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Dl incentivi è legge: estensione dei bonus e delle agevolazioni fiscali, novità sulle liti fiscali

Col voto di ieri al Senato, il decreto incentivi è diventato legge.

Il sostegno ad alcuni settori dell’economia (http://www.questidenari.com/?tag=incentivi-2010) – nonostante i fondi per motocicli, macchine agricole e nautica siano terminati – prosegue sotto forma di incentivo sugli acquisti fino al 31/12/2010. Il bonus sui motorini è stato esteso alle bici a pedalata assistita, come gli incentivi sono stati estesi pure ai battelli lacustri alimentati a energia solare.

E’ stata estesa al settore calzaturiero l’agevolazione fiscale per gli investimenti in Ricerca & Sviluppo finalizzati a realizzare campionari nel settore tessile e confezioni di articoli di abbigliamento. Inoltre, per gli stessi settori del tessile e dell’abbigliamento, sono stati stanziati fondi per il 2010 destinati alle imprese che applicano volontariamente il sistema di etichettatura dei prodotti “Made in Italy”.

Equitalia non può iscrivere ipoteca sulla casa del contribuente che abbia un debito col Fisco complessivamente inferiore ad 8.000 euro, e viene consentito al debitore iscritto a ruolo di contrastare l’esecuzione di riscossione coattiva producendo il titolo di pagamento (http://www.questidenari.com/?tag=ruolo). In materia di liti fiscali (c.d. lodo Cassazione), al contribuente è consentito di chiudere i contenziosi ultradecennali pendenti in Cassazione, che hanno visto soccombere l’amministrazione finanziaria nei primi due gradi di giudizio, attraverso il pagamento del 5% del valore della controversia.

Dal 1° luglio 2010 diviene obbligatoria la comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate per quei contribuenti che realizzano scambi commerciali con soggetti operanti nei paradisi fiscali.

E’ prevista l’iscrizione a ruolo per il recupero coattivo di somme erogate indebitamente dall’Inps e di crediti contributivi vantati dallo stesso istituto previdenziale.

L’esenzione dall’Iva è possibile soltanto per il servizio postale universale e per la vendita di beni e prestazioni accessorie di servizi. Per l’editoria no profit vengono ripristinate le tariffe postali agevolate.

In materia di giochi on line, il gioco a distanza “con vincita in denaro” può essere raccolto soltanto da concessionari autorizzati e nei luoghi autorizzati.

Fonti: IlSole24Ore.com

L’autodichiarazione contro le cartelle pazze

Equitalia, la società concessionaria che nell’interesse del Fisco si occupa di recuperare le tasse non versate, ha emanato la direttiva n. 10/2010 del 6 maggio in base alla quale il contribuente, presentando un’autodichiarazione, può sospendere la procedura di riscossione dei pagamenti già effettuati (c.d. cartelle pazze).

La direttiva fornisce così un ulteriore strumento di difesa al contribuente qualora “sia in grado di produrre un provvedimento di sgravio o di sospensione emesso dall’ente creditore in conseguenza della presentazione di un’istanza di autotutela, una sospensione giudiziale oppure una sentenza della magistratura, o anche un pagamento effettuato in data antecedente alla formazione del ruolo in favore dell’ente creditore”.

Nei dieci giorni successivi, l’agente della riscossione invierà la documentazione all’ente creditore per ottenere conferma o meno delle ragioni del debitore; in caso di silenzio dell’ente, verrà confermata la sospensione delle azioni di recupero del credito (fonte: IlMessaggero.it).

E’ possibile scaricare il fac-simile del modello di autodichiarazione in formato pdf dal sito web www.equitaliaonline.it.

(per le successive disposizioni della legge stabilità sulle cartelle pazze: “Legge di stabilità 2013: Imu, Iva, detrazioni per figli a carico, crediti iscritti a ruolo e cartelle pazze“)

Perché impugnare la cartella esattoriale

Nel caso in cui non fosse stato possibile produrre la documentazione idonea ad ottenere lo sgravio della cartella esattoriale nei modi previsti (http://www.questidenari.com/?p=556), rimane al contribuente la via del ricorso da proporsi presso la commissione tributaria provinciale oppure, a seconda dell’ente creditore, presso il giudice di pace – entro 30 giorni dalla notifica, per quanto concerne i debiti ascritti a seguito di sanzioni comminate per infrazioni al codice della strada.

