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Interventi di efficienza energetica: in detrazione il 65% delle spese fino al 31 dicembre 2013. Bonus fiscale fino al 30 giugno 2014 per i condomini

La detrazione fiscale dall’imposta lorda per le spese documentate relative agli interventi di efficienza energetica sugli immobili privati, con l’approvazione del decreto legge di venerdi 31 maggio, aumenta dal 55% al 65% e viene prorogata dal 1° luglio 2013 fino al 31 dicembre 2013 per famiglie e privati cittadini (art. 14, 1°). La stessa detrazione fiscale, in base al 2° comma dell’art. 14, è prorogata dal 1° luglio 2013 fino al 30 giugno 2014per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio”.

Il bonus fiscale riguardante Irpef e Ires, previsto dal D.L. recante “Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea”, sarà ottenuto in 10 rate annuali (art. 14, 3°) di uguale importo.

Non sono più detraibili, tra le spese escluse dal 1° comma dell’art. 14, quelle relative alla sostituzione

        degli impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia;

        degli scaldacqua tradizionali con gli scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

L’incremento della percentuale detraibile, ovviamente, comporta l’abbattimento della spesa massima agevolabile a parità di valore massimo della detrazione: ad esempio per i pannelli per l’acqua calda (solare termico) e per le strutture opache e finestre (muri esterni e sottotetto) il limite scende a 92.307,69 euro (la detrazione massima di 60mila euro è restituita dal 65% di detta cifra relativa al limite della spesa agevolabile); 46.153,84 euro per gli impianti di climatizzazione (caldaia a condensazione); 153.486,15 euro per la riqualificazione energetica generale (efficienza negli edifici).

Anche dopo il 30 giugno prossimo i pagamenti dovranno essere eseguiti nel modo consueto attraverso disposizione di bonifico, che riporta nella causale la norma agevolativa, e utilizzo del codice fiscale di beneficiario e contribuente. Per i tempi di esecuzione dell’operazione, se si tratta di persone fisiche, lavoratori autonomi e professionisti, rimane valido il principio di cassa secondo cui la data ordine deve ricadere nel periodo di proroga; se si tratta di imprese, invece, viene adottato il principio di competenza.

(continua “Spese di ristrutturazione edilizia: detrazione Irpef, beneficiari e intestazione di bonifico e fattura“)

Circolare n. 13/E del 9 maggio 2013: detrazione per interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica. Ravvedimento operoso e sanzioni

Con la Circolare n. 13/E del 9 maggio 2013, avente ad oggetto “risposte a quesiti riguardanti detrazioni”, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al sostenimento spese per interventi di recupero edilizio su un medesimo immobile nel periodo d’imposta 2012: il contribuente può decidere di avvalersi della sola detrazione nella misura del 50% per le spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre fino al limite di euro 96.000 e, conseguentemente, rinunciare la beneficio dello sconto previsto per la rimanente parte di spese sostenute da inizio anno fino al 25 giugno 2012 entro la soglia di euro 48.000.

In ordine alla detrazione del 55% per interventi di riqualificazione energetica negli edifici prorogata fino al 30 giugno 2013, la circolare n. 13/E distingue tra

–        lavori eseguiti sia nel 2012 che nel 2013, con spese sostenute in entrambi gli anni e relative al medesimo intervento, per i quali la comunicazione all’ENEA deve essere effettuata nei 90 giorni dalla data di fine lavori (non necessariamente entro il 30 giugno 2013);

–        lavori conclusi nel 2012, per i quali la scheda informativa è stata inviata all’ENEA nei 90 giorni dalla chiusura dei lavori, con parte delle spese sostenute nel 2013: queste ultime spese, sostenute dopo l’invio della comunicazione e relative al medesimo intervento, sono comunicate dal contribuente integrando la scheda originariamente trasmessa all’ENEA non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale le spese stesse possono essere portate in detrazione.

