Archivi tag: termini

Legge di stabilità 2013: Tobin Tax

(continua da “Legge di stabilità 2013: Imu, Iva, detrazioni per figli a carico, crediti iscritti a ruolo e cartelle pazze”)

Il comma 491 introduce la Tobin Tax con la definizione dell’imposta pari allo 0,2% sul valore delle transazioni finanziarie, inteso come valoredel saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato”.

E’ soggetto all’imposta il trasferimento della proprietà (escluse successione e donazione) di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di cui al 6° comma dell’art. 2346 del c.c., emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi degli stessi strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente.

L’imposta, dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti, viene corrisposta riducendo della metà l’aliquota per i trasferimenti effettuati su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione (quindi: 0,1% in Borsa e 0,2% sui mercati Over The Counter).

E’ soggetto all’imposta anche il trasferimento di proprietà di azioni che avvenga per effetto della conversione di obbligazioni, mentre rimangono escluse le “operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, nonchè le operazioni di conversione in azioni di nuova emissione”.

Il comma 492 stabilisce in misura fissa, da un minimo di 2,5 centesimi di euro ad un massimo di 100 euro in base al valore nozionale del contratto ed al tipo di strumento derivato, l’imposta applicata per le operazioni su

        strumenti finanziari derivati di cui all’art. 1, comma 3, del DLgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al precedente comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma;

        valori mobiliari di cui all’art. 1, comma 1-bis, lettere c) e d), del medesimo decreto legislativo, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma, inclusi warrants, covered warrants e certificates.

Se le operazioni descritte prevedono regolamento a mezzo trasferimento di azioni o altri strumenti finanziari partecipativi, il trasferimento stesso della proprietà è soggetto ad imposta nella misura e con le modalità indicate al comma 491.

Il comma 494 individua i soggetti passivi del tributo: l’imposta sulle transazioni aventi ad oggetto azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento, mentre l’imposta sulle operazioni in derivati è dovuta da entrambe le controparti.

Obbligate al versamento sono le banche, le società fiduciarie e le imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento (art. 18 del DLgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni), nonché gli altri soggetti che intervengono nell’esecuzione delle stesse operazioni, ivi compresi gli intermediari non residenti. Qualora nell’esecuzione dell’operazione intervengano più soggetti tra quelli indicati, “l’imposta è versata da colui che riceve direttamente dall’acquirente o dalla controparte finale l’ordine di esecuzione. Negli altri casi l’imposta è versata dal contribuente.

L’imposta deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà delle azioni o degli altri strumenti finanziari partecipativi ovvero della conclusione delle operazioni sugli strumenti derivati.

Viene introdotta dal comma 495 l’imposta che, con l’aliquota dello 0,02%, colpisce il controvalore degli ordini annullati o modificati – al di sopra di una soglia numerica stabilita e nel corso di una giornata di borsa – relativi ad operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui ai commi 491 e 492. Sono definite negoziazioni ad alta frequenza quelle generate “da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all’invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini”, dove le decisioni vengono assunte in un intervallo temporale non superiore al mezzo secondo.

L’imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza è dovuta dal soggetto per conto del quale sono eseguiti gli ordini (comma 496).

Il comma 497, infine, stabilisce che l’imposta relativa ai trasferimenti di cui al comma 491 e l’imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative agli stessi trasferimenti si applicano alle transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2013; per le operazioni di cui al comma 492 e per quelle di cui al comma 495 su strumenti finanziari derivati, invece, la decorrenza è fissata al 1° luglio 2013.

Per l’anno 2013 l’imposta sui trasferimenti di azioni, di altri strumenti finanziari partecipativi e di titoli rappresentativi dei predetti strumenti (cfr. comma 491, 1° periodo), è fissata nella misura dello 0,22%, mentre è fissata allo 0,12% l’imposta sui trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione (cfr. comma 491, 6° periodo).

L’imposta dovuta sui trasferimenti di proprietà di cui al comma 491, sulle operazioni di cui al comma 492 e sugli ordini di cui al comma 495 effettuati fino alla fine del terzo mese solare successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 500 è versata non prima del giorno sedici del sesto mese successivo a detta data”.

Legge di stabilità 2013: Imu, Iva, detrazioni per figli a carico, crediti iscritti a ruolo e cartelle pazze

Lo scorso venerdi 21 dicembre la Camera ha approvato in via definitiva la legge Stabilità che entra in vigore il 1° gennaio 2013 (comma 560 dell’unico articolo).

