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La circolare del 30 luglio sulla riforma del Codice della Strada: zero alcol per neopatentati e conducenti professionali

Praticamente in coincidenza del ricorso al Consiglio di Stato contro la sospensiva del Tar (http://www.questidenari.com/?p=2805) – richiesto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per consentire all’Anas di procedere comunque agli incassi maggiorati dei pedaggi autostradali durante l’esodo, e che fa registrare l’appello delle associazioni di consumatori a conservare le ricevute dei pedaggi per l’eventuale rimborso – viene emessa la prima circolare sulla riforma del Codice della Strada (legge 120/10).

La circolare del dipartimento Pubblica Sicurezza (prot. 300/A/10777/10/101/3/3/9 del 30 luglio) tratta le disposizioni in vigore già da venerdi 30 luglio: tra queste, la temuta applicazione della “tolleranza zero” nei confronti di coloro che, dopo aver bevuto alcolici, si mettono alla guida e appartengono alle seguenti categorie:

–        giovani sotto i 21 anni, o quanti hanno conseguito la patente B da meno di 3 anni, anche se alla guida di motorini e minicar

–        tassisti e autisti di veicolo a noleggio con conducente

–        conducenti di mezzi pesanti e pullmini con più di 9 posti

–        conducenti di auto con rimorchio a traino (anche roulotte o motoscafo) il cui peso complessivo superi le 3,5 tonnellate.

In particolare, l’ultimo punto si riferisce a Suv e camper, abbinati a rimorchi, il cui conducente deve essere in possesso di patente C o BE.

Rispetto a quanto avvenuto nel recente passato in applicazione del codice stradale, ora sono necessari 3 test (quando i primi 2 abbiano avuto esito positivo) per procedere a sanzionare il neo-patentato o il conducente professionale. Fra i motivi che inducono all’adozione di una maggiore cautela vi sono i dubbi sull’attendibilità della rilevazione degli etilometri in dotazione alle Forze dell’Ordine, come pure recepito da alcune sentenze della magistratura.

In caso il conducente si rifiuti di sottoporsi al test, sono previste sanzioni penali, sospensione della patente e confisca del mezzo – confisca a cui non si procede se il veicolo appartiene a terzi estranei al reato, ma in tal caso raddoppia la durata della sospensione della patente.

Infine, se il conducente si trova sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, le sanzioni vengono applicate pur in assenza di visita medica, dato che sono sufficienti le analisi sui liquidi biologici.

(per la seconda Circolare del 12 agosto 2010 sulla riforma del Codice della Strada si veda http://www.questidenari.com/?p=2857)

(ulteriori dettagli sulle sanzioni per uso di alcol da parte di conducenti professionali, e per mancato rispetto delle durate previste per i turni di lavoro e riposo, sono reperibili alla pagina http://www.questidenari.com/?p=2979)

(per l’entrata in vigore al giorno 9 febbraio 2011 delle norme relative ai limiti di potenza specifica e assoluta per veicoli guidati da neopatentati, ai limiti di velocità e alle sanzioni per gli stessi conducenti, si legga http://www.questidenari.com/?p=3655)

(sulla sanzione per coloro che guidano motorini e minicar senza la necessaria autorizzazione si legga http://www.questidenari.com/?p=3900)

Il Tar Lazio sospende dal 30 luglio il pagamento dei pedaggi autostradali maggiorati

A partire dal 1° luglio 2010, gli incrementi del pedaggio autostradale al casello – pagato durante i primi giorni di entrata in vigore delle nuove norme stabilite con la manovra anti-crisi http://www.questidenari.com/?p=2746 – hanno portato a pagamenti maggiorati per le vecchie tratte Anas e a pagamenti prima non dovuti nei raccordi che collegano le stesse autostrade ai grandi centri urbani.

Ad essere maggiormente colpiti dagli aumenti così stabiliti, che nei casi limite possono arrivare a +20% rispetto alle vecchie tariffe corrisposte dai conducenti dei mezzi pesanti, sono stati i pendolari, ovvero gli utenti che abitualmente, giorno dopo giorno, percorrono le tratte della società Anas per recarsi al lavoro e tornare a casa.

