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Fondo solidarietà mutui per acquisto prima casa: dal 15 novembre 2010 le domande per la sospensione delle rate

Le famiglie in difficoltà col pagamento delle rate possono contare finalmente sull’istituzione del Fondo di solidarietà per i mutui finalizzati all’acquisto della prima casa – riferimenti normativi alla legge 24 dicembre 2007 n° 244, art. 2, commi 475 e seguenti, al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n° 132 del 21 giugno 2010 pubblicato su G.U.R.I. n° 192 del 18 agosto 2010, e al decreto del Direttore Generale del Tesoro del 14 settembre 2010 con cui è stato individuato nella CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.) il Gestore del Fondo.

Al verificarsi di un accadimento fra quelli espressamente elencati, e qualora i soggetti titolari del mutuo fossero in possesso di determinati requisiti, in aggiunta al sollevamento dall’obbligo di corrispondere gli oneri finanziari e notarili scatterebbe la sospensione – fruibile al massimo due volte e fino a 18 mesi complessivi – del pagamento delle rate per quelle famiglie che si avvalessero del Fondo sino ad esaurimento delle risorse stanziate, e sempre che le stesse famiglie non abbiano già usufruito dei benefici di misure similari ed incompatibili con la presente (non così per il “Piano Famiglie” dell’Abi  http://www.questidenari.com/?tag=piano-famiglie partito a febbraio 2010 e cumulabile con l’attuale misura).

La legge, con riferimento alla rata di mutuo, prevede che la sospensione possa essere richiesta anche da coloro che sono già in ritardo col pagamento delle rate pregresse (così incluse nel periodo di sospensione), purché non abbia avuto inizio il procedimento esecutivo con la notifica dell’atto di pignoramento, e dispone in particolare che:

–        venga sospesa la corresponsione della quota capitale della rata (ovvero il denaro da restituire alla banca), poi versata a fine piano di ammortamento del mutuo;

–        la quota interessi della rata venga scissa in due parti di cui la prima, basata sul parametro preso a riferimento come l’Euribor per i mutui a tasso variabile e l’Irs per i mutui a tasso fisso, rimane a carico del Fondo, mentre la seconda, costituita dallo spread (guadagno per la banca), è corrisposta dal mutuatario. Secondo stime iniziali, residuerebbe a carico del beneficiario un esborso mensile compreso tra i 40 ed i 70 euro.

I requisiti soggettivi di cui deve essere in possesso il beneficiario sono i seguenti tre, tutti sussistenti al momento della presentazione della domanda in capo anche ad uno soltanto dei cointestatari del mutuo:

–        proprietario dell’abitazione principale, sita sul territorio nazionale e per la quale è stato erogato il mutuo, non rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (ovvero l’immobile non deve essere di lusso);

–        titolare di un mutuo di importo erogato non superiore a 250.000 euro con ammortamento in corso da almeno un anno (tempo da computarsi al netto dell’eventuale periodo di pre-ammortamento);

–        ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente: http://www.questidenari.com/?tag=isee) del nucleo familiare non superiore a 30.000 euro.

E’ da ritenersi compreso nella presente misura il mutuo erogato per portabilità tramite surroga ai sensi del D.L. 7/2007 convertito dalla legge 40/2007, quando al momento della surroga l’importo non fosse superiore a 250.000 euro e sempre che l’evento da cui è scaturita la temporanea impossibilità di provvedere al pagamento si sia verificato successivamente alla data di surrogazione del mutuo. Parimenti è da ritenersi compreso il mutuo oggetto di cartolarizzazione o rinegoziazione con la stessa banca.

E’ da ritenersi escluso, invece, il mutuo accordato ai soggetti assicurati con polizza contro il rischio di insolvenza determinata dal verificarsi degli eventi impeditivi previsti dalla misura (sub), se la copertura assicurativa è attiva al momento della sospensione.

