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Col provvedimento del 25 marzo 2013 – Prot. n. 2013/37561 sulle “modalità per la comunicazione integrativa annuale all’archivio dei rapporti finanziari” – sono a disposizione delle banche (e degli altri intermediari finanziari come Poste Italiane, imprese di investimento e Società di Gestione del Risparmio) le istruzioni operative per la trasmissione obbligatoria dei dati riguardanti i rapporti bancari intercorsi con la propria clientela a partire da inizio 2011.
In ordine ad ogni rapporto, la comunicazione ha per oggetto
- i dati identificativi, compreso il codice univoco “riferito al soggetto persona fisica o non fisica che ne ha la disponibilità, inclusi procuratori e delegati, e a tutti i cointestatari del rapporto, nel caso di intestazione a più soggetti”;
- i dati relativi agli importi totali delle movimentazioni distinte tra dare e avere;
- i dati relativi al saldo iniziale del 1° gennaio e al saldo finale del 31 dicembre;
- i dati relativi al saldo iniziale alla data di apertura, per i rapporti accesi nel corso dell’anno, ed i dati relativi al saldo contabilizzato antecedente la data di chiusura per i rapporti chiusi nel corso dell’anno.
Detta comunicazione, effettuata ogni anno dagli operatori finanziari, viene inviata attraverso il Sistema di Interscambio flussi Dati (SID) entro il 20 aprile dell’anno successivo a quello a cui sono riferite le informazioni. Le informazioni relative all’anno 2011 e 2012 sono trasmesse, rispettivamente, entro il termine del 31 ottobre 2013 e del 31 marzo 2014.
I dati pervenuti all’Anagrafe Tributaria, trasmessi nell’osservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, sono raccolti ed ordinati per valutare la capacità contributiva, quindi elaborati dall’Agenzia delle Entrate per la formazione di specifiche liste di contribuenti a maggior rischio di evasione fiscale e conservati entro i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi (fino al 31/12 del 6° anno successivo ad ogni anno cui è riferibile la comunicazione), infine cancellati allo scadere dello stesso periodo. L’accertamento per il contribuente, che si svilupperebbe come una qualsiasi verifica fiscale, scatta se le anomalie finanziarie riscontrate dall’elaborazione dei dati trasmessi risultano integrate dai dati fiscali e da altre informazioni locali (cfr. redditometro).
A titolo d’esempio, in merito alle informazioni contenute nei file, dovranno essere specificati per ognuno dei seguenti rapporti
- conto corrente e conto deposito a risparmio libero/vincolato: oltre al saldo contabile iniziale e finale, anche l’importo totale degli accrediti e degli addebiti effettuati nell’anno;
- conto deposito titoli e/o obbligazioni: il controvalore dei titoli rilevato contabilmente alla data di inizio e fine anno, come da estratto conto, e l’importo totale degli acquisti di titoli, fondi, etc. (esclusi i rinnovi) e dei disinvestimenti effettuati nell’anno;
- gestione collettiva del risparmio: l’ammontare del contratto di gestione alla data di inizio e fine anno e l’importo totale delle sottoscrizioni e dei rimborsi di quote nell’anno;
- certificati di deposito e buoni fruttiferi: il totale degli importi facciali dei certificati o dei buoni a inizio e fine anno, l’importo totale delle accensioni e delle estinzioni effettuate nell’anno ed il numero totale dei certificati o dei buoni fruttiferi;
- carte di credito e carte di debito (bancomat): l’utilizzo del plafond di spesa a inizio e fine anno e l’importo totale degli acquisti effettuati nell’anno. Per le carte prepagate ricaricabili: l’importo totale delle ricariche effettuate nell’anno. Per le carte prepagate non ricaricabili: l’importo totale del valore delle carte acquistate nell’anno.
- prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione: l’importo totale degli incrementi e dei riscatti della polizza effettuati nell’anno;
- oro e metalli preziosi: l’importo totale del valore degli acquisti e delle vendite effettuate nell’anno.
L’autore, Gianluca Libbi,
nega ogni autorizzazione a copiare e ripubblicare
per intero i testi presenti su questo sito web, "www.questidenari.com", in qualsiasi altro luogo.
