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Conversione in legge del Decreto-legge n. 201 del 2011: limiti all’uso di denaro contante e titoli al portatore, sanzioni, pagamenti dalla pubblica amministrazione (art. 12)

In attesa della firma del Capo dello Stato e della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, col voto del Senato è stato convertito in legge il decreto-legge n. 201 del 2011 (manovra economica del Governo Monti, c.d. decreto “salva Italia”).

L’art. 12 del testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, “Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all’uso del contante”, conferma la limitazione di euro mille all’utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore, scambiati fra soggetti diversi che non si avvalgono dell’intermediazione delle banche (1° comma), e trasla al prossimo 31 marzo il termine entro il quale ridurre sotto lo stesso limite il saldo dei libretti di deposito bancari e postali al portatore (in alternativa: è necessario estinguere gli stessi libretti aventi saldo superiore alla soglia consentita). Viene inoltre concessa una moratoria per le infrazioni alla nuova norma commesse tra il 6 dicembre 2011 ed il 31 gennaio 2012.

Le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all’importo di euromille: conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole: «30 settembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2012». Non costituisce infrazione la violazione delle disposizioni previste dall’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, commessa nel periodo dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 e riferita alle limitazioni di importo introdotte dal presente comma.

L’aggiunta del comma 1-bis inasprisce la sanzione relativa alle violazioni per mancata estinzione, per mancato adeguamento del saldo entro il 31/03/2012 o mancato adempimento degli obblighi di comunicazione in caso di trasferimento di libretti aventi saldo inferiore a 3mila euro: la sanzione viene elevata all’entità del saldo stesso.

All’articolo 58, comma 7-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le violazioni di cui al comma 3 che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione è pari al saldo del libretto stesso».

Il secondo comma dell’art. 12 innalza ad euro 1.000 il limite ai pagamenti in contante corrisposti dalla pubblica amministrazione centrale e locale e dai loro enti ai percettori di stipendio, pensione e compensi. Oltre detta soglia, i corrispettivi devono essere erogati mediante “strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all’articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”; tenuto conto dell’esigenza di tutela delle fasce di popolazione socialmente svantaggiate che costituiranno la clientela di banche, Poste ed altri intermediari finanziari, “i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo”. Tra le caratteristiche del conto corrente, o del conto di pagamento di base (4° comma), deve figurare un “numero adeguato di servizi ed operazioni, compresa la disponibilità di una carta di debito gratuita” (5° comma).

(per le novità dal 1° gennaio 2012 relative all’imposta di bollo su conto corrente, dossier titoli, buoni fruttiferi postali e altri prodotti d’investimento si legga “Bollo su conto corrente bancario e postale, su deposito titoli, buoni fruttiferi postali e fondi comuni d’investimento per il decreto-legge n. 201 del 2011 convertito in legge (art. 19, commi 1-3)”)

(per gli approfondimenti sugli obblighi di chi detiene libretti al portatore si legga: “Libretto al portatore sopra i 1.000 euro: adeguamento del saldo, trasformazione in libretto nominativo o estinzione entro il 31 marzo 2012”)

Piano Famiglie: primi chiarimenti dell’ABI

A chiarimento dei dubbi sorti in merito all’interpretazione del documento tecnico (fonte IlSole24Ore) relativo alla sospensione delle rate dei mutui casa, l’ABI ha pubblicato sul proprio sito web www.abi.it un documento esplicativo delle modalità operative per l’attuazione del Piano Famiglie (http://www.questidenari.com/?tag=moratoria).

In particolare, si riporta la sintesi delle spiegazioni più interessanti per gli intestatari di mutuo contenute in alcuni dei 21 punti relativi all’allegato Frequently Asked Questions (FAQ), sottolineando che in ogni caso la banca potrà applicare condizioni migliorative rispetto a quanto previsto dall’accordo siglato con le associazioni dei consumatori.

1) Il requisito del reddito imponibile non superiore ad euro 40.000 è da intendersi per singolo mutuatario. Pertanto, in caso di mutuo cointestato, la sospensione potrà essere richiesta da uno qualsiasi degli intestatari colpiti dall’evento previsto e aventi reddito inferiore a detta soglia, o dall’unico intestatario colpito dall’evento previsto e avente reddito inferiore alla stessa soglia.

3) La sospensione opera per una sola volta, salvo il caso in cui la banca aderisca offrendo la sospensione della sola quota capitale. Il periodo “salvo il caso” si riferisce alla possibilità di sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, rimanendo inteso che in entrambi i casi la sospensione può essere effettuata una sola volta.