Ai fini della sospensione deve essersi verificata – successivamente alla stipula del mutuo – almeno una tra le seguenti cause impeditive (in ordine alle quali è necessario produrre la relativa documentazione):

–        perdita del posto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (lettera di licenziamento) o a termine del contratto di lavoro parasubordinato o assimilato (copia del contratto), con assenza del nuovo rapporto lavorativo non inferiore a tre mesi (dichiarazione dello stato di disoccupazione resa dall’interessato al Centro per l’impiego ai sensi dell’art. 2 D.Lgs. 21/04/2000, n°181);

–        morte (certificato di morte) o insorgenza di condizioni di non autosufficienza di uno fra i componenti il nucleo familiare domiciliato nell’abitazione del beneficiario (certificato rilasciato dalla commissione istituita presso l’ASL competente per territorio), nel caso in cui lo stesso componente percepisca redditi per almeno il 30% del reddito imponibile complessivo del nucleo familiare ISEE (autocertificazione attestante la domiciliazione del componente il nucleo familiare presso l’abitazione del mutuatario; documentazione dalla quale risulti il reddito imponibile del componente il nucleo familiare ISEE);

–        pagamento di spese mediche o di assistenza domiciliare per importo non inferiore a 5.000 euro all’anno (fatture attestanti le spese mediche sostenute; copia del contratto di assistenza domiciliare da cui ricavare l’importo delle prestazioni fruite nell’anno precedente la data di presentazione della domanda; copia della documentazione relativa all’avvenuto assolvimento degli obblighi contributivi; certificato di “stato di famiglia”);

–        spese di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o adeguamento funzionale dell’immobile oggetto del mutuo, sostenute per un importo non inferiore a 5.000 euro (fatture rilasciate dall’impresa attestanti le spese sostenute e recanti la descrizione dell’intervento effettuato sull’immobile; nel caso di spese riferibili a condomini: delibere assembleari di riparto delle spese e dichiarazione dell’amministratore dell’immobile; certificato di “stato di famiglia”).

Si precisa che in caso di false attestazioni la CONSAP provvede alla revoca delle agevolazioni e trasmette gli atti all’Autorità Giudiziaria, obbliga il beneficiario a rimborsare al Fondo gli interessi legali e la somma corrisposta alla banca, rivalutata secondo gli indici ISTAT di inflazione, e – in caso di mancato adempimento – recupera la somma dovuta avvalendosi anche della procedura di iscrizione a ruolo.

Tra le osservazioni possibili, in questa fase precedente le operazioni di richiesta sospensione, vi sono quelle che derivano dal paragone con il piano Abi per le famiglie derivato dall’accordo con le associazioni di consumatori: di natura temporanea quest’ultimo, in scadenza al prossimo 31 gennaio, il Fondo solidarietà ha carattere di durata nel tempo che deriva dalla legge, ed inoltre fa riferimento (ad es.) anche all’anno 2008 – escluso dall’accordo Abi – durante il quale potrebbe essersi verificata la perdita del lavoro dei mutuatari.

Inoltre, le cause di impedimento temporaneo per l’adesione al Fondo comprendono anche problemi legati al sostenimento di spese mediche, ovvero ampliano la fattispecie prevista, così come l’introduzione del parametro ISEE consente l’ottenimento del beneficio per ulteriori categorie fra cui artigiani e commercianti (contribuenti detti “al minimo”).

Il Fondo non è destinato alle aziende (per le quali esiste la moratoria Abi, ancora attiva).

Riguardo all’iter istruttorio e ai tempi di ottenimento della sospensione, la domanda del beneficiario viene controllata formalmente dalla banca che poi informa la CONSAP; quest’ultima, una volta concesso il nulla osta, consente alla banca di comunicare l’esito al beneficiario, e la sospensione si attiva entro i 30 giorni successivi a detta comunicazione. Ciò significa che l’effettiva sospensione delle rate, probabilmente, avverrà solo a partire dai primi mesi del 2011 (fonte: Radio24, Salvadanaio – puntata del 29/10/2010).

Ulteriori approfondimenti sul sito web del Dipartimento del Tesoro – da cui è possibile scaricare la modulistica da presentare in banca per l’adesione a partire dal 15 novembre 2010 – all’indirizzo www.dt.tesoro.it.

D.Lgs. 141/10: la tutela per il credito al consumo e le novità sui mutui

Il 19 settembre scorso è entrato in vigore il decreto legislativo n. 141 del 13 agosto 2010 con cui, in attuazione della Direttiva 2008/48/CE, è stata modificata la disciplina dei contratti di credito ai consumatori.