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20 aprile, 2011, 2012, 2013, 25 marzo 2013, 25/3/2013, 31/10/2013, 31/3/2014, a, accensioni, accertamento, accredito, acquisto, addebiti, agenzia delle entrate, agli, anagrafe, anno, annuale, anomalie finanziarie, archivio, assicurativa, bancario, bancomat, buoni fruttiferi postali, carta credito, carta debito, carta prepagata ricaricabile, certificato, codice univoco, comunicazione, conto, conto corrente, conto deposito, contribuenti, controvalore, dati, dati personali, dei, depositi, deposito, di, disinvestimento, dossier, entro, estinzione, evasione fiscale, evasori fiscali, finale, fine, fondi comuni, gestione collettiva, identificativi, importo, imposte, in, incrementi, indagini finanziarie, iniziale, inizio, Italia, la, libero, liste selettive, lotta, metalli preziosi, movimentazione, non, obbligazioni, oggetto, oro, per, plafond, polizza, postale, Poste Italiane, prot. n. 2013/37561, provvedimento, rapporti bancari, rapporti finanziari, redditi, redditometro, relativi estremi, ricariche, rimborsi, riscatto, risparmio, saldo, SID, sottoscrizione, sui, termine, titoli, trasmissione, trattamento, tributaria, valore, vendita, vincolato, vita
(continua da “Legge di stabilità 2013: Imu, Iva, detrazioni per figli a carico, crediti iscritti a ruolo e cartelle pazze”)
Il comma 491 introduce la Tobin Tax con la definizione dell’imposta pari allo 0,2% sul valore delle transazioni finanziarie, inteso come valore “del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato”.
E’ soggetto all’imposta il trasferimento della proprietà (escluse successione e donazione) di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di cui al 6° comma dell’art. 2346 del c.c., emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi degli stessi strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente.
L’imposta, dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti, viene corrisposta riducendo della metà l’aliquota per i trasferimenti effettuati su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione (quindi: 0,1% in Borsa e 0,2% sui mercati Over The Counter).
E’ soggetto all’imposta anche il trasferimento di proprietà di azioni che avvenga per effetto della conversione di obbligazioni, mentre rimangono escluse le “operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, nonchè le operazioni di conversione in azioni di nuova emissione”.
Il comma 492 stabilisce in misura fissa, da un minimo di 2,5 centesimi di euro ad un massimo di 100 euro in base al valore nozionale del contratto ed al tipo di strumento derivato, l’imposta applicata per le operazioni su
- strumenti finanziari derivati di cui all’art. 1, comma 3, del DLgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al precedente comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma;
- valori mobiliari di cui all’art. 1, comma 1-bis, lettere c) e d), del medesimo decreto legislativo, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma, inclusi warrants, covered warrants e certificates.
Se le operazioni descritte prevedono regolamento a mezzo trasferimento di azioni o altri strumenti finanziari partecipativi, il trasferimento stesso della proprietà è soggetto ad imposta nella misura e con le modalità indicate al comma 491.
Il comma 494 individua i soggetti passivi del tributo: l’imposta sulle transazioni aventi ad oggetto azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento, mentre l’imposta sulle operazioni in derivati è dovuta da entrambe le controparti.
Obbligate al versamento sono le banche, le società fiduciarie e le imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento (art. 18 del DLgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni), nonché gli altri soggetti che intervengono nell’esecuzione delle stesse operazioni, ivi compresi gli intermediari non residenti. Qualora nell’esecuzione dell’operazione intervengano più soggetti tra quelli indicati, “l’imposta è versata da colui che riceve direttamente dall’acquirente o dalla controparte finale l’ordine di esecuzione. Negli altri casi l’imposta è versata dal contribuente.”
L’imposta deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà delle azioni o degli altri strumenti finanziari partecipativi ovvero della conclusione delle operazioni sugli strumenti derivati.
Viene introdotta dal comma 495 l’imposta che, con l’aliquota dello 0,02%, colpisce il controvalore degli ordini annullati o modificati - al di sopra di una soglia numerica stabilita e nel corso di una giornata di borsa – relativi ad operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui ai commi 491 e 492. Sono definite negoziazioni ad alta frequenza quelle generate “da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all’invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini”, dove le decisioni vengono assunte in un intervallo temporale non superiore al mezzo secondo.