Ma dalla mezzanotte di oggi, grazie alla sentenza sospensiva dell’efficacia del decreto pronunciata dal Tar Lazio, e la cui applicazione si estende alle autostrade di tutta Italia, l’aumento del pedaggio non è più applicabile causa la mancata corrispondenza tra il pedaggio richiesto ed il beneficio per l’utenza in termini di servizio prestato.

In altri termini, secondo la prima sezione del Tar del Lazio, il pedaggio aumentato non costituirebbe una “tariffa” per un servizio erogato attraverso le infrastrutture, ma una “tassa” a fronte della quale non vi è una prestazione aggiuntiva di servizio da parte dell’Anas.

Fonte: IlMessaggero.it

D.L. 78 del 31/05/2010 e maxiemendamento approvato

In attesa della definitiva conversione in legge – entro fine luglio – della manovra anti-crisi di Tremonti (decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 – http://www.questidenari.com/?p=2662), ecco alcuni punti del testo approvato dal Senato il giorno 15/07/2010 con le modifiche del maxiemendamento, come richiesto dalla questione di fiducia posta dal Governo:

Art. 9 – stipendi degli statali. Nel triennio 2011-2013 il blocco degli stipendi dei dipendenti pubblici è riferito al trattamento ordinariamente spettante nel 2010, al netto di arretrati, maternità, congedi e malattia.

Per i magistrati è previsto un taglio dell’indennità speciale giudiziaria del 15% per il 2011, del 25% per il 2012, del 32% per il 2013 (fonte : economia.virgilio.it).

Art. 12 – previdenza. Saranno aggiornati con cadenza triennale, a partire dal 2015, i requisiti di età e la somma tra età e contributi per le pensioni di anzianità, ed i requisiti di età per le pensioni di vecchiaia (comprese pensione sociale e vecchiaia contributiva a 65 anni). A partire dal 2011 si applicheranno finestre personalizzate per la decorrenza dell’assegno sia per le pensioni di vecchiaia che per quelle di anzianità: dovranno trascorrere 12 mesi per i dipendenti, e 18 mesi per gli autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, parasubordinati), dalla data di maturazione dei requisiti; la finestra sarà di 18 mesi per le pensioni risultanti da totalizzazione (fonte: IlSole24Ore.com). Non cambia nulla, invece, per il personale della scuola. Le nuove regole non trovano applicazione per lavoratori in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati prima del 30/04/2010, e per lavoratori che al 31/05/2010 sono titolari di prestazioni a carico dei fondi di solidarietà di settore, come nel caso dei bancari.

Dal 1° gennaio 2012 le donne che lavorano nel pubblico impiego raggiungono a 65 anni i requisiti per la pensione di vecchiaia, fermo restando il pensionamento a 61 anni per le dipendenti pubbliche che maturino i requisiti entro il 31/12/2011.

Per tutti i dipendenti pubblici (sia uomini che donne) rimane confermata la stretta sulla buonuscita in base agli importi erogati: tra i 90 ed i 150 mila euro, la liquidazione sarà erogata in 2 anni, in 3 anni al di sopra dei 150 mila euro (per approfondimenti si vedano i commi 7 e 9 dell’art. 12).

Infine, per tutti i lavoratori come riportato ab initio, dal 2015 i requisiti di pensionamento saranno adeguati all’aumento della speranza di vita calcolato dall’Istat (fonte: IlCorriere.it). In pratica, da gennaio 2015 scatterà un primo incremento di 3 mesi dell’età pensionabile, dal 2019 il 2° scatto corrisponderà a quanto misurato dall’Istat effettivamente, il 3° scatto dal 2022 e poi uno scatto ogni 3 anni. Il sistema si applica pure alle pensioni sociali e a quelle di anzianità, mentre non vale per chi raggiunge 40 anni di contributi.

Artt. 20, 21, 23, 24, 25, 29 e 31. Conferma per: limitazioni all’uso di contanti e titoli al portatore (art. 20 – http://www.questidenari.com/?p=2669), comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti a fini Iva superiori a 3mila euro (art. 21), contrasto alle imprese “apri e chiudi” (art. 23) ed alle imprese in perdita sistemica (art. 24), applicazione di una ritenuta d’acconto del 10% sui pagamenti relativi alle ristrutturazioni edilizie ed alle opere sul risparmio energetico (art. 25), accorciamento dei tempi di riscossione delle somme dovute a seguito di accertamento per imposte sui redditi ed Iva (art. 29).

