Archivi tag: sanzioni amministrative

Provvedimento Banca d’Italia 3 aprile 2013: adeguata verifica per operazioni con banconote da 500 e 200 euro

(continua da “Sanzione per trasferimento contanti oltre limite e oblazione: circolare n. 2 del 16 gennaio 2012”)

La normativa prevede anche sanzioni nei confronti di soggetti specificamente individuati sui quali incombono obblighi di adeguata verifica della clientela.

Col provvedimento del 3 aprile 2013 recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela secondo l’art. 7, 2°, del DLgs. 21 novembre 2007, n. 231, la Banca d’Italia ha inteso precisare l’operatività con banconote di grosso taglio. La violazione delle stesse istruzioni è sanzionata ai sensi dell’art. 56 del medesimo decreto legislativo (sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 200.000 euro).

In presenza di una qualsiasi operazione (tra cui deposito, prelievo e pagamento) che preveda l’utilizzo di banconote di grosso taglio, da 500 euro o da 200 euro, le banche e gli altri intermediari finanziari dovranno astenersi dall’effettuazione della stessa operazione per importo unitario superiore a 2.500 euro, ovvero dalla prosecuzione del rapporto continuativo già in essere, se non riscontrano ragionevoli motivazioni che consentano di escludere la connessione con fenomeni di riciclaggio. L’uso di banconote di grosso taglio per importi superiori a detto limite è indipendente dalla condizione che l’operazione preveda, oltre lo stesso importo, l’utilizzo di altri tagli.

In presenza delle condizioni descritte, i destinatari del provvedimento (tra cui Poste italiane S.p.A.) dovranno altresì valutare l’invio della segnalazione per operazione sospetta (per approfondimenti sulle circostanze al verificarsi delle quali il personale bancario valuta l’attivazione della procedura di segnalazione si legga “Fattura pagata in contanti, prelevamento o versamento pari o superiore a 1.000 euro e operazione sospetta”).

Le disposizioni di questo provvedimento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014 e, con riferimento ai rapporti continuativi, si applicano a quelli già in essere a tale data anche se costituiti prima dell’entrata in vigore del decreto antiriciclaggio; con esse viene introdotta una nuova soglia di attenzione (duemilacinquecento euro) che fa scattare l’adeguata verifica della clientela nel caso descritto di utilizzo di banconote da 200 o 500 euro, considerate elementi di rischio per operazioni sia occasionali sia continuative; rimangono valide, ovviamente, le più generali disposizioni dell’art. 15 del DLgs. 231/2007 secondo cui gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela quando instaurano un rapporto continuativo e “quando eseguono operazioni occasionali, disposte dai clienti che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate o frazionate”.

(continua)

Motorini e microcar immatricolati prima del 2006: multa da 519,67 euro per chi viaggia senza targa e certificato di circolazione dopo il 12 febbraio 2012

La circolazione stradale con la vecchia targa (c.d. targhino di forma irregolare contenente cinque caratteri) apposta sugli esemplari di ciclomotori e microcar ad essi equiparati, immatricolati prima del 14 luglio 2006, identificati col solo numero di telaio e non adeguati entro il termine ultimo della calendarizzazione prevista dal Decreto ministeriale 2 febbraio 2011 (G.U. del 2 aprile 2011, n. 76), verrà sanzionata con l’importo minimo di 519,67 euro (un terzo del massimo indicato nella legge) a partire dal giorno successivo al 12 febbraio 2012.

D.M. 2 febbraio 2011, art. 1, 1°: “I proprietari di ciclomotori, già immessi in circolazione anteriormente alla data del 14 luglio 2006 e muniti di documentazione tecnica rilasciata a norma dell’art. 62 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale adottato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ovvero di certificati di idoneità tecnica rilasciati sino al 13 luglio 2006, per poter circolare richiedono, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14, commi 2 e 3, della legge 29 luglio 2010, n. 120, il rilascio della targa e del certificato di circolazione di cui all’art. 97, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti termini: ………… (omissis) ………… non oltre il 12 febbraio 2012, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per «9» e la cui sequenza alfanumerica inizia con la lettera «A».

Coloro che non adeguano la propria condotta al Codice della Strada riformato (L. 120/2010) senza provvedere alle operazioni di sostituzione del contrassegno di circolazione (targhino) e del certificato di idoneità tecnica e che pertanto ai controlli risulteranno sprovvisti di certificato di circolazione (riporta numero di targa e generalità dell’intestatario, oltre alle caratteristiche tecniche del mezzo) ovvero saranno a bordo di motorini o minicar prive di targa, tutti abbinati allo stesso veicolo, verranno sanzionati con la multa da versare con modello F23 (salvo ricorso).