L’imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza è dovuta dal soggetto per conto del quale sono eseguiti gli ordini (comma 496).
Il comma 497, infine, stabilisce che l’imposta relativa ai trasferimenti di cui al comma 491 e l’imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative agli stessi trasferimenti si applicano alle transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2013; per le operazioni di cui al comma 492 e per quelle di cui al comma 495 su strumenti finanziari derivati, invece, la decorrenza è fissata al 1° luglio 2013.
Per l’anno 2013 l’imposta sui trasferimenti di azioni, di altri strumenti finanziari partecipativi e di titoli rappresentativi dei predetti strumenti (cfr. comma 491, 1° periodo), è fissata nella misura dello 0,22%, mentre è fissata allo 0,12% l’imposta sui trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione (cfr. comma 491, 6° periodo).
“L’imposta dovuta sui trasferimenti di proprietà di cui al comma 491, sulle operazioni di cui al comma 492 e sugli ordini di cui al comma 495 effettuati fino alla fine del terzo mese solare successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 500 è versata non prima del giorno sedici del sesto mese successivo a detta data”.
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0.02, 0.1, 0.12, 0.2%, 0.22, 1/3/2013, 1/7/2013, 100, 2.5, 2013, 2013-2015, 24 febbraio 1998, 24/2/1998, ad alta frequenza, aliquota, aliquote, art. 2346, azioni, borsa, Borsa Italiana, c.c., certificates, chi paga, come funziona, contanti, contratto, controvalore, conversione, cose, covered, d'imposta, da quando, decorrenza, decreto legislativo, definizione, derivato, di, dlgs 58/98, entrata in vigore, entro, escluse, euro, finanziaria, giorno 16, imposta, in, in vigore, Italia, legge, mercati regolamentati, mese, n. 58, negoziazione, nozionale, obbligazioni, operazioni, ordini, otc, over the counter, pagamento, per cento, proprietà, regolamento, significato, sistemi multilaterali, soggetti passivi, Spa, stabilità, strumenti finanziari, strumento, successivo, termini, testo, titoli partecipativi, tobin tax, transazione finanziaria, trasferimento, valore, valori mobiliari, versamento, warrants
L’aggiramento del limite di euro 999,99 al trasferimento di contante fra soggetti diversi, operato attraverso il frazionamento della somma inerente la stessa operazione economica in tante parti in modo che ciascuna sia di importo inferiore alla soglia indicata, non è consentito dalla legge.
L’attività in questione, difatti, sarebbe considerata elusiva delle norme stabilite a contrasto del fenomeno di riciclaggio del denaro sporco (in materia di libretti di deposito, si legga “Libretto al portatore sopra i 1.000 euro: adeguamento del saldo, trasformazione in libretto nominativo o estinzione entro il 31 marzo 2012”).
Tuttavia, se l’operazione di frazionamento è prevista dalla natura dell’operazione (es. contratto di somministrazione) ovvero deriva da un preventivo accordo tra le parti e per ogni singolo pagamento viene conservata disposizione scritta dei contraenti circa la corresponsione e l’accettazione del versamento, la condotta in oggetto non configura azione illecita.
D.Lgs. 231/2007, art. 49, 2°: “Il trasferimento per contanti per il tramite dei soggetti di cui al comma 1 deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell’accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio.”
Sul punto è intervenuta la nota interpretativa prot. 65633 del 12 giugno 2008 con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito (nella formulazione del vecchio limite di euro 5mila):
“- in particolare, nel caso di più trasferimenti singolarmente di importo inferiore a 5.000 euro, ma complessivamente di ammontare superiore, sfuggono al divieto, perché tra loro non cumulabili, quelli relativi a distinte ed autonome operazioni, ovvero alla medesima operazione, quando il frazionamento è connaturato all’operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione) oppure è la conseguenza di preventivo accordo tra le parti (ad es. pagamento rateale);
- rientra, comunque, nel potere discrezionale dell’Amministrazione valutare caso per caso, se il frazionamento sia stato invece realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto imposto dalla disposizione.”