In ordine agli stessi punti, si elencano di seguito le novità.

Le violazioni alle norme stabilite in materia di antiriciclaggio (emissione, accensione e negoziazione di assegni bancari, circolari e libretti al portatore) non saranno sanzionate se commesse tra il 31 maggio ed il 15 giugno 2010 (art. 20).

L’attività di vigilanza sistematica a cui sono sottoposte le imprese in perdita fiscale (non determinata da erogazioni di compensi ad amministratori e soci) per più di un periodo d’imposta non riguarda quelle che hanno deliberato e liberato per intero nel medesimo periodo un aumento di capitale a titolo oneroso di importo almeno pari alla perdita fiscale stessa (art. 24).

Gli atti di accertamento fiscale emessi dall’Agenzia delle Entrate divengono esecutivi in 60 giorni (art. 29).

Rimane vietata la compensazione dei ruoli definitivi, ma la sanzione è applicata sul 50% degli importi iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell’importo indebitamente compensato (art. 31). La sanzione non trova applicazione finché sull’iscrizione a ruolo pende contestazione giudiziale o amministrativa, né può superare la metà di quanto indebitamente compensato.

A partire dal 1° gennaio 2011, sono compensabili con le somme iscritte a ruolo i crediti maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali o del servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti.

Art. 30 – riscossione INPS. Dovranno essere pagate entro 60 giorni le somme che, dal 1° gennaio 2011, verranno contestate dall’Inps con la notifica dei nuovi “avvisi di addebito”. In difetto, è prevista l’espropriazione forzata con poteri, facoltà e modalità della riscossione a mezzo ruolo.

Art. 39 tasse in Abruzzo. E’ prorogata al 20 dicembre 2010 la sospensione del pagamento per i tributi dovuti da persone fisiche, titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, e da soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d’affari inferiore a 200mila euro (escluse banche e imprese d’assicurazione). La ripresa della riscossione di tributi e contributi verrà effettuata in 120 rate mensili di pari importo a partire da gennaio 2011, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori.

Art. 40-bis – multe per quote latte. La sospensione del pagamento del tributo in scadenza 30 giugno 2010 per le quote latte è prorogata fino al 31 dicembre 2010.

Art. 48-termagistrati. Il Ministero della Giustizia è autorizzato ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso (concluso entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto). La copertura delle risorse necessarie all’assunzione delle nuove toghe sarà realizzata attraverso l’aumento del contributo unico, essendo le tasse processuali così quantificate in base al valore del processo:

–        33 euro per processi fino a 1.100 euro

–        77 euro per processi tra 1.100 euro e 5.200 euro

–        187 euro per processi tra 5.200 euro e 26.000 euro

–        374 euro per processi tra 26mila euro e 52mila euro

–        550 euro per processi tra 52mila euro e 260mila euro

–        880 euro per processi tra 260mila euro e 520mila euro

–        1.221 euro per processi sopra 520mila euro

Per i procedimenti di esecuzione immobiliare, il contributo passa a 220 euro.

Ulteriori approfondimenti dal testo del maxiemendamento che è possibile scaricare (in formato pdf) dal sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per visionare tutti gli articoli sulla manovra anti-crisi: http://www.questidenari.com/?tag=dl-3152010-78.

