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Detrazione 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici nuovi con bonifico, carta di credito o bancomat fino al 31 dicembre 2013

(continua da “Causale del bonifico per spese di ristrutturazione e codice fiscale del beneficiario. Trasferimento della detrazione per vendita dell’immobile”)

Per un elenco esemplificativo degli interventi ammessi ai fini della detrazione, riguardanti sia le singole unità abitative che le parti condominiali, è possibile fare riferimento alla fonte dell’Agenzia delle Entrate.

In aggiunta alla proroga al 31/12/2013, il decreto n. 63/2013 ha introdotto la detrazione dall’Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici nuovi di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), purché lo stesso acquisto sia finalizzato all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione e la relativa spesa documentata sia stata sostenuta dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013.

Rientrano tra i mobili agevolabili, ad esempio, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi e apparecchi di illuminazione che costituiscono necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Non sono agevolabili, al contrario, porte, pavimentazioni (es. parquet), tende, tendaggi ed altri complementi di arredo.

Rientrano tra i grandi elettrodomestici, ad esempio, frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici ed apparecchi per il condizionamento.

La detrazione, calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro riferito alle spese complessivamente sostenute, va ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo. Detto limite si applica alla singola unità immobiliare, comprensiva di pertinenze, o alla parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione, ma il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su diverse unità immobiliari avrà diritto altrettante volte al beneficio.

L’intervento di recupero del patrimonio edilizio è individuato sia per la manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo su singole unità immobiliari residenziali come anche su parti comuni di edifici residenziali, sia per la manutenzione ordinaria sulle sole parti comuni dell’edificio residenziale.

Le Entrate sottolineano che la detrazione per gli arredi interni alla propria unità immobiliare non è consentita se sono oggetto di ristrutturazione le sole parti condominiali: in quest’ultimo caso il beneficio è concesso pro-quota ai condomini unicamente per i beni acquistati al fine di arredare le stesse parti comuni (es. guardiola o appartamento del portiere, oppure sala adibita a riunioni condominiali o lavatoio), oltre che per i lavori sulle parti in comproprietà (sempre pro-quota).

L’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se i beni sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio.

Ai fini della detrazione è indispensabile che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui vengono sostenute le spese (nel periodo tra il 6 giugno 2013 ed il 31 dicembre 2013, come sopra indicato) per l’acquisto di mobili nuovi e grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali è prevista l’etichetta energetica. Per gli elettrodomestici che ne sono sprovvisti, l’acquisto è agevolato solo se per essi non è ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica.

La data di avvio dei lavori può essere dimostrata utilizzando le eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalle norme edilizie oppure la comunicazione preventiva all’Asl; la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000), invece, costituisce prova per quei lavori in relazione ai quali non sono necessarie comunicazioni o titoli abitativi.

Tra gli oneri detraibili vi sono le spese di trasporto e montaggio dei beni acquistati.

Al pari dei lavori di ristrutturazione, la detrazione per gli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici e per le relative spese di trasporto e montaggio dei beni spetta se i pagamenti vengono effettuati a mezzo bonifico bancario o postale con indicazione di:

–        causale del versamento (la stessa utilizzata da banche e Poste per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione agevolati fiscalmente);

–        codice fiscale del beneficiario della detrazione;

–        numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

In caso di pagamento a mezzo carta di credito o carta di debito, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta come indicato nella ricevuta di transazione.

Diversamente, non è possibile effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

E’ necessario conservare tutta la documentazione relativa alla transazione, alla ricevuta di pagamento con bonifico o carta bancomat o carta di credito ed annesso carteggio di addebito in conto corrente, alla fattura indicante natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquistati.

Causale del bonifico per spese di ristrutturazione e codice fiscale del beneficiario. Trasferimento della detrazione per vendita dell’immobile

(continua da “Detrazione Irpef per interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione ordinaria e straordinaria: spese ammesse e interessi passivi sul mutuo”)

Tra le varie novità introdotte dalla normativa, nel caso in cui l’unità immobiliare sia oggetto di cessione (vendita o trasferimento per atto tra vivi) prima che sia trascorso l’intero periodo di agevolazione fiscale, è stata prevista la facoltà riconosciuta al venditore di scegliere se continuare ad usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate oppure trasferire il diritto all’acquirente/persona fisica dell’immobile (ipotesi che si realizza automaticamente in assenza di indicazioni contenute nell’atto di compravendita). In caso di decesso dell’avente diritto, invece, il bonus si trasmette per intero all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile.

La detrazione per gli interventi di recupero edilizio non può essere cumulata con l’agevolazione fiscale prevista per i medesimi interventi dalle disposizioni relative al risparmio energetico.

Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga, il codice fiscale o il numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

In particolare, dalla ricevuta del bonifico bancario o postale deve risultare con precisione il riferimento normativo inserito nella causale “bonifico per lavori di ristrutturazione ai sensi dell’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986”; infatti le Entrate, in risposta all’interpello n. 901-184/2013 (protocollo 2013/41381), hanno escluso la validità della causale del bonifico indicante il generico riferimento al Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

La stessa risoluzione della Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate del Piemonte, tuttavia, ha ammesso il carattere descrittivo per la causale (es. “detrazione del 50% per spese di manutenzione straordinaria”) che pone l’operatore di banca o Poste in condizione di comprenderne il contenuto al fine di trattenere la ritenuta d’acconto sull’importo pagato; se invece la trattenuta non viene effettuata, l’omissione è imputabile al contribuente che, compilando il bonifico in maniera inappropriata, ha impedito la corretta codifica del versamento. Pertanto, in luogo della precisa norma, è consentita l’indicazione della disposizione che ha regolato la detrazione del 36% fino al 31/12/2011 (art. 1, legge 27 dicembre 1997, n. 449), ovvero quella che dal 1° gennaio 2012 ha prorogato a regime l’incentivo (art. 4, 1°, lettera c, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201).

In caso il bonifico non presentasse i requisiti descritti, ai fini dell’ottenimento del beneficio fiscale, si renderebbe necessario procedere alla disposizione di un nuovo bonifico recante i dati corretti e regolare i flussi di pagamento col soggetto beneficiario (per approfondimenti sui contenuti della “risoluzione n. 55/E del 7 giugno 2012” si legga “D.L. 83/2012: detrazione 50% per intervento di ristrutturazione edilizia e bonifico”).

Le spese che non vengono liquidate a mezzo bonifico (oneri di urbanizzazione, diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo) possono essere pagate con diverse modalità.

Quando diversi soggetti sostengono la spesa ed intendono tutti usufruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale delle persone interessate. Se il bonifico contiene indicazione del codice fiscale del solo soggetto che fino al 13/05/2011 era obbligato a presentare il modulo di comunicazione al Centro operativo di Pescara, gli altri aventi diritto devono riportare nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale indicato sul bonifico.

In aggiunta, per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento.

(continua “Detrazione 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici nuovi con bonifico, carta di credito o bancomat fino al 31 dicembre 2013“)

Detrazione Irpef per interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione ordinaria e straordinaria: spese ammesse e interessi passivi sul mutuo

(continua da “Spese di ristrutturazione edilizia: detrazione Irpef, beneficiari e intestazione di bonifico e fattura”)

Tra i lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spettano le detrazioni figurano:

–        quelli elencati alle lettere b), c) e d) dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001. In particolare, il beneficio riguarda le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, opere di restauro e risanamento conservativo, lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;

–        quelli indicati alle lett. a), b), c) e d) dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001 relativi a manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali;

–        gli interventi finalizzati alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;

–        gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico e al conseguimento di risparmi energetici.

Il compimento di interventi finalizzati al risparmio energetico è assimilato alla realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (es. impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica in base alla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 22/E del 2 aprile 2013) installati per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (i.e. usi domestici e usi di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, etc.).

Tra le altre spese ammesse ai fini dell’agevolazione vi sono quelle per la progettazione, per le prestazioni professionali, per la messa in regola degli edifici ai sensi del D.M. 37/2008 – ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71), per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, nonché l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denuncia di inizio lavori.

Specificamente, sono ammesse le spese sostenute per gli interventi di:

–        manutenzione ordinaria che riguardino le sole parti comuni (la detrazione spetta ad ogni condomino in base alla quota millesimale) come il suolo su cui sorge l’edificio residenziale situato nel territorio dello Stato, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i portici, i cortili, gli ascensori e le fognature. Per gli interventi realizzati sulle parti comuni dell’edificio, il beneficio attiene all’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministrazione del condominio e spetta al singolo condomino nei limiti della quota a lui imputabile, “a condizione che quest’ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi”;

–        manutenzione straordinaria relativi a opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici (purché non producano variazioni dei volumi e delle superfici delle singole unità immobiliari o cambiamenti nella destinazione d’uso). Ad esempio l’installazione di ascensori e scale di sicurezza, la realizzazione ed il miglioramento dei servizi igienici, la sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso, il rifacimento di scale e rampe, gli interventi finalizzati al risparmio energetico;

–        ristrutturazione edilizia, tra i quali vi sono quelli finalizzati a trasformare un fabbricato facendolo divenire diverso dal precedente (tutto o in parte), purché non si realizzi la demolizione e ricostruzione con ampliamento (definita “nuova costruzione” a cui non spetta il bonus) e con la precisazione che, in caso la ristrutturazione avvenisse senza demolire l’edificio ma con l’ampliamento dello stesso, la detrazione spetterebbe solo per le spese riguardanti la parte esistente (l’ampliamento configura “nuova costruzione”). Ad esempio la demolizione e fedele ricostruzione dell’immobile, la modifica della facciata, la realizzazione di una mansarda o di un balcone, l’apertura di nuove porte e finestre e la costruzione dei servizi igienici con ampliamento di superfici e volumi esistenti.