Il comma 380 (lettera a) attribuisce interamente ai Comuni il gettito dell’imposta municipale propria (Imu) per l’anno 2013 e 2014 e semplifica gli adempimenti con l’indicazione di un unico importo e codice tributo per il versamento, con l’eccezione (lettera f) della riserva di gettito spettante allo Stato sui capannoni industriali – immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – per i quali la corrispondente aliquota base da applicare, pari allo 0,76%, può essere elevata dai Comuni sino allo 0,3% (lettera g).

A partire dal 1° luglio 2013 (comma 527) sono annullati di diritto i crediti fino a 2.000 euro, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti a ruolo esecutivo sino al 31 dicembre 1999.

Dal 1° gennaio 2013 (commi 537 e 538), entro 90 giorni dalla notifica delle c.d. cartelle pazze (primo atto di riscossione utile o atto della procedura cautelare o esecutiva), i contribuenti possono presentare una dichiarazione per sospendere l’azione dell’agente alla riscossione documentando che gli atti emessi dall’ente creditore prima della formazione del ruolo sono stati interessati da:

        prescrizione o decadenza del diritto di credito;

–        provvedimento di sgravio;

        sospensione amministrativa o giudiziale, oppure “sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte”;

        pagamento effettuato;

        qualsiasi altra causa di inesigibilità del credito.

L’atto viene annullato (comma 540) se trascorrono 220 giorni dalla presentazione della dichiarazione senza che l’ente creditore, tenuto a rispondere, abbia inviato comunicazione al debitore.

Dal 1° luglio 2013 (comma 480) aumenta la sola aliquota Iva al 22% (dal 21%. La “manovra correttiva 2011”, invece, prevedeva che le aliquote dell’Imposta sul Valore Aggiunto del 10% e del 21% venissero incrementate entrambe di 2 punti percentuali).

Dal 1° gennaio 2013 (comma 483) aumenta a 950 euro la detrazione per ogni figlio a carico, compresi i figli naturali riconosciuti ed i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni e tutte le “detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap”.

(continua “Legge di stabilità 2013: Tobin Tax“)

(per i chiarimenti sui rapporti tra l’Imu e le imposte sui redditi: “Circolare n. 5/E dell’11 marzo 2013: quando l’Imu sostituisce l’Irpef. Immobili non locati“)

Violazioni al Codice della Strada dal 6 ottobre 2011: tempi di presentazione del ricorso al Giudice di Pace, contributo unificato, sanzione amministrativa accessoria

Come era stato esplicitato (http://www.questidenari.com/?p=3853), a partire dal giorno successivo alla notifica del verbale per l’infrazione commessa al Codice della Strada ovvero dal giorno successivo alla contestazione immediata della violazione, il trasgressore dispone di 60 giorni di tempo per il pagamento della multa o per il ricorso al Prefetto.

Se invece il trasgressore ritiene opportuno avvalersi dell’operato del Giudice di Pace a seguito di contestazione immediata o notificazione del verbale, e se non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti, il periodo utile per il ricorso dimezza a 30 giorni computati a partire da quello successivo alla data di ricezione dell’atto, con riferimento alle infrazioni accertate dal 6 ottobre 2011, per effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 1 settembre 2011 pubblicato in G.U. n. 220 del 21-9-2011 (art. 7, 3° comma). In caso di infrazione accertata prima dell’entrata in vigore del provvedimento in data 06/10/2011, anche se il giorno di notifica del verbale è successivo alla stessa data, i tempi di presentazione del ricorso rimangono invariati a 60 giorni; stesso periodo di tempo è previsto dall’art. 7 per il ricorrente che ha residenza all’estero.

Art. 7 – Dell’opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada

1. Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all’articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.

2. L’opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.

3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale. Il ricorso è altresì inammissibile se è stato previamente presentato ricorso ai sensi dell’articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. L’opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie.

(omissis)

11. Con la sentenza che rigetta l’opposizione il giudice determina l’importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata.

Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate.

12. Quando rigetta l’opposizione, il giudice non può escludere l’applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.

13. Salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

In merito al pagamento del contributo unificato necessario alla presentazione del ricorso, l’art. 37, comma 6, del D.L. 98/2011, convertito con L. 111/2011, ha aumentato gli importi da corrispondere in relazione al valore della causa obbligatoriamente dichiarato (che si ritiene essere coincidente col valore della piena sanzione del verbale, anziché col minimo edittale, ed essere pari alla somma dei valori riportati nei verbali seriali opposti nell’evenienza dell’unico ricorso); rimane fermo il pagamento delle spese forfetizzate da corrispondere apponendo le marche da bollo in calce all’atto:

–             ricorsi fino al valore di € 1.033,00: contributo € 37,00

–             ricorsi di valore compreso tra € 1.033,01 ed € 1.100,00: contributo € 37,00 + spese € 8,00

–             ricorsi di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00: contributo € 85,00 + spese € 8,00

–           ricorsi di valore superiore ad € 5.200,00 o di valore indeterminabile: contributo € 206,00 + spese € 8,00.