Pertanto, in caso il pagamento di una fattura venisse concordato attraverso la corresponsione di diversi importi (dilazione di pagamento) versati in denaro contante, ciascuno inferiore a 1.000 euro, deve rimanere prova scritta sia dell’accordo iniziale che dei successivi trasferimenti in denaro.
In ultimo, è bene rammentare il contenuto del 2° comma, alla lettera m), dell’art. 1 del D.Lgs. 231/07 che circoscrive l’attività elusiva nell’arco temporale di 7 giorni durante i quali vengono effettuati i pagamenti frazionati in corrispondenza delle singole operazioni costituenti l’operazione “unitaria” sotto l’aspetto economico.
“m) “operazione frazionata”: un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale”
Conseguentemente, i pagamenti frazionati eseguiti per più di sette giorni consecutivi non sono riferibili alla stessa operazione, ovvero non configurano una condotta illecita. Tuttavia, con la previsione normativa che lascia margini di valutazione in ordine all’esistenza di elementi riconducibili all’operazione frazionata, si è inteso perseguire anche coloro che abbiano posto in essere un comportamento finalizzato all’elusione, fatta salva la possibilità per il soggetto di dimostrare la propria condotta conforme alla legge.
(continua “Fattura pagata in contanti, prelevamento o versamento pari o superiore a 1.000 euro e operazione sospetta“)
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1000, 12/6/2008, 2012, 65633, 7 giorni, accettazione, accordo, antiriciclaggio, art. 2, art.1, contante, contratto, corresponsione, d lgs 231 07, decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, denaro, di, dilazione, disposizione, elementi, elusione, euro, fattura, fiscale, frazionamento, frazionata, Italia, limite, limiti, natura, nota, operazione, operazione unitaria, operazioni frazionate, pagamento, parti, preventivo, profilo economico, rate, rateazione, riciclaggio, soggetti diversi, soglia, somministrazione, sotto, sporco, tra, trasferimento, unitaria
Con la circolare 28/E del 21 giugno 2011, l’Agenzia delle Entrate ha incluso nello spesometro le cessioni di automobili motivando la necessaria informativa con il contenuto del provvedimento delle Entrate datato 22 dicembre 2010, secondo il quale rimangono escluse dall’obbligo le operazioni già “schedate” nell’anagrafe tributaria in conformità all’art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605: dato che le operazioni di compravendita di autoveicoli non sono oggetto di monitoraggio attraverso questo canale, il regime pubblicistico dell’iscrizione al PRA non solleva dall’obbligo di comunicare l’acquisto di un’auto da parte di un professionista o imprenditore per importo superiore ad euro 3.000 (Iva esclusa), come pure accade nel caso della cessione a privati.
E’ importante specificare che, in base al contenuto della circolare 24/E, per le cessioni di auto nel regime del margine analitico si esclude la quota non soggetta ad Iva dal computo della soglia di riferimento; dato che per la vendita in detto regime l’Iva non può essere indicata separatamente in fattura, la soglia al di sopra della quale scatta l’obbligo di comunicazione diviene pari a 3.600 euro al lordo dell’imposta (fonte: IlSole24Ore.com).
Infine, in caso la cessione venga effettuata da un privato che lascia l’automobile in conto vendita presso il concessionario (es.), la mancanza del requisito soggettivo (obbligato alla comunicazione è il soggetto passivo Iva che effettua operazioni rilevanti ai fini della stessa imposta) fa venir meno l’obbligo comunicativo.
Sempre in osservanza delle disposizioni concernenti l’oggetto di monitoraggio da parte dell’Anagrafe tributaria ai sensi del citato art. 7 del D.P.R. n° 605 del 1973, non devono essere comunicate le operazioni riguardanti le cessioni e gli acquisti di immobili.
Ulteriori chiarimenti dalla fonte dell’Agenzia delle Entrate (circolare 28/E del 21/06/2011 in formato pdf).
