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BTP Italia 20.04.2023 (ISIN IT0005105835): tasso minimo 0,5%

Il MEF ha comunicato che il nuovo BTP Italia (ottava emissione) indicizzato all’inflazione italiana – indice FOI ex tabacchi – avrà durata 8 anni.

Il titolo sarà emesso alla pari (prezzo di emissione 100) nella prima fase del periodo di collocamento, dedicata ai risparmiatori individuali ed altri affini con piena soddisfazione degli ordini, dalle ore 9:00 del giorno 13 aprile fino alle ore 17:30 del 15 aprile 2015 salvo chiusura anticipata; la raccolta ordini d’acquisto avviene sul MOT.

La data godimento è il 20 aprile 2015, la scadenza 20 aprile 2023 ed il codice ISIN IT0005105835.

La data regolamento, unica per tutti gli ordini d’acquisto, coincide con quella di godimento ed il numero indice dell’inflazione calcolato alla stessa data è 106,69.

Il taglio minimo acquistabile durante la prima fase è pari a 1.000 euro.

Non è prevista alcuna commissione a carico degli investitori e, a coloro che deterranno il titolo fino a scadenza, sarà riconosciuto un premio di fedeltà di ammontare fisso pari al 4 per mille lordo (da calcolarsi sull’importo nominale acquistato non rivalutato).

Il tasso cedolare (reale) minimo annuo garantito è pari allo 0,50% e l’aliquota fiscale è applicata nella misura del 12,5% per cento.

La cedola semestrale posticipata è indicizzata all’indice FOI senza tabacchi (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) del semestre di competenza ed è calcolata moltiplicando la metà del tasso cedolare reale annuo definitivo per il capitale rivalutato. In caso di deflazione nel semestre, la cedola dello stesso semestre viene calcolata moltiplicando detto tasso cedolare semestrale reale fisso per il capitale nominale non rivalutato (floor sulla cedola). In caso di inflazione nei semestri successivi, la rivalutazione del capitale avverrà soltanto se l’indice tornerà a superare il livello massimo raggiunto nei semestri precedenti.

La rivalutazione semestrale del capitale, in base all’indice FOI senza tabacchi, è applicata al valore nominale acquistato. Il rimborso del capitale avviene in unica soluzione a scadenza al valore nominale non rivalutato (anche in caso di deflazione).

Il tasso minimo garantito del BTP Italia 27.10.2020, nella settima emissione dell’ottobre scorso, era stato fissato all’1,15% e, al termine del periodo di collocamento, il tasso reale definitivo era salito all’1,25%.

Fonte: MEF

(per i risultati dell’ottava emissione del Btp Italia 8 anni: “BTP Italia 20.04.2023 (ISIN IT0005105835): tasso definitivo 0,5%

Imposte non dovute o pagate in eccedenza: rimborsi a favore del successore o del rappresentante

(continua da “Imposte non dovute o pagate in eccedenza: rimborso in contanti, con accredito su conto corrente o vaglia cambiario. Modelli di richiesta per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche”)

Il contribuente può avere notizie sui rimborsi di imposte risultanti dalle dichiarazioni via internet, attraverso il servizio “Cassetto fiscale”.

Per i pagamenti riscuotibili presso le Poste, intestati a persone che non hanno la capacità di agire (come i minori), che sono decedute o che hanno dato mandato ad altri, il pagamento sarà effettuato a favore dei soggetti che le rappresentano o che ad esse succedono se viene presentata all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente un’apposita richiesta in carta semplice (o tramite modello disponibile presso gli stessi uffici). Alla richiesta vanno allegati i provvedimenti che legittimano la successione, la sostituzione o la rappresentanza: nel caso di deceduto, la successione; nel caso di minore o interdetto, il provvedimento del giudice tutelare; in caso di fallimento, il provvedimento del giudice fallimentare; in caso di rappresentanza, la procura. I documenti già posseduti dall’Agenzia delle Entrate possono essere citati in un’autocertificazione, quelli non posseduti vanno presentati in originale o copia autenticata e non possono essere autocertificati.

In particolare, per i rimborsi intestati a persone decedute deve essere presentata anche un’autocertificazione attestante lo status di erede e, se vi sono diversi eredi e si vuol far riscuotere il rimborso ad uno solo tra loro, occorre che quest’ultimo si presenti all’ufficio munito delle deleghe alla riscossione sottoscritte da tutti gli altri coeredi e di una copia dei documenti di riconoscimento.