5) Esclusione dalla sospensione per ritardi nei pagamenti superiori a 180 giorni consecutivi. Il mutuo è considerato idoneo alla sospensione solo se nel corso di detto periodo sia intervenuto pagamento integrale di almeno una rata. Qualora il pagamento della rata sia avvenuto soltanto in parte, opererebbe l’esclusione.

8 ) Mancato pagamento degli interessi nel periodo durante il quale opera la sospensione relativa alla sola quota capitale. Oltre all’applicazione certa degli interessi di mora, potrebbe cessare la sospensione (per insolvenza del mutuatario).

9) La sospensione non si applica alle rate di mutuo caratterizzato da tasso variabile, rata fissa e durata variabile. La norma in oggetto, che mira ad evitare l’eccessivo allungamento dei tempi di restituzione del capitale alla banca, non riguarda i mutui a tasso variabile sul quale è applicato il cap (l’Interest Rate Cap fissa un limite massimo al tasso).

12) La sospensione può essere applicata congiuntamente alle rate impagate (somma di quota capitale e quota interessi per le rate scadute) e a quelle a scadere (la sola quota capitale delle rate future).

Ad avviso di qualche lettore, ivi compreso lo scrivente, alcuni fra i 21 punti rimangono di dubbia interpretazione. L’Associazione Bancaria Italiana si è impegnata ad emettere una successiva lettera circolare a titolo ulteriormente esplicativo, e perciò ha messo a disposizione l’account di posta elettronica sospensionemutui@abi.it per rivolgere nuovi quesiti circa la corretta interpretazione del documento tecnico allegato alla lettera circolare del 24/12/2009 (Prot. CR/OC/004527).

E’ possibile scaricare qui il testo completo FAQ (formato pdf).

(per il Fondo Solidarietà e la presentazione dal 15/11/2010 della domanda di sospensione delle rate del mutuo prima casa si veda http://www.questidenari.com/?p=3214)

(informazioni sulla proroga al 31 luglio 2011 del Piano Famiglie per la presentazione delle domande di sospensione rate del mutuo casa alla pagina http://www.questidenari.com/?p=3645)

Le condizioni migliorative al Piano Famiglie

Quest’oggi, primo giorno disponibile per la presentazione delle richieste di moratoria sui mutui casa da parte degli intestatari, è possibile affermare che tutte le grandi banche hanno aderito al Piano Famiglie (http://www.questidenari.com/?tag=piano-famiglie).

Non è possibile, tuttavia, schematizzare una bozza di adesione standard che si adatti ad ogni banca perché gli istituti hanno scelto soluzioni diverse: in altre parole, i potenziali beneficiari dovranno verificare caso per caso le condizioni al proprio sportello.

Ad esempio, Bnl-Bnp Paribas garantisce il solo blocco della quota capitale (e non dell’intera rata cui si perviene sommando gli interessi), ma la stessa banca, assieme a Monte dei Paschi di Siena e Popolare di Vicenza, non applica alcun limite massimo al reddito del mutuatario né all’importo del mutuo erogato.

E ancora: Banca Sella non solo aumenta il tetto del reddito imponibile e del valore del mutuo fissato dall’accordo base, ma estende la sospensione a tutte le tipologie di mutuo, indipendentemente dall’immobile ipotecato.

Ci sono poi istituti che estendono la moratoria ai prestiti personali finalizzati al finanziamento delle operazioni sulla casa, e quindi non limitano la sospensione alla rata dei soli mutui; o altri che, al fine di accordare condizioni migliorative ai mutuatari, fanno valere la regola del silenzio-assenso in merito ai tempi di risposta della banca dopo la presentazione della richiesta di sospensione: se non vi è alcuna risposta dopo 15 giorni, la sospensione è da ritenersi accettata.

Salvo diversa indicazione della banca, invece, devono continuare a pagarsi i premi delle polizze assicurative sottoscritte per l’ottenimento del mutuo.

Fonti: IlSole24Ore, varie

L’adesione di Unicredit alla moratoria mutui per le famiglie

Tra gli istituti creditizi che hanno aderito al Piano Famiglie, fino a ieri tutti caratterizzati da medio-piccole dimensioni, finalmente è presente una banca di grandi dimensioni che consentirà a molte persone il beneficio della sospensione delle rate.