Tra le conseguenze di maggior rilievo per i consumatori che fanno ricorso al prestito personale, o alla cessione del quinto dello stipendio (http://www.questidenari.com/?tag=cessione-quinto) o della pensione, vi è il decadimento automatico del finanziamento collegato all’acquisto di un bene o servizio (collegamento negoziale), quando il contratto dello stesso ultimo sia stato annullato per difformità rispetto alla descrizione del venditore (inadempimento del fornitore).

Ciò significa che non solo l’annullamento del contratto di acquisto di un elettrodomestico o di un viaggio non obbliga più il consumatore all’impugnazione del finanziamento in separata sede, ma pure che la risoluzione del contratto di credito conferisce al consumatore il diritto al rimborso delle rate già pagate, e degli eventuali altri oneri, per un’operazione il cui importo complessivo sia compreso tra i 200 ed i 75.000 euro. Oltre detti limiti, invece, le nuove norme – su cui Banca d’Italia e CICR sono chiamati a produrre la normativa di dettaglio sulla tutela del credito al consumo di successiva emanazione – non modificano il Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/93) ed il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/05).

Con riferimento alla generalità dei casi relativi al credito al consumo, il decreto fissa gli obblighi informativi fra i quali l’indicazione del tasso di costo complessivamente applicato (TAEG, comprensivo del tasso d’interesse) e la rappresentazione, anche grafica, del confronto tra le varie offerte di credito disponibili sul mercato (pubblicità). Il consumatore può recedere dal contratto di credito entro i 14 giorni successivi alla conclusione, ovvero successivi al momento in cui riceve l’informativa prevista, senza che lo stesso sia obbligato al pagamento di penali ma soltanto tenuto alla restituzione del capitale erogato e degli interessi maturati sino alla data del rimborso (recesso del consumatore).

Tra le novità del decreto in materia di mutui, inoltre, è prevista la decadenza della possibilità di revisione unilaterale delle condizioni contrattuali di mutuo da parte delle banche, e l’estensione alle imprese della portabilità del mutuo (prima riservata ai soli consumatori).

Per la visione completa del documento è possibile scaricare il decreto legislativo 141/2010 (in formato pdf) dal sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Aggiornamenti sui CCTeu: scadenza e classi di investitori

Col comunicato stampa del 21 giugno 2010 il Ministero dell’Economia e delle Finanze rende noto il pool di banche a cui è stato affidato il mandato relativo al collocamento del primo CCTeu emesso con scadenza 15 dicembre 2015 (fonte in formato pdf: www.dt.tesoro.it).

Il nuovo Titolo del Tesoro (http://www.questidenari.com/?tag=ccteu), che andrà gradualmente a sostituire l’attuale CCT, si caratterizza per la cedola variabile collegata all’Euribor a 6 mesi. La struttura del titolo è stata creata per indurre all’acquisto (fra gli altri) i proprietari di immobile e titolari di mutuo a tasso variabile che intendono cautelarsi dal rischio di aumento del tasso: in caso di variazioni dell’Euribor, la cedola d’interesse del CCTeu e la quota interessi del mutuo casa procederebbero di pari passo in termini percentuali.

Non è ancora stata fissata la data del collocamento iniziale del CCTeu – forse già questa settimana o forse a metà luglio, a seconda delle condizioni di mercato – ma di sicuro l’Italia sarà il primo Paese a collocare un titolo pubblico avente le descritte caratteristiche e assistito nelle condizioni di liquidità.

Inizialmente destinato agli investitori istituzionali (banche, compagnie di assicurazione, fondi d’investimento, etc.), il CCTeu potrà essere acquistato dagli investitori retail solo successivamente sul mercato secondario, ed il suo collocamento segna l’interruzione di nuove aste programmate di CCT, ad eccezione di quelle off-the-run eventualmente richieste (fonte: IlSole24Ore.com).

(Per l’asta del 29 luglio 2010 destinata ai piccoli risparmiatori si veda: http://www.questidenari.com/?p=2799)

Nuovi Titoli di Stato indicizzati: i CCTeu sostituiscono i CCT

E’ in arrivo il CCTeu – Certificato di Credito del Tesoro indicizzato all’Euribor – emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il nuovo strumento finanziario andrà a sostituire il vecchio CCT (http://www.questidenari.com/?tag=cct) gradualmente, e ciò al fine di garantirne una quantità minima in circolazione, ovvero per mantenere un adeguato livello di liquidità a tutela della regolarità nello svolgimento delle operazioni di contrattazione sul mercato secondario disposte dai possessori dei vecchi titoli. La sostituzione è motivata dai livelli di variabilità del prezzo dei CCT rilevata empiricamente negli ultimi anni, giudicata eccessiva per le caratteristiche del titolo, e dalle opportunità di protezione del patrimonio offerte ai soggetti titolari di mutui casa a tasso variabile che intendessero acquistare il nuovo strumento.

