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Asta del Tesoro del 30 agosto 2010: molte richieste per Btp a 3 e 10 anni, rendimenti in calo per il decennale

Nonostante l’assenza della City, la domanda di Btp è stata sorprendente ed ha indotto il Tesoro a tagliare alcune richieste per l’asta del 30/08/2010.

Il Btp 10 anni (data Emissione 01/09/2010, data Scadenza 01/03/2021, data Regolamento 01/09/2010) è tornato ai rendimenti minimi di giugno 2006 col lordo annuo pari a 3,81% (era al 3,92% a luglio).

Il Btp 3 anni (data Emissione 01/06/2010, data Scadenza 01/06/2013, data Regolamento 01/09/2010) ha fatto registrare il rendimento lordo pari a 2,07% (contro il 2,01% di luglio).

Fonti web varie: borsaitaliana.it, Dipartimento del Tesoro


L’autore, Gianluca Libbi, nega ogni autorizzazione a copiare e ripubblicare per intero i testi presenti su questo sito web, "www.questidenari.com", in qualsiasi altro luogo. Leggere le informazioni di copyright per ulteriori dettagli.

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In discesa ad agosto i rendimenti dei BTP a 5 e 15 anni

L’asta marginale del 13 agosto si è chiusa ancora in calo per il rendimento lordo del Btp 5 anni al 2,63% (contro il 2,85% di luglio) – in V° e VI° tranche, emissione 15 giugno 2010, scadenza 15 giugno 2015 e regolamento 17 agosto 2010.

Scende al 4,36% anche il rendimento lordo del Btp 15 anni – XII° e XIII° tranche, emissione 1° marzo 2009, scadenza 1° marzo 2025 e regolamento 17 agosto 2010.

Fonte: Dipartimento del Tesoro


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Legge 122/2010 – limite all’uso di assegni e contanti. Le sanzioni

Come previsto dall’art. 20 del D.L. 78/2010 (http://www.questidenari.com/?p=2777), convertito nella legge del 30 luglio 2010 n. 122 (Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010), non è più consentito trasferire denaro contante, libretti di deposito (bancari o postali) o titoli al portatore – in euro o in valuta estera – di importo pari o superiore ad euro 5.000, quando lo scambio avvenga tra soggetti diversi senza l’intervento di un intermediario finanziario abilitato.

Ciò significa che lo scambio di denaro fra privati potrà continuare ad avvenire unicamente al di sotto della soglia stabilita: sopra i 5.000 euro, invece, è necessario avvalersi di una banca che conserverà traccia dell’operazione effettuata (http://www.questidenari.com/?p=2669), ovvero di Poste Italiane S.p.A. o di un istituto di moneta elettronica. Altri soggetti, come (ad esempio) Equitalia, sono esclusi dall’operatività in materia, e pertanto il contribuente che si trovasse a dover pagare alla società incaricata della riscossione una cartella esattoriale di importo superiore a detto limite sarebbe obbligato a conformare il proprio comportamento a quanto prescritto dalla legge 122.

Inoltre, al fine di evitare l’aggiramento della legge, la normativa non consente il frazionamento della cifra trasferita per l’operazione unitaria, e cioè la suddivisione dell’importo corrisposto per lo scambio di uno stesso prodotto o servizio: l’acquisto di un determinato bene, pagato a mezzo contanti in 2 tranche da 2.500 euro (es.), è da considerarsi effettuato in violazione delle disposizioni di legge, e pertanto sanzionato col minimo di 3.000 euro. La sanzione prevista, calcolata sulla generica somma trasferita, varia dall’1% al 40%, mentre la sanzione minima verrebbe aumentata di 5 volte (euro 15mila) nel caso la somma risultasse superiore ad euro 50.000.

La modifica del limite, dai vecchi 12.500 euro agli attuali 5mila, riguarda pure il trasferimento degli assegni bancari, postali e circolari: oltre questa soglia, è vietata l’emissione di assegni sprovvisti di clausola di “non trasferibilità” e privi dell’indicazione del beneficiario o della sua ragione sociale. Inoltre, qualora gli assegni bancari e postali fossero emessi all’ordine del traente, sarebbe consentita unicamente la girata per incasso (apposizione della firma sul “retro”) alla banca o alle Poste – in altri termini, non è possibile girare a terzi l’assegno emesso “a me medesimo”. Le sanzioni previste per l’inosservanza della norma sono quelle già menzionate (supra).

L’obbligo di indicazione del nome del beneficiario, o della sua ragione sociale, è valido anche per l’emissione di vaglia postali e cambiari.

In ultimo, con riferimento ai libretti di deposito al portatore ed entro la data del 30 giugno 2011, dovranno essere estinti i libretti con saldo pari superiore al limite di 5.000 euro, ovvero ne sarà vietato il possesso a partire dal 1° luglio 2011. In alternativa, il saldo dei libretti di deposito bancari o postali dovrà essere diminuito (dal portatore) al di sotto della stessa soglia. In caso di mancata osservanza della norma, la sanzione colpirà nella misura dal 20% al 40% del saldo sino a 50mila euro (estremo superiore escluso); se il saldo eguaglia o supera 50.000 euro, la sanzione verrà elevata dal 30% al 60%.

E’ possibile scaricare la legge 122/2010 dal sito www.gazzettaufficiale.it.


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Diminuiscono i rendimenti per Btp 3 anni e Btp 10 anni. I CCTeu in asta al 29 luglio 2010

Quest’oggi giovedi 29 luglio si è tenuta la prima asta del Tesoro relativa al collocamento dei nuovi titoli di Stato CCTeu indirizzati ai piccoli risparmiatori. L’importo richiesto è stato pari a 1,44 volte quello assegnato.

La clientela retail, che ha avuto tempo fino a ieri per la prenotazione in banca (lotto minimo: euro 1.000), ha acquistato il CCTeu (emissione 15 giugno 2010, scadenza 15 dicembre 2015 e regolamento 2 agosto 2010; codice ISIN IT0004620305), con tasso cedolare semestrale pari all’Euribor 6 mesi maggiorato dello spread 0,80%. Dato che il collocamento ai risparmiatori è stato effettuato in 3° tranche (le precedenti erano destinate agli investitori istituzionali e al concambio coi CCT: http://www.questidenari.com/?p=2707), il tasso cedolare semestrale (0,917% relativo alla prima cedola semestrale del 15 dicembre 2010) deve essere decurtato di una percentuale corrispondente al rateo d’interesse maturato dal collocamento del 24 giugno scorso (godimento 15 giugno). Fonte: IlSole24Ore.com.

Le successive cedole semestrali, ovviamente, non possono essere determinate in quanto collegate al futuro andamento dell’Euribor semestrale (per le previsioni di luglio: http://www.questidenari.com/?p=2755).

Il rendimento annuo lordo del CCTeu è pari a 1,70%.

Sempre oggi sono risultate buone anche le richieste in asta per il Btp 3 anni (scadenza 01/06/2013 e regolamento 02/08/2010), che ha fatto segnare il rendimento lordo del 2,01% (in calo rispetto al 2,33% di giugno), e per il Btp 10 anni (scadenza 01/09/2020 e regolamento 02/08/2010), che ha fatto segnare il rendimento lordo del 3,92% (in calo rispetto al 4,09% di giugno).

Fonte: Dipartimento del Tesoro

(per l’asta dei Btp a 3 e 10 anni del 30 agosto 2010: http://www.questidenari.com/?p=2944)


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