Inoltre i contribuenti che realizzano opere di ristrutturazione e/o costruzione della loro abitazione principale possono detrarre dall’Irpef gli interessi passivi ed i relativi oneri accessori pagati sui mutui ipotecari nella misura del 19% sull’importo massimo di 2.582,28 euro complessivi per ciascun anno d’imposta purché:

–        il mutuo venga stipulato nei 6 mesi antecedenti la data di inizio lavori di costruzione o nei 18 mesi successivi;

–        l’immobile venga adibito ad abitazione principale entro 6 mesi dal termine dei lavori di costruzione;

–        il contratto di mutuo venga stipulato dal soggetto che sarà possessore dell’unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

In merito alla detrazione d’imposta riservata agli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati, le Entrate hanno specificato il caso particolare in cui l’atto definitivo di acquisto venga stipulato successivamente al versamento di eventuali acconti: la detrazione d’imposta spetta solo se è stato regolarmente registrato il compromesso di vendita da cui risulti la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l’edificio abitativo e il box. Detta condizione si considera realizzata se il bonifico viene effettuato nello stesso giorno in cui si stipula l’atto, ma in orario antecedente a quello della stipula stessa.

(continua “Causale del bonifico per spese di ristrutturazione e codice fiscale del beneficiario. Trasferimento della detrazione per vendita dell’immobile“)

Spese di ristrutturazione edilizia: detrazione Irpef, beneficiari e intestazione di bonifico e fattura

Il decreto legge n. 63/2013 ha esteso alle spese effettuate entro il 31 dicembre 2013 i benefici introdotti dal decreto legge n. 83/2012 che ha innalzato la misura della detrazione fiscale al 50% (in luogo di quella ordinaria del 36%) e l’importo massimo di spesa ammessa ad euro 96.000 per unità immobiliare (dai precedenti 48.000 euro). Col decreto legge n. 201/2011, dal 1° gennaio 2012 il bonus fiscale sulle ristrutturazioni edilizie è stato inserito in maniera permanente tra gli oneri detraibili dall’Irpef.

Pertanto la detrazione al 50% delle spese sostenute (col massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare comprensivo delle spese sostenute negli anni precedenti in caso di mera prosecuzione dei lavori) è valida nel periodo d’imposta 2013, mentre dal 1° gennaio 2014 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare.

Per gli interventi di ristrutturazione realizzati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio di attività commerciale, arti o professioni, la detrazione spetta nella misura ridotta del 50%.

L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, secondo il criterio di cassa.

La detrazione spetta in 10 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e nei successivi.

L’ammontare complessivo della spesa viene suddiviso fra tutti gli aventi diritto alla detrazione che hanno sostenuto la stessa spesa.

Beneficiari della detrazione sulle spese di ristrutturazione sono tutti coloro che, a prescindere dalla residenza nel territorio dello Stato, risultano assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef).

L’agevolazione riguarda i proprietari degli immobili ed i titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili che sostengono le suddette spese:

–        proprietari o nudi proprietari,

–        titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie),

–        locatari o comodatari,

–        soci di cooperative divise e indivise,

–        imprenditori individuali (per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce)

–        soggetti indicati nell’art. 5 del Tuir che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari) alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

L’agevolazione spetta pure al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture, ed a colui che esegue in proprio i lavori sull’immobile (limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati).

(continua “Detrazione Irpef per interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione ordinaria e straordinaria: spese ammesse e interessi passivi sul mutuo“)

Imu: seconda rata entro il 17 settembre 2012 per abitazione principale e assimilata

La possibilità di pagamento dell’Imu in tre tranche – di cui la seconda, prevista soltanto per quest’anno, scade il prossimo 17 settembre – è stata offerta ai proprietari dell’abitazione principale o ai titolari di altro diritto reale di godimento sulla stessa; pari facoltà sussiste in tutte le ipotesi di assimilazione all’abitazione principale elencate dal punto 6.2 della Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 emanata dal Dipartimento delle Finanze con riguardo ad anziani, disabili e cittadini non residenti:

i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata”.

La rata di settembre è calcolata sempre con la stessa aliquota prevista per legge (0,4%), già applicata per il conteggio dell’acconto di giugno, e pertanto le aliquote stabilite dalle delibere comunali si applicheranno esclusivamente a dicembre al momento del pagamento del saldo.