Il gruppo Unicredit ha acconsentito alla moratoria con le condizioni generiche fissate in base all’accordo fra Abi e Associazioni dei Consumatori (per gli approfondimenti si veda http://www.questidenari.com/?tag=piano-famiglie), ma con le particolarità sotto riportate:

–        la sospensione dei versamenti delle rate di mutuo potrà essere richiesta dai clienti Unicredit (o chi per loro) a seguito del verificarsi degli eventi relativi a perdita del lavoro per licenziamento, cassa integrazione da almeno 30 giorni, mancato rinnovo di contratto atipico, decesso

–        la sospensione dei versamenti relativi alle rate di mutuo potrà essere richiesta una sola volta e non potrà superare la durata di mesi 12. Alla riattivazione del piano di ammortamento, le somme sospese saranno restituite alla banca al termine del periodo previsto, in modo che il piano stesso ne risulterà corrispondentemente allungato

–        non è prevista applicazione di spese per istruttoria o richiesta di garanzie aggiuntive.

Fonte: IlSole24Ore

Documenti per la sospensione delle rate del mutuo casa

Ad una settimana esatta dalla partenza del Piano Famiglie, è bene che gli interessati inizino a munirsi dei documenti da presentare alle banche per la richiesta di sospensione delle rate (http://www.questidenari.com/?tag=piano-famiglie).

Oltre a compilare la modulistica disponibile nelle filiali delle banche aderenti o sul sito dell’Abi e a presentare la documentazione relativa all’ultimo reddito imponibile dichiarato degli intestatari del mutuo, a seconda della causa impeditiva i mutuatari aderenti, o in difetto i loro eredi o familiari, dovranno produrre la seguente documentazione a partire dal 1° febbraio 2010:

–        PERDITA DEL LAVORO: lettera di licenziamento o dimissioni, o contratto dal quale si evince il termine di scadenza del rapporto di lavoro; attestato di iscrizione negli elenchi anagrafici dei Centri per l’Impiego da cui risulti l’attuale stato di disoccupazione

–        SOSPENSIONE DAL LAVORO O RIDUZIONE DELL’ORARIO PER ALMENO 30 GIORNI: certificazione del datore di lavoro, ovvero richiesta dello stesso datore per l’ammissione al trattamento di sostegno del reddito

–        PERDITA DELL’AUTOSUFFICIENZA O MORTE DEL MUTUATARIO: certificato rilasciato dall’apposita commissione istituita presso l’Asl che riconosce il mutuatario come portatore di handicap grave, o certificato di morte.

Fonte web: IlSole24Ore

Precisazioni sulle modalità di sospensione della rata per i mutui bancari

Fino a ieri sono state inviate all’Associazione Bancaria Italiana poco più di 10 richieste, da parte di piccoli istituti, riguardanti le modalità di adesione all’accordo denominato “Piano Famiglie” siglato nella seconda metà del dicembre scorso (http://www.questidenari.com/?p=1732).

Le banche potranno acconsentire alla sospensione dell’intera rata di mutuo, oppure della sola quota capitale – Vi rammento che la somma delle quote capitale restituisce l’importo erogato inizialmente a titolo di mutuo, mentre la somma delle quote interessi rappresenta il totale della remunerazione bancaria per il servizio di prestito del denaro.

Essendo la rata periodica costituita dalla somma di quota capitale e quota interessi, è evidente che, in ogni caso, la posticipazione della restituzione del capitale (somma delle quote capitale periodiche per almeno 1 anno) comporterà l’allungamento della scadenza del mutuo (per almeno 1 anno): ad esempio, un mutuo di durata 25 anni verrà pagato per (almeno) 26 anni.

In caso la banca conceda la sospensione della sola quota capitale, i beneficiari del Piano continueranno a versare gli interessi passivi secondo quanto previsto dal loro piano di ammortamento originario, ovvero in misura corrispondente alla peculiare tipologia di piano di ammortamento adottato e al momento in cui avviene la sospensione. Questo significa che per alcuni mutuatari, in termini di euro sborsati mensilmente, potrebbe esservi una situazione di sostanziale indifferenza tra la rata originaria e quella accordata in seguito.

Diversamente, in caso la banca conceda la sospensione dell’intera rata, il beneficiario non soffrirà alcuna uscita mensile per almeno 12 mesi, ma poi si troverà a dover corrispondere la vecchia rata di mutuo maggiorata degli interessi maturati nel periodo di sospensione, e ciò avverrà “per una durata che sarà definita dalla banca sulla base degli elementi forniti dal mutuatario”. In altre parole, le modalità di restituzione delle quote interessi sono tutte da decidere, col rischio che, alla riattivazione dei pagamenti, la rata divenga in assoluto insostenibile.

Ulteriori approfondimenti dalla puntata del giorno 11.01.2010: trasmissione radiofonica Salvadanaio, di Debora Rosciani, per Radio 24 (IlSole24Ore).