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Spese di ristrutturazione edilizia: detrazione Irpef, beneficiari e intestazione di bonifico e fattura

Il decreto legge n. 63/2013 ha esteso alle spese effettuate entro il 31 dicembre 2013 i benefici introdotti dal decreto legge n. 83/2012 che ha innalzato la misura della detrazione fiscale al 50% (in luogo di quella ordinaria del 36%) e l’importo massimo di spesa ammessa ad euro 96.000 per unità immobiliare (dai precedenti 48.000 euro). Col decreto legge n. 201/2011, dal 1° gennaio 2012 il bonus fiscale sulle ristrutturazioni edilizie è stato inserito in maniera permanente tra gli oneri detraibili dall’Irpef.

Pertanto la detrazione al 50% delle spese sostenute (col massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare comprensivo delle spese sostenute negli anni precedenti in caso di mera prosecuzione dei lavori) è valida nel periodo d’imposta 2013, mentre dal 1° gennaio 2014 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare.

Per gli interventi di ristrutturazione realizzati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio di attività commerciale, arti o professioni, la detrazione spetta nella misura ridotta del 50%.

L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, secondo il criterio di cassa.

La detrazione spetta in 10 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e nei successivi.

L’ammontare complessivo della spesa viene suddiviso fra tutti gli aventi diritto alla detrazione che hanno sostenuto la stessa spesa.

Beneficiari della detrazione sulle spese di ristrutturazione sono tutti coloro che, a prescindere dalla residenza nel territorio dello Stato, risultano assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef).

L’agevolazione riguarda i proprietari degli immobili ed i titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili che sostengono le suddette spese:

–        proprietari o nudi proprietari,

–        titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie),

–        locatari o comodatari,

–        soci di cooperative divise e indivise,

–        imprenditori individuali (per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce)

–        soggetti indicati nell’art. 5 del Tuir che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari) alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

L’agevolazione spetta pure al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture, ed a colui che esegue in proprio i lavori sull’immobile (limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati).

(continua “Detrazione Irpef per interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione ordinaria e straordinaria: spese ammesse e interessi passivi sul mutuo“)

Circolare n. 24/E del 31 luglio 2013: abitazione, rate di mutuo e canone di locazione, immobili esclusi

(continua da “Circolare n. 24/E del 31 luglio 2013: famiglia fiscale, reddito complessivo accertabile e familiari fiscalmente a carico”)

Tra le più rilevanti macro categorie di spese individuate dalla Tabella A allegata al decreto vi è l’”Abitazione”.

Posto che il contribuente dispone di almeno un’abitazione nel luogo in cui risiede, da solo o con la sua famiglia, l’individuazione dell’abitazione comporta il possesso della stessa a titolo di proprietà (o altro diritto reale – es. usufrutto), in locazione o leasing immobiliare, in uso gratuito. Se non viene individuata alcuna fra le tre tipologie di possesso, nemmeno per i componenti del nucleo familiare, allora al contribuente viene attribuita la spesa per il c.d. “fitto figurativo”.

Nella ricostruzione sintetica del reddito sono computate le rate di mutuo effettivamente pagate nell’anno (derivanti da quote capitale e quote interessi) compresi ulteriori oneri connessi ed eventuali interessi moratori.

Per le abitazioni detenute in locazione, rileva la spesa sostenuta per il relativo canone “rapportato alla durata ed al numero delle coparti che intervengono nel contratto, oggetto di registrazione, nel ruolo di locatari (aventi causa)”.

In caso di contratto di leasing immobiliare, gli immobili in leasing vengono trattati come immobili in locazione.

Alle suddette “spese certe”, connesse al possesso di fabbricati ad uso abitativo, devono essere aggiunte le spese “gestionali” connesse al relativo godimento.

Dopo aver sottolineato che il nuovo strumento considera tutte le abitazioni nella disponibilità del contribuente a qualsiasi titolo, comprese quelle all’estero, la Circolare richiama l’art. 2, 2°, del decreto per escludere tutte le categorie di immobili che per loro natura sono destinate ad uso strumentale (uffici, negozi, magazzini, opifici etc.) e le unità immobiliari che hanno carattere di pertinenza (box, cantine, soffitte, etc.), anche se individuate separatamente dall’immobile.

Infine, con riferimento ad abitazioni per le quali si beneficia della sola nuda proprietà o vi sia un diritto d’uso esclusivo da parte di soggetto terzo (es. diritto di abitazione del coniuge superstite), o per abitazioni che siano state locate o concesse in uso gratuito a familiare non a carico con trasferimento di residenza, non rilevano le relative spese “gestionali”.

La Circolare n. 24/E illustra le modalità di calcolo per le spese relative a “acqua e condominio e manutenzione ordinaria”, “elettrodomestici e arredi e altri beni e servizi per la casa”, “combustibile ed energia per le comunicazioni”, “intermediazione immobiliare” e “collaboratori domestici”.

