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Conversione in legge del Decreto-legge n. 201 del 2011: limiti all’uso di denaro contante e titoli al portatore, sanzioni, pagamenti dalla pubblica amministrazione (art. 12)

In attesa della firma del Capo dello Stato e della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, col voto del Senato è stato convertito in legge il decreto-legge n. 201 del 2011 (manovra economica del Governo Monti, c.d. decreto “salva Italia”).

L’art. 12 del testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, “Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all’uso del contante”, conferma la limitazione di euro mille all’utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore, scambiati fra soggetti diversi che non si avvalgono dell’intermediazione delle banche (1° comma), e trasla al prossimo 31 marzo il termine entro il quale ridurre sotto lo stesso limite il saldo dei libretti di deposito bancari e postali al portatore (in alternativa: è necessario estinguere gli stessi libretti aventi saldo superiore alla soglia consentita). Viene inoltre concessa una moratoria per le infrazioni alla nuova norma commesse tra il 6 dicembre 2011 ed il 31 gennaio 2012.

Le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all’importo di euromille: conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole: «30 settembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2012». Non costituisce infrazione la violazione delle disposizioni previste dall’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, commessa nel periodo dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 e riferita alle limitazioni di importo introdotte dal presente comma.

L’aggiunta del comma 1-bis inasprisce la sanzione relativa alle violazioni per mancata estinzione, per mancato adeguamento del saldo entro il 31/03/2012 o mancato adempimento degli obblighi di comunicazione in caso di trasferimento di libretti aventi saldo inferiore a 3mila euro: la sanzione viene elevata all’entità del saldo stesso.

All’articolo 58, comma 7-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le violazioni di cui al comma 3 che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione è pari al saldo del libretto stesso».

Il secondo comma dell’art. 12 innalza ad euro 1.000 il limite ai pagamenti in contante corrisposti dalla pubblica amministrazione centrale e locale e dai loro enti ai percettori di stipendio, pensione e compensi. Oltre detta soglia, i corrispettivi devono essere erogati mediante “strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all’articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”; tenuto conto dell’esigenza di tutela delle fasce di popolazione socialmente svantaggiate che costituiranno la clientela di banche, Poste ed altri intermediari finanziari, “i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo”. Tra le caratteristiche del conto corrente, o del conto di pagamento di base (4° comma), deve figurare un “numero adeguato di servizi ed operazioni, compresa la disponibilità di una carta di debito gratuita” (5° comma).

(per le novità dal 1° gennaio 2012 relative all’imposta di bollo su conto corrente, dossier titoli, buoni fruttiferi postali e altri prodotti d’investimento si legga “Bollo su conto corrente bancario e postale, su deposito titoli, buoni fruttiferi postali e fondi comuni d’investimento per il decreto-legge n. 201 del 2011 convertito in legge (art. 19, commi 1-3)”)

(per gli approfondimenti sugli obblighi di chi detiene libretti al portatore si legga: “Libretto al portatore sopra i 1.000 euro: adeguamento del saldo, trasformazione in libretto nominativo o estinzione entro il 31 marzo 2012”)

La circolare 24/E del 30 maggio 2011: esempi, elementi necessari, nota di variazione, sanzioni e termini di invio della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA (parte IV)

(continua dalla parte III: http://www.questidenari.com/?p=4490)

Nella comunicazione vanno indicati gli elementi necessari all’individuazione dei soggetti e delle operazioni.  Devono essere indicati la partita IVA o il codice fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente, l’importo delle operazioni con evidenza dell’imponibile, dell’imposta, o della situazione che si tratta di operazioni non imponibili o esenti.

L’operazione non deve essere comunicata se l’importo diminuisce al di sotto dei 3.000 euro per effetto della nota di variazione in diminuzione, essendo stato inizialmente superiore allo stesso limite.

Invece, se per effetto della stessa nota di variazione in diminuzione l’importo rimane superiore a 3.000 euro, la comunicazione va effettuata per l’importo diminuito. Analogamente l’operazione viene comunicata nel momento in cui l’importo supera il limite di 3.000 euro per effetto della nota di variazione in aumento, essendo stato inizialmente inferiore allo stesso limite.

Se la variazione avviene dopo il termine previsto per la comunicazione, l’importo sarà indicato nella comunicazione relativa all’anno in cui la nota di variazione viene emessa.

Come già indicato, l’adempimento in oggetto ha cadenza annuale e deve essere assolto entro il 30 aprile di ciascun anno (termini di invio della comunicazione) con riferimento alle operazioni relative al precedente anno d’imposta. Solo per l’anno d’imposta 2010, il termine indicato è stato posticipato al 31/10/2011.

Scaduti i termini, il contribuente che intende rettificare o integrare la comunicazione, entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine, può presentare una nuova comunicazione attraverso l’invio di file integralmente sostitutivi dei precedenti. Successivamente, oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto, si rende applicabile l’istituto del ravvedimento operoso in presenza delle condizioni previste dall’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n° 472.

L’omessa trasmissione della comunicazione, l’invio della stessa con dati incompleti o non rispondenti al vero, comportano l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 258 euro ad un massimo di 2.065 euro.

Tra gli esempi che è possibile indicare – sulla base degli elementi forniti dalla Circolare – vi è quello relativo all’acquisto, effettuato nel 2010 da parte di un’impresa, di un automezzo con valore 30.000 euro (Iva esclusa), pagato con acconto di 5.000 euro e successive rate. Dato che l’importo unitario è superiore alla soglia di 25mila euro prevista per l’anno 2010, l’operazione deve essere comunicata per lo stesso anno e, con riferimento alla comunicazione del 2011 e di ciascun anno di corresponsione delle rate, saranno oggetto di riepilogo i pagamenti effettuati, per l’importo complessivo delle somme versate, con indicazione della data di registrazione dell’ultimo pagamento effettuato nel campo “data dell’operazione”.

Un ulteriore esempio può riferirsi al caso di un gioielliere che vende merce ad un cliente non residente nel territorio nazionale. Dal giorno 01/07/2011, per le operazioni di importo almeno pari a 3.600 euro (Iva inclusa), è necessaria la schedatura del cliente con obbligo di indicazione del nome, cognome, data di nascita, comune o stato estero di nascita, provincia di nascita e Stato estero del domicilio fiscale.

(per i chiarimenti della circolare 28/E/2011 delle Entrate sugli obblighi per autoveicoli ed immobili, e per i dati identificativi che commercianti e artigiani devono ottenere dai clienti residenti sul territorio nazionale e non residenti si legga http://www.questidenari.com/?p=4654)