrate sottolineano che la detrazione per gli arredi interni alla propria unità immobiliare non è consentita se sono oggetto di ristrutturazione le sole parti condominiali: in quest’ultimo caso il beneficio è concesso pro-quota ai condomini unicamente per i beni acquistati al fine di arredare le stesse parti comuni (es. guardiola o appartamento del portiere, oppure sala adibita a riunioni condominiali o lavatoio), oltre che per i lavori sulle parti in comproprietà (sempre pro-quota).

L’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se i beni sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio.

Ai fini della detrazione è indispensabile che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui vengono sostenute le spese (nel periodo tra il 6 giugno 2013 ed il 31 dicembre 2013, come sopra indicato) per l’acquisto di mobili nuovi e grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali è prevista l’etichetta energetica. Per gli elettrodomestici che ne sono sprovvisti, l’acquisto è agevolato solo se per essi non è ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica.

La data di avvio dei lavori può essere dimostrata utilizzando le eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalle norme edilizie oppure la comunicazione preventiva all’Asl; la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000), invece, costituisce prova per quei lavori in relazione ai quali non sono necessarie comunicazioni o titoli abitativi.

Tra gli oneri detraibili vi sono le spese di trasporto e montaggio dei beni acquistati.

Al pari dei lavori di ristrutturazione, la detrazione per gli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici e per le relative spese di trasporto e montaggio dei beni spetta se i pagamenti vengono effettuati a mezzo bonifico bancario o postale con indicazione di:

–        causale del versamento (la stessa utilizzata da banche e Poste per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione agevolati fiscalmente);

–        codice fiscale del beneficiario della detrazione;

–        numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

In caso di pagamento a mezzo carta di credito o carta di debito, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta come indicato nella ricevuta di transazione.

Diversamente, non è possibile effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

E’ necessario conservare tutta la documentazione relativa alla transazione, alla ricevuta di pagamento con bonifico o carta bancomat o carta di credito ed annesso carteggio di addebito in conto corrente, alla fattura indicante natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquistati.

Spesometro: scadenza del 31 gennaio 2013 per la comunicazione delle operazioni rilevanti

Con provvedimento dell’11 ottobre 2012, le Entrate hanno prorogato al 31 gennaio 2013 il termine del 30 aprile 2012 (che a sua volta era stato già prorogato al 15 ottobre 2012: si legga “Spesometro: prorogata al 15 ottobre 2012 la comunicazione degli acquisti con carta di credito e bancomat”).

Pertanto, entro quest’oggi 31/01/2013, gli operatori finanziari devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati degli acquisti di importo pari o superiore a 3.600 euro effettuati tra il giorno 06/07/2011 ed il 31/12/2011 a mezzo carta di credito, bancomat o prepagata.

Le comunicazioni all’anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti – relative ai dati dell’acquirente, all’importo complessivo della transazione, alla data di effettuazione, al codice fiscale dell’operatore che ha reso possibile il pagamento con moneta elettronica attraverso il POS – sono finalizzate a costituire le banche dati poi utilizzate dal Fisco per appurare se esiste congruità tra le spese sostenute dal contribuente ed i redditi dichiarati dallo stesso (c.d. spesometro).

In particolare, andrà indicato il codice fiscale dei soggetti associati con i quali è stato stipulato un contratto di installazione e utilizzo dei dispositivi POS (Point of sale) per la ricezione dei pagamenti elettronici.

(per la trasmissione dei dati relativi ai rapporti finanziari finalizzata alla formazione di liste selettive dei contribuenti a rischio evasione: “Movimentazione conto corrente, acquisto titoli, acquisti con carta di credito e bancomat: comunicazione dati all’Anagrafe Tributaria per la lotta agli evasori fiscali“)

Decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169: le sanzioni dal 17 ottobre 2012 per l’assegno emesso all’ordine del traente e per i libretti al portatore

(continua da “Antiriciclaggio: responsabilità per traente, girante e beneficiario dell’assegno secondo il D.Lgs. 169/2012”)

In base al contenuto descritto del decreto correttivo, la circolazione come titolo al portatore di un assegno bancario o postale emesso all’ordine del traente comporta per tutti i soggetti coinvolti nell’operazione la sanzione dall’1% al 40% della somma trasferita, col minimo di 3.000 euro a prescindere dalla (eventuale) entità modesta dell’importo e senza possibilità di oblazione al 2% come chiarito al punto 2, lettera c), dalla Circolare n. 2 del Ministero dell’Economia e delle Finanze datata 16 gennaio 2012. Inoltre nel caso di assegno recante indicazione di una cifra superiore a 50 mila euro è previsto l’innalzamento della sanzione minima al 5% della somma.