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, art. 97 (Circolazione dei ciclomotori) modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120, commi 1, 2 e 6:

1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di: a) un certificato di circolazione, contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonché quelli della targa e dell’intestatario, rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di aggiornamento dell’Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226; b) una targa, che identifica l’intestatario del certificato di circolazione.

2. La targa è personale e abbinata a un solo veicolo. Il titolare la trattiene in caso di vendita. La fabbricazione e la vendita delle targhe sono riservate allo Stato, che può affidarle con le modalità previste dal regolamento ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell’art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.

La nuova targa risulta unica per veicolo (ciclomotori e quadricicli leggeri, le microcar di categoria L6e equiparate ai motorini) e persona, e può essere rimossa solo in caso di rivendita o di demolizione. La vendita del ciclomotore comporta la separazione della targa dal veicolo e l’eventuale conservazione per acquisto successivo, ovvero la distruzione e contestuale comunicazione alla Motorizzazione.

Soltanto se indicato nel certificato di circolazione, i ciclomotori omologati secondo la direttiva europea 97/24 potranno trasportare un passeggero.

La pratica per l’ottenimento della nuova targa, dal costo poco superiore a 50 euro comprensivi di diritti e bolli, prevede che alla Motorizzazione, oppure presso un’agenzia connessa telematicamente alla stessa (Centro servizi Motorizzazione), venga

–        compilato un modulo di richiesta dei nuovi documenti dichiarando il proprietario del veicolo (ovvero dichiarandosi comproprietari, acquirenti o acquirenti con patto di riservato dominio, usufruttuari, locatari con facoltà di acquisto) ed autocertificando la residenza. Per i minori di età, la dichiarazione è presentata da chi esercita la potestà genitoriale o la tutela;

–        allegato il certificato di idoneità tecnica e le ricevute di tre versamenti.

Una volta ottenuta la documentazione, la registrazione dei dati nell’Anagrafe nazionale dei veicoli (Anv) comporterà l’obbligo di comunicazione degli aggiornamenti come il cambiamento di residenza, il passaggio di proprietà o la sospensione dalla circolazione.

Violazioni al Codice della Strada dal 6 ottobre 2011: tempi di presentazione del ricorso al Giudice di Pace, contributo unificato, sanzione amministrativa accessoria

Come era stato esplicitato (http://www.questidenari.com/?p=3853), a partire dal giorno successivo alla notifica del verbale per l’infrazione commessa al Codice della Strada ovvero dal giorno successivo alla contestazione immediata della violazione, il trasgressore dispone di 60 giorni di tempo per il pagamento della multa o per il ricorso al Prefetto.

Se invece il trasgressore ritiene opportuno avvalersi dell’operato del Giudice di Pace a seguito di contestazione immediata o notificazione del verbale, e se non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti, il periodo utile per il ricorso dimezza a 30 giorni computati a partire da quello successivo alla data di ricezione dell’atto, con riferimento alle infrazioni accertate dal 6 ottobre 2011, per effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 1 settembre 2011 pubblicato in G.U. n. 220 del 21-9-2011 (art. 7, 3° comma). In caso di infrazione accertata prima dell’entrata in vigore del provvedimento in data 06/10/2011, anche se il giorno di notifica del verbale è successivo alla stessa data, i tempi di presentazione del ricorso rimangono invariati a 60 giorni; stesso periodo di tempo è previsto dall’art. 7 per il ricorrente che ha residenza all’estero.

Art. 7 – Dell’opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada

1. Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all’articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.

2. L’opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.

3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale. Il ricorso è altresì inammissibile se è stato previamente presentato ricorso ai sensi dell’articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. L’opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie.

(omissis)

11. Con la sentenza che rigetta l’opposizione il giudice determina l’importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata.

Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate.

12. Quando rigetta l’opposizione, il giudice non può escludere l’applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.

13. Salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

In merito al pagamento del contributo unificato necessario alla presentazione del ricorso, l’art. 37, comma 6, del D.L. 98/2011, convertito con L. 111/2011, ha aumentato gli importi da corrispondere in relazione al valore della causa obbligatoriamente dichiarato (che si ritiene essere coincidente col valore della piena sanzione del verbale, anziché col minimo edittale, ed essere pari alla somma dei valori riportati nei verbali seriali opposti nell’evenienza dell’unico ricorso); rimane fermo il pagamento delle spese forfetizzate da corrispondere apponendo le marche da bollo in calce all’atto:

–             ricorsi fino al valore di € 1.033,00: contributo € 37,00

–             ricorsi di valore compreso tra € 1.033,01 ed € 1.100,00: contributo € 37,00 + spese € 8,00

–             ricorsi di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00: contributo € 85,00 + spese € 8,00

–           ricorsi di valore superiore ad € 5.200,00 o di valore indeterminabile: contributo € 206,00 + spese € 8,00.