(per la conversione dell’art. 20 nella legge 122/2010 si legga: http://www.questidenari.com/?p=2839)

(per la conversione in legge 122 dell’art. 25 del Dl 78/2010 si veda http://www.questidenari.com/?p=2953)

(per gli aggiornamenti relativi alla decorrenza dei trattamenti pensionistici – Legge di stabilità 2011 n° 220/2010 – si legga http://www.questidenari.com/?p=3516)

(per approfondimenti sulla preclusione alla autocompensazione – art. 31 – da gennaio 2011: http://www.questidenari.com/?p=3562)

(per l’art. 21 sulla comunicazione delle operazioni rilevanti a fini Iva si legga: http://www.questidenari.com/?p=3576)

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1° luglio 2010: aumenti del pedaggio autostradale. I caselli del Grande Raccordo Anulare e le altre stazioni italiane

La conferma della maggiorazione di pedaggio – dovuto presso le stazioni situate fra autostrade e raccordi – obbliga al pagamento tutti coloro che, a partire da quest’oggi 1° luglio 2010, percorreranno le strade Anas alla guida di auto e moto (1 euro), oppure alla guida di camion (2 euro). Il limite imposto del 25% alla maggiorazione del vecchio pedaggio, tuttavia, impedisce aumenti record per i pendolari abituati a pagare pochi euro sui percorsi brevi.

Il tutto, previsto dalla manovra anticrisi (http://www.questidenari.com/?tag=dl-3152010-78), è stato autorizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri al pari del sovra canone da applicarsi alle tratte autostradali già sottoposte ad esazione.

Il pagamento maggiorato forfetario viene effettuato presso i ventisei caselli interconnessi ai raccordi ed alle autostrade Anas, e detto sovrapedaggio riguarda esclusivamente coloro che provengono o si dirigono verso le autostrade.

Per quanto riguarda Roma, le stazioni di esazione sono state aumentate di numero, rispetto alle iniziali, al fine di impedire che i conducenti potessero utilizzare percorsi alternativi ed evitare così il pagamento; fermo restando che, come più volte ricordato (http://www.questidenari.com/?tag=gra), non impone alcun pedaggio la percorrenza del Grande Raccordo Anulare per gli spostamenti da una parte all’altra della città.

I caselli di Roma sono: Roma Nord e Fiano Romano sull’A1; Roma Est, Lunghezza, Settecamini e Ponte di Nona sull’asse per l’Aquila; Roma Sud sull’Autostrada del Sole; Roma Ovest e Maccarese Fregene sulla Roma-Fiumicino.

Le altre stazioni italiane interessate dagli aumenti forfetari sono: Nocera (A3), Cava dè Tirreni (A3), San Gregorio (A18), Buonfornello (A20), Mercato S. Severino (A30), Avellino Est (A16), Firenze-Certosa (A1), Valdichiana (A1), Ferrara Sud (A13), Benevento (A16), Falchera (A55), Bruere (A55), Settimo Torinese (A55), San Benedetto del Tronto (A14), Chieti-Pescara (A25), Pescara Ovest Chieti (A14), Lisert (A4) – fonte: IlMessaggero.it.

Oltre alla maggiorazione tariffaria forfetaria, dal 1° luglio 2010 si paga anche il sovra canone fissato in termini di millesimi di euro a chilometro percorso (http://www.questidenari.com/?p=2714): l’aumento, pari ad 1 o 3 millesimi di euro in base alla distinzione tra veicoli leggeri e veicoli pesanti, riguarda tutti i percorsi autostradali già sottoposti a pedaggio.

(per il successivo accoglimento del ricorso contro i pedaggi da parte del Tar Lazio: http://www.questidenari.com/?p=2805)

DL 31 maggio 2010: aggiornamenti sulle tratte a pagamento e sugli aumenti di pedaggio della rete Anas

La data del 1° luglio prossimo – secondo quanto stabilito dal DL 78 del 31 maggio 2010 http://www.questidenari.com/?tag=dl-3152010-78 – segnerà per gli automobilisti italiani, diretti al lavoro o nei luoghi di villeggiatura alla guida di moto, auto, Suv, caravan e furgoni, l’aumento del pedaggio da corrispondere ai caselli autostradali nella misura compresa tra l’1,5% ed il 3,5%. Più forte, anche oltre il 5%, sarà invece l’aumento per i veicoli a tre, quattro e cinque assi ed ancora, a partire dal 1° gennaio 2011, gli importi verranno raddoppiati per tutte le classi di pedaggio (A, B, 3, 4 e 5).

E’ quanto prevede il 4° comma dell’art. 15 del decreto-legge n° 78, dove si stabilisce la misura di un sovra canone dovuto dalle società concessionarie all’Anas, e che le concessionarie stesse scaricheranno economicamente sugli utenti in base alla percorrenza chilometrica.