Per quanto concerne i debiti tributari, il ricorso va prodotto entro 60 giorni sia alla commissione che all’ente che ha emesso il ruolo (generalmente: agenzia delle entrate).

Il ricorso va prodotto in plico senza essere imbustato con i relativi allegati, e può essere presentato a mano oppure spedito.

E’ fondamentale tenere presente che sulla cartella esattoriale deve essere riportato il nominativo del funzionario delegato, altrimenti la stessa è impugnabile per vizio di forma.

Si ricorda al contribuente che la sospensione della cartella esattoriale andrebbe richiesta generalmente al momento dell’istituzione del contenzioso, altrimenti l’ADR (agente della riscossione) è legittimato a richiedere il pagamento della stessa con le problematiche che ne conseguono; infatti, il mancato pagamento comporterebbe l’iscrizione del fermo amministrativo sugli autoveicoli e automezzi, la trascrizione di ipoteca e l’eventuale pignoramento immobiliare.

Per questi motivi si ribadisce l’importanza della contemporaneità della sospensiva della cartella esattoriale con la presentazione del ricorso, in quanto le operazioni sopra descritte, in un secondo tempo, comportano spese di cui il contribuente dovrà farsi carico per la presentazione della sospensiva, salvo rivalersi in sede di giudizio.

Il fermo amministrativo è cancellato al momento del pagamento della prima rata dell’eventuale rateazione.

In caso di pignoramento, il contribuente che presenta la richiesta di rateazione dovrà versare con la prima rata tutti i costi sostenuti per la procedura.

Per quanto concerne il contenzioso, si fa presente che per importi dovuti sino a un certo limite il contribuente può presentarsi in prima persona a difendere le proprie ragioni, per somme più elevate il contribuente dovrà necessariamente fare ricorso ad un professionista abilitato.

La sentenza emessa dalle varie commissioni può essere impugnata dalla parte soccombente – sia che si tratti dell’amministrazione pubblica che del contribuente – presso la commissione regionale (sempre facendo riferimento al luogo di residenza o sede legale dell’eventuale soggetto giuridico).

I termini vanno da quello “breve”, ossia quando una delle parti indifferentemente notifica la sentenza all’altra, al termine “lungo” quando non sono ancora trascorsi 13 mesi dal deposito della sentenza – a quel punto, se la sentenza non è impugnata, essa diviene definitiva.

Ulteriore grado del contenzioso è il ricorso alla Corte di Cassazione – sezione tributaria – che giudica nel merito ed eventualmente rimanda il giudizio alla commissione regionale per un ulteriore dibattimento.

Si ricorda che il maggior numero delle cartelle esattoriali viene emesso per mancato pagamento delle imposte oppure per gli accertamenti emessi ai sensi degli artt. 36 bis e 36 ter.

PROSSIMO ARTICOLO: gli accertamenti (http://www.questidenari.com/?p=708)

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La cartella esattoriale

Per le persone non particolarmente introdotte nel campo, cerchiamo di illustrare cos’è una cartella esattoriale e i motivi che inducono l’amministrazione ad emetterla.

Iniziamo col dire che tramite il ruolo esattoriale (cartella) la pubblica amministrazione riscuote determinate somme di denaro che il contribuente deve corrispondere.cartella-esattoriale2

Ci sono ruoli emessi annualmente e che il contribuente è tenuto a versare (molti enti locali riscuotono i loro tributi in questo modo, basti pensare ai contributi per la nettezza urbana e l’acqua). Sempre tramite ruolo, vengono riscosse le sanzioni per le infrazioni al codice della strada non liquidate entro il termine dei 60 giorni dalla notifica.

Ma il caso più frequente dell’emissione dei ruoli è la mancata corresponsione delle imposte sui redditi.