Un secondo punto critico riguardante le disposizioni in oggetto attiene alle operazioni di pagamento effettuate con carta di credito, di debito o prepagata emessa da operatori finanziari residenti, quando la cifra spesa per l’acquisto supera la soglia prevista per la comunicazione. In tal caso, come è noto (http://www.questidenari.com/?p=4490), non esiste obbligo di comunicazione perché l’utilizzo dei mezzi di pagamento comporta la tracciabilità dell’operazione.
Le procedure di tracciabilità osservate dagli istituti di credito si estendono anche all’utilizzo del carnet di assegni bancari: tuttavia il pagamento a mezzo assegno (non rientrante nella circostanza dell’uso carta bancomat etc.) da parte di un soggetto residente impone l’obbligo della comunicazione.
Riguardo agli obblighi informativi che dal 1° luglio scorso devono essere osservati dai commercianti al minuto e dai prestatori di servizi che certificano i corrispettivi con ricevute e scontrini fiscali per operazioni dal corrispettivo almeno pari a 3.600 euro Iva inclusa, si rammenta che – per dette operazioni non soggette a fatturazione – il committente/cessionario deve fornire tutti i dati identificativi richiesti, senza poter opporre rifiuto alcuno, e la conservazione dell’informazione, in aggiunta alla precedente acquisizione, spetta al titolare del negozio o dell’attività (se invece gli stessi operatori hanno emesso fattura su richiesta del cliente o per prassi aziendale, il monitoraggio delle operazioni deve aver avuto inizio in data 1° gennaio 2010 con limite di importo per operazione pari a 25.000 euro nel 2010 e a 3.000 euro nel 2011).
In particolare, si riepilogano i dati che il commerciante al minuto è tenuto a chiedere al cliente nel caso di un acquisto effettuato da
- persona fisica residente: codice fiscale e altri elementi identificativi;
- persona fisica non residente: cognome e nome, luogo, sesso, data di nascita e domicilio fiscale;
- soggetto non residente diverso dalla persona fisica: denominazione, ragione sociale o ditta e domicilio fiscale;
- società, associazioni e altre organizzazioni senza personalità giuridica non residenti: dati identificativi della struttura, cognome e nome, luogo, sesso, data di nascita e domicilio fiscale di almeno una delle persone che ne hanno rappresentanza.
Fonte: IlSole24Ore.com
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1/7/2011, 2010, 2011, 21/6/2011, 22/12/2010, 24 e, 3000, 3600, agenzia entrate, ai fini, al dettaglio, al minuto, anno, art. 7, artigiani, assegno bancario, associazione, automezzo, autoveicolo, beni, carta credito, carta debito, carta prepagata ricaricabile, cedente, cessionario, cessioni, circolare, circolare 28 E, clienti, codice fiscale, commercianti, commercio, commissionari, committente, comunicazione, comunicazione telematica, concessionario, concessione, conservazione, consumatore, contratto, contratto compravendita, corrispettivi, corrispettivo, da collezione, dati, dpr 605 73, d’arte, emissione, esclusa, esempio, estero, euro, fatture, fiscale, fornitori, free download, gioielliere, identificativi, immobili, imponibile, importo, imposta, imprenditori, impresa, inclusa, informativa, invio, istruzioni, Italia, IVA, limite, necessari, negoziante, non, obbligo, oltre, operazioni, P.R.A., pagamento, partita iva, periodico, persona fisica, personalità giuridica, prestatore, privati, professionisti, provvedimento, regime del margine, residenti, ricevuta, rifiuto, rilevanti, rivenditori, schedatura, scontrino, senza, servizio, singola, società, soggetti passivi, soglia, somma, sopra, spesometro, superiori a, telematica, termini, tracciabilità, trasmissione, unico, unitario, valore
(continua dalla parte III: http://www.questidenari.com/?p=4490)
Nella comunicazione vanno indicati gli elementi necessari all’individuazione dei soggetti e delle operazioni. Devono essere indicati la partita IVA o il codice fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente, l’importo delle operazioni con evidenza dell’imponibile, dell’imposta, o della situazione che si tratta di operazioni non imponibili o esenti.
L’operazione non deve essere comunicata se l’importo diminuisce al di sotto dei 3.000 euro per effetto della nota di variazione in diminuzione, essendo stato inizialmente superiore allo stesso limite.