Ulteriori approfondimenti dalla fonte dell’Agenzia delle Entrate (download in formato pdf) aggiornata al mese di agosto 2014.

Imposte non dovute o pagate in eccedenza: rimborso in contanti, con accredito su conto corrente o vaglia cambiario. Modelli di richiesta per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche

(continua da “Imposte non dovute o pagate in eccedenza: rimborsi da modello 730, da modello Unico Pf o su richiesta”)

Riconosciuto il diritto al rimborso, l’Agenzia delle Entrate eroga la somma spettante con accredito su conto corrente bancario o postale, a prescindere dall’entità della cifra, se il contribuente ha fornito il codice IBAN ovvero, per i conti esteri, lo stesso codice integrato da denominazione della banca, intestatario del conto e codice BIC (se UEM) oppure ancora le coordinate bancarie e l’indirizzo della banca (se extra UEM).

Ai fini della richiesta di accredito, è possibile scaricare il modello disponibile in formato pdf sul sito web dell’Agenzia delle Entrate

MODELLO PER LA RICHIESTA DI ACCREDITO SU CONTO CORRENTE BANCARIO O POSTALE DEI RIMBORSI FISCALI – PERSONE FISICHE

MODELLO PER LA RICHIESTA DI ACCREDITO SU CONTO CORRENTE BANCARIO O POSTALE DI RIMBORSI FISCALI E DI ALTRE FORME DI EROGAZIONE – SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE

che poi dovrà essere presentato presso un qualsiasi ufficio della stessa Agenzia, ovvero è possibile fornire telematicamente le coordinate del conto attraverso la specifica applicazione disponibile sul sito internet dell’Agenzia, previa registrazione ai servizi, al seguente indirizzo:

Compilazione e invio via web (senza installazione del software).

Per motivi di sicurezza, l’Agenzia delle Entrate non accetta Iban per posta, posta elettronica (email) o posta elettronica certificata (Pec), e cifre superiori a 51.645,69 euro (comprensivi di interessi) o relative a soli interessi (per qualsiasi importo) sono erogate esclusivamente nella modalità descritta dell’accredito.

Con riferimento alle altre modalità di effettuazione del rimborso, il contribuente che non ha fornito le coordinate riceve un invito a presentarsi munito di documento d’identità (necessari anche delega e documento del delegante, se che si presenta è delegato) in un qualsiasi ufficio postale dove potrà riscuotere in contanti per importi fino a 999,99 euro (comprensivi di interessi). Oltre detta cifra, viene emesso un vaglia cambiario non trasferibile della Banca d’Italia.

(continua Imposte non dovute o pagate in eccedenza: rimborsi a favore del successore o del rappresentante)

Imposte non dovute o pagate in eccedenza: rimborsi da modello 730, da modello Unico Pf o su richiesta

Il contribuente che ha versato imposte in misura maggiore a quelle dovute, ed usa il modello 730, ha diritto ad essere rimborsato direttamente dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico se il rimborso Irpef supera i 12 euro.

Se il rimborso non viene erogato, il contribuente presenta istanza all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate del luogo in cui si risiede allegando la certificazione con la quale il datore di lavoro, o l’ente pensionistico, afferma di non aver eseguito il conguaglio.

Con riferimento ai modelli 730 presentati a partire dal 2014, per un rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d’imposta derivanti da precedenti dichiarazioni, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia prima di erogare la somma dovuta.

Il contribuente che ha versato imposte in misura maggiore a quelle dovute, ed usa il modello Unico Pf, ottiene il rimborso della somma spettante dall’Agenzia delle Entrate, eseguiti i normali controlli, se dalla dichiarazione dei redditi risulta un credito e nella compilazione del quadro RX ha indicato la volontà di essere rimborsato. In caso non risultasse operata una scelta, il credito verrebbe considerato come eccedenza da utilizzare nella successiva dichiarazione.

In tutti gli altri casi (errore materiale, duplicazione di versamento, inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento), il contribuente deve presentare una domanda di rimborso entro un determinato termine dal versamento, a pena di decadenza: 48 mesi per le imposte sui redditi (es. Irpef, Ires), i versamenti diretti, le ritenute operate dal sostituto d’imposta e le ritenute dirette operate dallo Stato e da altre P.A.; 36 mesi per le imposte indirette (es. registro, successioni e donazioni, bollo).

L’istanza di rimborso, contenente i motivi per i quali il contribuente ritiene di aver diritto al rimborso, va presentata in carta semplice all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente (es. quello competente per la residenza del contribuente o quello presso il quale è stato registrato l’atto o la successione) allegando le distinte dei versamenti eseguiti e le certificazioni delle ritenute subite.