Anche il nuovo CCTeu avrà scadenza 7 anni (all’epoca dell’introduzione, almeno) e cedola variabile, ma stavolta indicizzata al tasso Euribor semestrale (rilevato il secondo giorno lavorativo antecedente il primo giorno di maturazione della cedola).

Sin dall’inizio sarà offerta agli investitori la possibilità di concambio coi vecchi CCT, le cui nuove emissioni, come detto, saranno interrotte.

Fonte in formato pdf: MEF

(articolo successivo: http://www.questidenari.com/?p=2707)

Provvedimenti anticrisi

Ieri il presidente Napolitano ha firmato il pacchetto anticrisi le cui direttrici fondamentali sono riportate sul sito web de “IlSole24Ore”.

Fra le disposizioni di rilievo della manovra approvata dal Consiglio dei Ministri si può trovare:

–        intensificazione del contrasto ai paradisi fiscali (art. 12), in ottica di cooperazione amministrativa fra Stati europei (http://www.questidenari.com/?p=147), finalizzato ad ottenere maggiore trasparenza fiscale. Vengono inasprite le misure sanzionatorie che colpiscono le attività di evasione ed elusione fiscale internazionale. L’agenzia delle entrate, in coordinamento con la Guardia di Finanza, istituirà un’apposita unità speciale

–        riduzione, da 11 a 9 mesi, del termine a disposizione degli Agenti della riscossione per la notifica delle cartelle di pagamento (art. 15, commi da 3 a 5)

–        fissazione del limite massimo di 1 giorno lavorativo, successivo alla data di versamento, per la valuta del beneficiario nei casi di emissione assegni circolari e disposizione bonifici (art. 2, comma 1). Il termine si estende a 3 giorni per gli assegni bancari

–        fissazione del limite massimo di 4 giorni lavorativi, successivi alla data di versamento, per la disponibilità del beneficiario nei casi di emissione assegni circolari e disposizione bonifici (art 2, comma 1). Il termine si estende a 5 giorni per gli assegni bancari (ma tornerà a 4 giorni a partire dal 1° aprile 2010 )

–        fissazione del tetto pari allo 0,5% trimestrale, da calcolarsi sull’importo affidato, per il costo del servizio di messa a disposizione delle somme concesse a credito dalle banche (art. 2, comma 2): tale disposizione è finalizzata a rendere effettivi i benefici derivanti dal divieto della commissione di massimo scoperto

–        obbligo di risarcimento per il cliente, gravante sulla banca surrogata, per il ritardo nel perfezionamento dell’operazione di surrogazione per mutui immobiliari da perfezionarsi entro 30 giorni dalla richiesta della banca cessionaria (art. 2, comma 3). La misura del risarcimento è fissata all’1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo

–        revisione in aumento dei coefficienti di ammortamento per le imprese (ammortamento accelerato), al fine di tenere in diversa considerazione l’utilizzo nei processi produttivi dei macchinari tecnologicamente più innovativi, ovvero a maggior risparmio energetico (art. 6)

–        esclusione dall’imposizione sul reddito d’impresa per il 50% del valore degli investimenti effettuati in nuovi macchinari e apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella Ateco (provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2007). L’agevolazione è revocata se i beni vengono ceduti (art. 5). Per ulteriori approfondimenti sulla “detassazione degli utili reinvestiti in macchinari” si veda FiscoOggi, come anche sui dibattiti passati in ordine alla detassazione sul reinvestimento utili societari si legga http://www.questidenari.com/?p=333

–        aumento della quota deducibile, per le banche e altri istituti finanziari, relativamente alla svalutazione dei crediti in sofferenza dallo 0,3% allo 0,5% (art. 7). Contemporaneamente viene modificata la durata del periodo di deduzione dell’importo delle svalutazioni dei crediti che eccedono il limite, relativamente all’ammontare che supera la media dei crediti erogati nei due periodi di imposta precedenti.