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DECRETO LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179: esclusione del tacito rinnovo per la polizza R.C. Auto, collaborazione tra intermediari e polizze vita “dormienti” (art. 22)

Con l’art. 22 del D.L. 179/2012, in vigore da sabato 20 ottobre 2012, diviene efficace il divieto di tacito rinnovo delle nuove polizze assicurative annuali stipulate obbligatoriamente per la Responsabilità civile auto (Rca).

Secondo il comma 1 le medesime disposizioni, riguardanti periodo assicurato non superiore a 12 mesi ed esclusione della possibilità di rinnovo tacito del contratto, valgono pure per i contratti assicurativi abbinati alla polizza Rca (es. “infortuni conducente”) e qualsiasi clausola contrattuale contraria alle stesse è da considerarsi mai apposta (nulla).

Inoltre, in base al 2° comma dell’art. 22, a partire dal 1° gennaio 2013 le norme indicate saranno operative anche per quelle polizze assicurative che, in corso alla data di entrata in vigore del D.L., già prevedono la clausola di tacito rinnovo. In tale evenienza, sarà compito delle compagnie fornire istruzioni in ordine alle relative comunicazioni alla clientela (comma 3).

DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179

Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (GU n. 245 del 19-10-2012 – Suppl. Ordinario n. 194)

Entrata in vigore del provvedimento: 20/10/2012

(omissis)

Art. 22 – Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo

1. Al fine di escludere il rinnovo tacito delle polizze assicurative, al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), dopo l’articolo 170, è inserito il seguente: «Art. 170-bis (Durata del contratto). — 1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può essere stipulato per una durata superiore all’anno e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all’articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli altri contratti assicurativi eventualmente stipulati in abbinamento a quello di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli nel rispetto del disposto dell’articolo 170, comma 3. 3. Le clausole in contrasto con le previsioni di cui al presente articolo sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio dell’assicurato.».

2. Per le clausole di tacito rinnovo eventualmente previste nei contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le previsioni di cui al comma 3 dell’articolo 170-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), si applicano a fare data dal 1° gennaio 2013.

3. Nelle ipotesi di contratti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto con clausola di tacito rinnovo, è fatto obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare per iscritto ai contraenti la perdita di efficacia delle clausole di tacito rinnovo con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine originariamente pattuito nelle medesime clausole per l’esercizio della facoltà di disdetta del contratto.

L’art. 22, in aggiunta,

        introduce la possibilità per i broker, gli agenti assicurativi e le banche di adottare forme di collaborazione reciproca anche se agiscono in qualità di monomandatari, a patto che al cliente venga fornita adeguata informativa in merito alla collaborazione (10°);

        considera gli stessi intermediari obbligati in solido per eventuali danni arrecati alla clientela salvo possibilità di rivalsa reciproca (11°);

        rende nulla dall’1 gennaio 2013 ogni clausola ostativa alle disposizioni del comma 10 contenuta negli attuali contratti di mandato (12°).

Infine, il comma 14 dell’art. 22 allunga (da 2) a 10 anni il periodo di riscossione delle somme derivanti dalle polizze vita giunte a scadenza (c.d. dormienti), con esercizio del diritto a partire dal giorno in cui si verifica il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

(per la franchigia alla deducibilità della polizza auto nel 2013: “Polizza Rc auto: contributo Ssn indeducibile fino a 40 euro nella dichiarazione dei redditi 2013“)

DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138: liquidazione del TFR per dipendenti pubblici e pensionamento delle donne (art. 1)

Col decreto legge del 13 agosto 2011, n. 138, entrato in vigore lo stesso 13 agosto 2011, è stata modificata la disciplina della liquidazione del Trattamento Fine Rapporto per i dipendenti pubblici.

Il TFR verrà liquidato dopo che siano trascorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto lavorativo per i soggetti che maturano il requisito del pensionamento dal 1° gennaio 2012, ovvero decorsi 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro “nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio prevista dalle norme di  legge o di regolamento applicabili nell’amministrazione” (art. 1, 22°, lettera a)).