(continua “Circolare n. 24/E del 31 luglio 2013: auto e moto, giochi ed investimenti“)

Imu: seconda rata entro il 17 settembre 2012 per abitazione principale e assimilata

La possibilità di pagamento dell’Imu in tre tranche – di cui la seconda, prevista soltanto per quest’anno, scade il prossimo 17 settembre – è stata offerta ai proprietari dell’abitazione principale o ai titolari di altro diritto reale di godimento sulla stessa; pari facoltà sussiste in tutte le ipotesi di assimilazione all’abitazione principale elencate dal punto 6.2 della Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 emanata dal Dipartimento delle Finanze con riguardo ad anziani, disabili e cittadini non residenti:

i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata”.

La rata di settembre è calcolata sempre con la stessa aliquota prevista per legge (0,4%), già applicata per il conteggio dell’acconto di giugno, e pertanto le aliquote stabilite dalle delibere comunali si applicheranno esclusivamente a dicembre al momento del pagamento del saldo.

Tuttavia, sempre in base alla circolare 3/DF, ai contribuenti è consentito applicare già al secondo pagamento l’aliquota derivante da delibera comunale se la stessa è (ovviamente conosciuta e) più favorevole rispetto alla misura prevista per legge, ovvero se risulta inferiore allo 0,4%. La condizione più favorevole, e quindi l’applicazione immediata, si realizza pure nel caso in cui il Comune abbia deciso per l’innalzamento della detrazione.

(per la semplificazione degli adempimenti Imu dell’anno prossimo: “Legge di stabilità 2013: Imu, Iva, detrazioni per figli a carico, crediti iscritti a ruolo e cartelle pazze“)

Istruzioni Imu 2012: soggetti passivi e presupposto dell’imposta in base alla circolare n. 3/DF. Esempi

Prima di procedere al calcolo dell’imposta municipale propria (Imu) occorre definire il soggetto passivo d’imposta individuato nel proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni destinati a qualsiasi uso, compresi quelli strumentali o alla cui produzione e scambio è diretta l’attività d’impresa, e nel titolare del diritto reale d’usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi.

Esempio 1: il proprietario che, a seguito di registrazione di contratto, concede ad altre persone di abitare nella sua casa a titolo di comodato gratuito è tenuto al pagamento dell’imposta con l’aliquota ordinaria, trattandosi nella specie di seconda abitazione. Si ricorda che il comodato è un contratto ad effetti obbligatori e non trasferisce la proprietà o i diritti reali di godimento.

Esempio 2: il coniuge che eredita casa dall’altro coniuge defunto, e che abita nella stessa assieme ai figli, sconta l’aliquota agevolata per la prima abitazione e beneficia delle detrazioni previste, mentre i figli non devono effettuare alcun pagamento. Si rammenta che, in caso di successione, il coniuge superstite è titolare del diritto di abitazione ai sensi dell’art. 540, 2°, c.c. e diviene unico soggetto passivo.

Ai soli fini Imu, l’ex-coniuge affidatario della casa coniugale si considera titolare del diritto di abitazione.

Esempio 3: se l’ex-moglie, a seguito di separazione legale, continua a vivere (usufrutto) nella casa dell’ex-marito proprietario, soltanto a lei spetteranno aliquota agevolata e detrazione sulla prima abitazione.

Infine, è soggetto passivo il locatario per gli immobili (anche da costruire o in corso di costruzione) concessi in locazione finanziaria ed il concessionario nel caso di concessione per aree demaniali.

Presupposto impositivo dell’Imu è il possesso di qualunque immobile, ivi compresi l’abitazione principale con le relative pertinenze ed i terreni incolti.

Con le stesse nozioni che erano utilizzate ai fini Ici, si definisce fabbricato l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, compresa l’area occupata dalla costruzione e l’area che ne costituisce pertinenza; si definisce area fabbricabile quella utilizzabile a scopo edificatorio, e non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli e professionali iscritti nella previdenza agricola (riferimento normativo: “Imu: art. 4 del decreto semplificazioni fiscali convertito in legge“); si definisce terreno agricolo quello adibito all’esercizio delle attività di cui all’art. 2135 del c.c. (ulteriori approfondimenti dalla circolare n. 3/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze disponibile sul sito web tesoro.it).

(continua “Istruzioni Imu 2012: moltiplicatori ed esempio di calcolo dell’imposta lorda per abitazione principale“)

(per i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sui rapporti tra Imu e imposte sui redditi: “Circolare n. 5/E dell’11 marzo 2013: quando l’Imu sostituisce l’Irpef. Immobili non locati“)

Imu: art. 4 del decreto semplificazioni fiscali convertito in legge

A seguito della conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, si stabilisce che, ai fini Imu, i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola – persone fisiche e società – non vengono considerati fabbricabili (art. 4, 5°, lettera a)).

Per i terreni agricoli, viene aumentato al valore 135 il moltiplicatore da applicare al reddito dominicale rivalutato, mentre è pari alla misura agevolata di 110 il moltiplicatore da utilizzare per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (comma 5, lettera c).

La lettera e) del 5° comma istituisce una limitazione all’imposta che grava oltre i primi 6.000 euro di valore, e riduzioni dell’imposta progressivamente minori (dal 70% al 25%) all’aumentare del valore del terreno, per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, purché condotti dagli stessi.