Invece, se per effetto della stessa nota di variazione in diminuzione l’importo rimane superiore a 3.000 euro, la comunicazione va effettuata per l’importo diminuito. Analogamente l’operazione viene comunicata nel momento in cui l’importo supera il limite di 3.000 euro per effetto della nota di variazione in aumento, essendo stato inizialmente inferiore allo stesso limite.
Se la variazione avviene dopo il termine previsto per la comunicazione, l’importo sarà indicato nella comunicazione relativa all’anno in cui la nota di variazione viene emessa.
Come già indicato, l’adempimento in oggetto ha cadenza annuale e deve essere assolto entro il 30 aprile di ciascun anno (termini di invio della comunicazione) con riferimento alle operazioni relative al precedente anno d’imposta. Solo per l’anno d’imposta 2010, il termine indicato è stato posticipato al 31/10/2011.
Scaduti i termini, il contribuente che intende rettificare o integrare la comunicazione, entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine, può presentare una nuova comunicazione attraverso l’invio di file integralmente sostitutivi dei precedenti. Successivamente, oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto, si rende applicabile l’istituto del ravvedimento operoso in presenza delle condizioni previste dall’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n° 472.
L’omessa trasmissione della comunicazione, l’invio della stessa con dati incompleti o non rispondenti al vero, comportano l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 258 euro ad un massimo di 2.065 euro.
Tra gli esempi che è possibile indicare – sulla base degli elementi forniti dalla Circolare – vi è quello relativo all’acquisto, effettuato nel 2010 da parte di un’impresa, di un automezzo con valore 30.000 euro (Iva esclusa), pagato con acconto di 5.000 euro e successive rate. Dato che l’importo unitario è superiore alla soglia di 25mila euro prevista per l’anno 2010, l’operazione deve essere comunicata per lo stesso anno e, con riferimento alla comunicazione del 2011 e di ciascun anno di corresponsione delle rate, saranno oggetto di riepilogo i pagamenti effettuati, per l’importo complessivo delle somme versate, con indicazione della data di registrazione dell’ultimo pagamento effettuato nel campo “data dell’operazione”.
Un ulteriore esempio può riferirsi al caso di un gioielliere che vende merce ad un cliente non residente nel territorio nazionale. Dal giorno 01/07/2011, per le operazioni di importo almeno pari a 3.600 euro (Iva inclusa), è necessaria la schedatura del cliente con obbligo di indicazione del nome, cognome, data di nascita, comune o stato estero di nascita, provincia di nascita e Stato estero del domicilio fiscale.
(per i chiarimenti della circolare 28/E/2011 delle Entrate sugli obblighi per autoveicoli ed immobili, e per i dati identificativi che commercianti e artigiani devono ottenere dai clienti residenti sul territorio nazionale e non residenti si legga http://www.questidenari.com/?p=4654)
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1/7/2011, 2010, 2011, 22/12/2010, 24 e, 30, 30 aprile, 30 maggio, 30/5/2011, 3000, 31/10/2011, 3600, acconto, agenzia entrate, ai fini, al dettaglio, anno, art. 13, automezzo, beni, cedente, cessionario, cessioni, circolare, clienti, codice fiscale, commercio, commissionari, committente, compilazione, comunicazione, comunicazione telematica, concessione, consumatore, contratto, contratto compravendita, corrispettivi, corrispettivo, dati, decreto legislativo 472/97, Dl 31/5/2010 78, elementi, emissione, esempio, esente, estero, euro, fatture, fiscale, fornitori, frazionato, gioielliere, imponibile, importo, imposta, impresa, incompleta, integrazione, invio, istruzioni, Italia, IVA, legge 122/2010, limite, massimo 30 giorni, necessari, non, nota, obbligo, oltre, omissione, operazioni, orologio, pagamento, partita iva, periodico, prestatore, preziosi, provvedimento, rate, ravvedimento operoso, residenti, rettifica, ricevuta, rilevanti, rivenditori, saldo, sanzioni, schedatura, scontrino, servizio, singola, soggetti passivi, soglia, somma, sopra, spesometro, superiori a, telematica, termini, trasmissione, unico, unitario, valore, variazione