Il pagamento del contributo unificato, rimborsato assieme a quello della marca da bollo soltanto se vengono accolte le ragioni del ricorrente, non è causa di procedibilità della domanda (Corte Costituzionale, Ordinanza n. 143 depositata il 20/04/2011) ovvero, in caso non venga effettuato, il ricorso prosegue normalmente il suo iter perché il mancato assolvimento dell’obbligazione tributaria non inficia la continuazione del procedimento. Tuttavia il ricorrente sarà avvertito entro 30 giorni dal deposito dell’atto circa l’aumento delle spese a proprio carico a causa dell’applicazione di una sanzione compresa tra il 25% ed il 200% dell’importo dovuto (in base al ritardo accumulato per il pagamento: gdp.giustizia.it) e a causa dell’applicazione degli interessi al saggio legale, e la cancelleria del magistrato attiverà la procedura relativa al recupero coattivo del contributo e del doppio della marca da bollo (16 euro).

Senza entrare nel merito della violazione commessa, oggetto di impugnazione davanti al Giudice di Pace possono essere le sole sanzioni accessorie relative alla sospensione, revisione, revoca della patente o decurtazione dei punti, dato che trovano applicazione le norme previste per l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione: con le modalità stabilite dal nuovo art. 205 del Codice della Strada, che richiama l’articolo 6 del D.Lgs. 150 del 2011, il ricorso in appello deve essere depositato entro 30 giorni dalla data della notifica (art. 6, 6°: “Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”).

Pertanto, anche in caso di confisca del veicolo, divenuta sanzione amministrativa accessoria con la riforma del Codice della Strada e confermata tale da recenti pronunce della Suprema Corte (tra le quali: sentenza 38561/10 della Cassazione, quarta sezione penale), il provvedimento può essere impugnato di fronte al Giudice di Pace.

Decreto-legge 98/2011 convertito dalla legge 111 del 2011: indagini finanziarie, sanzioni, accertamento esecutivo, ritardati versamenti e termini di esigibilità (art. 23)

Le norme in materia tributaria riportate ai commi da 24 a 27 relativi all’art. 23 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella Legge 15 luglio 2011, n. 111, hanno accresciuto il numero dei destinatari delle richieste di indagini finanziarie dell’Amministrazione fiscale, consentendo agli uffici amministrativi di acquisire informazioni su attività di tipo finanziario provenienti da società ed enti di assicurazione.

Il comma 29 del D.L. 98/2011 riordina i procedimenti di irrogazione delle sanzioni: la definizione agevolata delle sanzioni si realizza anche quando, successivamente all’accoglimento delle deduzioni prodotte dal contribuente, le stesse sono state rideterminate dall’ufficio.

Al fine di razionalizzare i procedimenti di irrogazione delle sanzioni: a) all’articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. Le sanzioni irrogate ai sensi del comma 7, qualora rideterminate a seguito dell’accoglimento delle deduzioni prodotte ai sensi del comma 4, sono definibili entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, con il pagamento dell’importo stabilito dal comma 3.». La disposizione di cui al periodo precedente si applica agli atti di irrogazione delle sanzioni notificati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, nonché a quelli notificati prima della predetta data per i quali risultano pendenti i termini per la proposizione del ricorso;

In particolare, il 3° comma dell’art. 16 del D.Lgs. 472/97 recita: “Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore e gli obbligati ai sensi dell’articolo 11, comma 1, possono definire la controversia con il pagamento di un quarto della sanzione indicata nell’atto di contestazione. La definizione agevolata impedisce l’irrogazione delle sanzioni accessorie”.

Con la lettera b) del comma 29 diviene obbligatoria l’irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo cui fanno riferimento, con atto contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica:

b) nel comma 1 dell’articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le parole: «possono essere» sono sostituite con la seguente: «sono». La disposizione di cui al periodo precedente si applica agli atti emessi a decorrere dal 1° ottobre 2011.