Infine, circa la preventiva comunicazione di fine lavori non eseguita tempestivamente, la circolare n. 13/E – richiamando l’art. 2, 1°, del D.L. n. 16 del 2012 – ricorda che “la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali” non è preclusa al contribuente (“sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza”) se lo stesso

        possiede i requisiti sostanziali richiesti dalla legge;

        versa l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’art. 11, 1°, del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall’art. 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista;

        effettua la comunicazione ovvero esegue l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile.

Sul punto era già intervenuta la precedente circolare n. 38/E del 28 settembre 2012 (ravvedimento operoso: c.d. remissione in bonis) precisando che

–        la sanzione minima, pari ad euro 258, deve essere versata tramite modello F24 (codice tributo 8114) senza possibilità di effettuare la compensazione con crediti eventualmente disponibili e non può essere oggetto di ravvedimento ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

–        la prima dichiarazione utile è da intendersi come “la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l’adempimento stesso”.

Pertanto, se il termine per l’invio della scheda informativa all’ENEA scadesse il 30/06/2013 (ad esempio), l’adempimento andrebbe effettuato entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2012, ovvero entro il 30/09/2013.

(per la proroga e l’innalzamento dell’ecobonus in materia di riqualificazione energetica negli edifici: “Interventi di efficienza energetica: in detrazione il 65% delle spese fino al 31 dicembre 2013. Bonus fiscale fino al 30 giugno 2014 per i condomini“)

Risoluzione n. 22/E del 2 aprile 2013: scambio sul posto, ritiro dedicato e documentazione necessaria per detrazione 50% in caso di acquisto e installazione di impianto fotovoltaico per il risparmio energetico

Con la risoluzione n. 22/E del 2 aprile 2013 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicabilità della detrazione fiscale 36% (art. 16-bis del Tuir) alle spese di acquisto e installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica. Per le spese documentate relative agli interventi di cui all’art. 16-bis, comma 1°, sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, la detrazione d’imposta è stata aumentata al 50% ed il limite massimo di spesa su cui applicare la detrazione è salito a 96.000 euro per unità immobiliare (si legga “D.L. 83/2012: detrazione 50% per intervento di ristrutturazione edilizia e bonifico” ed i successivi articoli).

L’articolo 16-bis del TUIR ha reso permanente la detrazione dall’Irpef delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio ed in particolare quelli (lett. h) che possono essere realizzati acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici.

La risoluzione n. 22/E, in merito a detta documentazione, rimarca che non si rende necessaria specifica attestazione dell’entità del risparmio energetico ma è sufficiente “conservare la documentazione comprovante l’avvenuto acquisto e installazione dell’impianto a servizio di un edificio residenziale”. In ogni caso i soggetti che intendono avvalersi della detrazione di imposta dovranno conservare le abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia “ovvero, nel caso in cui la normativa non preveda alcun titolo abilitativo, un’apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445” (c.d. Legge Bassanini quater).

La detrazione in esame è compatibile (cfr. cumulabilità dei benefici) con il meccanismo dello scambio sul posto e del ritiro dedicato ed inoltre l’installazione di un impianto fotovoltaico diretto alla produzione di energia elettrica, ai fini della stessa detrazione, deve avvenire essenzialmente per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione dell’utente (usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici etc.). Pertanto rimane esclusa la possibilità di fruire della detrazione “quando la cessione dell’energia prodotta in eccesso configuri esercizio di attività commerciale”.

Spesometro: scadenza del 31 gennaio 2013 per la comunicazione delle operazioni rilevanti

Con provvedimento dell’11 ottobre 2012, le Entrate hanno prorogato al 31 gennaio 2013 il termine del 30 aprile 2012 (che a sua volta era stato già prorogato al 15 ottobre 2012: si legga “Spesometro: prorogata al 15 ottobre 2012 la comunicazione degli acquisti con carta di credito e bancomat”).

Pertanto, entro quest’oggi 31/01/2013, gli operatori finanziari devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati degli acquisti di importo pari o superiore a 3.600 euro effettuati tra il giorno 06/07/2011 ed il 31/12/2011 a mezzo carta di credito, bancomat o prepagata.