Il pagamento del contributo unificato, rimborsato assieme a quello della marca da bollo soltanto se vengono accolte le ragioni del ricorrente, non è causa di procedibilità della domanda (Corte Costituzionale, Ordinanza n. 143 depositata il 20/04/2011) ovvero, in caso non venga effettuato, il ricorso prosegue normalmente il suo iter perché il mancato assolvimento dell’obbligazione tributaria non inficia la continuazione del procedimento. Tuttavia il ricorrente sarà avvertito entro 30 giorni dal deposito dell’atto circa l’aumento delle spese a proprio carico a causa dell’applicazione di una sanzione compresa tra il 25% ed il 200% dell’importo dovuto (in base al ritardo accumulato per il pagamento: gdp.giustizia.it) e a causa dell’applicazione degli interessi al saggio legale, e la cancelleria del magistrato attiverà la procedura relativa al recupero coattivo del contributo e del doppio della marca da bollo (16 euro).

Senza entrare nel merito della violazione commessa, oggetto di impugnazione davanti al Giudice di Pace possono essere le sole sanzioni accessorie relative alla sospensione, revisione, revoca della patente o decurtazione dei punti, dato che trovano applicazione le norme previste per l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione: con le modalità stabilite dal nuovo art. 205 del Codice della Strada, che richiama l’articolo 6 del D.Lgs. 150 del 2011, il ricorso in appello deve essere depositato entro 30 giorni dalla data della notifica (art. 6, 6°: “Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”).

Pertanto, anche in caso di confisca del veicolo, divenuta sanzione amministrativa accessoria con la riforma del Codice della Strada e confermata tale da recenti pronunce della Suprema Corte (tra le quali: sentenza 38561/10 della Cassazione, quarta sezione penale), il provvedimento può essere impugnato di fronte al Giudice di Pace.

Decreto-legge 98/2011 convertito dalla legge 111 del 2011: indagini finanziarie, sanzioni, accertamento esecutivo, ritardati versamenti e termini di esigibilità (art. 23)

Le norme in materia tributaria riportate ai commi da 24 a 27 relativi all’art. 23 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella Legge 15 luglio 2011, n. 111, hanno accresciuto il numero dei destinatari delle richieste di indagini finanziarie dell’Amministrazione fiscale, consentendo agli uffici amministrativi di acquisire informazioni su attività di tipo finanziario provenienti da società ed enti di assicurazione.

Il comma 29 del D.L. 98/2011 riordina i procedimenti di irrogazione delle sanzioni: la definizione agevolata delle sanzioni si realizza anche quando, successivamente all’accoglimento delle deduzioni prodotte dal contribuente, le stesse sono state rideterminate dall’ufficio.

Al fine di razionalizzare i procedimenti di irrogazione delle sanzioni: a) all’articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. Le sanzioni irrogate ai sensi del comma 7, qualora rideterminate a seguito dell’accoglimento delle deduzioni prodotte ai sensi del comma 4, sono definibili entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, con il pagamento dell’importo stabilito dal comma 3.». La disposizione di cui al periodo precedente si applica agli atti di irrogazione delle sanzioni notificati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, nonché a quelli notificati prima della predetta data per i quali risultano pendenti i termini per la proposizione del ricorso;

In particolare, il 3° comma dell’art. 16 del D.Lgs. 472/97 recita: “Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore e gli obbligati ai sensi dell’articolo 11, comma 1, possono definire la controversia con il pagamento di un quarto della sanzione indicata nell’atto di contestazione. La definizione agevolata impedisce l’irrogazione delle sanzioni accessorie”.

Con la lettera b) del comma 29 diviene obbligatoria l’irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo cui fanno riferimento, con atto contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica:

b) nel comma 1 dell’articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le parole: «possono essere» sono sostituite con la seguente: «sono». La disposizione di cui al periodo precedente si applica agli atti emessi a decorrere dal 1° ottobre 2011.

Pertanto, la nuova formulazione del 1° comma dell’art. 17 (Irrogazione immediata) del D.Lgs. 472/97 diventa: “In deroga alle previsioni dell’articolo 16, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono irrogate, senza previa contestazione e con l’osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità”.

