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Spese di ristrutturazione edilizia: detrazione Irpef, beneficiari e intestazione di bonifico e fattura

Il decreto legge n. 63/2013 ha esteso alle spese effettuate entro il 31 dicembre 2013 i benefici introdotti dal decreto legge n. 83/2012 che ha innalzato la misura della detrazione fiscale al 50% (in luogo di quella ordinaria del 36%) e l’importo massimo di spesa ammessa ad euro 96.000 per unità immobiliare (dai precedenti 48.000 euro). Col decreto legge n. 201/2011, dal 1° gennaio 2012 il bonus fiscale sulle ristrutturazioni edilizie è stato inserito in maniera permanente tra gli oneri detraibili dall’Irpef.

Pertanto la detrazione al 50% delle spese sostenute (col massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare comprensivo delle spese sostenute negli anni precedenti in caso di mera prosecuzione dei lavori) è valida nel periodo d’imposta 2013, mentre dal 1° gennaio 2014 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare.

Per gli interventi di ristrutturazione realizzati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio di attività commerciale, arti o professioni, la detrazione spetta nella misura ridotta del 50%.

L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, secondo il criterio di cassa.

La detrazione spetta in 10 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e nei successivi.

L’ammontare complessivo della spesa viene suddiviso fra tutti gli aventi diritto alla detrazione che hanno sostenuto la stessa spesa.

Beneficiari della detrazione sulle spese di ristrutturazione sono tutti coloro che, a prescindere dalla residenza nel territorio dello Stato, risultano assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef).

L’agevolazione riguarda i proprietari degli immobili ed i titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili che sostengono le suddette spese:

–        proprietari o nudi proprietari,

–        titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie),

–        locatari o comodatari,

–        soci di cooperative divise e indivise,

–        imprenditori individuali (per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce)

–        soggetti indicati nell’art. 5 del Tuir che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari) alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

L’agevolazione spetta pure al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture, ed a colui che esegue in proprio i lavori sull’immobile (limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati).

(continua “Detrazione Irpef per interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione ordinaria e straordinaria: spese ammesse e interessi passivi sul mutuo“)

La comunicazione di operazioni sospette per il professionista. L’individuazione del titolare effettivo e le sanzioni

Il fenomeno del riciclaggio, che si manifesta con la reintroduzione nell’economia legale di denaro proveniente da reati al fine di occultarne l’origine illecita, ha comportato negli ultimi anni il susseguirsi di interventi normativi (tra cui la limitazione all’uso di contanti e titoli al portatore: http://www.questidenari.com/?tag=antiriciclaggio) e l’imposizione di obblighi a carico di soggetti diversi.

Fra questi ultimi non compaiono solo intermediari finanziari e non finanziari, ma anche professionisti (avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, revisori contabili e notai) chiamati a “verificare adeguatamente” la propria clientela, registrare e conservare i dati relativi ai rapporti continuativi e alle operazioni, adottare adeguate procedure organizzative e misure di controllo interno, ed eventualmente effettuare la segnalazione di operazioni sospette alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria).

Le violazioni in materia di identificazione e registrazione della clientela, di tipo penale, sono sanzionate con una multa da 2.600 euro a 13.000 euro, salvo che il fatto non costituisca reato più grave; in caso di ricorso a mezzi fraudolenti per l’assolvimento dei predetti obblighi, al fine di ostacolare l’individuazione di un determinato soggetto, le sanzioni sono raddoppiate.

La verifica della clientela, per i professionisti, comporta l’identificazione del cliente ed il controllo della sua identità, o dell’eventuale titolare effettivo, in base a documenti, dati ed informazioni ottenuti da fonte affidabile ed indipendente. Si rende necessario, inoltre, l’ottenimento di informazioni su scopo e natura della prestazione professionale, nonché il controllo costante nel corso della prestazione stessa attraverso l’analisi delle transazioni concluse durante tutto il rapporto.

In particolare, le attività di identificazione e registrazione svolte dal professionista possono comportare la verifica della sussistenza di una effettiva titolarità nei casi in cui la clientela sia rappresentata da una società controllata da altre società o entità giuridiche collocate anche all’estero. Il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale viene esercitata l’attività, ovvero, nelle persona giuridica, è rappresentato dalla persona fisica che – direttamente o indirettamente – possiede o controlla in misura sufficiente partecipazioni al capitale sociale o diritti di voto, anche tramite azioni al portatore purché non si tratti di società quotata; si ritiene che detto criterio sia soddisfatto se la misura corrisponde ad almeno il 25% + 1 di partecipazione al capitale sociale. Infine, per fondazioni e trust il titolare effettivo è la persona fisica beneficiaria di almeno il 25% del patrimonio dell’entità giuridica; in caso detta persona non sia stata ancora determinata, il professionista individua la categoria di persone nel cui interesse agisce l’entità giuridica.

Oltre alla relazione diretta coi soggetti interessati, il professionista può avvalersi dei pubblici registri e di elenchi, atti e documenti al fine di individuare il titolare effettivo (per esempio ricorrendo a visura camerale).

Le segnalazioni di operazioni sospette, che non costituiscono violazione di obblighi di segretezza e non comportano responsabilità civili, penali o amministrative se poste in essere in buona fede e per le finalità previste dalla normativa, saranno effettuate esclusivamente con modalità telematiche a partire da maggio 2011 (sul portale Banca d’Italia sarà istituito apposito data-entry) e riporteranno:

–        i dati del cliente, dei delegati e delle controparti, oltre che dell’eventuale titolare effettivo o di altre persone sistematicamente presenti all’esecuzione delle operazioni (consulenti, familiari, soci);

–        l’eventuale riconducibilità della segnalazione agli schemi di evasione Iva intra Ue, imprese in crisi, usura e scudo fiscale;

–        eventuali provvedimenti giudiziari, investigativi o amministrativi collegati alla segnalazione (per quanto la sola conoscenza di un provvedimento, in assenza di altri elementi, non legittima la segnalazione. E’ il caso dei provvedimenti contenuti nelle richieste di indagini finanziarie ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. 600/73 sulle disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi).

I professionisti possono visualizzare le istruzioni per la compilazione e scaricare la modulistica relativa alla segnalazione di operazioni sospette dal sito della Banca d’Italia all’indirizzo http://www.bancaditalia.it.