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Decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169: le sanzioni dal 17 ottobre 2012 per l’assegno emesso all’ordine del traente e per i libretti al portatore

(continua da “Antiriciclaggio: responsabilità per traente, girante e beneficiario dell’assegno secondo il D.Lgs. 169/2012”)

In base al contenuto descritto del decreto correttivo, la circolazione come titolo al portatore di un assegno bancario o postale emesso all’ordine del traente comporta per tutti i soggetti coinvolti nell’operazione la sanzione dall’1% al 40% della somma trasferita, col minimo di 3.000 euro a prescindere dalla (eventuale) entità modesta dell’importo e senza possibilità di oblazione al 2% come chiarito al punto 2, lettera c), dalla Circolare n. 2 del Ministero dell’Economia e delle Finanze datata 16 gennaio 2012. Inoltre nel caso di assegno recante indicazione di una cifra superiore a 50 mila euro è previsto l’innalzamento della sanzione minima al 5% della somma.

Il decreto legislativo 169 del 2012 interviene anche a razionalizzare la disciplina antiriciclaggio in materia di libretti di deposito bancari o postali al portatore che, come è noto, con l’art. 49 del DLgs. 231/2007 impone:

–        il limite di 999,99 euro del relativo saldo (12°),

–        l’adeguamento del saldo entro la medesima soglia o l’estinzione del libretto esistente al 6 dicembre 2011 entro il termine decorso del 31 marzo 2012 (13°) e

–        la comunicazione del cedente, effettuata alla banca o a Poste italiane entro 30 giorni dal trasferimento, relativa ai dati identificativi del cessionario, all’accettazione e alla data dell’operazione (14°).

A decorrere da quest’oggi 17 ottobre 2012 tutte le sanzioni previste dall’art. 58 DLgs. 231/2007 per il mancato assolvimento degli obblighi riguardanti i libretti sono innalzate nel minimo del 30% e parificate nel massimo del 40%, venendo meno la originaria distinzione tra le violazioni delle disposizioni del comma 12 dell’art. 49 e le violazioni dei commi 13 e 14 dello stesso articolo.

Rimangono immutate, invece, le determinazioni previste dal nuovo comma 7-bis dell’art. 58 riguardanti:

–        la sanzione amministrativa pecuniaria minima di 3.000 euro,

–        la maggiorazione del 50% di ogni misura percentuale relativa alla sanzione da applicare al saldo del libretto per importo superiore a 50.000 euro ed infine

–        la sanzione pari al saldo per quei libretti al portatore aventi lo stesso saldo inferiore a 3 mila euro.

(continua)

Antiriciclaggio: responsabilità per traente, girante e beneficiario dell’assegno secondo il D.Lgs. 169/2012

Era già stato sottolineato che il trasferimento di denaro contante oltre soglia consentita determina l’applicazione della sanzione, sia a carico di chi effettua la dazione sia a carico di chi riceve i soldi, con percentuali comprese tra l’1% ed il 40% dell’importo trasferito e col minimo di 3.000 euro (si rilegga “Sanzione per trasferimento contanti oltre limite e oblazione: circolare n. 2 del 16 gennaio 2012”).

A chiarimento delle disposizioni concernenti l’utilizzo degli assegni bancari, postali e circolari interviene ora l’interpretazione delle norme antiriciclaggio contenuta nel 2° comma dell’art. 18 del D.Lgs. 169/2012 che inserisce il nuovo comma 1-ter nell’art. 27 del D.Lgs. 141/2010.

La violazione della norma in oggetto è perpetrata da parte di chi emette l’assegno, da parte di chi trasferisce l’assegno e da parte di chi presenta lo stesso all’incasso se il titolo di credito risulta mancante dell’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e della clausola di non trasferibilità per importi pari o superiori ad euro 1.000.

DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 2012, n. 169

Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. (GU n. 230 del 2-10-2012)

Entrata in vigore del provvedimento: 17/10/2012

Art. 18 (Modifiche all’articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

(omissis)

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, è inserito il seguente: “1-ter. I commi 5 e 7 dell’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, si interpretano nel senso che costituiscono violazione l’emissione, il trasferimento e la presentazione all’incasso di assegni bancari e postali, di assegni circolari, vaglia postali e cambiari privi dell’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e della clausola di non trasferibilità per importi pari o superiori al limite previsto dal comma 1, primo periodo. Il comma 6 dell’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, si interpreta nel senso che il trasferimento e la presentazione all’incasso di assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente da parte di soggetto diverso, costituiscono violazione.”.