Le comunicazioni all’anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti – relative ai dati dell’acquirente, all’importo complessivo della transazione, alla data di effettuazione, al codice fiscale dell’operatore che ha reso possibile il pagamento con moneta elettronica attraverso il POS – sono finalizzate a costituire le banche dati poi utilizzate dal Fisco per appurare se esiste congruità tra le spese sostenute dal contribuente ed i redditi dichiarati dallo stesso (c.d. spesometro).

In particolare, andrà indicato il codice fiscale dei soggetti associati con i quali è stato stipulato un contratto di installazione e utilizzo dei dispositivi POS (Point of sale) per la ricezione dei pagamenti elettronici.

(per la trasmissione dei dati relativi ai rapporti finanziari finalizzata alla formazione di liste selettive dei contribuenti a rischio evasione: “Movimentazione conto corrente, acquisto titoli, acquisti con carta di credito e bancomat: comunicazione dati all’Anagrafe Tributaria per la lotta agli evasori fiscali“)

Conto corrente e libretti di risparmio: imposta di bollo secondo il D.M. 24 maggio 2012 e tassazione delle rendite

(continua da “Conto deposito, titoli, buoni postali, fondi comuni e polizze vita: imposta di bollo secondo il D.M. 24 maggio 2012 e tassazione delle rendite”)

Anziché in misura proporzionale come previsto per i prodotti finanziari, per il conto corrente e per i libretti di risparmio presso banche e Poste italiane il bollo è stato stabilito nella misura fissa su base annua di euro 34,20, con esenzione (per le persone fisiche) nei casi in cui la giacenza media annua risultante da estratti conto e rendiconti non abbia superato 5 mila euro (D.M. 24 maggio 2012, art. 2, 4° comma). Le relative rendite finanziarie, invece, sono colpite da aliquota impositiva al 20%.

Il beneficio di una tassazione fissa potenzialmente limitata rispetto a quella dei prodotti finanziari (per consistenze patrimoniali superiori a 34.200 euro nel 2012), aggiunto al vantaggio della riduzione dell’aliquota sulle rendite finanziarie che ha subito un abbattimento col D.L. 138/2011 (dalla precedente al 27%), viene mitigato dall’applicazione dell’imposta di bollo per ciascun rapporto aperto presso la banca dal medesimo intestatario ovvero per ciascun libretto identicamente intestato (art. 2, 2°).

Di conseguenza (secondo periodo del 4° comma, art. 2) beneficia dell’esenzione l’intestatario che, nel corso del periodo rendicontato, possiede conti e libretti presso lo stesso intermediario con giacenza media complessiva inferiore o uguale a 5.000 euro.

Viceversa se presso la stessa banca una medesima persona fisica intrattiene diversi rapporti di conto corrente, e/o libretto di risparmio, pagherà il bollo per ogni rapporto e/o libretto – ivi inclusi quelli di importo inferiore a 5.000 euro – se la somma dei saldi medi contabili durante il periodo rendicontato supera la soglia di esenzione.

Sono esclusi dall’applicazione dell’imposta (art. 2, 6°) i conti correnti con valore della giacenza media negativo che, anche nel caso del computo complessivo dei saldi periodali, non obbligano al versamento del bollo.

Analogamente all’imposizione sui prodotti, l’imposta è rapportata al periodo rendicontato se gli estratti conto vengono inviati periodicamente nel corso dell’anno “ovvero in caso di estinzione o di apertura dei rapporti in corso d’anno” (art. 2, 3°).

(continua “Circolare n. 48/E del 21 dicembre 2012: esempi di imposta di bollo su conto corrente e libretto, su deposito titoli e gestione patrimoniale, su buoni fruttiferi postali“)

Conto deposito, titoli, buoni postali, fondi comuni e polizze vita: imposta di bollo secondo il D.M. 24 maggio 2012 e tassazione delle rendite

Con le ultime disposizioni attuative del Decreto Ministeriale 24 maggio 2012 è stata specificata l’applicazione dell’imposta di bollo proporzionale sul valore di mercato che colpisce nella misura dello 0,1% per il 2012, e nella misura dello 0,15% per il 2013, le giacenze puntuali dei prodotti finanziari calcolate al termine del periodo rendicontato, ovvero al 31.12 in assenza di rendicontazione e per i buoni fruttiferi postali (art. 3, 1°). L’imposta non è dovuta per valori dei buoni postali fruttiferi non superiori ad euro 5.000, essendo “considerati tutti i buoni fruttiferi di cui il cliente risulti intestatario presso Poste italiane S.p.A., esclusi i buoni postali fruttiferi emessi in forma cartacea prima del 1° gennaio 2009” (art. 3, 5°).