Il 5° comma, sempre alla lettera a), restringe la definizione di “abitazione principale” del contribuente a quella in cui, fra gli immobili di riferimento (presupposto), il possessore ed il proprio nucleo familiare hanno stabilito dimora e residenza anagrafica, ed ancora stabilisce che aliquota agevolata e detrazione si applicano per un solo immobile qualora i componenti del nucleo familiare abbiano dimora e residenza in immobili diversi del territorio comunale.

In caso di separazione legale o divorzio, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare di diritti reali sulla stessa si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione (comma 12-quinquies).

Inoltre per il 5° comma, lettera f), ai fini Imu, è considerata abitazione principale l’immobile posseduto, a titolo di proprietà o usufrutto e purchè non locato, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in strutture di ricovero o sanitarie in seguito a ricovero permanente, come pure l’immobile posseduto alle medesime condizioni da cittadini italiani non residenti in Italia.

La lettera i) del 5° comma afferma che i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio, o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, e posticipa al 30 settembre 2012 il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione Imu sugli immobili in relazione ai quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal giorno 01/01/2012.

L’imposta, che dal 1° dicembre di quest’anno potrà essere versata a mezzo bollettino postale (lettera h)), per l’anno 2012 sarà pagata ratealmente per l’abitazione principale e le relative pertinenze: la prima e la seconda rata, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre, saranno ciascuna pari ad un terzo dell’imposta con applicazione di aliquota base e detrazione; la terza rata, da corrispondere entro il 16 dicembre, sarà versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno.

In alternativa, sarà possibile versare l’Imu 2012 in due sole rate di cui la prima, pari alla metà dell’imposta calcolata con aliquota base e detrazione, sarà pagata entro il 16 giugno e la seconda, corrisposta a saldo dell’imposta dovuta, sarà pagata entro il 16 dicembre.

(per le novità del D.L. 16/2012, convertito in legge, sull’accredito di stipendi e pensioni per somme superiori a mille euro: “Stipendi e pensioni sopra i 1.000 euro, delega alla riscossione, pignoramento delle somme ed espropriazione immobiliare secondo il D.L. 16/2012 convertito in legge 44/2012 (art. 3)“)

(per i chiarimenti della circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 si legga: “Istruzioni Imu 2012: soggetti passivi e presupposto dell’imposta in base alla circolare n. 3/DF. Esempi“)

Suonatore di liuto: l’amore elegante di Caravaggio per la musica

L’assegnazione in usufrutto a Margherita d’Austria (detta la “Madama”) di un ricco edificio, costruito su un terreno ceduto alla Francia, sancì il passaggio dello stesso palazzo capitolino dalla sfera d’influenza transalpina a quella ispano-austriaca. Malgrado ciò, verso la fine del sedicesimo secolo il cardinale Francesco Maria Bourbon del Monte Santa Maria, imparentato coi Borboni di Francia, riuscì ugualmente a fissare la propria residenza a Palazzo Madama in Roma.

Il cardinal Del Monte, protettore di Caravaggio, probabilmente mise a disposizione dell’artista la camera della musica, una grande stanza del palazzo in cui il pittore trovò molti strumenti, spartiti ed altri oggetti di cultura elitaria che gli permisero di trarre ispirazione e dipingere una delle più famose opere del periodo giovanile, espressione del suo potente naturalismo: il “suonatore di liuto”.

L’attimo di vita vissuta – qui nella presenza del modello preferito Mario Minniti, per quanto il museo dell’Ermitage di San Pietroburgo (che custodisce l’opera) riferisse inizialmente di una donna, tanto il viso è androgino – rappresenta un’usanza in voga già a quei tempi, ovvero il canto accompagnato dalla musica.

Le fonti bibliografiche che, sia pure a tratti, hanno permesso di ricostruire la vita di Caravaggio descrivono vicende rozze, con strascichi giudiziari, spesso culminate in modo drammatico. E invece questo dipinto colpisce per l’eleganza di una cultura sopraffina tanto compresa e apprezzata da Michelangelo Merisi (che, notoriamente, sapeva suonare il liuto) da consentirgli di realizzare, con grande abilità descrittiva, la trasposizione su tela non solo degli strumenti musicali, ma anche della partitura in modo perfettamente leggibile ed eseguibile.

Si tratta di un madrigale, creato dal compositore fiammingo Jacques Arcadelt, intitolato “Amatevi come io v’amo”.

Nella consueta lettura simbolica, la natura morta è costituita dai frutti, dai fiori (dono d’amore), dal violino (l’amore di Caravaggio per la musica), e dal liuto (emblema della musica stessa): quest’ultimo, meraviglioso per la descrizione della nervatura lignea e delle corde, è il vero centro focale di un quadro che deve essere considerato l’omaggio di Michelangelo Merisi all’amore e alla musica.

Risalente al 1595, il “giovane che suona il liuto, con vaso di fiori e frutti” può essere ammirato presso le Scuderie del Quirinale (http://www.questidenari.com/?tag=scuderie-quirinale).