Archivi tag: nuovi macchinari

La circolare n. 44 del 27 ottobre 2009 a chiarimento della Tremonti-ter

Fra le spiegazioni fornite dalla circ. n. 44 del 27 ottobre 2009 – riguardante l’art. 5 del D.L. 78 del 1° luglio 2009, convertito dalla legge 102 dell’8 agosto 2009 – vi è la specificazione che i beni o macchinari compresi nella divisione 28 (http://www.questidenari.com/?p=1590) rilevano anche se facenti parte di strutture più complesse non comprese nella stessa divisione 28. Ciò comporta che l’investimento in un nuovo bene complesso è agevolabile nei limiti del costo dei (componenti) macchinari ed attrezzature oggettivamente individuabili di cui alla divisione medesima.

Riguardo al soggetto cedente i beni, a nulla rileva il ruolo del codice attività (prevalente o non prevalente) risultante ai fini IVA che non appartiene alla divisione 28.

Inoltre, l’agevolazione riguarda parti componenti non comprese nella medesima divisione, ma che costituiscano dotazione indispensabile dei beni compresi nella divisione 28 (ad esempio: computer e programmi da installare sui macchinari).

Ulteriori precisazioni riguardano il requisito di novità dei beni agevolabili, intendendo per nuovi non solo i beni acquistati dal produttore o dal rivenditore, ma pure quelli acquistati da un qualsiasi soggetto terzo a condizione che il bene stesso non sia stato mai utilizzato da parte di alcuno e che il venditore non abbia fruito di alcuna agevolazione.

Inoltre, sono agevolabili pure quei beni usati che abbiano concorso ad un bene nuovo complesso, sia esso realizzato in economia o acquistato da terzi, purché il costo sostenuto nel complesso sia prevalente rispetto al costo del bene usato.

La circ. n. 44/E svincola la detassazione dal concetto di strumentalità, in quanto afferma che l’agevolazione riguarda tutti i beni nuovi impiegati nel processo produttivo, esclusi quelli assemblati o trasformati per ottenere prodotti destinati alla vendita. In altri termini, operata l’ulteriore ed ovvia esclusione delle merci destinate direttamente alla vendita, è sufficiente che il bene agevolabile sia consegnato o spedito.

In merito alle modalità di effettuazione dell’investimento, sono agevolabili i beni posseduti a mezzo contratto di leasing, rimanendone escluso il leasing operativo che non prevede facoltà di riscatto per l’utilizzatore del bene. L’agevolazione si calcola sul costo sostenuto dal concedente per l’acquisto del bene e attiene al periodo di consegna dello stesso. L’agevolazione riguarda anche l’eventuale successivo contratto di lease-back che dovesse interessare il bene.

In caso di acquisizione dei beni a mezzo contratto di appalto, i costi sono considerati sostenuti al momento dell’ultimazione del servizio, o al momento dell’accettazione da parte del committente della parziale esecuzione dell’opera nel caso di Stato Avanzamento Lavori.

Nel caso di investimenti in beni realizzati in economia, rilevano i costi imputabili in base al principio di competenza che siano sostenuti tra il 1° luglio 2009 e il 30 giugno 2010 – fra cui i costi di progettazione, costi per materiali e manodopera diretta, ammortamenti di beni materiali di utilizzo diretto nell’opera, costi industriali vari di imputazione diretta (stipendi per i tecnici, energia elettrica e forza motrice degli impianti, spese di manutenzione).

Il valore degli investimenti è determinato in base all’art. 110, 1°, lettere a) e b) del TUIR comprendendo gli oneri accessori di acquisto direttamente imputabili nonché l’eventuale IVA oggettivamente indetraibile, ed escludendo le spese generali di trasporto e installazione.

Eventuali contributi in conto impianti riducono il costo dei beni “tremontizzabili”, e pertanto la sopravvenuta certezza del diritto alla percezione del contributo, realizzatasi nell’esercizio successivo a quello dell’investimento, comporta la necessità di procedere a nuova determinazione dell’agevolazione spettante attraverso il computo del valore dell’investimento al netto del contributo. Ad esempio, se nel 2009 la società di capitali ha acquistato un macchinario per euro 100.000 ed ha ottenuto un risparmio fiscale IRES pari ad euro 13.750 = 100.000 : 2 x 27,5%, il contributo di euro 20.000 intervenuto nel 2010 comporterà il versamento dell’IRES pari a 2.750 = 20.000 : 2 x 27,5% (attraverso la variazione fiscale in aumento per € 10.000).

