Posts Tagged minimo
BTP Italia 22.04.2017 (ISIN IT0004917958): tasso definitivo al 2,25%
Pubblicato da L'Autore in Investimenti borsistici il 16 aprile 2013
E’ rimasto invariato al 2,25%, pari al minimo garantito, il tasso cedolare (reale) annuo definitivo pagato in due cedole semestrali dal BTP Italia 22.04.2017 (ISIN IT0004917958, godimento e regolamento 22 aprile 2013, scadenza 22 aprile 2017).
La cedola semestrale posticipata è pari alla metà del tasso cedolare (reale) annuo definitivo moltiplicato per il capitale rivalutato.
La rivalutazione semestrale del capitale, corrisposta unitamente alla cedola, è calcolata in base all’Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI senza tabacchi) applicato al valore nominale acquistato del Btp Italia a 4 anni.
Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze
L’autore, Gianluca Libbi, nega ogni autorizzazione a copiare e ripubblicare per intero i testi presenti su questo sito web, "www.questidenari.com", in qualsiasi altro luogo. Leggere le informazioni di copyright per ulteriori dettagli.
BTP Italia 22.04.2017 (ISIN IT0004917958): tasso minimo 2,25%
Pubblicato da L'Autore in Investimenti borsistici il 12 aprile 2013
Il MEF ha comunicato che il nuovo BTP Italia a 4 anni indicizzato all’inflazione italiana (indice FOI ex tabacchi) sarà emesso dal 15 aprile 2013 al 18 aprile 2013 attraverso raccolta ordini d’acquisto sul MOT, salvo chiusura anticipata, con data godimento 22/04/2013, scadenza 22/04/2017 e ISIN IT0004917958.
La data regolamento, unica per tutti gli ordini d’acquisto, coincide con quella di godimento ed il numero indice dell’inflazione calcolato alla stessa data è 106,70000.
Il tasso cedolare (reale) minimo annuo garantito è pari al 2,25%.
Il tasso minimo garantito del BTP Italia 22.10.2016, nella terza emissione dell’ottobre scorso, era stato fissato al 2,55% e, al termine del periodo di collocamento, il tasso reale definitivo era rimasto invariato al 2,55%.
Fonte: Dipartimento del Tesoro
(per i risultati della quarta emissione del Btp Italia 4 anni: “BTP Italia 22.04.2017 (ISIN IT0004917958): tasso definitivo al 2,25%“)
L’autore, Gianluca Libbi, nega ogni autorizzazione a copiare e ripubblicare per intero i testi presenti su questo sito web, "www.questidenari.com", in qualsiasi altro luogo. Leggere le informazioni di copyright per ulteriori dettagli.
Conto deposito, titoli, buoni postali, fondi comuni e polizze vita: imposta di bollo secondo il D.M. 24 maggio 2012 e tassazione delle rendite
Pubblicato da L'Autore in Commercialista il 17 dicembre 2012
Con le ultime disposizioni attuative del Decreto Ministeriale 24 maggio 2012 è stata specificata l’applicazione dell’imposta di bollo proporzionale sul valore di mercato che colpisce nella misura dello 0,1% per il 2012, e nella misura dello 0,15% per il 2013, le giacenze puntuali dei prodotti finanziari calcolate al termine del periodo rendicontato, ovvero al 31.12 in assenza di rendicontazione e per i buoni fruttiferi postali (art. 3, 1°). L’imposta non è dovuta per valori dei buoni postali fruttiferi non superiori ad euro 5.000, essendo “considerati tutti i buoni fruttiferi di cui il cliente risulti intestatario presso Poste italiane S.p.A., esclusi i buoni postali fruttiferi emessi in forma cartacea prima del 1° gennaio 2009” (art. 3, 5°).
Sugli stessi fondi comuni di investimento, nonché sui titoli relativi ad azioni ed obbligazioni bancarie e societarie, era intervenuta la riforma fiscale con l’unificazione della tassazione sulle rendite finanziarie nella misura del 20% – ad eccezione dei titoli di Stato italiani e dei Buoni postali di risparmio presenti nella forme di gestione collettiva del risparmio, colpiti nella misura agevolata del 12,5% invariata anche dopo la riarticolazione delle aliquote di cui al D.L. 138/2011 (“DECRETO-LEGGE 138 del 2011 convertito con la LEGGE 148 del 2011: tassazione delle rendite finanziarie (art. 2, commi 6-12 e 27)”).