Dette disposizioni non trovano applicazione esclusivamente in caso di cessazione dal servizio per inabilità derivante o meno da causa di servizio ed in caso di decesso del dipendente, dato che la lettera b) del comma 22 ha soppresso in parte il 5° comma dell’art. 3 della Legge n. 140/1997. Per i soggetti appartenenti al personale del comparto scuola che maturano i requisiti per il pensionamento entro la data del 31/12/2011, in ogni caso, viene applicata la disciplina vigente prima dell’entrata in vigore delle nuove norme (art. 1, 23°):

“Resta  ferma  l’applicazione  della  disciplina  vigente  prima dell’entrata in vigore del comma 22 per i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento prima della data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente al personale per il quale la decorrenza del trattamento pensionistico è disciplinata in base al comma 9 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, per i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011.”

Infine, viene confermata la durata dell’incarico di funzione dirigenziale inferiore a 3 anni se corrispondente all’ottenimento del limite di età per il collocamento a riposo. In tale evenienza, ai fini della liquidazione del trattamento economico di fine servizio ed in applicazione dell’articolo 43, 1°, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l’ultimo stipendio si computa in base all’ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell’incarico con durata inferiore a 3 anni, con riferimento “agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto nonché agli incarichi aventi comunque decorrenza successiva al 1° ottobre 2011” (art. 1, 32°).

Il comma 20 dell’art. 1, invece, anticipa di 4 anni la decorrenza del requisito anagrafico per il pensionamento delle donne modificando esclusivamente le date di cui al comma 1 dell’art. 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; nella versione aggiornata:

A decorrere dal 1° gennaio 2016, ferma restando la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessanta anni per l’accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all’articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un mese. Tali requisiti anagrafici sono incrementati di ulteriori due mesi a decorrere dal 1° gennaio 2017, di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2018, di ulteriori quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2019, di ulteriori cinque mesi a decorrere dal 1° gennaio 2020, di ulteriori sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2021 e per ogni anno successivo fino al 2027 e di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2028.

Per le disposizioni riguardanti le rendite finanziarie, gli studi di settore, l’attività di contrasto al riciclaggio di denaro sporco e all’evasione fiscale per professionisti ed attività commerciali si legga http://www.questidenari.com/?p=4922; il testo completo del DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138, è disponibile sul sito Gazzettaufficiale.it.

Finanziaria 2011 – accertamenti fiscali (art. 1, commi 18-22)

Si riporta il contenuto dei commi 18-22 relativi all’art. 1 della Legge di stabilità (http://www.questidenari.com/?tag=finanziaria-2011: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) nel testo definitivo, in attesa di pubblicazione su Gazzetta Ufficiale.

Comma 18 – Con decorrenza 1° febbraio 2011, le sanzioni amministrative applicabili nel caso di accertamento con adesione riferito alle imposte sui redditi, all’Iva ed alle altre imposte indirette, sono aumentate da un quarto ad un terzo del minimo previsto dalla legge (cfr. Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 “Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale”, il 5° comma dell’art. 2 “Definizione degli accertamenti nelle imposte sui redditi e nell’imposta sul valore aggiunto” diviene: “A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell’adesione commesse nel periodo d’imposta, nonché per le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo, si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge, ad eccezione di quelle applicate in sede di liquidazione delle dichiarazioni ai sensi dell’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell’articolo 60, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché di quelle concernenti la mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall’ufficio. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali di cui al comma 3 non si applicano sanzioni e interessi”).

Sempre a decorrere dal 01/02/2011, altresì sono elevate ad un terzo del minimo previsto dalla legge le multe in caso di rinuncia ad impugnare l’avviso di accertamento o di liquidazione, e a formulare istanza di accertamento con adesione (l’art. 15, 1° dello stesso Dlgs 218/97, è così modificato: “Le sanzioni irrogate per le violazioni indicate nell’articolo 2, comma 5, del presente decreto, nell’articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e nell’articolo 50 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1990, n. 346, sono ridotte a un terzo se il contribuente rinuncia ad impugnare l’avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione”).

Comma 21 – Le disposizioni del comma 18 sono applicate agli atti definibili emessi dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1° febbraio 2011.

Comma 19 – A decorrere dal 1° febbraio 2011, le sanzioni aumentano da un terzo al 40% delle somme irrogabili in relazione all’ammontare del tributo conciliato. In materia di contenzioso tributario, l’art. 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo in vigore dal 1° gennaio 2005) è così modificato al comma 6: “In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 40% delle somme irrogabili in rapporto dell’ammontare del tributo risultante dalla conciliazione medesima. In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore al 40% dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo”.