Tuttavia, sempre in base alla circolare 3/DF, ai contribuenti è consentito applicare già al secondo pagamento l’aliquota derivante da delibera comunale se la stessa è (ovviamente conosciuta e) più favorevole rispetto alla misura prevista per legge, ovvero se risulta inferiore allo 0,4%. La condizione più favorevole, e quindi l’applicazione immediata, si realizza pure nel caso in cui il Comune abbia deciso per l’innalzamento della detrazione.

(per la semplificazione degli adempimenti Imu dell’anno prossimo: “Legge di stabilità 2013: Imu, Iva, detrazioni per figli a carico, crediti iscritti a ruolo e cartelle pazze“)

Istruzioni Imu 2012: acconto per abitazione principale e pertinenza (versamento in 3 rate). Ipotesi di aumento dell’aliquota

(continua da “Istruzioni Imu 2012: esempio di acconto per casa a disposizione per una parte dell’anno. Saldo con aliquota aumentata”)

Riguardo all’assolvimento dell’imposta su abitazione principale e relative pertinenze, l’Imu può essere versata in tre rate, di cui le prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo dell’imposta lorda al netto di un terzo della somma della detrazione e delle eventuali maggiorazioni, e la terza rata è versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulle precedenti.

In alternativa, l’Imu può essere versata in due rate di cui la prima è pari alla metà dell’imposta lorda al netto della metà della somma della detrazione e delle eventuali maggiorazioni, e la seconda rata è versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sull’acconto.

Esempio 18: per l’abitazione principale (rendita catastale: euro 750,00) e la relativa pertinenza (categoria C/2: rendita catastale euro 60,00), possedute per l’intero anno dall’unico proprietario che vi dimora abitualmente e risiede anagraficamente assieme a due figli entrambi di età non superiore a 26 anni, l’Imu netta da pagare entro il 18 giugno 2012 è pari ad euro 81,00 (1° rata delle tre rate scelte).

La rendita catastale dell’abitazione, una volta applicati la rivalutazione (5%), il moltiplicatatore (160) e l’aliquota d’imposta (0,4%), fornisce l’Imu annua lorda dell’abitazione principale che deve essere sommata all’Imu annua lorda della pertinenza, ottenuta applicando la stessa rivalutazione, moltiplicatore e aliquota alla relativa rendita; l’importo ottenuto viene ripartito al 33,3%, come anche vengono ripartite nella stessa misura detrazione e maggiorazioni, al fine di ottenere dalla somma algebrica di tutti gli importi, dopo arrotondamento, l’Imu netta da pagare entro il 18 giugno utilizzando in F24 il codice tributo 3912 sia per l’abitazione che per la relativa pertinenza.

750 x 1,05 x 160 x 0,4 : 100 x 33,3 : 100 = 167,83 (Imu abitazione principale)

60 x 1,05 x 160 x 0,4 : 100 x 33,3 : 100 = 13,43 (Imu pertinenza)

167,83 + 13,43 = 181,26 (Imu lorda)

200,00 x 33,3 : 100 = 66,60 (detrazione)

50 x 2 x 33,3 : 100 = 33,30 (maggiorazioni)

181,26 – 66,60 – 33,30 = 81,36 (Imu netta da pagare entro il 18/06/2012: Euro 81,00)

Il contribuente deve indicare su F24 la detrazione, compresa la maggiorazione, pari ad euro 66,60 + 33,30 = euro 99,90 con arrotondamento ad euro 100,00.

Anche per la seconda rata, da versare entro il 17 settembre 2012, verrà pagato lo stesso importo e saranno indicate in F24 la stessa detrazione e la stessa maggiorazione con arrotondamento.

La differenza tra l’Imu totale dovuta e le due rate versate in precedenza fornisce il saldo da pagare entro il 17 dicembre 2012.

Tuttavia, se l’aliquota subisce modificazioni occorre versare la differenza tra l’Imu ricalcolata e la somma delle rate già versate.

Nell’ipotesi di un’aliquota incrementata allo 0,45%, l’Imu annua per l’abitazione principale sale ad euro 567,00 e quella per la pertinenza aumenta ad euro 45,36; la somma di questi importi (Imu lorda pari ad euro 612,36), una volta sottratte detrazione annua e maggiorazione annua, scende ad euro 312,36 che rappresenta l’Imu ricalcolata con la nuova aliquota. Dopo aver sottratto l’Imu pagata con acconto e seconda rata (euro 81,00 x 2) si ottiene l’Imu netta da pagare entro il 17 dicembre pari ad euro 150,36 (euro 150 dopo l’arrotondamento).

(per le sanzioni amministrative applicate in caso di mancato assolvimento dell’imposta: “Sanzioni Imu per mancato o ritardato pagamento“)