La domanda di rimborso può essere accolta o respinta (vale la regola del silenzio-rifiuto): l’eventuale ricorso alla Commissione tributaria, esperito dopo almeno 90 giorni dalla presentazione della domanda, deve essere preceduto dal reclamo per le controversie fino a 20.000 euro.

(continua “Imposte non dovute o pagate in eccedenza: rimborso in contanti, con accredito su conto corrente o vaglia cambiario. Modelli di richiesta per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche”)

BTP Italia 27.10.2020 (ISIN IT0005058901): tasso minimo 1,15%

Il MEF ha comunicato che il nuovo BTP Italia indicizzato all’inflazione italiana – indice FOI ex tabacchi – avrà durata 6 anni.

Il titolo sarà emesso alla pari (prezzo di emissione 100) nella prima fase del periodo di collocamento, dedicata ai risparmiatori individuali ed altri affini, dal 20 al 22 ottobre 2014 salvo chiusura anticipata; la raccolta ordini d’acquisto avviene sul MOT.

La data godimento è il 27 ottobre 2014, la scadenza 27 ottobre 2020 ed il codice ISIN IT0005058901.

La data regolamento, unica per tutti gli ordini d’acquisto, coincide con quella di godimento ed il numero indice dell’inflazione calcolato alla stessa data è 107,46774.

Il taglio minimo acquistabile durante la prima fase è pari a 1.000 euro.

Non è prevista alcuna commissione a carico degli investitori e, a coloro che deterranno il titolo fino a scadenza, sarà riconosciuto un premio di fedeltà di ammontare fisso pari al 4 per mille lordo (da calcolarsi sull’importo nominale acquistato non rivalutato).

Il tasso cedolare (reale) minimo annuo garantito è pari all’1,15% e l’aliquota fiscale è applicata nella misura del 12,5% per cento.

La cedola semestrale posticipata è indicizzata all’indice FOI senza tabacchi del semestre di competenza e calcolata moltiplicando la metà del tasso cedolare reale annuo definitivo per il capitale rivalutato. In caso di deflazione nel semestre, la cedola dello stesso semestre viene calcolata moltiplicando detto tasso cedolare semestrale reale fisso per il capitale nominale non rivalutato (floor sulla cedola).

La rivalutazione semestrale del capitale, in base all’indice FOI senza tabacchi, è applicata al valore nominale acquistato. Il rimborso del capitale avviene in unica soluzione a scadenza al valore nominale non rivalutato (anche in caso di deflazione).

Il tasso minimo garantito del BTP Italia 23.04.2020, nella sesta emissione dell’aprile scorso, era stato fissato all’1,65% e, al termine del periodo di collocamento, il tasso reale definitivo era rimasto invariato all’1,65%.

Fonte: Dipartimento del Tesoro

(per i risultati della settima emissione del Btp Italia 6 anni: “BTP Italia 27.10.2020 (ISIN IT0005058901): tasso definitivo 1,25%”)

Dilazione di pagamento per le somme iscritte a ruolo: decadenza dal beneficio della rateazione con 8 rate non pagate per i piani esistenti al 22 giugno 2013

Con la risoluzione n. 32/E del 19 marzo 2014 riferita ai piani di rateazione già in essere (e non decaduti) al giorno 22 giugno 2013, data di entrata in vigore del D.L. 69/2013, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che anche agli stessi è applicabile la disposizione sul numero massimo di rate impagate (si legga “Cartella di pagamento: richiesta, proroga e decadenza per il piano di rateizzazione ordinario o straordinario”).

In particolare, l’innalzamento del numero di rate (piano di rateazione straordinario) è stato stabilito col decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Dato che l’art. 4 del decreto di attuazione del 6 novembre 2013 ha previsto che i piani di rateazione già accordati alla data di entrata in vigore della modifica normativa “possono, su richiesta del debitore e in presenza delle condizioni di cui all’art. 3, essere aumentati fino a 120 rate”, l’Agenzia ritiene che la medesima ratio possa essere applicata, in via interpretativa, con riferimento alla disposizione che ha innalzato (da due) a otto il numero delle rate il cui mancato pagamento determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

(per il rimborso delle imposte secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate aggiornate all’agosto 2014: “Imposte non dovute o pagate in eccedenza: rimborsi da modello 730, da modello Unico Pf o su richiesta”)