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Causale del bonifico per spese di ristrutturazione e codice fiscale del beneficiario. Trasferimento della detrazione per vendita dell’immobile

(continua da “Detrazione Irpef per interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione ordinaria e straordinaria: spese ammesse e interessi passivi sul mutuo”)

Tra le varie novità introdotte dalla normativa, nel caso in cui l’unità immobiliare sia oggetto di cessione (vendita o trasferimento per atto tra vivi) prima che sia trascorso l’intero periodo di agevolazione fiscale, è stata prevista la facoltà riconosciuta al venditore di scegliere se continuare ad usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate oppure trasferire il diritto all’acquirente/persona fisica dell’immobile (ipotesi che si realizza automaticamente in assenza di indicazioni contenute nell’atto di compravendita). In caso di decesso dell’avente diritto, invece, il bonus si trasmette per intero all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile.

La detrazione per gli interventi di recupero edilizio non può essere cumulata con l’agevolazione fiscale prevista per i medesimi interventi dalle disposizioni relative al risparmio energetico.

Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga, il codice fiscale o il numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

In particolare, dalla ricevuta del bonifico bancario o postale deve risultare con precisione il riferimento normativo inserito nella causale “bonifico per lavori di ristrutturazione ai sensi dell’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986”; infatti le Entrate, in risposta all’interpello n. 901-184/2013 (protocollo 2013/41381), hanno escluso la validità della causale del bonifico indicante il generico riferimento al Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

La stessa risoluzione della Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate del Piemonte, tuttavia, ha ammesso il carattere descrittivo per la causale (es. “detrazione del 50% per spese di manutenzione straordinaria”) che pone l’operatore di banca o Poste in condizione di comprenderne il contenuto al fine di trattenere la ritenuta d’acconto sull’importo pagato; se invece la trattenuta non viene effettuata, l’omissione è imputabile al contribuente che, compilando il bonifico in maniera inappropriata, ha impedito la corretta codifica del versamento. Pertanto, in luogo della precisa norma, è consentita l’indicazione della disposizione che ha regolato la detrazione del 36% fino al 31/12/2011 (art. 1, legge 27 dicembre 1997, n. 449), ovvero quella che dal 1° gennaio 2012 ha prorogato a regime l’incentivo (art. 4, 1°, lettera c, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201).

In caso il bonifico non presentasse i requisiti descritti, ai fini dell’ottenimento del beneficio fiscale, si renderebbe necessario procedere alla disposizione di un nuovo bonifico recante i dati corretti e regolare i flussi di pagamento col soggetto beneficiario (per approfondimenti sui contenuti della “risoluzione n. 55/E del 7 giugno 2012” si legga “D.L. 83/2012: detrazione 50% per intervento di ristrutturazione edilizia e bonifico”).

Le spese che non vengono liquidate a mezzo bonifico (oneri di urbanizzazione, diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo) possono essere pagate con diverse modalità.

Quando diversi soggetti sostengono la spesa ed intendono tutti usufruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale delle persone interessate. Se il bonifico contiene indicazione del codice fiscale del solo soggetto che fino al 13/05/2011 era obbligato a presentare il modulo di comunicazione al Centro operativo di Pescara, gli altri aventi diritto devono riportare nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale indicato sul bonifico.

In aggiunta, per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento.

(continua “Detrazione 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici nuovi con bonifico, carta di credito o bancomat fino al 31 dicembre 2013“)

D.L. 83/2012: detrazione 50% per intervento di ristrutturazione edilizia e bonifico

Come stabilisce l’art. 11 del Decreto Sviluppo, comma 1, a partire dal giorno di pubblicazione del Decreto e fino al 30 giugno 2013, aumenta al 50% il bonus fiscale sulle ristrutturazioni edilizie e raggiunge la cifra di 96.000 euro il limite di spesa per unità immobiliare. Dal 1° gennaio 2012 fino al 25 giugno 2012, invece, la detrazione spettava nella misura del 36% col limite di spesa di euro 48 mila per unità immobiliare.

Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83

Misure urgenti per la crescita del Paese (GU n. 147 del 26-6-2012 – Suppl. Ordinario n. 129)

Entrata in vigore del provvedimento: 26/06/2012

(omissis)

Art. 11 – Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico

1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, relative agli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis.

Pertanto la rateazione in 10 anni dell’incentivo riguarda le singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e le loro pertinenze possedute o detenute dal contribuente che abbia fatto eseguire interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo (per le parti comuni condominiali, in aggiunta agli interventi indicati, vanno considerati quelli di manutenzione ordinaria), interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune o finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, ed infine “relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia”.

Ai fini del beneficio fiscale, rimane indispensabile la tracciabilità dello strumento di pagamento utilizzato per le spese documentate: il bonifico (bancario o postale, anche telematico, assimilati secondo la circolare 10 giugno 2004 n. 24/E) disposto deve riportare:

–        causale del versamento che indichi le disposizioni istitutive della detrazione;

–        codice fiscale del beneficiario della detrazione (in caso la spesa venisse sostenuta da diversi soggetti, è necessario riportare il codice fiscale di ciascuno di essi);

–        codice fiscale o numero di partita Iva del soggetto beneficiario del bonifico;

–        in caso di lavori condominiali, codice fiscale sia del condominio che dell’amministratore.

Il contenuto innovativo della Risoluzione n. 55/E del 7 giugno 2012 esclude la validità del bonifico carente dei requisiti richiesti: se mancano il codice fiscale del beneficiario della detrazione, la partita Iva della ditta incaricata dei lavori e gli estremi della norma agevolativa, non è più possibile riparare fornendo a banca o Poste gli elementi mancanti ma, per accedere alla detrazione, si rende indispensabile ripetere il pagamento attraverso una nuova disposizione di bonifico completa di tutti i dati e procedere alla restituzione della somma originariamente trasferita col primo bonifico. Le motivazioni sono riconducibili alla necessità di favorire l’operatività delle banche e delle Poste che applicano la ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari dei pagamenti (art. 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

(continua “Ristrutturazione edilizia: limiti di spesa e detrazione fiscale, causale e data del bonifico per acconto e saldo)

(per le novità introdotte dalla riforma del 2012 in materia di parti comuni: “Riforma del condominio 2012: azione legale obbligatoria contro un condomino moroso, copia documenti in formato digitale, sanzioni e animali domestici“)

(ulteriori approfondimenti sulla detrazione fino al limite di 96.000 euro: “Circolare n. 13/E del 9 maggio 2013: detrazione per interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica. Ravvedimento operoso e sanzioni“)

(per le novità introdotte dal decreto legge n. 63/2013: “Spese di ristrutturazione edilizia: detrazione Irpef, beneficiari e intestazione di bonifico e fattura“)

(per approfondimenti sulla corretta indicazione della causale del bonifico: “Causale del bonifico per spese di ristrutturazione e codice fiscale del beneficiario. Trasferimento della detrazione per vendita dell’immobile“)