L’ultimo periodo del 2° comma dell’art. 18, richiamando l’art. 49, 6° del D.Lgs. 231/2007 che permette la girata unicamente per incasso ad una banca o a Poste Italiane dell’assegno bancario o postale emesso all’ordine del traente (“a me medesimo” o “a me stesso” o “mio proprio”), definisce responsabile della violazione sia colui che trasferisce (traente) sia il terzo (giratario o cessionario) che presenta all’incasso gli assegni suddetti anche per importi inferiori a mille euro.

(continua “Decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169: le sanzioni dal 17 ottobre 2012 per l’assegno emesso all’ordine del traente e per i libretti al portatore“)

Sanzione per trasferimento contanti oltre limite e oblazione: circolare n. 2 del 16 gennaio 2012

(continua da “Fattura pagata in contanti, prelevamento o versamento pari o superiore a 1.000 euro e operazione sospetta“)

Quando invece la movimentazione si realizza tra più persone, la sanzione prevista per coloro che trasferiscono denaro per importi superiori a 999 euro e 99 centesimi senza fare uso degli strumenti bancari in grado di assicurare la tracciabilità dell’operazione, come i bonifici, le carte di credito, le carte bancomat, gli assegni non trasferibili etc, arriva sino al 40% dell’importo utilizzato col minimo di 3.000 euro per le infrazioni commesse successivamente al 15 giugno 2010. Come precisa la circolare n. 2 del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16 gennaio 2012, per le infrazioni commesse fino al 15/06/2010 rimane in vigore la sola sanzione tra l’uno ed il quaranta percento della somma trasferita.

D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 58, commi 1 e 7-bis:

1. Fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 6 e 7, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 per cento al 40 per cento dell’importo trasferito.

…………………………..

7-bis. Per le violazioni previste dai precedenti commi, la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo all’importo di tremila euro. Per le violazioni di cui al comma 1 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte.

…………………………..

Quindi, dal 16 giugno 2010, la sanzione compresa tra l’1% ed il 40% della somma si applica ai trasferimenti di importo compreso tra 5 e 50 mila euro, mentre la percentuale è compresa tra il 5% ed il 40% per importi superiori a 50 mila euro, ferma restando in ogni caso la sanzione minima di 3 mila euro.

Inoltre, la circolare riferisce all’art. 60 del medesimo D.Lgs. 231/2007 ricordando che per le infrazioni relative ad importi trasferiti non superiori a 250mila euro è sempre possibile chiudere definitivamente il procedimento sanzionatorio attraverso il versamento in misura ridotta, entro 60 giorni dall’avvenuta notifica della contestazione, di una sanzione pari al 2% dell’importo stesso (c.d. oblazione).

La sanzione (max 40%) colpisce entrambi i soggetti dell’operazione oltre soglia consentita: sia colui che conferisce il denaro, sia colui che lo riceve. A questa conclusione si perviene una volta preso atto della formulazione della norma, che non prevede alcuna distinzione all’art. 58, nonché dello studio del Ministero dell’Economia datato 2006.

(continua Provvedimento Banca d’Italia 3 aprile 2013: adeguata verifica per operazioni con banconote da 500 e 200 euro)

(per l’interpretazione autentica dei soggetti punibili per violazione della normativa antiriciclaggio in materia di assegni: “Antiriciclaggio: responsabilità per traente, girante e beneficiario dell’assegno secondo il D.Lgs. 169/2012”)

Fattura pagata in contanti, prelevamento o versamento pari o superiore a 1.000 euro e operazione sospetta

I chiarimenti forniti dal Ministero con nota 65633 (si legga “Operazione frazionata, dilazione di pagamento e fattura“) non riguardano il caso in cui una fattura venga pagata in contanti soltanto per una parte del corrispettivo pattuito, sempre che detta parte non sia superiore al limite consentito di 999,99 euro.

