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Legge di stabilità 2013: Imu, Iva, detrazioni per figli a carico, crediti iscritti a ruolo e cartelle pazze

Lo scorso venerdi 21 dicembre la Camera ha approvato in via definitiva la legge Stabilità che entra in vigore il 1° gennaio 2013 (comma 560 dell’unico articolo).

Il comma 380 (lettera a) attribuisce interamente ai Comuni il gettito dell’imposta municipale propria (Imu) per l’anno 2013 e 2014 e semplifica gli adempimenti con l’indicazione di un unico importo e codice tributo per il versamento, con l’eccezione (lettera f) della riserva di gettito spettante allo Stato sui capannoni industriali – immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – per i quali la corrispondente aliquota base da applicare, pari allo 0,76%, può essere elevata dai Comuni sino allo 0,3% (lettera g).

A partire dal 1° luglio 2013 (comma 527) sono annullati di diritto i crediti fino a 2.000 euro, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti a ruolo esecutivo sino al 31 dicembre 1999.

Dal 1° gennaio 2013 (commi 537 e 538), entro 90 giorni dalla notifica delle c.d. cartelle pazze (primo atto di riscossione utile o atto della procedura cautelare o esecutiva), i contribuenti possono presentare una dichiarazione per sospendere l’azione dell’agente alla riscossione documentando che gli atti emessi dall’ente creditore prima della formazione del ruolo sono stati interessati da:

        prescrizione o decadenza del diritto di credito;

–        provvedimento di sgravio;

        sospensione amministrativa o giudiziale, oppure “sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte”;

        pagamento effettuato;

        qualsiasi altra causa di inesigibilità del credito.

L’atto viene annullato (comma 540) se trascorrono 220 giorni dalla presentazione della dichiarazione senza che l’ente creditore, tenuto a rispondere, abbia inviato comunicazione al debitore.

Dal 1° luglio 2013 (comma 480) aumenta la sola aliquota Iva al 22% (dal 21%. La “manovra correttiva 2011”, invece, prevedeva che le aliquote dell’Imposta sul Valore Aggiunto del 10% e del 21% venissero incrementate entrambe di 2 punti percentuali).

Dal 1° gennaio 2013 (comma 483) aumenta a 950 euro la detrazione per ogni figlio a carico, compresi i figli naturali riconosciuti ed i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni e tutte le “detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap”.

(continua “Legge di stabilità 2013: Tobin Tax“)

(per i chiarimenti sui rapporti tra l’Imu e le imposte sui redditi: “Circolare n. 5/E dell’11 marzo 2013: quando l’Imu sostituisce l’Irpef. Immobili non locati“)

Decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169: le sanzioni dal 17 ottobre 2012 per l’assegno emesso all’ordine del traente e per i libretti al portatore

(continua da “Antiriciclaggio: responsabilità per traente, girante e beneficiario dell’assegno secondo il D.Lgs. 169/2012”)

In base al contenuto descritto del decreto correttivo, la circolazione come titolo al portatore di un assegno bancario o postale emesso all’ordine del traente comporta per tutti i soggetti coinvolti nell’operazione la sanzione dall’1% al 40% della somma trasferita, col minimo di 3.000 euro a prescindere dalla (eventuale) entità modesta dell’importo e senza possibilità di oblazione al 2% come chiarito al punto 2, lettera c), dalla Circolare n. 2 del Ministero dell’Economia e delle Finanze datata 16 gennaio 2012. Inoltre nel caso di assegno recante indicazione di una cifra superiore a 50 mila euro è previsto l’innalzamento della sanzione minima al 5% della somma.