In aggiunta, realizzata la mappa delle nuove tratte da sottoporre a pedaggio (11 autostrade e 11 raccordi), quest’oggi è noto che non sarà più gratuita la percorrenza del Grande Raccordo Anulare di Roma, sia pure nelle sole tratte collegate dai caselli di Roma Nord, Roma Sud e Roma Est-Lunghezza (http://www.questidenari.com/?p=2673).

Allo stesso modo, il pedaggio sarà dovuto per l’autostrada Roma-aeroporto di Fiumicino, la Salerno-Reggio Calabria, la Palermo-Catania, la Palermo-Mazara del Vallo, e per il raccordo autostradale Siena-Firenze, Pavia-autostrada A/7 “Milano – Serravalle” e Torino-aeroporto di Caselle – fra gli altri.

In attesa della metà di luglio, entro la quale saranno resi noti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri anche i “criteri e le modalità per l’applicazione del pedaggio” su autostrade e raccordi, l’Anas potrà applicare – in regime transitorio dal 1° luglio 2010 – pedaggi di 1 o 2 euro (a seconda della classe di peso del veicolo) da far pagare presso le attuali stazioni di esazione a coloro che percorrono le tratte sopra indicate.

Fonte: IlSole24Ore.com

(prossimo articolo: http://www.questidenari.com/?p=2746)

DL 31 maggio 2010: chiarimenti sul pedaggiamento della rete autostradale Anas

Le poche righe riportate sul sito web della società Anas, gestore della rete stradale ed autostradale italiana (fonte: stradeanas.it), riferiscono solo quanto è possibile leggere dalla relazione tecnica al decreto legge sulla manovra (http://www.questidenari.com/?tag=dl-3152010-178), e cioè che il sistema dei pedaggi, quando sarà arrivato a regime, implicherà l’utilizzo di un sistema di esazione di tipo free flow (a flusso libero) in sostituzione dei tradizionali caselli.

Al momento, difatti, occorre solo attenersi a quanto si evince dal 1° comma dell’art. 15 del Decreto-legge del 31 maggio 2010, n.78: entro 45 giorni dall’entrata in vigore del decreto, saranno stabiliti i criteri per l’applicazione del pedaggio, e le tratte da sottoporre allo stesso sistema di pagamento, allo scopo di finanziare la gestione, la manutenzione straordinaria ed i nuovi investimenti delle infrastrutture.

Fra le tratte autostradali possibili candidate al pedaggiamento potrebbero esservi la Salerno-Reggio Calabria o la Roma-Fiumicino, per le quali le opere di istallazione dei nuovi caselli richiederebbero circa due anni.

I tempi lunghi di realizzazione hanno fatto propendere così per un regime transitorio: a partire dal 1° luglio 2010, l’art. 15, 2° comma del decreto legge 31/05/2010 n° 78 conferisce ad Anas la facoltà di applicare pedaggi maggiorati – di un importo pari ad 1 o 2 euro, ma in ogni caso inferiore al 25% del dovuto – da riscuotere presso i caselli che collegano le autostrade o le stesse ai raccordi autostradali.

Con particolare riferimento al Grande Raccordo Anulare di Roma, ciò significa che gli automobilisti tassati potranno essere soltanto quelli in transito sul GRA e diretti verso le autostrade di Firenze (al casello Roma Nord), L’Aquila (al casello Lunghezza) o Napoli (al casello Roma Sud), ovvero coloro che percorrono lo stesso tragitto in senso di marcia inverso. Al contrario, niente pedaggio per gli automobilisti che imboccano il raccordo per spostarsi verso un’altra zona di Roma.

La maggiorazione del pedaggio potrebbe interessare anche altri raccordi autostradali Anas, fra cui il raccordo Tangenziale Nord di Bologna, il raccordo Siena-Firenze, il raccordo Pavia-A7 Milano Serravalle, ed il raccordo Torino-aeroporto di Caselle (fonte: IlMessaggero.it).

(per i successivi aggiornamenti: http://www.questidenari.com/?p=2714)