Viceversa, in caso di successiva revoca dei contributi, nel periodo interessato è possibile effettuare analoga variazione fiscale in diminuzione.

In termini di compatibilità con altre agevolazioni, la Tremonti-ter è cumulabile con altre misure, tra cui il credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate (legge 296 del 27 dicembre 2006, art. 1, 271°-279°), ed il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo (legge 296/2006, art. 1, 280°-284°). Ovviamente, detta compatibilità viene meno per altre norme che prevedano espressamente il divieto di cumulabilità, come accade per l’art. 10 del D.I. 19 febbraio 2007 in materia di detrazione risparmio energetico nella misura del 55%.

A ulteriore approfondimento di quanto già affermato (http://www.questidenari.com/?p=946), la revoca dell’agevolazione non riguarda il trasferimento del bene (rimasto in regime d’impresa) che avviene nel corso di operazioni straordinarie (fusione, scissione e trasformazione), e pertanto il soggetto beneficiario dell’operazione subentra nel vincolo della norma agevolativa.

La conservazione del beneficio avviene pure in caso di cessione o conferimento d’azienda o ramo d’azienda, ma la fattispecie si lega all’assolvimento di oneri dichiarativi da parte del cedente/conferente che dovrà indicare tipologia, valore e tempi di effettuazione dell’investimento, come pure dagli atti dovrà appurarsi l’impegno del cessionario/conferitario a mantenere i beni in ambito aziendale fino a scadenza del vincolo.

Diversamente, il soggetto inadempiente sarà obbligato a riversare la detassazione, e ciò anche qualora il beneficio sia stato fruito dall’altro soggetto.

Precisazioni sulle “macchine agevolate” dalla Tremonti-ter

Il D.L. 78 del 1° luglio 2009, convertito nella legge 102 del 3 agosto 2009, promuove gli investimenti in nuovi macchinari ed attrezzature, e quindi esclude gli immobili e qualsiasi altro investimento che non sia compreso nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 (esempio: gli autoveicoli), e calcola l’agevolazione senza tener conto di eventuali disinvestimenti dell’anno o di una precedente media di riferimento.

Come già riportato in altri post (http://www.questidenari.com/?tag=nuovi-macchinari), l’agevolazione attiene al solo reddito d’impresa, indipendentemente dal regime contabile adottato e dal segno dell’imponibile fiscale, e rileva a fini IRES o IRPEF, rimanendone esclusa l’IRAP.

Il periodo agevolato va dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010, durante il quale deve essere acquisita la proprietà del bene secondo il criterio di competenza ex art. 109 del TUIR – in caso di appalto, i corrispettivi devo essere stati liquidati a titolo definitivo, mentre in caso di locazione finanziaria fa fede la data di acquisto della proprietà da parte della società di leasing.

Il punto maggiormente critico del provvedimento attiene al fatto che la norma agevola gli “investimenti”, ovvero i beni strumentali che trovano iscrizione nell’attivo patrimoniale e nel libro dei beni ammortizzabili.

Invece, nella tabella sopra indicata riguardante la “fabbricazione di macchinari e apparecchiature non classificabili altrove (n.c.a.)”, si trovano elementi come il codice 23.01 “fabbricazione di cartucce toner”: l’acquisto del materiale di consumo toner non rientra fra le agevolazioni, che escludono le macchine per ufficio, a meno che non si tratti dell’acquisizione iniziale di un macchinario industriale comprendente un’unità di stampa.

Acquisto e cessione macchinari nel decreto legge 78/09 e nella legge di conversione

A differenza di quanto avvenuto in passato, è rivolta anche alle imprese di nuova costituzione l’agevolazione prevista dal Decreto Legge n. 78 del 1° luglio 2009 (http://www.questidenari.com/?p=925) relativa alla deduzione fiscale per l’acquisto di macchinari.

Ciò significa che, ai fini IRES e IRPEF, pure le start up costituite nella forma di società di capitali potranno beneficiare del risparmio fiscale – pari alla metà dell’aliquota fiscale (13,75%) moltiplicata per il costo d’acquisto dei macchinari e delle apparecchiature – da computare nel saldo delle imposte dell’anno di acquisto. L’incentivo spetta alle società costituite entro il limite temporale del 30 giugno 2010 anche quando, entro lo stesso termine, i macchinari non fossero ancora operativi.