Comma 22 – Le disposizioni del comma 19 si applicano ai ricorsi presentati a decorrere dal 1° febbraio 2011. Le disposizioni del comma 20 si applicano alle violazioni commesse a decorrere dal 1° febbraio 2011 e con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° febbraio 2011.

Comma 20 – A decorrere dal 1° febbraio 2011, aumentano le sanzioni pecuniarie (un decimo; un ottavo; un decimo; un terzo; un terzo) in ordine alle varie ipotesi di ravvedimento operoso. Il Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 è modificato con le maggiori sanzioni (supra) rispettivamente all’articolo 13, 1°, lettere a), b) e c); all’articolo 16, 3°; all’articolo 17, 2°.

(per gli aggiornamenti sulle aliquote contributive – Legge di stabilità 2011 – si legga http://www.questidenari.com/?p=3454)

D.L. 78 del 31/05/2010 e maxiemendamento approvato

In attesa della definitiva conversione in legge – entro fine luglio – della manovra anti-crisi di Tremonti (decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 – http://www.questidenari.com/?p=2662), ecco alcuni punti del testo approvato dal Senato il giorno 15/07/2010 con le modifiche del maxiemendamento, come richiesto dalla questione di fiducia posta dal Governo:

Art. 9 – stipendi degli statali. Nel triennio 2011-2013 il blocco degli stipendi dei dipendenti pubblici è riferito al trattamento ordinariamente spettante nel 2010, al netto di arretrati, maternità, congedi e malattia.

Per i magistrati è previsto un taglio dell’indennità speciale giudiziaria del 15% per il 2011, del 25% per il 2012, del 32% per il 2013 (fonte : economia.virgilio.it).

Art. 12 – previdenza. Saranno aggiornati con cadenza triennale, a partire dal 2015, i requisiti di età e la somma tra età e contributi per le pensioni di anzianità, ed i requisiti di età per le pensioni di vecchiaia (comprese pensione sociale e vecchiaia contributiva a 65 anni). A partire dal 2011 si applicheranno finestre personalizzate per la decorrenza dell’assegno sia per le pensioni di vecchiaia che per quelle di anzianità: dovranno trascorrere 12 mesi per i dipendenti, e 18 mesi per gli autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, parasubordinati), dalla data di maturazione dei requisiti; la finestra sarà di 18 mesi per le pensioni risultanti da totalizzazione (fonte: IlSole24Ore.com). Non cambia nulla, invece, per il personale della scuola. Le nuove regole non trovano applicazione per lavoratori in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati prima del 30/04/2010, e per lavoratori che al 31/05/2010 sono titolari di prestazioni a carico dei fondi di solidarietà di settore, come nel caso dei bancari.

Dal 1° gennaio 2012 le donne che lavorano nel pubblico impiego raggiungono a 65 anni i requisiti per la pensione di vecchiaia, fermo restando il pensionamento a 61 anni per le dipendenti pubbliche che maturino i requisiti entro il 31/12/2011.

Per tutti i dipendenti pubblici (sia uomini che donne) rimane confermata la stretta sulla buonuscita in base agli importi erogati: tra i 90 ed i 150 mila euro, la liquidazione sarà erogata in 2 anni, in 3 anni al di sopra dei 150 mila euro (per approfondimenti si vedano i commi 7 e 9 dell’art. 12).

Infine, per tutti i lavoratori come riportato ab initio, dal 2015 i requisiti di pensionamento saranno adeguati all’aumento della speranza di vita calcolato dall’Istat (fonte: IlCorriere.it). In pratica, da gennaio 2015 scatterà un primo incremento di 3 mesi dell’età pensionabile, dal 2019 il 2° scatto corrisponderà a quanto misurato dall’Istat effettivamente, il 3° scatto dal 2022 e poi uno scatto ogni 3 anni. Il sistema si applica pure alle pensioni sociali e a quelle di anzianità, mentre non vale per chi raggiunge 40 anni di contributi.