Sugli stessi fondi comuni di investimento, nonché sui titoli relativi ad azioni ed obbligazioni bancarie e societarie, era intervenuta la riforma fiscale con l’unificazione della tassazione sulle rendite finanziarie nella misura del 20% – ad eccezione dei titoli di Stato italiani e dei Buoni postali di risparmio presenti nella forme di gestione collettiva del risparmio, colpiti nella misura agevolata del 12,5% invariata anche dopo la riarticolazione delle aliquote di cui al D.L. 138/2011 (“DECRETO-LEGGE 138 del 2011 convertito con la LEGGE 148 del 2011: tassazione delle rendite finanziarie (art. 2, commi 6-12 e 27)”).

Tra i prodotti finanziari vengono compresi i depositi bancari e postali anche rappresentati da certificati.

In ordine al criterio temporale “pro rata temporis” adottato, l’ art. 3, 2°, del D.M. 24 maggio 2012 specifica:

Il periodo di riferimento per il calcolo dell’imposta dovuta è l’anno civile. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell’anno ovvero in caso di estinzione o di apertura dei rapporti in corso d’anno, l’imposta è rapportata al periodo rendicontato”.

Ad esclusione della disciplina relativa ai conti deposito, assoggettati ad imposta di bollo proporzionale col D.L. 16/2012 sulle “semplificazioni tributarie”, rimane valida la suddivisione fra imposte dovute introdotta dal D.L. “Salva Italia”: “Bollo su conto corrente bancario e postale, su deposito titoli, buoni fruttiferi postali e fondi comuni d’investimento per il decreto-legge n. 201 del 2011 convertito in legge (art. 19, commi 1-3)”. Anche per il conto deposito la tassazione sui rendimenti è stata armonizzata al 20%.

L’imposta di bollo, applicata nella misura minima annua di Euro 34,20 e nella misura massima di Euro 1.200 limitatamente al 2012, deve essere considerata in relazione alla somma complessiva dei prodotti detenuti presso lo stesso intermediario (art. 3, 4°). Il Mef, difatti, ha escluso che diversi rapporti tutti intestati alla stessa persona possano dare luogo all’applicazione del bollo tante volte quanti sono i rapporti stessi.

In caso esista una pluralità di gestori che esercitano attività bancaria, finanziaria o assicurativa, ai fini della tassazione le comunicazioni periodiche sono inviate dal soggetto “che intrattiene direttamente con il cliente un rapporto di custodia, amministrazione, deposito, gestione o altro stabile rapporto” (art. 3, 6°).

Per le comunicazioni relative a polizze di assicurazione ad alto contenuto finanziario (unit linked e index linked), a polizze di capitalizzazione e a buoni postali fruttiferi, l’imposta di bollo per ciascun anno è dovuta all’atto del rimborso o riscatto (art. 3, 7°). Non sono toccate dall’imposta di bollo le polizze tradizionali del ramo I (corrispondono prestazioni rivalutabili attraverso la partecipazione ad un fondo interno di gestione separata che consente l’acquisizione dei diritti e, contestualmente, coprono dal rischio morte, invalidità permanente e perdita dell’autosufficienza) né i fondi pensione, sui rendimenti dei quali è prevista la tassazione agevolata dell’11%. Per le polizze vita, invece, è prevista l’aliquota impositiva del 20% sulle rendite finanziarie.

(continua “Conto corrente e libretti di risparmio: imposta di bollo secondo il D.M. 24 maggio 2012 e tassazione delle rendite“)