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D.Lgs. 141/10: la tutela per il credito al consumo e le novità sui mutui

Il 19 settembre scorso è entrato in vigore il decreto legislativo n. 141 del 13 agosto 2010 con cui, in attuazione della Direttiva 2008/48/CE, è stata modificata la disciplina dei contratti di credito ai consumatori.

Tra le conseguenze di maggior rilievo per i consumatori che fanno ricorso al prestito personale, o alla cessione del quinto dello stipendio (http://www.questidenari.com/?tag=cessione-quinto) o della pensione, vi è il decadimento automatico del finanziamento collegato all’acquisto di un bene o servizio (collegamento negoziale), quando il contratto dello stesso ultimo sia stato annullato per difformità rispetto alla descrizione del venditore (inadempimento del fornitore).

Ciò significa che non solo l’annullamento del contratto di acquisto di un elettrodomestico o di un viaggio non obbliga più il consumatore all’impugnazione del finanziamento in separata sede, ma pure che la risoluzione del contratto di credito conferisce al consumatore il diritto al rimborso delle rate già pagate, e degli eventuali altri oneri, per un’operazione il cui importo complessivo sia compreso tra i 200 ed i 75.000 euro. Oltre detti limiti, invece, le nuove norme – su cui Banca d’Italia e CICR sono chiamati a produrre la normativa di dettaglio sulla tutela del credito al consumo di successiva emanazione – non modificano il Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/93) ed il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/05).

Con riferimento alla generalità dei casi relativi al credito al consumo, il decreto fissa gli obblighi informativi fra i quali l’indicazione del tasso di costo complessivamente applicato (TAEG, comprensivo del tasso d’interesse) e la rappresentazione, anche grafica, del confronto tra le varie offerte di credito disponibili sul mercato (pubblicità). Il consumatore può recedere dal contratto di credito entro i 14 giorni successivi alla conclusione, ovvero successivi al momento in cui riceve l’informativa prevista, senza che lo stesso sia obbligato al pagamento di penali ma soltanto tenuto alla restituzione del capitale erogato e degli interessi maturati sino alla data del rimborso (recesso del consumatore).

Tra le novità del decreto in materia di mutui, inoltre, è prevista la decadenza della possibilità di revisione unilaterale delle condizioni contrattuali di mutuo da parte delle banche, e l’estensione alle imprese della portabilità del mutuo (prima riservata ai soli consumatori).

Per la visione completa del documento è possibile scaricare il decreto legislativo 141/2010 (in formato pdf) dal sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Conducenti professionali: le sanzioni del Codice della Strada per uso di alcol e inosservanza dei turni di lavoro e di riposo

Oltre alla possibilità di rimanere al volante del mezzo pesante fino a 68 anni, le novità che interessano i conducenti professionali – circa il rispetto delle regole stabilite dal Codice della Strada – riguardano i turni di guida, i turni di riposo, l’esibizione della documentazione all’organo accertatore e l’uso di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope da parte degli autisti.

La politica di “tolleranza zero” nei confronti dei conducenti professionali che assumono alcol si è concretizzata in una scala crescente di sanzioni (sulla base del tasso alcolemico rilevato) raddoppiate in caso di incidente – a partire dal minimo della multa compresa tra 155 e 624 euro (art. 186-bis, comma 2) e 5 punti patente decurtati, fino ad arrivare ai 6.000 euro e 10 punti patente in caso di ebbrezza grave, in aggiunta alle altre sanzioni della sospensione della patente e confisca del veicolo, o addirittura all’arresto e alla revoca della patente quando si guidano veicoli o complessi di veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, autobus e altri veicoli per il trasporto di più di 9 persone (conducente compreso).

Per determinare nel dettaglio la griglia sanzionatoria – che per valori di alcol superiori a 0,5 g/l riprende quella prevista dall’art. 186, 2°, lettere a), b) e c) per la generalità dei conducenti consultabile alla pagina http://www.questidenari.com/?p=2923 – si consideri che vengono applicate maggiorazioni delle sanzioni amministrative di 1/3 per valori compresi tra 0,5 e 0,8 g/l, e maggiorazioni da 1/3 alla metà delle sanzioni penali per valori superiori a 0,8 g/l. Il rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico comporta la sanzione fino a 9mila euro e l’arresto fino a 18 mesi (art. 186-bis, 6°).

Oltre che per il conseguimento della patente, è necessaria un’apposita certificazione sul non uso di alcol e di sostanze stupefacenti anche all’atto del rinnovo (sono compresi nell’obbligo pure i patentini filoviari).

In fatto di durata massima dei turni di guida, e permanenza nelle fasi di riposo, sono stati adottati i limiti europei previsti dal regolamento comunitario n. 561/ 2006.

Gli articoli 173 del Codice della Strada, al comma 5, e 174 ai commi da 5 a 7, prevedono sanzioni da 155 a 1.600 euro e la perdita da 1 a 10 punti patente (secondo un meccanismo di gradualità nella gravità dell’infrazione basato sulla percentuale di mancato rispetto del limite temporale) per il superamento dei periodi di guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose e mancata osservanza dei periodi di riposo.

In particolare, il turno di lavoro relativo al periodo di guida giornaliero non deve superare le 9 ore (estensibili a 10 ore per non più di due volte a settimana), il periodo di guida settimanale non deve superare le 56 ore, ed il periodo di guida accumulato in due settimane consecutive non deve essere superiore a 90 ore.

Per il turno di riposo, l’interruzione deve durare almeno 45 minuti dopo un periodo di guida di 4,5 ore (eccetto il caso in cui stia per iniziare un periodo di riposo), ovvero in alternativa si possono effettuare due interruzioni di almeno 15 e 30 minuti; il riposo giornaliero deve essere realizzato nell’arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale.

Lo stesso art. 174, al comma 4, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie da 38 a 800 euro, stabilisce che il superamento della durata del periodo di guida e l’inosservanza delle disposizioni sui periodi di riposo giornaliero comportano l’applicazione della sanzione anche agli altri membri dell’equipaggio, provocano il ritiro temporaneo dei documenti di guida ed obbligano in solido al pagamento il conducente e l’impresa da cui lo stesso dipende.

In ultimo, con obbligo di pagamento o di versamento della cauzione a mani dell’agente accertatore, si rammenta che la violazione della normativa comunitaria in materia di cabotaggio prevede la sanzione da euro 5mila a 15mila.