Ad esempio, se una fattura di 2.500 euro viene regolata con bonifico bancario per euro 2 mila e col trasferimento di denaro contante per la rimanente somma di euro 500, l’operazione non viola alcuna disposizione di legge grazie alla tracciabilità resa possibile dal ricorso al bonifico bancario.

Si ricorda che, ad eccezione delle soglie stabilite da ciascun istituto e della disponibilità personale sul deposito, non esistono limiti al versamento e al prelevamento di denaro dal proprio conto corrente, poichè interviene l’intermediario bancario e non si realizza trasferimento da un soggetto all’altro.

Tuttavia il personale bancario, su cui gravano responsabilità di natura amministrativa e penale, è obbligato a registrare le operazioni sopra la soglia consentita e a valutare la presenza di fattori di anomalia per decidere eventualmente di far scattare la segnalazione di “operazione sospetta“, destinata all’Unità di Informazione Finanziaria.

Detta segnalazione si potrebbe realizzare soprattutto, ma non automaticamente, in casi particolari: quando il prelevamento/versamento effettuato da una stessa persona fosse superiore alla cifra di 15 mila euro, anche raggiunta attraverso operazioni ravvicinate nel tempo; oppure, anche in mancanza del superamento della soglia consentita (999,99 euro), la segnalazione potrebbe essere effettuata qualora la frequenza del prelevamento/versamento risultasse inusuale o l’operazione disposta fosse priva di un’apparente motivazione.

Sul punto precisa l’art. 41, comma 1, cpv del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231:

Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell’operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell’ambito dell’attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico. È un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all’articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro.

ed interviene la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2010, prot. 297944:

” ….. segnalazione di operazioni sospette, per la quale rimane quindi indispensabile una valutazione complessiva fondata su una serie di elementi sia di natura oggettiva che soggettiva.

(continua in “Sanzione per trasferimento contanti oltre limite e oblazione: circolare n. 2 del 16 gennaio 2012)

(per le istruzioni in materia di operazione sospetta con utilizzo di banconote di grosso taglio: “Provvedimento Banca d’Italia 3 aprile 2013: adeguata verifica per operazioni con banconote da 500 e 200 euro“)

Libretto al portatore sopra i 1.000 euro: adeguamento del saldo, trasformazione in libretto nominativo o estinzione entro il 31 marzo 2012

Come era stato pubblicato a dicembre dell’anno scorso “Conversione in legge del Decreto-legge n. 201 del 2011: limiti all’uso di denaro contante e titoli al portatore, sanzioni, pagamenti dalla pubblica amministrazione (art. 12)”, anche il trasferimento del libretto al portatore (art. 49, 1° comma, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231) è interessato dalle disposizioni relative all’abbassamento della soglia ad euro 999,99 per l’utilizzo consentito del denaro contante qualora una persona, in occasione dell’effettuazione di un’operazione economica, non usufruisse dei servizi bancari ma consegnasse direttamente banconote ad altri soggetti.

In particolare, il saldo dei libretti di deposito (bancario o postale) al portatore, che non può essere pari o superiore a mille euro (art. 49, 12°), deve essere adeguato al di sotto dello stesso limite entro il 31 marzo 2012, ovvero si rende necessaria l’estinzione degli stessi (art. 49, 13°) oppure ancora la trasformazione in libretti nominativi.

La violazione delle disposizioni di legge contenute nei commi 12 e 13 dell’art. 49 comporta l’applicazione di una sanzione di base compresa tra il 10% ed il 40% del saldo del libretto col minimo di euro 3.000; per i libretti aventi saldo inferiore a detto minimo, la sanzione è pari al saldo stesso in caso di mancato assolvimento degli obblighi di adeguamento, estinzione o comunicazione.

D.Lgs. 231/2007, art. 58 (Violazioni del Titolo III):

(omissis)

2. La violazione della prescrizione di cui all’articolo 49, comma 12, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo.

3. La violazione della prescrizione contenuta nell’articolo 49, commi 13 e 14, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 20 per cento del saldo del libretto al portatore.

(omissis)

7-bis. Per le violazioni previste dai precedenti commi, la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo all’importo di tremila euro. Per le violazioni di cui al comma 1 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte. Per le violazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro le sanzioni minima e massima sono aumentate del cinquanta per cento. Per le violazioni di cui al comma 3 che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione è pari al saldo del libretto stesso.