Il decreto legislativo 169 del 2012 interviene anche a razionalizzare la disciplina antiriciclaggio in materia di libretti di deposito bancari o postali al portatore che, come è noto, con l’art. 49 del DLgs. 231/2007 impone:

–        il limite di 999,99 euro del relativo saldo (12°),

–        l’adeguamento del saldo entro la medesima soglia o l’estinzione del libretto esistente al 6 dicembre 2011 entro il termine decorso del 31 marzo 2012 (13°) e

–        la comunicazione del cedente, effettuata alla banca o a Poste italiane entro 30 giorni dal trasferimento, relativa ai dati identificativi del cessionario, all’accettazione e alla data dell’operazione (14°).

A decorrere da quest’oggi 17 ottobre 2012 tutte le sanzioni previste dall’art. 58 DLgs. 231/2007 per il mancato assolvimento degli obblighi riguardanti i libretti sono innalzate nel minimo del 30% e parificate nel massimo del 40%, venendo meno la originaria distinzione tra le violazioni delle disposizioni del comma 12 dell’art. 49 e le violazioni dei commi 13 e 14 dello stesso articolo.

Rimangono immutate, invece, le determinazioni previste dal nuovo comma 7-bis dell’art. 58 riguardanti:

–        la sanzione amministrativa pecuniaria minima di 3.000 euro,

–        la maggiorazione del 50% di ogni misura percentuale relativa alla sanzione da applicare al saldo del libretto per importo superiore a 50.000 euro ed infine

–        la sanzione pari al saldo per quei libretti al portatore aventi lo stesso saldo inferiore a 3 mila euro.

(continua)

Antiriciclaggio: responsabilità per traente, girante e beneficiario dell’assegno secondo il D.Lgs. 169/2012

Era già stato sottolineato che il trasferimento di denaro contante oltre soglia consentita determina l’applicazione della sanzione, sia a carico di chi effettua la dazione sia a carico di chi riceve i soldi, con percentuali comprese tra l’1% ed il 40% dell’importo trasferito e col minimo di 3.000 euro (si rilegga “Sanzione per trasferimento contanti oltre limite e oblazione: circolare n. 2 del 16 gennaio 2012”).

A chiarimento delle disposizioni concernenti l’utilizzo degli assegni bancari, postali e circolari interviene ora l’interpretazione delle norme antiriciclaggio contenuta nel 2° comma dell’art. 18 del D.Lgs. 169/2012 che inserisce il nuovo comma 1-ter nell’art. 27 del D.Lgs. 141/2010.

La violazione della norma in oggetto è perpetrata da parte di chi emette l’assegno, da parte di chi trasferisce l’assegno e da parte di chi presenta lo stesso all’incasso se il titolo di credito risulta mancante dell’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e della clausola di non trasferibilità per importi pari o superiori ad euro 1.000.

DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 2012, n. 169

Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. (GU n. 230 del 2-10-2012)

Entrata in vigore del provvedimento: 17/10/2012

Art. 18 (Modifiche all’articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

(omissis)

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, è inserito il seguente: “1-ter. I commi 5 e 7 dell’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, si interpretano nel senso che costituiscono violazione l’emissione, il trasferimento e la presentazione all’incasso di assegni bancari e postali, di assegni circolari, vaglia postali e cambiari privi dell’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e della clausola di non trasferibilità per importi pari o superiori al limite previsto dal comma 1, primo periodo. Il comma 6 dell’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, si interpreta nel senso che il trasferimento e la presentazione all’incasso di assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente da parte di soggetto diverso, costituiscono violazione.”.

L’ultimo periodo del 2° comma dell’art. 18, richiamando l’art. 49, 6° del D.Lgs. 231/2007 che permette la girata unicamente per incasso ad una banca o a Poste Italiane dell’assegno bancario o postale emesso all’ordine del traente (“a me medesimo” o “a me stesso” o “mio proprio”), definisce responsabile della violazione sia colui che trasferisce (traente) sia il terzo (giratario o cessionario) che presenta all’incasso gli assegni suddetti anche per importi inferiori a mille euro.

(continua “Decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169: le sanzioni dal 17 ottobre 2012 per l’assegno emesso all’ordine del traente e per i libretti al portatore“)