A differenza di una decina di anni fa, generalmente prima dell’emissione del ruolo, al contribuente arriva (dall’amministrazione) un avviso relativo ad un’anomalia delle dichiarazioni presentate, chiamato avviso bonario, che permette di provvedere alla risoluzione della controversia nel caso in cui non ci siano sanzioni da versare, oppure, se l’anomalia è verificata, consente di sanare versando una sanzione in misura ridotta.

Può accadere che detto avviso non sia notificato ed al contribuente arrivi direttamente il ruolo esattoriale: se il contribuente non ha nulla da obiettare, può provvedere al pagamento richiedendo il rimborso della quota parte della sanzione applicata.

Se invece il contribuente ha motivo di contendere, può presentare la dovuta documentazione all’agenzia delle entrate e chiedere l’annullamento del ruolo, oppure può impugnare il ruolo stesso nei termini presso le commissioni tributarie.

Il contribuente può effettuare il pagamento del ruolo entro 30 giorni dalla notifica oppure predisporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica stessa. Il pagamento estingue la controversia.

Può accadere che il contribuente non sia nelle condizioni di effettuare il pagamento in unica soluzione, per cui lo stesso può versare in più riprese gli importi a lui più comodi ed estinguere il ruolo, ma questo comporta l’applicazione di interessi e more sull’importo ancora non evaso.

Questo si verifica perché il contribuente non ha la possibilità di effettuare una rateizzazione degli importi iscritti a ruolo in rate costanti per un massimo di 72 rate commisurate in base al debito e approvate dall’esattore stesso (Equitalia S.p.A. controllata al 51% dall’agenzia delle entrate e al 49% dall’INPS – http://www.equitaliaonline.it/equitalia/opencms/) che consente il pagamento con un tasso di interesse minore di quello dovuto nella precedente soluzione; se non vengono rispettate le scadenze la rateizzazione decade.

Resta inteso che nella prima modalità l’esattore ha l’obbligo di provvedere a riscuotere il dovuto con interventi che vanno dal fermo amministrativo sugli autoveicoli, alla trascrizione di ipoteca su immobili e pignoramento di somme depositate presso terzi (conti corrente bancari e postali).

Per maggior chiarezza, illustriamo il fermo amministrativo, detto anche “ganasce fiscali“, consistente nella trascrizione del fermo al PRA che non dovrebbe consentire la circolazione del mezzo; questo comporta il rischio del sequestro del mezzo, in caso si venga fermati dalle forze dell’ordine, e la mancata copertura assicurativa.

L’iscrizione dell’ipoteca sul bene immobile è una forma cautelativa dell’amministrazione che conferisce alla stessa la titolarità del diritto di essere soddisfatta con preferenza nel caso di espropriazione o vendita del bene.

Nel caso del pignoramento immobiliare, l’esattore provvederà all’atto esecutivo della vendita all’asta dell’immobile per debiti superiori a 8.000 Euro.

Nel caso del pignoramento mobiliare, l’esattore può pignorare beni mobili del debitore sia presso l’abitazione che presso la sede dove viene svolta l’attività (sede operativa), e successivamente provvedere a metterli all’asta per soddisfare il proprio credito.

Il caso del pignoramento presso terzi si ha quando l’esattore richiede al terzo debitore del contribuente di effettuare il pagamento sostituendosi al debitore.

Nel caso dello stipendio, l’importo da versare sino a totale copertura dell’insolvenza non può superare il quinto dello stipendio stesso (cessione del 5° dello stipendio).

Il provvedimento di sgravio si ha quando l’amministrazione riconosce il proprio errore ed emette un provvedimento col quale annulla gli effetti della precedente richiesta.

Il provvedimento di sospensione si ha quando il contribuente impugna la cartella esattoriale presso la commissione tributaria e la stessa, per fondati motivi, riconosce in via presuntiva che il debito non è dovuto e, al fine di evitare una situazione di possibile insolvenza da parte del ricorrente, provvede a chiedere la sospensione della riscossione del debito.

Nel caso in cui la sospensione non avvenisse, l’esattore deve procedere alla riscossione fino alla pronuncia del giudice tributario su ricorso.

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(per le novità di luglio 2010 in materia di multe comminate per violazioni del Codice della Strada: http://www.questidenari.com/?p=2790)