Pertanto, in base all’ultima disposizione del comma 7-bis, anche il cedente che – entro 30 giorni dall’avvenuta operazione – omette la comunicazione relativa ai dati del soggetto cessionario (nuovo detentore) e alla data di trasferimento del libretto al portatore (art. 49, 14°), avente saldo inferiore a 1.000 euro, è colpito da sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al saldo stesso.

In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente comunica, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A, i dati identificativi del cessionario, l’accettazione di questi e la data del trasferimento

La data del 31/03/2012 risulta di particolare interesse pure per i soggetti che, all’instaurazione di un rapporto di locazione, hanno versato o ricevuto con libretto al portatore un importo pari a tre mensilità di canone a titolo di cauzione.

(per la definizione di operazione frazionata, e per i pagamenti a rate effettuati in contanti di un importo complessivo pari o superiore alla soglia di 1.000 euro, si legga: “Operazione frazionata, dilazione di pagamento e fattura”)

Conversione in legge del Decreto-legge n. 201 del 2011: limiti all’uso di denaro contante e titoli al portatore, sanzioni, pagamenti dalla pubblica amministrazione (art. 12)

In attesa della firma del Capo dello Stato e della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, col voto del Senato è stato convertito in legge il decreto-legge n. 201 del 2011 (manovra economica del Governo Monti, c.d. decreto “salva Italia”).

L’art. 12 del testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, “Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all’uso del contante”, conferma la limitazione di euro mille all’utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore, scambiati fra soggetti diversi che non si avvalgono dell’intermediazione delle banche (1° comma), e trasla al prossimo 31 marzo il termine entro il quale ridurre sotto lo stesso limite il saldo dei libretti di deposito bancari e postali al portatore (in alternativa: è necessario estinguere gli stessi libretti aventi saldo superiore alla soglia consentita). Viene inoltre concessa una moratoria per le infrazioni alla nuova norma commesse tra il 6 dicembre 2011 ed il 31 gennaio 2012.

Le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all’importo di euromille: conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole: «30 settembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2012». Non costituisce infrazione la violazione delle disposizioni previste dall’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, commessa nel periodo dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 e riferita alle limitazioni di importo introdotte dal presente comma.

L’aggiunta del comma 1-bis inasprisce la sanzione relativa alle violazioni per mancata estinzione, per mancato adeguamento del saldo entro il 31/03/2012 o mancato adempimento degli obblighi di comunicazione in caso di trasferimento di libretti aventi saldo inferiore a 3mila euro: la sanzione viene elevata all’entità del saldo stesso.

All’articolo 58, comma 7-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le violazioni di cui al comma 3 che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione è pari al saldo del libretto stesso».

Il secondo comma dell’art. 12 innalza ad euro 1.000 il limite ai pagamenti in contante corrisposti dalla pubblica amministrazione centrale e locale e dai loro enti ai percettori di stipendio, pensione e compensi. Oltre detta soglia, i corrispettivi devono essere erogati mediante “strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all’articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”; tenuto conto dell’esigenza di tutela delle fasce di popolazione socialmente svantaggiate che costituiranno la clientela di banche, Poste ed altri intermediari finanziari, “i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo”. Tra le caratteristiche del conto corrente, o del conto di pagamento di base (4° comma), deve figurare un “numero adeguato di servizi ed operazioni, compresa la disponibilità di una carta di debito gratuita” (5° comma).

(per le novità dal 1° gennaio 2012 relative all’imposta di bollo su conto corrente, dossier titoli, buoni fruttiferi postali e altri prodotti d’investimento si legga “Bollo su conto corrente bancario e postale, su deposito titoli, buoni fruttiferi postali e fondi comuni d’investimento per il decreto-legge n. 201 del 2011 convertito in legge (art. 19, commi 1-3)”)

(per gli approfondimenti sugli obblighi di chi detiene libretti al portatore si legga: “Libretto al portatore sopra i 1.000 euro: adeguamento del saldo, trasformazione in libretto nominativo o estinzione entro il 31 marzo 2012”)