Il comma 30 dell’art. 23 del D.L. 98/2011 trasla dal 1° luglio al 1° ottobre 2011 l’iniziale applicazione delle disposizioni sull’accertamento esecutivo.

Il comma 31 dell’art. 23 – con la soppressione delle parole “riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall’amministrazione finanziaria,” nel primo comma, 2° periodo, dell’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 – consente di applicare le sanzioni amministrative in misura ridotta a tutti i versamenti di tributi effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni.

Così diviene l’art. 13 (Ritardati od omessi versamenti diretti), 1°, del D.lgs. 471/97: “Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.”.

Il comma 34 dell’art. 23 proroga al 30 settembre 2012 i termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità per gli agenti della riscossione.

La ripubblicazione del testo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» è disponibile all’indirizzo web direttorigenerali.it.

(per le disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale – legge 111/2011 – si legga http://www.questidenari.com/?p=4721)

Rateizzazione delle multe: la Circolare 6535 del 22 aprile 2011

(continua da http://www.questidenari.com/?p=4060)

La possibilità del ricorso è esclusa per i soggetti che richiedono la rateazione della multa.

La Circolare 6535 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, emanata il 22 aprile scorso per offrire chiarimenti in merito agli aspetti innovativi della riforma del Codice della strada (Legge 120/2010 recante disposizioni in materia di sicurezza stradale), fornisce ulteriori indicazioni sull’argomento.

La riforma è ritenuta idonea ad incontrare le difficoltà dei meno abbienti (art. 202-bis: rateizzazione delle sanzioni pecuniarie); inoltre, essa è considerata adatta a disincentivare il contenzioso dato che i soggetti beneficiari della rateizzazione delle multe concretizzano la rinuncia al ricorso sia in sede amministrativa (http://www.questidenari.com/?tag=ricorso-al-prefetto) che giurisdizionale (http://www.questidenari.com/?tag=ricorso-al-giudice).

La sanzione pecuniaria, come è noto, potrà essere pagata a rate solo se quantificata in una somma almeno pari a 200 euro e se relativa a soggetto sanzionato la cui situazione economica, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi dopo aver conteggiato il numero dei componenti la famiglia, è da considerarsi disagiata. Il pagamento della multa potrà essere dilazionato fino ad un massimo di 60 rate mensili, ciascuna pari a non meno di 100 euro compresivi degli interessi di legge (ulteriori dettagli in http://www.questidenari.com/?p=2824).

La concessione della dilazione deve essere richiesta entro 30 giorni dalla notifica della violazione con apposita istanza che, inviata dall’interessato anche all’ufficio o Comando da cui dipendono gli accertatori, è finalizzata ad invitare l’Amministrazione a decidere in senso favorevole o meno entro 90 giorni dalla ricezione della stessa domanda.

In caso di accoglimento della richiesta, il mancato pagamento della prima rata, ovvero di due rate consecutive (successive alla prima versata), comporterà la decadenza dal beneficio.

La mancata risposta all’istanza entro il termine previsto è considerata diniego (silenzio-rigetto), da notificarsi all’interessato secondo le forme previste dall’art. 201 del Codice della Strada. Le stesse forme sono utilizzate pure per notificare l’accoglimento o il rigetto.

Il soggetto sanzionato, a partire dal giorno di notifica del rigetto o di comunicazione del silenzio-rigetto, dovrà eseguire il pagamento dell’intera multa entro 30 giorni.

Diversamente, sempre in caso di mancato accoglimento, il sanzionato può fare ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica per impugnare il provvedimento di rigetto oppure la comunicazione di silenzio-rigetto.

Il ricorso al Giudice di Pace per le multe: art. 204-bis del nuovo Codice della Strada

(continua dall’articolo http://www.questidenari.com/?p=3917)

Se il Prefetto respinge il ricorso, entro il termine descritto e comunque non prima dell’ordinanza-ingiunzione, è possibile rivolgersi al Giudice di Pace che sarà chiamato ad esprimere un giudizio di legittimità sull’accertamento, a valutare la verbalizzazione o altro.

Il ricorso al giudice, se è opportuno per questioni complesse riguardanti circostanze da provare, diviene obbligatorio nei casi di mancata trascrizione al P.R.A dell’atto di vendita dell’auto (da parte dell’acquirente o dell’agenzia incaricata) o di ricezione di cartella esattoriale per il pagamento della multa che sia risultato insufficiente, ritardato o mancato.