Il decreto legislativo 169 del 2012 interviene anche a razionalizzare la disciplina antiriciclaggio in materia di libretti di deposito bancari o postali al portatore che, come è noto, con l’art. 49 del DLgs. 231/2007 impone:

–        il limite di 999,99 euro del relativo saldo (12°),

–        l’adeguamento del saldo entro la medesima soglia o l’estinzione del libretto esistente al 6 dicembre 2011 entro il termine decorso del 31 marzo 2012 (13°) e

–        la comunicazione del cedente, effettuata alla banca o a Poste italiane entro 30 giorni dal trasferimento, relativa ai dati identificativi del cessionario, all’accettazione e alla data dell’operazione (14°).

A decorrere da quest’oggi 17 ottobre 2012 tutte le sanzioni previste dall’art. 58 DLgs. 231/2007 per il mancato assolvimento degli obblighi riguardanti i libretti sono innalzate nel minimo del 30% e parificate nel massimo del 40%, venendo meno la originaria distinzione tra le violazioni delle disposizioni del comma 12 dell’art. 49 e le violazioni dei commi 13 e 14 dello stesso articolo.

Rimangono immutate, invece, le determinazioni previste dal nuovo comma 7-bis dell’art. 58 riguardanti:

–        la sanzione amministrativa pecuniaria minima di 3.000 euro,

–        la maggiorazione del 50% di ogni misura percentuale relativa alla sanzione da applicare al saldo del libretto per importo superiore a 50.000 euro ed infine

–        la sanzione pari al saldo per quei libretti al portatore aventi lo stesso saldo inferiore a 3 mila euro.

(continua)

Commissione su fido accordato e commissione di istruttoria veloce per sconfinamento (scoperto di conto e utilizzo extrafido) dal 1° ottobre 2012

(continua da “Accredito pensione della Pubblica Amministrazione: indicazione degli estremi di conto corrente entro il 30 settembre 2012. IBAN e spese di chiusura”)

Come già indicato, la Guida di Bankitalia “Il conto corrente in parole semplici” fornisce prima una distinzione tra costi fissi e costi variabili del conto corrente e poi individua un utile parametro di valutazione nell’Indicatore Sintetico di Costo (ISC), ma non menziona la recente disciplina contenuta nel decreto Cicr.

Le disposizioni del D.M. 644 30 giugno 2012, entrate in vigore dal 1° luglio scorso e già operative per i rapporti di conto corrente accesi a partire dallo stesso giorno, dal 1° ottobre 2012 verranno applicate anche nei rapporti aperti prima di luglio:

–        alle aperture di credito e agli sconfinamenti nei contratti di conto corrente in assenza di apertura di credito,

–        agli affidamenti e agli sconfinamenti a valere su conti di pagamento e

–        agli sconfinamenti a valere su carte di credito.

Il decreto in oggetto, in particolare, ha disciplinato la remunerazione dell’affidamento (somma di denaro messa a disposizione e utilizzata dal correntista che poi reintegra la disponibilità) attraverso l’applicazione al cliente dei soli oneri relativi

–        al tasso di interesse (tasso debitore) e

–        ad una commissione, calcolata in proporzione alla somma messa a disposizione (fido accordato) e alla durata dell’affidamento, in ogni caso non eccedente la misura dello 0,5% per ogni trimestre applicata alla somma stessa.

Detta commissione, la cui applicazione esclude qualsiasi altro onere relativo alla messa a disposizione e all’utilizzo dei fondi, non include “le imposte, le spese notarili, gli oneri conseguenti a inadempimento del cliente, le spese per l’iscrizione dell’ipoteca, le spese a fronte di servizi di pagamento per l’utilizzo dell’affidamento” e, se addebitata in anticipo, viene restituita nella parte eccedente in caso di estinzione anticipata del rapporto.

Inoltre il decreto (download in formato pdf dalla fonte Bancaditalia.it) ha disciplinato la remunerazione dello sconfinamento (somma di denaro utilizzata dal cliente bancario in eccedenza rispetto al saldo di conto corrente, c.d. scoperto di conto; oppure somma utilizzata in eccedenza rispetto all’affidamento, c.d. utilizzo extrafido) attraverso l’applicazione al cliente dei soli oneri relativi

–        al tasso di interesse (tasso debitore), applicato sull’ammontare e per la durata dello sconfinamento, e

–        alla commissione di istruttoria veloce (Civ).

Tuttavia se lo sconfinamento attiene solo al saldo per valuta non vengono applicati né la commissione di istruttoria veloce né il tasso di interesse.

Detta Civ è determinata per ciascun contratto in misura fissa, è espressa in valore assoluto, non può eccedere i costi sostenuti mediamente dall’intermediario per l’istruttoria (ovvero il pagamento è dovuto solo se l’istruttoria viene effettivamente eseguita), trova applicazione soltanto per lo sconfinamento determinato dal saldo disponibile di fine giornata e, in caso si verifichino diversi episodi di sconfinamento nel corso della stessa giornata, si applica una sola volta.

In aggiunta al caso sopra indicato, la Civ non è dovuta quando

–        lo sconfinamento non dura per più di 7 giorni consecutivi ed il saldo passivo è inferiore o pari a 500 euro in assenza di fido, ovvero lo sconfinamento non dura per più di 7 giorni consecutivi e l’utilizzo extrafido è inferiore o pari a 500 euro. In queste situazioni il consumatore beneficia dell’esclusione al massimo una volta per ciascuno dei quattro trimestri dell’anno;

–        lo sconfinamento si è verificato per l’effettuazione di un pagamento a favore di un intermediario (es. corresponsione rata di mutuo o prestito, spese di chiusura conto, etc.).