Artt. 20, 21, 23, 24, 25, 29 e 31. Conferma per: limitazioni all’uso di contanti e titoli al portatore (art. 20 – http://www.questidenari.com/?p=2669), comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti a fini Iva superiori a 3mila euro (art. 21), contrasto alle imprese “apri e chiudi” (art. 23) ed alle imprese in perdita sistemica (art. 24), applicazione di una ritenuta d’acconto del 10% sui pagamenti relativi alle ristrutturazioni edilizie ed alle opere sul risparmio energetico (art. 25), accorciamento dei tempi di riscossione delle somme dovute a seguito di accertamento per imposte sui redditi ed Iva (art. 29).

In ordine agli stessi punti, si elencano di seguito le novità.

Le violazioni alle norme stabilite in materia di antiriciclaggio (emissione, accensione e negoziazione di assegni bancari, circolari e libretti al portatore) non saranno sanzionate se commesse tra il 31 maggio ed il 15 giugno 2010 (art. 20).

L’attività di vigilanza sistematica a cui sono sottoposte le imprese in perdita fiscale (non determinata da erogazioni di compensi ad amministratori e soci) per più di un periodo d’imposta non riguarda quelle che hanno deliberato e liberato per intero nel medesimo periodo un aumento di capitale a titolo oneroso di importo almeno pari alla perdita fiscale stessa (art. 24).

Gli atti di accertamento fiscale emessi dall’Agenzia delle Entrate divengono esecutivi in 60 giorni (art. 29).

Rimane vietata la compensazione dei ruoli definitivi, ma la sanzione è applicata sul 50% degli importi iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell’importo indebitamente compensato (art. 31). La sanzione non trova applicazione finché sull’iscrizione a ruolo pende contestazione giudiziale o amministrativa, né può superare la metà di quanto indebitamente compensato.

A partire dal 1° gennaio 2011, sono compensabili con le somme iscritte a ruolo i crediti maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali o del servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti.

Art. 30 – riscossione INPS. Dovranno essere pagate entro 60 giorni le somme che, dal 1° gennaio 2011, verranno contestate dall’Inps con la notifica dei nuovi “avvisi di addebito”. In difetto, è prevista l’espropriazione forzata con poteri, facoltà e modalità della riscossione a mezzo ruolo.

Art. 39 tasse in Abruzzo. E’ prorogata al 20 dicembre 2010 la sospensione del pagamento per i tributi dovuti da persone fisiche, titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, e da soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d’affari inferiore a 200mila euro (escluse banche e imprese d’assicurazione). La ripresa della riscossione di tributi e contributi verrà effettuata in 120 rate mensili di pari importo a partire da gennaio 2011, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori.

Art. 40-bis – multe per quote latte. La sospensione del pagamento del tributo in scadenza 30 giugno 2010 per le quote latte è prorogata fino al 31 dicembre 2010.

Art. 48-termagistrati. Il Ministero della Giustizia è autorizzato ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso (concluso entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto). La copertura delle risorse necessarie all’assunzione delle nuove toghe sarà realizzata attraverso l’aumento del contributo unico, essendo le tasse processuali così quantificate in base al valore del processo:

–        33 euro per processi fino a 1.100 euro

–        77 euro per processi tra 1.100 euro e 5.200 euro

–        187 euro per processi tra 5.200 euro e 26.000 euro

–        374 euro per processi tra 26mila euro e 52mila euro

–        550 euro per processi tra 52mila euro e 260mila euro

–        880 euro per processi tra 260mila euro e 520mila euro

–        1.221 euro per processi sopra 520mila euro

Per i procedimenti di esecuzione immobiliare, il contributo passa a 220 euro.

Ulteriori approfondimenti dal testo del maxiemendamento che è possibile scaricare (in formato pdf) dal sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per visionare tutti gli articoli sulla manovra anti-crisi: http://www.questidenari.com/?tag=dl-3152010-78.

(per la conversione dell’art. 20 nella legge 122/2010 si legga: http://www.questidenari.com/?p=2839)

(per la conversione in legge 122 dell’art. 25 del Dl 78/2010 si veda http://www.questidenari.com/?p=2953)

(per gli aggiornamenti relativi alla decorrenza dei trattamenti pensionistici – Legge di stabilità 2011 n° 220/2010 – si legga http://www.questidenari.com/?p=3516)

(per approfondimenti sulla preclusione alla autocompensazione – art. 31 – da gennaio 2011: http://www.questidenari.com/?p=3562)

(per l’art. 21 sulla comunicazione delle operazioni rilevanti a fini Iva si legga: http://www.questidenari.com/?p=3576)

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