Qualora l’azienda neo-costituita dichiarasse una perdita fiscale, e pertanto detta perdita venisse aggravata dall’operazione di acquisto, la stessa potrebbe essere portata a nuovo senza limiti temporali (Fonte: IlSole24Ore).

Il 3° comma dell’art. 5 del D.L. (Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze), inoltre, prevede la decadenza dal beneficio se il macchinario viene ceduto entro la fine dell’esercizio successivo a quello di acquisto – ovvero entro il 31.12.2010 per gli acquisti del 2009, ed entro il 31.12.2011 per gli acquisti del 2010. La legge di conversione del 3 agosto 2009 n° 102 all’art. 3 bis, sempre in merito alla perdita del bonus, ha aggiunto l’ipotesi della cessione a stabili organizzazioni al di fuori dello spazio economico europeo.

Nella fattispecie della cessione sono da ricomprendere (Fonte: IlSole24Ore) le assegnazioni ai soci e l’autoconsumo dell’imprenditore individuale, mentre ne sono esclusi i trasferimenti di beni effettuati a seguito di operazioni societarie neutrali come fusione, scissione e conferimento d’azienda.

Provvedimenti anticrisi

Ieri il presidente Napolitano ha firmato il pacchetto anticrisi le cui direttrici fondamentali sono riportate sul sito web de “IlSole24Ore”.

Fra le disposizioni di rilievo della manovra approvata dal Consiglio dei Ministri si può trovare:

–        intensificazione del contrasto ai paradisi fiscali (art. 12), in ottica di cooperazione amministrativa fra Stati europei (http://www.questidenari.com/?p=147), finalizzato ad ottenere maggiore trasparenza fiscale. Vengono inasprite le misure sanzionatorie che colpiscono le attività di evasione ed elusione fiscale internazionale. L’agenzia delle entrate, in coordinamento con la Guardia di Finanza, istituirà un’apposita unità speciale

–        riduzione, da 11 a 9 mesi, del termine a disposizione degli Agenti della riscossione per la notifica delle cartelle di pagamento (art. 15, commi da 3 a 5)

–        fissazione del limite massimo di 1 giorno lavorativo, successivo alla data di versamento, per la valuta del beneficiario nei casi di emissione assegni circolari e disposizione bonifici (art. 2, comma 1). Il termine si estende a 3 giorni per gli assegni bancari

–        fissazione del limite massimo di 4 giorni lavorativi, successivi alla data di versamento, per la disponibilità del beneficiario nei casi di emissione assegni circolari e disposizione bonifici (art 2, comma 1). Il termine si estende a 5 giorni per gli assegni bancari (ma tornerà a 4 giorni a partire dal 1° aprile 2010 )

–        fissazione del tetto pari allo 0,5% trimestrale, da calcolarsi sull’importo affidato, per il costo del servizio di messa a disposizione delle somme concesse a credito dalle banche (art. 2, comma 2): tale disposizione è finalizzata a rendere effettivi i benefici derivanti dal divieto della commissione di massimo scoperto

–        obbligo di risarcimento per il cliente, gravante sulla banca surrogata, per il ritardo nel perfezionamento dell’operazione di surrogazione per mutui immobiliari da perfezionarsi entro 30 giorni dalla richiesta della banca cessionaria (art. 2, comma 3). La misura del risarcimento è fissata all’1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo

–        revisione in aumento dei coefficienti di ammortamento per le imprese (ammortamento accelerato), al fine di tenere in diversa considerazione l’utilizzo nei processi produttivi dei macchinari tecnologicamente più innovativi, ovvero a maggior risparmio energetico (art. 6)

–        esclusione dall’imposizione sul reddito d’impresa per il 50% del valore degli investimenti effettuati in nuovi macchinari e apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella Ateco (provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2007). L’agevolazione è revocata se i beni vengono ceduti (art. 5). Per ulteriori approfondimenti sulla “detassazione degli utili reinvestiti in macchinari” si veda FiscoOggi, come anche sui dibattiti passati in ordine alla detassazione sul reinvestimento utili societari si legga http://www.questidenari.com/?p=333

–        aumento della quota deducibile, per le banche e altri istituti finanziari, relativamente alla svalutazione dei crediti in sofferenza dallo 0,3% allo 0,5% (art. 7). Contemporaneamente viene modificata la durata del periodo di deduzione dell’importo delle svalutazioni dei crediti che eccedono il limite, relativamente all’ammontare che supera la media dei crediti erogati nei due periodi di imposta precedenti.