Tra i prodotti finanziari vengono compresi i depositi bancari e postali anche rappresentati da certificati.
In ordine al criterio temporale “pro rata temporis” adottato, l’ art. 3, 2°, del D.M. 24 maggio 2012 specifica:
“Il periodo di riferimento per il calcolo dell’imposta dovuta è l’anno civile. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell’anno ovvero in caso di estinzione o di apertura dei rapporti in corso d’anno, l’imposta è rapportata al periodo rendicontato”.
Ad esclusione della disciplina relativa ai conti deposito, assoggettati ad imposta di bollo proporzionale col D.L. 16/2012 sulle “semplificazioni tributarie”, rimane valida la suddivisione fra imposte dovute introdotta dal D.L. “Salva Italia”: “Bollo su conto corrente bancario e postale, su deposito titoli, buoni fruttiferi postali e fondi comuni d’investimento per il decreto-legge n. 201 del 2011 convertito in legge (art. 19, commi 1-3)”. Anche per il conto deposito la tassazione sui rendimenti è stata armonizzata al 20%.
L’imposta di bollo, applicata nella misura minima annua di Euro 34,20 e nella misura massima di Euro 1.200 limitatamente al 2012, deve essere considerata in relazione alla somma complessiva dei prodotti detenuti presso lo stesso intermediario (art. 3, 4°). Il Mef, difatti, ha escluso che diversi rapporti tutti intestati alla stessa persona possano dare luogo all’applicazione del bollo tante volte quanti sono i rapporti stessi.
In caso esista una pluralità di gestori che esercitano attività bancaria, finanziaria o assicurativa, ai fini della tassazione le comunicazioni periodiche sono inviate dal soggetto “che intrattiene direttamente con il cliente un rapporto di custodia, amministrazione, deposito, gestione o altro stabile rapporto” (art. 3, 6°).
Per le comunicazioni relative a polizze di assicurazione ad alto contenuto finanziario (unit linked e index linked), a polizze di capitalizzazione e a buoni postali fruttiferi, l’imposta di bollo per ciascun anno è dovuta all’atto del rimborso o riscatto (art. 3, 7°). Non sono toccate dall’imposta di bollo le polizze tradizionali del ramo I (corrispondono prestazioni rivalutabili attraverso la partecipazione ad un fondo interno di gestione separata che consente l’acquisizione dei diritti e, contestualmente, coprono dal rischio morte, invalidità permanente e perdita dell’autosufficienza) né i fondi pensione, sui rendimenti dei quali è prevista la tassazione agevolata dell’11%. Per le polizze vita, invece, è prevista l’aliquota impositiva del 20% sulle rendite finanziarie.
(continua “Conto corrente e libretti di risparmio: imposta di bollo secondo il D.M. 24 maggio 2012 e tassazione delle rendite“)
L’autore, Gianluca Libbi, nega ogni autorizzazione a copiare e ripubblicare per intero i testi presenti su questo sito web, "www.questidenari.com", in qualsiasi altro luogo. Leggere le informazioni di copyright per ulteriori dettagli.
BTP Italia 22.10.2016: tasso definitivo invariato al 2,55%
Pubblicato da L'Autore in Investimenti borsistici il 19 ottobre 2012
E’ rimasto al 2,55%, pari al minimo garantito, il tasso cedolare (reale) annuo definitivo pagato in due cedole semestrali dal BTP Italia 22.10.2016 (ISIN IT0004863608, godimento e regolamento 22/10/2012, scadenza 22/10/2016).
La cedola semestrale posticipata è pari alla metà del tasso (reale) annuo definitivo moltiplicato per il capitale rivalutato.
La rivalutazione semestrale del capitale, corrisposta unitamente alla cedola, è calcolata in base all’Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI senza tabacchi) applicato al valore nominale acquistato del Btp Italia a 4 anni.
Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze
(per la successiva emissione del Btp Italia 4 anni: “BTP Italia 22.04.2017 (ISIN IT0004917958): tasso minimo 2,25%“)
L’autore, Gianluca Libbi, nega ogni autorizzazione a copiare e ripubblicare per intero i testi presenti su questo sito web, "www.questidenari.com", in qualsiasi altro luogo. Leggere le informazioni di copyright per ulteriori dettagli.