(continua)

Spesometro: prorogata al 15 ottobre 2012 la comunicazione degli acquisti con carta di credito e bancomat

Con provvedimento del 13 aprile 2012 è soppresso l’allegato al vecchio provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2011 e viene prorogato al 15 ottobre 2012 il termine per l’invio dei dati da parte degli intermediari finanziari, originariamente fissato al 30 aprile c.a.

In tal modo, per motivi tecnici, viene differito al prossimo 15 ottobre il termine  ultimo per la comunicazione delle operazioni rilevanti a fini Iva di importo pari o superiore ad euro 3.600 il cui pagamento sia stato effettuato a mezzo carta di credito, carta di debito o prepagata.

Il provvedimento delle Entrate n. 2012/56565 consente agli operatori finanziari (richiamati dall’art. 7, 6°, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605) il beneficio di un periodo di tempo maggiore circa la trasmissione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi a:

acquisti pagati con carta elettronica nel periodo compreso tra il 6 luglio 2011 ed il 31 dicembre 2011,

codice terminale e codice fiscale degli operatori commerciali coi quali è stato perfezionato il contratto di installazione e utilizzo dello stesso Pos (Point of sale), comprese eventuali cessazioni.

(per l’aumento dell’aliquota Iva dell’anno prossimo: “Legge di stabilità 2013: Imu, Iva, detrazioni per figli a carico, crediti iscritti a ruolo e cartelle pazze“)

(per l’ulteriore proroga: “Spesometro: scadenza del 31 gennaio 2013 per la comunicazione delle operazioni rilevanti“)

Libretto al portatore sopra i 1.000 euro: adeguamento del saldo, trasformazione in libretto nominativo o estinzione entro il 31 marzo 2012

Come era stato pubblicato a dicembre dell’anno scorso “Conversione in legge del Decreto-legge n. 201 del 2011: limiti all’uso di denaro contante e titoli al portatore, sanzioni, pagamenti dalla pubblica amministrazione (art. 12)”, anche il trasferimento del libretto al portatore (art. 49, 1° comma, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231) è interessato dalle disposizioni relative all’abbassamento della soglia ad euro 999,99 per l’utilizzo consentito del denaro contante qualora una persona, in occasione dell’effettuazione di un’operazione economica, non usufruisse dei servizi bancari ma consegnasse direttamente banconote ad altri soggetti.

In particolare, il saldo dei libretti di deposito (bancario o postale) al portatore, che non può essere pari o superiore a mille euro (art. 49, 12°), deve essere adeguato al di sotto dello stesso limite entro il 31 marzo 2012, ovvero si rende necessaria l’estinzione degli stessi (art. 49, 13°) oppure ancora la trasformazione in libretti nominativi.

La violazione delle disposizioni di legge contenute nei commi 12 e 13 dell’art. 49 comporta l’applicazione di una sanzione di base compresa tra il 10% ed il 40% del saldo del libretto col minimo di euro 3.000; per i libretti aventi saldo inferiore a detto minimo, la sanzione è pari al saldo stesso in caso di mancato assolvimento degli obblighi di adeguamento, estinzione o comunicazione.

D.Lgs. 231/2007, art. 58 (Violazioni del Titolo III):

(omissis)

2. La violazione della prescrizione di cui all’articolo 49, comma 12, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo.

3. La violazione della prescrizione contenuta nell’articolo 49, commi 13 e 14, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 20 per cento del saldo del libretto al portatore.

(omissis)

7-bis. Per le violazioni previste dai precedenti commi, la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo all’importo di tremila euro. Per le violazioni di cui al comma 1 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte. Per le violazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro le sanzioni minima e massima sono aumentate del cinquanta per cento. Per le violazioni di cui al comma 3 che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione è pari al saldo del libretto stesso.

Pertanto, in base all’ultima disposizione del comma 7-bis, anche il cedente che – entro 30 giorni dall’avvenuta operazione – omette la comunicazione relativa ai dati del soggetto cessionario (nuovo detentore) e alla data di trasferimento del libretto al portatore (art. 49, 14°), avente saldo inferiore a 1.000 euro, è colpito da sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al saldo stesso.

In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente comunica, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A, i dati identificativi del cessionario, l’accettazione di questi e la data del trasferimento

La data del 31/03/2012 risulta di particolare interesse pure per i soggetti che, all’instaurazione di un rapporto di locazione, hanno versato o ricevuto con libretto al portatore un importo pari a tre mensilità di canone a titolo di cauzione.

(per la definizione di operazione frazionata, e per i pagamenti a rate effettuati in contanti di un importo complessivo pari o superiore alla soglia di 1.000 euro, si legga: “Operazione frazionata, dilazione di pagamento e fattura”)