Pertanto, la nuova formulazione del 1° comma dell’art. 17 (Irrogazione immediata) del D.Lgs. 472/97 diventa: “In deroga alle previsioni dell’articolo 16, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono irrogate, senza previa contestazione e con l’osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità”.

Il comma 30 dell’art. 23 del D.L. 98/2011 trasla dal 1° luglio al 1° ottobre 2011 l’iniziale applicazione delle disposizioni sull’accertamento esecutivo.

Il comma 31 dell’art. 23 – con la soppressione delle parole “riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall’amministrazione finanziaria,” nel primo comma, 2° periodo, dell’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 – consente di applicare le sanzioni amministrative in misura ridotta a tutti i versamenti di tributi effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni.

Così diviene l’art. 13 (Ritardati od omessi versamenti diretti), 1°, del D.lgs. 471/97: “Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.”.

Il comma 34 dell’art. 23 proroga al 30 settembre 2012 i termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità per gli agenti della riscossione.

La ripubblicazione del testo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» è disponibile all’indirizzo web direttorigenerali.it.

(per le disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale – legge 111/2011 – si legga http://www.questidenari.com/?p=4721)

I chiarimenti della circolare 28/E del 21 giugno 2011 sull’obbligo di comunicazione per autoveicoli ed immobili. Dati identificativi richiesti da commercianti al minuto e artigiani

Con la circolare 28/E del 21 giugno 2011, l’Agenzia delle Entrate ha incluso nello spesometro le cessioni di automobili motivando la necessaria informativa con il contenuto del provvedimento delle Entrate datato 22 dicembre 2010, secondo il quale rimangono escluse dall’obbligo le operazioni già “schedate” nell’anagrafe tributaria in conformità all’art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605: dato che le operazioni di compravendita di autoveicoli non sono oggetto di monitoraggio attraverso questo canale, il regime pubblicistico dell’iscrizione al PRA non solleva dall’obbligo di comunicare l’acquisto di un’auto da parte di un professionista o imprenditore per importo superiore ad euro 3.000 (Iva esclusa), come pure accade nel caso della cessione a privati.

E’ importante specificare che, in base al contenuto della circolare 24/E, per le cessioni di auto nel regime del margine analitico si esclude la quota non soggetta ad Iva dal computo della soglia di riferimento; dato che per la vendita in detto regime l’Iva non può essere indicata separatamente in fattura, la soglia al di sopra della quale scatta l’obbligo di comunicazione diviene pari a 3.600 euro al lordo dell’imposta (fonte: IlSole24Ore.com).

Infine, in caso la cessione venga effettuata da un privato che lascia l’automobile in conto vendita presso il concessionario (es.), la mancanza del requisito soggettivo (obbligato alla comunicazione è il soggetto passivo Iva che effettua operazioni rilevanti ai fini della stessa imposta) fa venir meno l’obbligo comunicativo.

Sempre in osservanza delle disposizioni concernenti l’oggetto di monitoraggio da parte dell’Anagrafe tributaria ai sensi del citato art. 7 del D.P.R. n° 605 del 1973, non devono essere comunicate le operazioni riguardanti le cessioni e gli acquisti di immobili.

Ulteriori chiarimenti dalla fonte dell’Agenzia delle Entrate (circolare 28/E del 21/06/2011 in formato pdf).

Un secondo punto critico riguardante le disposizioni in oggetto attiene alle operazioni di pagamento effettuate con carta di credito, di debito o prepagata emessa da operatori finanziari residenti, quando la cifra spesa per l’acquisto supera la soglia prevista per la comunicazione. In tal caso, come è noto (http://www.questidenari.com/?p=4490), non esiste obbligo di comunicazione perché l’utilizzo dei mezzi di pagamento comporta la tracciabilità dell’operazione.

Le procedure di tracciabilità osservate dagli istituti di credito si estendono anche all’utilizzo del carnet di assegni bancari: tuttavia il pagamento a mezzo assegno (non rientrante nella circostanza dell’uso carta bancomat etc.) da parte di un soggetto residente impone l’obbligo della comunicazione.

Riguardo agli obblighi informativi che dal 1° luglio scorso devono essere osservati dai commercianti al minuto e dai prestatori di servizi che certificano i corrispettivi con ricevute e scontrini fiscali per operazioni dal corrispettivo almeno pari a 3.600 euro Iva inclusa, si rammenta che – per dette operazioni non soggette a fatturazione – il committente/cessionario deve fornire tutti i dati identificativi richiesti, senza poter opporre rifiuto alcuno, e la conservazione dell’informazione, in aggiunta alla precedente acquisizione, spetta al titolare del negozio o dell’attività (se invece gli stessi operatori hanno emesso fattura su richiesta del cliente o per prassi aziendale, il monitoraggio delle operazioni deve aver avuto inizio in data 1° gennaio 2010 con limite di importo per operazione pari a 25.000 euro nel 2010 e a 3.000 euro nel 2011).