Al fine di provare le proprie ragioni, è possibile produrre in giudizio documenti, fotografie, atti amministrativi, certificati medici, denunce e ricevute, indicare testimoni che abbiano assistito ai fatti avvenuti oppure chiedere l’effettuazione di perizie tecniche o sopralluoghi.

La presentazione del ricorso deve essere effettuata al Giudice di Pace competente per territorio del luogo (indicato su verbale) in cui è avvenuta la violazione al Codice della Strada – sul sito web www.giustizia.it è riportato un motore di ricerca per Comune dal quale è possibile estrapolare indirizzi, numeri di telefono e fax, e-mail relativi agli uffici del GdP. Le modalità di presentazione sono costituite dalla spedizione di raccomandata A/R o dalla consegna delle copie cartacee (una delle quali, timbrata per accettazione, sarà conservata dal ricorrente) da effettuarsi personalmente presso la cancelleria del giudice.

La presentazione comporta il pagamento di un contributo unificato di 33 euro per un valore della causa fino ad euro 1.033, oppure la corresponsione di un importo pari alla somma di 8 euro per marca da bollo e di un contributo crescente così determinato:

–        euro 33 per un valore della causa da euro 1.033,01 fino ad euro 1.100

–        euro 77 per un valore della causa da euro 1.100,01 fino ad euro 5.200

–        euro 170 per un valore della causa da euro 5.200,01 fino ad euro 15.493

–        euro 187 per un valore della causa indeterminabile.

Il fac-simile del ricorso è disponibile, oltre che nella cancelleria civile dell’ufficio del Giudice di Pace, anche sul sito web della Polizia di Stato: il documento, debitamente firmato, contiene espressa indicazione della richiesta di annullamento del verbale e di tutti gli atti conseguenti, ed esplicita la richiesta di sospensione provvisoria del provvedimento impugnato e delle eventuali sanzioni accessorie che siano state comminate (cioè multa, punti patente etc. L’accoglimento della richiesta, per alcuni casi, comporterebbe la restituzione della patente di guida).

Dallo scorso anno 2010, infatti, il giudice sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato solo per gravi e documentati motivi in presenza dei quali, entro 20 giorni dal deposito del ricorso, fissa con decreto l’udienza di comparizione.

Come recita l’art. 204-bis, al comma 3-bis, del Codice della Strada riformato, l’udienza viene fissata entro 30 giorni dalla data di notifica del decreto effettuata dalla cancelleria a mezzo fax o posta elettronica (i giorni diventano 60 se il luogo della notifica si trova all’estero).

Art. 204-bis. Ricorso al giudice di pace.

(omissis)

3. Il ricorso e il decreto con cui il giudice fissa l’udienza di comparizione sono notificati, a cura della cancelleria, all’opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e ai soggetti di cui al comma 4-bis, anche a mezzo di fax o per via telematica all’indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.

3-bis. Tra il giorno della notificazione e l’udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non maggiori di trenta giorni, se il luogo della notificazione si trova in Italia, o di sessanta giorni, se si trova all’estero. Se il ricorso contiene istanza di sospensione del provvedimento impugnato, l’udienza di comparizione deve essere fissata dal giudice entro venti giorni dal deposito dello stesso.

Se l’assistenza di un legale non è obbligatoria, tuttavia il ricorrente potrebbe beneficiare dell’apporto di un avvocato per allegare copia delle sentenze di altri giudici, o dei riferimenti normativi utili a sostenere la tesi di infondatezza della contestazione, alla copia del verbale e a tutti i rimanenti documenti (supra).

Per i ricorrenti che risiedono in un comune diverso da quello ove ha sede il giudice, le comunicazioni relative alla fissazione del giorno dell’udienza o alla notifica del deposito della sentenza vengono solitamente consegnate alla cancelleria.

E’ la cancelleria, infine, a trasmettere la sentenza con cui viene accolto o rigettato il ricorso, nel quale ultimo caso è obbligatorio il pagamento della multa entro 30 giorni dalla notifica della sentenza stessa, a meno che non si decida di presentare appello in tribunale.

La sentenza di rigetto del ricorso, oltre a costituire titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme di denaro imposte dal Giudice di Pace (6° comma), comporta la necessaria applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida (8° comma).

(continua http://www.questidenari.com/?p=4111)

(per i nuovi termini del ricorso al Giudice di Pace in caso di violazioni commesse dal 6 ottobre 2011, per i nuovi importi del contributo unificato stabiliti dal D.L. 98/2011 convertito in legge e per l’impugnazione delle sole sanzioni amministrative accessorie si legga http://www.questidenari.com/?p=5531)