In particolare, si riepilogano i dati che il commerciante al minuto è tenuto a chiedere al cliente nel caso di un acquisto effettuato da

–   persona fisica residente: codice fiscale e altri elementi identificativi;

–   persona fisica non residente: cognome e nome, luogo, sesso, data di nascita e domicilio fiscale;

–   soggetto non residente diverso dalla persona fisica: denominazione, ragione sociale o ditta e domicilio fiscale;

–   società, associazioni e altre organizzazioni senza personalità giuridica non residenti: dati identificativi della struttura, cognome e nome, luogo, sesso, data di nascita e domicilio fiscale di almeno una delle persone che ne hanno rappresentanza.

Fonte: IlSole24Ore.com

La circolare 24/E del 30 maggio 2011: esempi, elementi necessari, nota di variazione, sanzioni e termini di invio della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA (parte IV)

(continua dalla parte III: http://www.questidenari.com/?p=4490)

Nella comunicazione vanno indicati gli elementi necessari all’individuazione dei soggetti e delle operazioni.  Devono essere indicati la partita IVA o il codice fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente, l’importo delle operazioni con evidenza dell’imponibile, dell’imposta, o della situazione che si tratta di operazioni non imponibili o esenti.

L’operazione non deve essere comunicata se l’importo diminuisce al di sotto dei 3.000 euro per effetto della nota di variazione in diminuzione, essendo stato inizialmente superiore allo stesso limite.

Invece, se per effetto della stessa nota di variazione in diminuzione l’importo rimane superiore a 3.000 euro, la comunicazione va effettuata per l’importo diminuito. Analogamente l’operazione viene comunicata nel momento in cui l’importo supera il limite di 3.000 euro per effetto della nota di variazione in aumento, essendo stato inizialmente inferiore allo stesso limite.

Se la variazione avviene dopo il termine previsto per la comunicazione, l’importo sarà indicato nella comunicazione relativa all’anno in cui la nota di variazione viene emessa.

Come già indicato, l’adempimento in oggetto ha cadenza annuale e deve essere assolto entro il 30 aprile di ciascun anno (termini di invio della comunicazione) con riferimento alle operazioni relative al precedente anno d’imposta. Solo per l’anno d’imposta 2010, il termine indicato è stato posticipato al 31/10/2011.

Scaduti i termini, il contribuente che intende rettificare o integrare la comunicazione, entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine, può presentare una nuova comunicazione attraverso l’invio di file integralmente sostitutivi dei precedenti. Successivamente, oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto, si rende applicabile l’istituto del ravvedimento operoso in presenza delle condizioni previste dall’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n° 472.

L’omessa trasmissione della comunicazione, l’invio della stessa con dati incompleti o non rispondenti al vero, comportano l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 258 euro ad un massimo di 2.065 euro.

Tra gli esempi che è possibile indicare – sulla base degli elementi forniti dalla Circolare – vi è quello relativo all’acquisto, effettuato nel 2010 da parte di un’impresa, di un automezzo con valore 30.000 euro (Iva esclusa), pagato con acconto di 5.000 euro e successive rate. Dato che l’importo unitario è superiore alla soglia di 25mila euro prevista per l’anno 2010, l’operazione deve essere comunicata per lo stesso anno e, con riferimento alla comunicazione del 2011 e di ciascun anno di corresponsione delle rate, saranno oggetto di riepilogo i pagamenti effettuati, per l’importo complessivo delle somme versate, con indicazione della data di registrazione dell’ultimo pagamento effettuato nel campo “data dell’operazione”.

Un ulteriore esempio può riferirsi al caso di un gioielliere che vende merce ad un cliente non residente nel territorio nazionale. Dal giorno 01/07/2011, per le operazioni di importo almeno pari a 3.600 euro (Iva inclusa), è necessaria la schedatura del cliente con obbligo di indicazione del nome, cognome, data di nascita, comune o stato estero di nascita, provincia di nascita e Stato estero del domicilio fiscale.

(per i chiarimenti della circolare 28/E/2011 delle Entrate sugli obblighi per autoveicoli ed immobili, e per i dati identificativi che commercianti e artigiani devono ottenere dai clienti residenti sul territorio nazionale e non residenti si legga http://www.questidenari.com/?p=4654)